Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 1
In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la disposizione dell'art. 7, terzo comma, legge n. 890 del 1982, secondo cui, nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel secondo comma, la consegna del piego contenente l'atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, è applicabile anche alle persone giuridiche; inoltre, poiché il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, la notifica deve ritenersi validamente effettuata anche qualora l'atto giudiziario sia stato consegnato al medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della posta ai destinatari che abitano, ovvero - nel caso di società - hanno sede nel fabbricato custodito (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato validamente effettuata la notifica a mani del custode, escludendo che l'appellante avesse fornito la prova che non spettava al custode il compito di distribuire la posta, in quanto si era limitata ad eccepire che nel fabbricato avevano sede anche altre società, circostanza, da sola, irrilevante, poiché non esclude che il custode sia al servizio delle diverse società aventi sede nello stesso edificio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2003, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT Lavorazioni Tessili S.p.A. così trasformata da RT Lavorazioni Tessili srl, con sede in Forlì, in persona del legale rappresentante sig. Alessandro Alberani, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Norscia, come da procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma alla, via Oslavia n. 10 presso l'avv. Angelo Rosati,
- ricorrente -
contro
NU AN, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tomassoni, giusta procura speciale in calce al controricorso, e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Teramo in data 22 febbraio - 5 marzo 2001, n. 198/2001 sent., n. 1444/97 R.G.A.C.C.;
udita la relazione della causa, svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 22 novembre 2002;
udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore Generale dr. Vincenzo Nardi, che ha. concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e dichiarazione di inammissibilità del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 marzo 1996 il signor AN CC adiva il RE di Teramo, quale giudice del lavoro, esponendo di essere stato dipendente della s.r.l. RT lavorazioni tessili con sede legale in Forlì e con unità operativa sita in Ancarano (TE).
Il ricorrente, nel fare presente che a tale unità operativa erano addetti circa sessanta dipendenti e che egli era inquadrato al 3^ livello del CCNL delle imprese lavanderie industriali, lamentava l'illegittimità del licenziamento intimatogli con decorrenza dal 15 novembre 1995 per motivi disciplinari, ossia per l'addebito, contestatogli con lettera ricevuta in data 8 novembre 1995, riguardante l'inurbana ed intimidatoria risposta data alla richiesta di spiegazioni rivoltagli il 6 novembre 1995 dal responsabile aziendale circa un comportamento tenuto sul luogo di lavoro il venerdì precedente.
L'CC chiedeva dichiararsi nullo, annullarsi e comunque ritenersi ingiustificato il licenziamento, con la reintegra di esso ricorrente nel posto di lavoro, la condanna della società al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, il versamento dei contributi, oltre accessori e risarcimento danni.
Alla prima udienza del 16 maggio 1996 il RE dichiarava la contumacia della società convenuta ed ammetteva le prove, per interrogatorio formale del legale rappresentante di questa, e per testi, sui capitoli formulati nel ricorso. Il legale rappresentante della RT si asteneva dal comparire all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale.
