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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del
26/5/2025, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7838/2022 R.G., decisa, ai sensi dell'art. 429 e 445 bis, comma VII c.p.c., all'udienza del 26/5/2025, promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. R. Positano Parte_1
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
resistente
O Oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 1 l.n. 222/84
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, contestava le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità ex l.n. 222/84, per incongruità della perizia disposta d'ufficio, ritenendo sussistente il diritto reclamato in forza della documentazione sanitaria prodotta ed agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla prestazione ex art. 1 l.n. 222/84, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. e formulava istanze istruttorie.
CP_ Costituitasi la parte resistente in via preliminare, domandava la verifica di tempestività del promosso ricorso nonché della sussistenza del requisito contributivo utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta;
quanto alla lamentata erroneità dell'esito della disposta ctu, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo la mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, attesa l'insussistenza del requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU in sede di ATPO, con il favore delle spese processuali.
All'udienza del 17/3/2025, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva rinviata al fine di consentire al ricorrente di documentare il possesso del requisito contributivo utile ai fini del riconoscimento della prestazione invocata.
Depositate le note da parte del ricorrente, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il Tribunale ha pronunciato la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*
In via preliminare ed assorbente occorre affermare la inammissibilità della promossa azione giudiziale di merito ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per evidente omissione delle ragioni specifiche di contestazione delle conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella prima fase per ATPO.
Recita, infatti, il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Dal chiaro tenore letterale della norma appena richiamata, la necessaria specificazione dei motivi di contestazione delle conclusioni rese all'esito delle operazioni peritali dal consulente tecnico d'ufficio è posta a pena di inammissibilità della stessa azione giudiziale di merito.
Sotto tale profilo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la differenza sussistente tra la manifestazione del dissenso alle conclusioni dell'elaborato peritale di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c. nella fase per ATPO e le ragioni specifiche di contestazione di cui al comma VI dell'art. 445 bis c.p.c. in esame.
Ed invero, i Giudici di Legittimità hanno avuto modo di affermare i seguenti principi cui occorre dare continuità: “… (omissis)… che, con l'unico motivo, l ricorrente, Pt_2
nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. e art. 445 bis c.p.c.,
Pag. 2 di 6 commi 4 e 6, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento del Tribunale, stante l'assenza di norme che ostino alla proposizione delle ragioni del dissenso in sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ove a tanto non si sia proceduto nei termini assegnati già in fase di ATP;
che il motivo è fondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 12332/2015) per cui, prevedendo
l'art. 445 bis c.p.c., comma 4 esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato comportano l'inammissibilità del ricorso medesimo … (omissis)…” (cfr.
Cass. n. 5796/2018).
Pertanto, perché possa essere ammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI c.p.c., le ragioni del dissenso devono essere rappresentate in modo analitico ed ancorate a dati oggettivi.
I motivi di contestazione devono essere esternati in modo puntuale attraverso la rappresentazione degli eventuali omissioni, errori tecnici o vizi logici in cui è incorso il
CTU ovvero attraverso una diversa valutazione del quadro patologico riscontrato in forza di argomentazioni scientifiche nonché del diverso esito cui avrebbero condotto se correttamente valutate nel corso delle operazioni peritali.
Non potrebbe, pertanto, risultare sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione in esame, la mera critica all'elaborato peritale se non suffragata da argomentazioni tecniche o da ragioni scientifiche, risolvendosi, detto giudizio negativo, in una mera valutazione generica, non ancorata a dati oggettivi, priva, pertanto, del requisito di specificità richiesto espressamente dalla norma.
Ebbene, nel caso in esame, la parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, si è limitata ad affermare l'incongruità dell'elaborato peritale per non aver valutato la c.d. capacità lavorativa specifica del ricorrente, affermando apoditticamente la sussistenza del diritto alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità pretesa in forza delle patologie di natura cardiologica e ortopedica, riscontrabili nella documentazione medica prodotta.
