Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6736/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Onofrio Parte_1 Sito;
e
in persona del Controparte_1 legale rapp.te, con l'assistenza e difesa dell'avv. Enzo Augusto e Antonello V. Daprile;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze dapprima di CP_2
poi divenuta dal 9.08.1980; di essere
[...] CP_1 stata licenziata due volte dall'azienda datrice e di aver ottenuto la reintegra giudiziale all'interno del posto di lavoro e che nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro si è reso inadempiente dell'obbligo di istituire la mensa aziendale come previsto dall'art. 68 c.c.n.l.
[...] 2002-2005 (già art. Controparte_3 58 c.c.n.l. Controparte_4 1988-2001) applicabile al rapporto. A fronte di tanto, la parte ricorrente ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni patiti CP_1 in ragione della mancata istituzione del servizio mensa da liquidare nella misura equitativa di Euro 4,13 per ogni giorno di sua effettiva presenza in servizio per il periodo dal 01.01.1998 al 16.01.2016 (data di cessazione del rapporto di lavoro), ovvero nella misura ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La società resistente, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la legittimità delle richieste chiedendone il rigetto integrale. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata dalla parte ricorrente in data
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7.07.2023 in quanto tardivamente prodotta sicchè di questa non si può tener conto ai fini della presente decisione. Venendo al merito della controversia, l'art. 68 c.c.n.l. 2002-2005 Controparte_4 (coincidente con l'art. 58 c.c.n.l.
[...] 1988-2001) pacificamente Controparte_4 applicabile al rapporto prevede testualmente che:
<Qualora usufruisca dell'alloggio fornito dalla Struttura, il dipendente è tenuto ad un contributo di euro 46.48 mensili;
qualora usufruisca del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente contribuisce con una somma pari a euro 1,55 per ogni pasto. E' fatto obbligo alle Strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti. Nelle predette Strutture, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile. Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro>>. Come evidenziato da entrambe le parti la disposizione collettiva impone, quindi, l'istituzione del servizio mensa solo per le strutture con più di 160 dipendenti. Ciò posto, parte ricorrente in primis non ha tempestivamente allegato nell'atto introduttivo (ma solo inammissibilmente in corso di causa) in quale specifica struttura gestita dalla odierna resistente operava o comunque fosse destinata né ha dimostrato in alcun modo, né ha chiesto di provare, se tale specifica struttura occupasse più di 160 dipendenti. Al contrario, dall'esame della documentazione depositata dalla resistente parrebbe dimostrato il contrario. Sotto altro versante va osservato che, come condivisibilmente osservato da Cass. civ., Sez. Lav., 8470/2023 in analoga controversia, il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa e quindi è in collegamento con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 8 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) che stabilisce che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. In ragione di tanto può ritenersi che il diritto alla fruizione della mensa è condizionato all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come
2 regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore. Ciò posto, parte ricorrente non ha allegato né comunque dimostrato in quali specifiche giornate dell'arco temporale interessato dal giudizio abbia lavorato almeno sei ore. In ultimo, ad entrambe le suddette carenze dimostrative (in punto di dipendenti occupati nella specifica struttura gestita dalla resistente e in punto di orario CP_5 giornaliero osservato) è possibile ovviare attraverso il richiesto ordine di esibizione, che non può essere emesso. Come condivisibilmente argomentato da autorevole indirizzo interpretativo: “dagli artt. 118 e 210 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c., si ricavano le molteplici condizioni di ammissibilità cui è subordinato l'ordine di esibizione, che richiede a) l'indicazione specifica (del contenuto) del documento oggetto dell'istanza, da correlare alle peculiari caratteristiche del rapporto controverso (v. Cass. n.2760/96); b) la prestazione o l'offerta della prova, che secondo le circostanze del caso può anche essere di tipo congetturale (cfr. Cass. n. 2935/97), che il documento è nel possesso della parte o del terzo destinatario dell'ordine, così esclusa ogni finalità puramente esplorativa (come specifica in particolare Cass. n. 26943/07, con riferimento al caso in cui neppure la stessa parte istante aveva dedotto elementi sull'esistenza del documento); c) la non acquisibilità aliunde della prova del fatto (v. Cass. nn. 23120/10, 4375/10, 12997/04 e 5908/04), onde l'affermazione (per lo più nelle medesime pronunce appena citate, nonchè in Cass. n. 13721/02) del carattere residuale del mezzo;
d) l'indispensabilità (oltre che nell'accezione appena detta, anche) al fine della prova dei fatti controversi (v. Cass. nn. 17149/08 e 10043/04); e) l'assenza di un grave danno alla parte o al terzo destinatario derivante dalla propalazione de documento (v. Cass. nn. 713/81 e S.U. 1153/68); f) la non violazione di uno dei segreti tutelati dal codice di procedura penale (v. Cass. nn.7953/90, 3874/85, S.U. 1153/68 e 883/46)” (si veda Cass. Civ., Sez. II, 13533/2011). Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio non appare sussistente il requisito della “non acquisibilità aliunde” della prova dei fatti in quanto non risulta che la prova dei fatti che si intende raggiungere mediante l'ordine di esibizione sia ritraibile solo mediante l'acquisizione della documentazione in discorso (e non altrimenti). Sul punto deve essere evidenziato anche che la parte ricorrente non ha formulato alcuna istanza di prova orale al riguardo né ha depositato, neanche in parte, i tabulati delle presenze in servizio. Ancora, l'acquisizione della documentazione in discorso non può neanche essere ordinata dal Giudice sulla base dei suoi poteri ufficiosi ex art. 421, comma 2, c.p.c..
3 Sul punto va difatti rimarcato che il potere di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c. non può essere finalizzato a rimediare (alle omissioni di allegazione né) alla colpevole ed intempestiva inerzia delle parti nell'istruzione della causa ma è esercitabile solo per colmare eventuali lacune delle risultanze di causa e quindi solo in casi in cui la parte abbia comunque tentato di adempiere tempestivamente al proprio onere della prova e comunque sia rimasto un quadro di incertezza. In ragione di tutto quanto illustrato la domanda è integralmente infondata e deve essere rigettata. Le spese di lite – liquidate ai minimi ex DM 55/2014 in ragione della serialità della controversia - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna la parte ricorrente alla corresponsione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 1.030,00 oltre pagamento delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Bari, 11.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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