Assunte le prove testimoniali, con sentenza del 12 giugno 1997, il RE accoglieva il ricorso, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava la reintegrazione dell'CC nel posto di lavoro, condannava la RT al pagamento della richiesta indennità commisurata alle retribuzioni di fatto dal licenziamento alla reintegra, oltre accessori, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza, ad essa notificata in data 11 agosto 1997, la s.r.l. RT proponeva appello con ricorso depositato il 22 settembre 1997 per i seguenti motivi:
a) nullità della notifica del ricorso e nullità derivata della sentenza. L'appellante indicava lo stabilimento di Ancarano della società luogo di consegna del plico contenente una copia dell'atto introduttivo notificata a mezzo del servizio postale, come diverso da quello di ubicazione della sede principale di essa appellante, sita invece a Forlì, via Gramadora. Aggiungeva essere stata altra copia dell'atto inviata in quest'ultimo luogo, ricevuta da persona estranea alla società destinataria e dipendente da altra ditta, la s.r.l. Red Fslcon, giuste "bustepaga prodotte, contrariamente a quanto attestato dall'agente postale incaricato della consegna. La società deducevà che l'accertamento pretorile della regolarità della notifica era inidoneo a precludere le relative contestazioni, attesa la mancata conoscenza da parte del RE dell'effettiva qualità della persona consegnataria della copia notificata, che comunque non avrebbe potuto esser consegnata ad un impiegato;
b) nel merito, erronea ricostruzione dei fatti. L'appellante chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità derivata dell'impugnata sentenza e la legittimità dell'intimato licenziamento. L'CC si costituiva in giudizio per resistere al gravame, del quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità, in base al rilievo dell'essere la controparte incorsa nella decadenza di cui agli artt. 325 ss. e 434 c.p.c., per inutile decorso del termine di giorni trenta tra la notificazione della sentenza impugnata ed il deposito dell'atto di appello. L'appellato contestava la fondatezza del primo motivo d'impugnazione, facendo presente che la notificazione dell'atto introduttivo era stata eseguita a mani di persona qualificatasi come dipendente della società RT lavorazioni tessili anche in occasione della ricezione della copia del verbale della prima udienza contenente l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale della parte contumace,, presso la sede della società in Forlì, con la precisazione della qualità di "impiegata" rivestita nella società. L'CC aggiungeva sussistere elementi di segno contrario a quelli desumibili dalle bustepaga, prodotte dall'appellante a confutazione della sussistenza del rapporto di lavoro fra la consegnataria degli atti in precedenza indicati e la società destinataria. Tali elementi, da valutarsi unitamente alla circostanza del rinvenimento del consegnatario nella sede sociale della RT, erano rappresentati dalla coincidenza di tale sede con quella della ditta datrice di lavoro della consegnataria, dalla mancanza di addetti dichiarati alle dipendenze della RT presso la sede di Forlì nel 1996, epoca delle due notifiche contestate, e dall'identità dell'amministratore di tal società e della Red FA. Quanto alla notificazione, eseguita presso lo stabilimento di Ancarano, dall'atto introduttivo e dal verbale contenente l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, l'CC assumeva la ravvisabilità nel luogo suddetto della sede effettiva della destinataria, avuto riguardo alle dimensioni ed alla consistenza del personale occupatovi. Nel merito l'appellato dissentiva dalla ricostruzione dei fatti prospettata dalla s.r.l. RT.
L'appellato chiedeva, pertanto, dichiararsi la inammissibilità- improcedibilità dell'appello per tardività e nel merito il rigetto dello stesso per infondatezza.
Con sentenza in data 22 febbraio - 6 marzo 2001, il Tribunale di Teramo dichiarava inammissibile l'impugnazione e condannava l'appellante alle spese del grado.
Osservava il Tribunale che l'eccezione di inammissibilità del gravame era fondata. Dal combinato disposto degli artt. 292, quarto comma, e 434, 2^ comma, c.p.c. si desume che il termine per proporre appello - di trenta giorni dalla notificazione della sentenza - decorre per la parte contumace dalla notificazione effettuata alla parte personalmente, non potendo trovare applicazione la norma contenuta nell'art. 285 c.p.c., che, nel disporre che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, va eseguita ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ossia presso il procuratore della parte - salvo il caso in cui questa sia stata in giudizio personalmente -, presuppone infatti che la parte si sia costituita nel grado di giudizio in cui la sentenza è stata emessa.
In presenza di regolare dichiarazione di contumacia della parte convenuta in primo grado, viceversa,, deve ritenersi idonea a far decorrere il termine abbreviato per l'appello la notifica della sentenza eseguita direttamente, sebbene in forma esecutiva, restando irrilevante il fine processuale per cui la notifica stessa sia stata eseguita.
Priva di rilievo ai fini dell'esame circa l'ammissibilità della impugnazione era poi la circostanza dell'avere l'appellante dedotto, come primo motivo di gravame, la nullità della notifica del ricorso introduttivo, alla luce di quanto affermato da Cass. n. 8394 del 1992, che cioè "la parte notificante non può che attenersi, per determinarsi nel suo modus procedendi, alla dichiarazione di contumacia, non potendo essa stessa valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da come il giudice l'ha valutata".