Pag. 3 di 6 La parte ricorrente, infatti, ha contestato un profilo che aveva già formato oggetto di osservazioni alla bozza della perizia, così come, peraltro, ammesso dallo stesso ricorrente nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio, sollecitando la risposta del
CTU, specialista in ortopedia e traumatologia oltre che di medicina legale e delle assicurazioni che, sul punto, era stato esaustivo, esponendo quanto segue: “ Dunque, se da un lato il Periziato non presenta alcun elemento valutativo per poterlo ritenere meritevole di un inquadramento in 3° classe – può continuare a svolgere la sua attività specifica di manovale edile con minime limitazioni, che non richiedono il cambio di profilo o di mansioni, e né tantomeno la ricerca di attività confacenti alle sue attitudini”.
Ma già nel corpo dell'elaborato peritale, segnatamente nella valutazione medico-legale, il CTU aveva avuto modo di osservare che “Si tratta di un manovale addetto da oltre trent'anni ad attività di tipo medio-pesante: il che ha determinato indubbiamente dei fenomeni di usura secondaria a carico dell'apparato di sostegno. Presenta infatti numerose ernie discali sia a livello cervicale che lombare;
ma reperibili solo dal punto di vista morfologico. Infatti, né i reperti clinici degli ultimi anni, né gli esami strumentali effettuati (RMN, Elettromiografia), e né il riscontro peritale attuale hanno consentito di dimostrare una sensibile compromissione della funzionalità neuromuscolare periferica a causa di tali alterazioni discali.
La stessa storia clinica del soggetto, peraltro, documenta una condizione di banale e comune cervicobrachialgia destra e occasionale lombosciatalgia omolaterale, occasionalmente trattate con terapia sintomatica, e che non hanno mai richiesto né trattamenti di tipo maggiore, né documentati periodi di riposo o ricoveri ospedalieri.
Si tratta dunque di manifestazioni spondiloartrosiche e discopatiche correlate all'età ed all'attività svolta: ma che non raggiungono certamente un'incidenza tale da limitare ulteriormente e significativamente la sua attività di muratore”.
Anche la patologia cardiaca è stata oggetto di attenta disamina da parte del CTU che, alla stregua degli esami svolti, ha così attestato: “ …il quadro disfunzionale cardiologico del Lavoratore non limita marcatamente la sua attività lavorativa, ovviamente a patto che egli sospenda il fumo di sigaretta e si attenga scrupolosamente alla terapia prescrittagli”, concludendo nei termini che seguono: “ Dal punto di vista
Pag. 4 di 6 valutativo, dunque – pur a fronte di un'attività lavorativa indubbiamente medio-pesante quale quella del manovale edile - non sono emerse, dagli accertamenti espletati, patologie il cui insieme invalidante consenta il raggiungimento o l'avvicinamento della soglie per la concessione dell'assegno”.
Parte ricorrente nel proprio ricorso ha contestato la valutazione del CTU, allegando la mancata conoscenza specifica da parte di quest'ultimo delle mansioni svolte da un manovale edile;
ha evidenziato che il ricorrente svolge la propria attività lavorativa di
40 ore settimanali, salvo notturni o straordinari, in contesti caratterizzati da afa, pioggia, umidità e freddo e ha lamentato che l'ausiliario del Giudice non abbia valutato correttamente l'incidenza del complesso patologico sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente.
Null'altro.
Risulta omessa radicalmente la rappresentazione delle ragioni specifiche di contestazione delle conclusioni rese nell'elaborato peritale poste a pena di inammissibilità del ricorso oppositivo.
Per come rappresentata, la ragione del dissenso si risolve in una mera critica del tutto generica, non suffragata da dati oggettivi e concretamente insuscettibile di qualunque valutazione per omessa esternazione dei motivi logici, tecnici e/o scientifici posti a fondamento della contestazione.
Assorbite tutte le altre eccezioni e domande ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite, da far valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 18/7/2022 da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio;
spese irripetibili.
