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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA US, LA
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 343/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1478/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ME0080870 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1608/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti: Appellante: si riporta alla conciliazione in atti con la quale era richiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Appellato: si riporta alla conciliazione in atti con la quale era richiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza - non notificata - n. 2981/2016 resa il 26.4.2016 da C.T.P. di Messina - Sez.11 e pubblicata il 4 maggio 2016, in ordine al ricorso della Resistente_1 S.R.L. avverso l'avviso di accertamento ME0080870, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Messina, Ufficio Provinciale del Territorio, provvedeva alla rideterminazione del classamento e della rendita catastale relativamente alla unità immobiliare sita in Messina, Indirizzo_1, Catasto_1. Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Successivamente era depositato in atti accordo conciliativo fuori udienza tra le parti ex art. 48 dlgs.1992/546 perfezionato in data 24.6.2025 mediante l'accettazione di entrambe le parti.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo, perfezionatosi con la sottoscrizione dell'atto di entrambe le parti e richiamato l'articolo 48 commi 1 e 2 del dlgs 1992/542 (in base al quale, "Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere") e rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione, come da accordo, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Messina 29.9.2025
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA US, LA
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 343/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1478/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ME0080870 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1608/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti: Appellante: si riporta alla conciliazione in atti con la quale era richiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Appellato: si riporta alla conciliazione in atti con la quale era richiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza - non notificata - n. 2981/2016 resa il 26.4.2016 da C.T.P. di Messina - Sez.11 e pubblicata il 4 maggio 2016, in ordine al ricorso della Resistente_1 S.R.L. avverso l'avviso di accertamento ME0080870, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Messina, Ufficio Provinciale del Territorio, provvedeva alla rideterminazione del classamento e della rendita catastale relativamente alla unità immobiliare sita in Messina, Indirizzo_1, Catasto_1. Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Successivamente era depositato in atti accordo conciliativo fuori udienza tra le parti ex art. 48 dlgs.1992/546 perfezionato in data 24.6.2025 mediante l'accettazione di entrambe le parti.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo, perfezionatosi con la sottoscrizione dell'atto di entrambe le parti e richiamato l'articolo 48 commi 1 e 2 del dlgs 1992/542 (in base al quale, "Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere") e rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione, come da accordo, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Messina 29.9.2025