Il Tribunale faceva propri tali rilievi, dovendo la questione della sussistenza o meno delle condizioni della contumacia seguire nell'ordine logico la questione di ammissibilità dell'appello, e non potendo quindi la deduzione di nullità della notifica dell'atto introduttivo essere presa in esame quale antecedente logico nella valutazione circa la legittimità della notificazione della sentenza di primo grado fatta alla parte personalmente, notificazione quest'ultima idonea - in presenza di regolare dichiarazione di contumacia della parte convenuta in primo grado - a far decorrere il termine abbreviato per la proposizione dell'appello, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale costante della Cassazione (risalente alla sentenza n. 1903 del 1983 e precedenti). Circa la sussistenza della notificazione della sentenza - negata dall'appellante - non sussistevano dubbi, per risultare la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento, prodotta dalla parte appellata con i relativi avvisi di ricevimento postali. Da tale relazione risultava che la sentenza era stata notificata sia presso la sede legale di Forlì, via Gramadora 12-14, della s.r.l. RT lavorazioni tessili sia presso lo stabilimento di Ancarano (TE) della stessa società, indicato dall'appellato come sede effettiva della ditta. Dall'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito presso la sede di Forlì risultava che la copia della sentenza era stata ivi ricevuta da persona qualificatasi come "custode" in data 11 agosto 1997 e dalla relazione di notificazione risultava che la notifica era stata eseguita ad istanza dell'appellato, nel cui interesse, giusta quanto attestato nella formula esecutiva apposta in calce alla sentenza, era stata rilasciata la copia al procuratore dell'CC. Attesa la regolarità della notifica, ai sensi dell'art. 145 c.p., doveva concludersi - secondo il Tribunale - nel senso che il termine di trenta giorni per la proposizione dell'appello, il cui computo non era sospeso per il periodo feriale a norma dell'art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, era scaduto il 10 settembre 1997, con conseguente inammissibilità dell'appello proposto con ricorso depositato il 22 settembre 1997.
Avverso detta sentenza la RT Lavorazioni Tessili S.p.A. - così trasformata da RT Lavorazioni Tessili s.r.l. - ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. L'intimato AN CC ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo, motivo, denunciando violazione dell'art. 7 l. 890/1982 in relaz. art. 145 c.p.c. e art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.,. la ricorrente deduce che l'esame della notifica della sentenza è argomento logicamente anteriore alle altre doglianze;
che, poiché il procedimento in primo grado si era svolto nella dichiarata contumacia della RT, la notifica della sentenza doveva esser fatta alla parte personalmente e, in presenza di una società con personalità giuridica, presso la sede legale mediante consegna di copia alle persone indicate nell'art. 145 c.p.c.. Si legge nella sentenza del Tribunale - secondo le deduzioni della ricorrente - che la notifica a mezzo posta è stata effettuata mediante consegna a persona qualificatasi custode;
che dagli atti risulta che allo stesso indirizzo della RT avevano sede anche altre società (come la Red FA Srl) e la circostanza era stata comprovata dalla produzione della visura camerale, nella quale appunto si legge che la predetta società ha sede legale in Forlì, via Gramadora n. 14; che il Tribunale avrebbe dovuto porsi il problema se il sedicente custode avesse comunque ricevuto incarico dalla RT di ricevere gli atti o se invece fosse addetto alla sede dell'altra società ed incaricata da questa di ricevere gli atti che la riguardavano o comunque se fosse tenuto alla distribuzione della posta al destinatario (Cass. 548/1999); che, a norma dell'art. 7 l. 890/82, la consegna a mezzo posta deve avvenire secondo le regole ivi convenute;
che, proprio prendendo a base di esame Cass. 904/2001, la prova da parte della RT che il custode non fosse addetto alla sede era impossibile, in quanto esistevano in loco diverse società ed il Tribunale avrebbe dovuto porsi il problema, esaminando la regolarità della notifica, se la persona che l'aveva ricevuta fosse legittimata a farlo;
che la sentenza era stata notificata a mezzo posta e, secondo le regole contenute nella l. 890/1982, la prova della regolarità incombeva su colui che la invocava;
che la presunzione di cui alla cit. Cass. 904/2001 appariva eccessiva rispetto alla lettera della norma richiamata;
che comunque sussisteva difetto di motivazione della sentenza, atteso che la qualificazione di custode, per la pluralità di aziende aventi la sede in via Gramadora, non era sufficiente, dovendo invece il Tribunale specificare in base a quali elementi presumeva attribuito l'incarico di ricevere l'atto o quale particolare rapporto avesse avuto il sedicente custode con la RT.
Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 7 l. 890/82 e 145 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5, c.p.c.,
la ricorrente deduce che il Tribunale ha disatteso la doglianza circa la nullità del ricorso in prime cure - ritenendolo assorbito dalla dichiarata inammissibilità dell'appello - ed il motivo va quindi riproposto;
che il ricorso in prime cure era stata notificato a mezzo posta sia ad Ancarano che a Forlì; che la notifica ad Ancarano era priva di rilevanza, trattandosi di sede priva di rappresentanza;
che la notifica a Forlì ere. stata fatta mediante consegna a persona qualificatasi impiegata al servizio del destinatario, qualificazione mendace in quanto dalla documentazione prodotta in appello era risultato che CI LA era operaia, di rendente dallà Red FA Srl e dalla, visura camerale allegata all'atto di appello risultava che questa società aveva una propria autonoma esistenza rispetto alla RT;
che, a fronte della contestazione della parte, era onere del richiedente la notifica comprovare la bontà del recapito quale risultante dall'avviso di ricevimento.
Con il terzo motivo, denunziando violazione dell'art. 2119 c.c. e 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente deduce che il Tribunale non ha esaminato il merito dell'appello e quindi non ha motivato sul punto;
che il motivo deve essere riproposto al fine di evitare il giudicato.
Osserva la Corta che è logicamente antecedente, così come ritenuto dal giudice d'appello, la questione relativa all'eccezione di inammissibilità del gravame della società, sollevata dall'CC, e ritenuta fondata dal Tribunale di Teramo, che ha dichiarato la inammissibilità dell'impugnazione. Tale questione comporta, l'esame della notificazione della sentenza, in relazione alla quale è stata eccepita la predetta, inammissibilità dell'impugnazione. A tal riguardo si osserva che la notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata - come nella specie - contumace, deve essere eseguita a tele parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera, eventualmente difforme da quella emergente da tale formale declaratoria del giudice e senza, che rilevi il fine della notificazione stessa, il cui compimento produce l'effetto di assoggettare il destinatario al tergine breve di impugnazione (Cass. S.U. 9 luglio 1992 n. 8394). È circa la sussistenza della notificazione della sentenza di primo grado, negata dalla società, non esistono dubbi, come rilevato nella sentenza del Tribunale di Teramo, per risultare la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento, prodotta dall'CC con i relativi avvisi di ricevimento postali.