Bari, 26/5/2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del
26/5/2025, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7838/2022 R.G., decisa, ai sensi dell'art. 429 e 445 bis, comma VII c.p.c., all'udienza del 26/5/2025, promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. R. Positano Parte_1
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
resistente
O Oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 1 l.n. 222/84
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, contestava le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità ex l.n. 222/84, per incongruità della perizia disposta d'ufficio, ritenendo sussistente il diritto reclamato in forza della documentazione sanitaria prodotta ed agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla prestazione ex art. 1 l.n. 222/84, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. e formulava istanze istruttorie.
CP_ Costituitasi la parte resistente in via preliminare, domandava la verifica di tempestività del promosso ricorso nonché della sussistenza del requisito contributivo utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta;
quanto alla lamentata erroneità dell'esito della disposta ctu, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo la mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, attesa l'insussistenza del requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU in sede di ATPO, con il favore delle spese processuali.
All'udienza del 17/3/2025, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva rinviata al fine di consentire al ricorrente di documentare il possesso del requisito contributivo utile ai fini del riconoscimento della prestazione invocata.
Depositate le note da parte del ricorrente, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il Tribunale ha pronunciato la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*
In via preliminare ed assorbente occorre affermare la inammissibilità della promossa azione giudiziale di merito ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per evidente omissione delle ragioni specifiche di contestazione delle conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella prima fase per ATPO.
Recita, infatti, il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Dal chiaro tenore letterale della norma appena richiamata, la necessaria specificazione dei motivi di contestazione delle conclusioni rese all'esito delle operazioni peritali dal consulente tecnico d'ufficio è posta a pena di inammissibilità della stessa azione giudiziale di merito.
Sotto tale profilo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la differenza sussistente tra la manifestazione del dissenso alle conclusioni dell'elaborato peritale di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c. nella fase per ATPO e le ragioni specifiche di contestazione di cui al comma VI dell'art. 445 bis c.p.c. in esame.
Ed invero, i Giudici di Legittimità hanno avuto modo di affermare i seguenti principi cui occorre dare continuità: “… (omissis)… che, con l'unico motivo, l ricorrente, Pt_2
nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. e art. 445 bis c.p.c.,
Pag. 2 di 6 commi 4 e 6, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento del Tribunale, stante l'assenza di norme che ostino alla proposizione delle ragioni del dissenso in sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ove a tanto non si sia proceduto nei termini assegnati già in fase di ATP;
che il motivo è fondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 12332/2015) per cui, prevedendo
l'art. 445 bis c.p.c., comma 4 esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato comportano l'inammissibilità del ricorso medesimo … (omissis)…” (cfr.
Cass. n. 5796/2018).
Pertanto, perché possa essere ammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI c.p.c., le ragioni del dissenso devono essere rappresentate in modo analitico ed ancorate a dati oggettivi.
I motivi di contestazione devono essere esternati in modo puntuale attraverso la rappresentazione degli eventuali omissioni, errori tecnici o vizi logici in cui è incorso il
CTU ovvero attraverso una diversa valutazione del quadro patologico riscontrato in forza di argomentazioni scientifiche nonché del diverso esito cui avrebbero condotto se correttamente valutate nel corso delle operazioni peritali.
Non potrebbe, pertanto, risultare sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione in esame, la mera critica all'elaborato peritale se non suffragata da argomentazioni tecniche o da ragioni scientifiche, risolvendosi, detto giudizio negativo, in una mera valutazione generica, non ancorata a dati oggettivi, priva, pertanto, del requisito di specificità richiesto espressamente dalla norma.
Ebbene, nel caso in esame, la parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, si è limitata ad affermare l'incongruità dell'elaborato peritale per non aver valutato la c.d. capacità lavorativa specifica del ricorrente, affermando apoditticamente la sussistenza del diritto alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità pretesa in forza delle patologie di natura cardiologica e ortopedica, riscontrabili nella documentazione medica prodotta.
