CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2023, n. 27616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27616 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UN CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 27616 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/12/2021, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati MU NC, nella qualità di Sindaco del Comune di TR, RO EO, in qualità di rappresentante dell'omonima ditta gestore del depuratore dal 01/08/2011 al 31/07/2013, Stigliano AN, in qualità di responsabile della gestione del predetto impianto da 31/07/2013 in poi, NA AN, in qualità di responsabile dell'Area Tecnica del Comune che aveva assunto la competenza sul servizio predetto, in ordine ai reati di cui agli artt. 256 del DL n. 152/2006 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, relativamente al deposito ed abbandono incontrollato di rifiuti costituiti dai fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue provenienti dalla pubblica fognatura ad opera dell'impianto di depurazione, perché estinti per intervenuta prescrizione. 2. NC MU ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo violazione di legge e Wiizio della motivazione in ordine alla declaratoria di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, capoverso, cod. proc. pen.. In particolare, il ricorrente ritiene che non sia stata correttamente motivata dal giudice di merito la mancata assoluzione per i reati di cui agli artt. .256 digs. 152 del 2006 e 142 d.lgs. 42 del 2004. Il ricorrente rappresenta che il servizio di gestione dell'impianto di depurazione era stato affidato a ditta esterna specializzata dal Comune e pertanto non ne aveva alcuna gestione diretta. Dal contratto di appalto con allegato capitolato d'oneri si evince che la raccolta allo smaltimento e il conferimento in discarica, nel rispetto della normativa di riferimento, dei fanghi e dei materiali di risulta derivanti dai trattamenti di depurazione sono posti a carico dell'appaltatore (art 22. F capitolato d'oneri). Evidenzia che il Comune ha azionato un procedimento civile avverso la ditta gestrice dell'impianto per inadempimento contrattuale e per violazione del citato art. 22 del capitolato. Inoltre, il Comune di TR ha affidato a soggetto esterno la delega per quanto riguarda le materie dell'ambiente, gestione dei rifiuti, impianto di depurazione e rete fognaria, con atto scritto del 2012 e nominato, fin dal 2008, come responsabile del servizio ambiente, tale EG ST OR, affidando a questi i compiti inerenti alla controllo e gestione dell'impianto di depurazione. Dall'istruttoria dibattimentale, in particolare dalla deposizione del teste ME EP IO, emergono elementi evidenti a discarico del ricorrente, in quanto già dal settembre 2013 gli scarichi erano stati regolarizzati. Da tutti i sudcr atti processuali emerge in modo evidente che il sindaco, pur essendo titolare' una posizione di garanzia in ordine al controllo sulla 1 gestione dei rifiuti e dell'attività di smaltimento, soprattutto in situazioni contingibili ed urgenti, ha diligentemente adempiuto ai suoi doveri, posto che non si erano evidenziate situazioni di urgenza o emergenza. Pertanto, non può essere mosso alcun rimprovero né a titolo di dolo né a titolo di colpa, non essendosi verificata alcuna situazione di colpevole inerzia da parte del sindaco, né vi è prova che vi fossero elementi di sospetto, non gravando sul sindaco compiti di gestione specifici concernenti l'omissione di controllo. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009), Tettamanti, Rv. 244274). Pertanto, si è stabilito che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014 Ud., Culicchia, Rv. 259445). Si ricorda, inoltre che, in tema di rifiuti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive integrazioni), che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane in capo al sindacoit sia il compito di programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività 2 autorizzate (Sez.3, n.19882 del 11/03/2009 Ud. (dep. 11/05/2009 ) Rv. 243717). La distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri dì indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente (Sez, 3, n. 37544 del 27/06/2013 Ud. (dep. 13/09/2013) Rv. 256638). 1.1. Nel caso in disamina, il ricorrente ha richiamato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, tra cui il contratto di capitolato d'appalto, l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo contro la dotta appaltatrice, la delega esterna conferita a EG ST OR, la dichiarazione del teste ME EP IO, senza tuttavia allegare la suddetta documentazione al ricorso per cassazione, disattendendo quindi all'onere di allegazione. In ogni caso, si osserva che le doglianze articolate dal ricorrente imporrebbero una valutazione di merito in ordine alla sussistenza della configurazione del reato sotto il profilo soggettivo, del dolo o della colpa, trattandosi di contravvenzioni, onde verificare se nessun rimprovero, neppure a titolo di colpa, potesse essere mosso al Sindaco del Comune di TR, pur essendo egli titolare di una posizione di garanzia. Non, quindi, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'ad 129 cpv. cod. proc. pen., comportando la valutazione afferente all'emergere, in termini di evidenza, di una delle situazioni ivi previste un apprezzamento di fatto precluso al giudice di legittimità. Condivisibilmente, pertanto, il giudice di merito ha constatato che non emergono in modo immediato elementi inerenti all'insussistenza del fatto o riguardo all'innocenza dell'imputato tali da poter pronunciare sentenza di assoluzione. D'altro canto, in presenza dello spirare dei termini utili a dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione e in difetto della rinunzia della relativa causa di estinzione, il giudice ha pronunciato sentenza di non doversi procedere. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 26 aprile 2023 Il Co sigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 27616 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/12/2021, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati MU NC, nella qualità di Sindaco del Comune di TR, RO EO, in qualità di rappresentante dell'omonima ditta gestore del depuratore dal 01/08/2011 al 31/07/2013, Stigliano AN, in qualità di responsabile della gestione del predetto impianto da 31/07/2013 in poi, NA AN, in qualità di responsabile dell'Area Tecnica del Comune che aveva assunto la competenza sul servizio predetto, in ordine ai reati di cui agli artt. 256 del DL n. 152/2006 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, relativamente al deposito ed abbandono incontrollato di rifiuti costituiti dai fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue provenienti dalla pubblica fognatura ad opera dell'impianto di depurazione, perché estinti per intervenuta prescrizione. 2. NC MU ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo violazione di legge e Wiizio della motivazione in ordine alla declaratoria di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, capoverso, cod. proc. pen.. In particolare, il ricorrente ritiene che non sia stata correttamente motivata dal giudice di merito la mancata assoluzione per i reati di cui agli artt. .256 digs. 152 del 2006 e 142 d.lgs. 42 del 2004. Il ricorrente rappresenta che il servizio di gestione dell'impianto di depurazione era stato affidato a ditta esterna specializzata dal Comune e pertanto non ne aveva alcuna gestione diretta. Dal contratto di appalto con allegato capitolato d'oneri si evince che la raccolta allo smaltimento e il conferimento in discarica, nel rispetto della normativa di riferimento, dei fanghi e dei materiali di risulta derivanti dai trattamenti di depurazione sono posti a carico dell'appaltatore (art 22. F capitolato d'oneri). Evidenzia che il Comune ha azionato un procedimento civile avverso la ditta gestrice dell'impianto per inadempimento contrattuale e per violazione del citato art. 22 del capitolato. Inoltre, il Comune di TR ha affidato a soggetto esterno la delega per quanto riguarda le materie dell'ambiente, gestione dei rifiuti, impianto di depurazione e rete fognaria, con atto scritto del 2012 e nominato, fin dal 2008, come responsabile del servizio ambiente, tale EG ST OR, affidando a questi i compiti inerenti alla controllo e gestione dell'impianto di depurazione. Dall'istruttoria dibattimentale, in particolare dalla deposizione del teste ME EP IO, emergono elementi evidenti a discarico del ricorrente, in quanto già dal settembre 2013 gli scarichi erano stati regolarizzati. Da tutti i sudcr atti processuali emerge in modo evidente che il sindaco, pur essendo titolare' una posizione di garanzia in ordine al controllo sulla 1 gestione dei rifiuti e dell'attività di smaltimento, soprattutto in situazioni contingibili ed urgenti, ha diligentemente adempiuto ai suoi doveri, posto che non si erano evidenziate situazioni di urgenza o emergenza. Pertanto, non può essere mosso alcun rimprovero né a titolo di dolo né a titolo di colpa, non essendosi verificata alcuna situazione di colpevole inerzia da parte del sindaco, né vi è prova che vi fossero elementi di sospetto, non gravando sul sindaco compiti di gestione specifici concernenti l'omissione di controllo. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009), Tettamanti, Rv. 244274). Pertanto, si è stabilito che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014 Ud., Culicchia, Rv. 259445). Si ricorda, inoltre che, in tema di rifiuti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive integrazioni), che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane in capo al sindacoit sia il compito di programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività 2 autorizzate (Sez.3, n.19882 del 11/03/2009 Ud. (dep. 11/05/2009 ) Rv. 243717). La distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri dì indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente (Sez, 3, n. 37544 del 27/06/2013 Ud. (dep. 13/09/2013) Rv. 256638). 1.1. Nel caso in disamina, il ricorrente ha richiamato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, tra cui il contratto di capitolato d'appalto, l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo contro la dotta appaltatrice, la delega esterna conferita a EG ST OR, la dichiarazione del teste ME EP IO, senza tuttavia allegare la suddetta documentazione al ricorso per cassazione, disattendendo quindi all'onere di allegazione. In ogni caso, si osserva che le doglianze articolate dal ricorrente imporrebbero una valutazione di merito in ordine alla sussistenza della configurazione del reato sotto il profilo soggettivo, del dolo o della colpa, trattandosi di contravvenzioni, onde verificare se nessun rimprovero, neppure a titolo di colpa, potesse essere mosso al Sindaco del Comune di TR, pur essendo egli titolare di una posizione di garanzia. Non, quindi, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'ad 129 cpv. cod. proc. pen., comportando la valutazione afferente all'emergere, in termini di evidenza, di una delle situazioni ivi previste un apprezzamento di fatto precluso al giudice di legittimità. Condivisibilmente, pertanto, il giudice di merito ha constatato che non emergono in modo immediato elementi inerenti all'insussistenza del fatto o riguardo all'innocenza dell'imputato tali da poter pronunciare sentenza di assoluzione. D'altro canto, in presenza dello spirare dei termini utili a dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione e in difetto della rinunzia della relativa causa di estinzione, il giudice ha pronunciato sentenza di non doversi procedere. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 26 aprile 2023 Il Co sigliere estensore