Dall'avviso di ricevimento del ricevimento del piego raccomandato spedito presso la sede di Forlì risulta che la copia della sentenza è stata ivi ricevuta da persona qualificatasi come "custode" in data 11 agosto 1997 e dalla, relazione di notificazione risulta che la notifica è stata eseguita ad istanza dell'CC, nel cui interesse, detta copia, giusta guanto attestato nella formula esecutiva apposta in calce alla sentenza, è stata rilasciata all'avv. Carli, procuratore (v. pag. 11 sent. Tribunale). La ricorrente contesta la regolarità della predetta notifica,, assumendo che dagli atti risulta che allo stesso indirizzo della RT avevano sede anche altre società, come comprovato dalla visura camerale e che il Tribunale avrebbe dovuto porsi il problema dell'idoneità di tale custode a ricevere gli atti giudiziari diretti alla RT. In caso di notificazione, peraltro, a mezzo del servizio postale - come nella specie -, la disposizione dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, secondo cui, nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel secondo comma, la consegna del piego contenente l'atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, è applicabile anche alle persone giuridiche (Cass. 21 gennaio 1999 n. 548). Invero, poiché il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, è valida la notifica di un atto giudiziario - a mezzo del servizio postale - consegnato al medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della posta ai destinatari, abitanti nel fabbricato custodito: art. 7, terzo comma, legge 20 novembre 1982/890 (Cass. 3 marzo 1998, n. 2327). E
tale prova contraria non è stata fornita dalla RT, che si è limitata a formulare le contestazioni sopra indicate in ordine all'esistenza di altre società di Forlì, alla via Gramadora n. 14 - ove aveva sede la società RT -; il che logicamente non esclude che il custode fosse al servizio dei vari destinatari, abitanti o aventi sede all'indirizzo indicato.
Nella sentenza del Tribunale è, altresì, indicato che dalla relazione di notificazione apposta in calce alla copia della sentenza di primo grado - con il relativo avviso di ricevimento postale - risulta che la sentenza è stata notificata anche presso lo stabilimento di Ancarano (TE) della società RT, indicato dallo CC come sede effettiva della societa, ed in ordine a tale notificazione della sentenza di primo grado nulla è stato dedotto dalla ricorrente, che ha solo negato di trattarsi di sede effettiva.
Attesa comunque la regolarità della notifica della sentenza il primo grado presso la sede di Forlì in data 11 agosto 1997, deve ritenersi - come ritenuto dal Tribunale - che il termine di trenta giorni per la proposizione dell'appello, il cui computo non va sospeso per il periodo feriale a norma dell'art. 3 l. 7 ottobre 1962, n. 742, era scaduto il 10 settembre 1997. Correttamente,
pertanto, il tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla RT avverso la sentenza di primo grado con ricorso depositato il 22 settembre 1997.
È, pertanto, infondato il primo motivo di ricorso della società. Quanto al secondo motivo, con cui si deduce la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, del pari correttamente il Tribunale ha ritenuto assorbita tale questione dalla dichiarata inammissibilità dell'appello che, a sua volta, presupponeva la regolarità della declaratoria di contumacia, nel grado predetto, della società. In ogni caso la questione è infondata, perché a prescindere da altre considerazioni concernenti la notificazione dell'atto introduttivo (e del successivo verbale di prima udienza) presso la sede legale della società in Forlì, alla via Gramadora n. 12 - 14 (in ordine alle quali l'CC ha ampiamente controdedotto a pag. 4 s. del controricorso), essendo stato il ricorso introduttivo - cene si evince dalla narrativa dell'impugnata sentenza - notificato anche alla sede di Ancarano della società, trova applicazione il principio affermato più volte da questa Certe, secondo cui "la disposizione contenuta nell'art. 46 cpv. c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini della disciplina delle notificazioni, contenuta nell'art. 145 c.p.c. È pertanto valida la notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché nella sede legale "(Cass. 19 aprile 1995 n. 4399); e si è anche precisato che "in tema di notificazione a persona giuridica, l'art. 46 c.c., equiparando di fronte ai terzi la sede effettiva a quella legale, non comporta, quando le stesse siano divergenti, l'onere di un previo tentativo di notificazione nella sede legale prima di provvedervi in quella effettiva "(Cass. 21 luglio 1993 n. 8142). Va, pertanto, dichiarato assorbito il secondo motivo che, peraltro, è anche infondato.
Va dichiarato, di conseguenza, inammissibile il terzo motivo, concernente il merito dell'appello, che il Tribunale non ha esaminato, e sul quale non esiste motivazione del giudice di appello.
Alla stregua delle considerazioni predette, va pertanto rigettato il primo motivo di ricorso, con dichiarazione di assorbimento del secondo motivo e di inammissibilità del terzo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo, e condanna la ricorrente società a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 10,00, oltre euro duemila per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2003