Pag. 3 di 6 La parte ricorrente, infatti, ha contestato un profilo che aveva già formato oggetto di osservazioni alla bozza della perizia, così come, peraltro, ammesso dallo stesso ricorrente nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio, sollecitando la risposta del
CTU, specialista in ortopedia e traumatologia oltre che di medicina legale e delle assicurazioni che, sul punto, era stato esaustivo, esponendo quanto segue: “ Dunque, se da un lato il Periziato non presenta alcun elemento valutativo per poterlo ritenere meritevole di un inquadramento in 3° classe – può continuare a svolgere la sua attività specifica di manovale edile con minime limitazioni, che non richiedono il cambio di profilo o di mansioni, e né tantomeno la ricerca di attività confacenti alle sue attitudini”.
Ma già nel corpo dell'elaborato peritale, segnatamente nella valutazione medico-legale, il CTU aveva avuto modo di osservare che “Si tratta di un manovale addetto da oltre trent'anni ad attività di tipo medio-pesante: il che ha determinato indubbiamente dei fenomeni di usura secondaria a carico dell'apparato di sostegno. Presenta infatti numerose ernie discali sia a livello cervicale che lombare;
ma reperibili solo dal punto di vista morfologico. Infatti, né i reperti clinici degli ultimi anni, né gli esami strumentali effettuati (RMN, Elettromiografia), e né il riscontro peritale attuale hanno consentito di dimostrare una sensibile compromissione della funzionalità neuromuscolare periferica a causa di tali alterazioni discali.
La stessa storia clinica del soggetto, peraltro, documenta una condizione di banale e comune cervicobrachialgia destra e occasionale lombosciatalgia omolaterale, occasionalmente trattate con terapia sintomatica, e che non hanno mai richiesto né trattamenti di tipo maggiore, né documentati periodi di riposo o ricoveri ospedalieri.
Si tratta dunque di manifestazioni spondiloartrosiche e discopatiche correlate all'età ed all'attività svolta: ma che non raggiungono certamente un'incidenza tale da limitare ulteriormente e significativamente la sua attività di muratore”.
Anche la patologia cardiaca è stata oggetto di attenta disamina da parte del CTU che, alla stregua degli esami svolti, ha così attestato: “ …il quadro disfunzionale cardiologico del Lavoratore non limita marcatamente la sua attività lavorativa, ovviamente a patto che egli sospenda il fumo di sigaretta e si attenga scrupolosamente alla terapia prescrittagli”, concludendo nei termini che seguono: “ Dal punto di vista
Pag. 4 di 6 valutativo, dunque – pur a fronte di un'attività lavorativa indubbiamente medio-pesante quale quella del manovale edile - non sono emerse, dagli accertamenti espletati, patologie il cui insieme invalidante consenta il raggiungimento o l'avvicinamento della soglie per la concessione dell'assegno”.
Parte ricorrente nel proprio ricorso ha contestato la valutazione del CTU, allegando la mancata conoscenza specifica da parte di quest'ultimo delle mansioni svolte da un manovale edile;
ha evidenziato che il ricorrente svolge la propria attività lavorativa di
40 ore settimanali, salvo notturni o straordinari, in contesti caratterizzati da afa, pioggia, umidità e freddo e ha lamentato che l'ausiliario del Giudice non abbia valutato correttamente l'incidenza del complesso patologico sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente.
Null'altro.
Risulta omessa radicalmente la rappresentazione delle ragioni specifiche di contestazione delle conclusioni rese nell'elaborato peritale poste a pena di inammissibilità del ricorso oppositivo.
Per come rappresentata, la ragione del dissenso si risolve in una mera critica del tutto generica, non suffragata da dati oggettivi e concretamente insuscettibile di qualunque valutazione per omessa esternazione dei motivi logici, tecnici e/o scientifici posti a fondamento della contestazione.
Assorbite tutte le altre eccezioni e domande ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite, da far valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 18/7/2022 da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio;
spese irripetibili.
Bari, 26/5/2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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