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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2902 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/12/1984,
e
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._2
11/10/1989, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FERRARO LARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
Nel merito:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal Sig. e in data 01.05.2014 Controparte_1 Parte_1 nel Comune di MA (VI), registrato al n. 3, parte II, serie A, dell'anno
2014, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) La IG minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
3) L'immobile sito in MA (VI), Via Maggiore Morello n. 60, int. 2, di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella disponibilità di Controparte_1 quest'ultimo, avendo già la Sig. e la IG minore Parte_1 Per_1
trasferito altrove la propria residenza;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la IG minore, quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e le esigenze scolastiche della minore, in modalità non inferiore a quanto concordato tra le parti ed in particolare:
a) tre pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00, provvedendo a prelevare la minore presso l'abitazione materna e curando di riportarvela all'orario stabilito;
il padre si riserva la facoltà di trattenere la minore presso la propria abitazione anche per il pernotto notturno, almeno due sere a settimana da concordare con la madre, curando poi il padre di portare la minore il giorno successivo all'Istituto scolastico frequentato;
b) un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00 provvedendo a prelevare la minore presso
l'abitazione materna e curando di riportarvela all'orario concordato;
c) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando un anno il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e l'anno successivo tra il 31.12 e il 07.01;
d) tre giorni durante le vacanze pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua
e un anno compreso il Lunedì dell'Angelo;
e) due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare
2 con la Sig. entro il 30.05 di ciascun anno;
Parte_1
f) a prescindere dal calendario così come sopra evidenziato la minore trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la festa del papà con il papà;
g) ponti e altre festività in maniera alternata per ciascun ponte consecutivo;
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig. l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 400,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento ordinario, importo da versarsi anticipatamente entro il giorno 20 di ciascun mese e rivalutabile automaticamente e annualmente secondo indici ISTAT delle famiglie di operai
e impiegati;
6) Le parti espressamente convengono che l'assegno unico e universale erogato dall' venga riscosso nella misura del 50% da parte di ciascuno dei CP_2
genitori;
7) Le spese straordinarie relative alla IG , per la cui esatta Per_1
individuazione le parti si riportano al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza saranno ripartite tra i genitori del 50% ciascuno;
8) Le parti dichiarano di aver già regolato i rapporti patrimoniali ed economici tra loro;
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento;
10) Le parti si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per la IG minore
; Per_1
11) Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MA (VI) in data 01/05/2014.
All'esito dell'udienza del 22/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con Sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 111 pubblicata in data 11/01/2024 (passata in giudicato) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla IG minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
4 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio anche per la IG minore Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in MA (VI) il 01/05/2014 alle
[...] Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA (VI) al n. 3, parte II, serie A, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2902 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/12/1984,
e
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._2
11/10/1989, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FERRARO LARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
Nel merito:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal Sig. e in data 01.05.2014 Controparte_1 Parte_1 nel Comune di MA (VI), registrato al n. 3, parte II, serie A, dell'anno
2014, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) La IG minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
3) L'immobile sito in MA (VI), Via Maggiore Morello n. 60, int. 2, di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella disponibilità di Controparte_1 quest'ultimo, avendo già la Sig. e la IG minore Parte_1 Per_1
trasferito altrove la propria residenza;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la IG minore, quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e le esigenze scolastiche della minore, in modalità non inferiore a quanto concordato tra le parti ed in particolare:
a) tre pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00, provvedendo a prelevare la minore presso l'abitazione materna e curando di riportarvela all'orario stabilito;
il padre si riserva la facoltà di trattenere la minore presso la propria abitazione anche per il pernotto notturno, almeno due sere a settimana da concordare con la madre, curando poi il padre di portare la minore il giorno successivo all'Istituto scolastico frequentato;
b) un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00 provvedendo a prelevare la minore presso
l'abitazione materna e curando di riportarvela all'orario concordato;
c) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando un anno il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e l'anno successivo tra il 31.12 e il 07.01;
d) tre giorni durante le vacanze pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua
e un anno compreso il Lunedì dell'Angelo;
e) due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare
2 con la Sig. entro il 30.05 di ciascun anno;
Parte_1
f) a prescindere dal calendario così come sopra evidenziato la minore trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la festa del papà con il papà;
g) ponti e altre festività in maniera alternata per ciascun ponte consecutivo;
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig. l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 400,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento ordinario, importo da versarsi anticipatamente entro il giorno 20 di ciascun mese e rivalutabile automaticamente e annualmente secondo indici ISTAT delle famiglie di operai
e impiegati;
6) Le parti espressamente convengono che l'assegno unico e universale erogato dall' venga riscosso nella misura del 50% da parte di ciascuno dei CP_2
genitori;
7) Le spese straordinarie relative alla IG , per la cui esatta Per_1
individuazione le parti si riportano al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza saranno ripartite tra i genitori del 50% ciascuno;
8) Le parti dichiarano di aver già regolato i rapporti patrimoniali ed economici tra loro;
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento;
10) Le parti si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per la IG minore
; Per_1
11) Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MA (VI) in data 01/05/2014.
All'esito dell'udienza del 22/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con Sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 111 pubblicata in data 11/01/2024 (passata in giudicato) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla IG minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
4 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio anche per la IG minore Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in MA (VI) il 01/05/2014 alle
[...] Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA (VI) al n. 3, parte II, serie A, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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