Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Soattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- di irrogazione della sanzione disciplinale della destituzione dal servizio con decorrenza dal 9 dicembre 2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa RA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 7 giugno 2022 e depositato il successivo 7 luglio, -OMISSIS- ha impugnato il decreto in data 7 aprile 2022 n. -OMISSIS--OMISSIS- con cui gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 9 dicembre 2014.
2. Va premesso in punto di fatto che il ricorrente, allora Assistente Capo in servizio alla data dei fatti presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, veniva indagato e poi condannato in primo grado per reati di procurata evasione e corruzione (di cui agli artt. 110, 386 co. 3, 319, 321 c.p.).
2.1. Con decreto n. -OMISSIS- datato 10 dicembre 2014, l’assistente capo veniva sospeso obbligatoriamente dal servizio prima per effetto dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa in data 5 dicembre 2014 dal Gip presso il Tribunale di -OMISSIS-) e poi, con successivo decreto n. -OMISSIS- datato 15 ottobre 2018, per effetto della sentenza di condanna (emessa dal Tribunale di -OMISSIS- in data 28 giugno 2018) ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.
2.2. La sospensione proseguiva poi in via facoltativa, disposta con decreto n. -OMISSIS-del dicembre 2018, sino al reintegro in servizio, stabilito con decreto n. -OMISSIS- dell’11 agosto 2020.
3. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. -OMISSIS- del 22 giugno 2021 riformava parzialmente la sentenza di primo grado, condannando l’assistente capo ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena, per il diverso titolo di reato di falso ideologico in atti pubblici; in particolare l’imputazione veniva riqualificata nel senso che « nella sua qualità di capo posto della Casa Circondariale di -OMISSIS-, al fine di eseguire e comunque aggravare le conseguenze della condotta descritta in altri paragrafi per cui […] è stato assolto, formava falsamente un’annotazione di servizio e attestava come da lui ricevute dichiarazioni dei colleghi agenti penitenziari a lui in realtà non rese. In concreto redigeva un’annotazione di servizio con la quale dichiarava che, alla conta delle 00.00,1.00 e 2.00 del 21 febbraio 2014, i detenuti risultavano 34 e non risultava alcunché di anomalo, mentre è certo che alle ore 00.34, i tre detenuti erano già usciti dalla cella n.6 ed alle ore 01.03 erano già usciti dalle mura della casa circondariale di -OMISSIS-; specificando di aver fatto effettuare i controlli da personale addetto alla sezione e verificando di persona con gli stessi in merito alla corretta esecuzione dell’ordine, mentre tale circostanza non avveniva e nessuna dichiarazione gli era stata fornita dagli agenti preposti ».
4. L’amministrazione avviava dunque, in data 7 ottobre 2021, il procedimento disciplinare in relazione alla condotta così descritta.
5. Il successivo 14 ottobre 2021, l’assistente capo cessava dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, rinunciando contestualmente al transito nei ruoli civili dell’amministrazione.
6. All’esito del procedimento disciplinare, il Consiglio centrale di disciplina del Corpo di polizia penitenziaria, con delibera del 15 marzo 2022, proponeva l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, che veniva effettivamente adottata con decreto n. 436779 del 7 aprile 2022 del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La decorrenza della sanzione era fissata dal 9 dicembre 2014, data dell’avvenuto arresto e contestuale sospensione dal servizio, con salvezza degli effetti giuridico-economici per il periodo di servizio svolto dall’11 agosto 2020 (data della reintegrazione) sino al 13 ottobre 2021 (data della cessazione dal servizio per infermità).
Nella parte motivazionale del decreto si richiamava per relationem la relazione del consiglio di disciplina e si riteneva che i fatti commessi dal dipendente fossero « palmare esempio di un comportamento che rivela mancanza del senso dell’onore e della morale, comune al rispetto delle norme che ogni appartenente ad un Corpo dello Stato deve sempre dimostrare e che arreca[va] un gravissimo pregiudizio allo Stato e all’Amministrazione penitenziaria » e che dunque fosse « palese la violazione dei doveri sanciti per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 395 ».
7. Il ricorso è affidato a un unico sintetico motivo, con cui si deduce (i) la mancanza di causa giustificatrice del provvedimento di destituzione, in quanto intervenuto in un frangente temporale in cui il suo destinatario non risultava più appartenente ai ruoli dell’amministrazione procedente e (ii) la violazione del canone del gradualismo sanzionatorio, posto che il ricorrente sarebbe stato condannato in via definitiva per uno solo dei reati contestati originariamente.
8. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio in data 11 luglio 2022, per resistere al ricorso.
9. All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato.
11. Quanto al primo profilo di censura, non può dubitarsi che in capo all’amministrazione di appartenenza permanga, anche dopo la cessazione dal servizio, il potere di valutare disciplinarmente il comportamento del proprio dipendente.
Secondo una consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2019, n.1393; id., 28 novembre 2018, n. 6761; idem, 15 luglio 2015, n. 3540), che il Collegio condivide, anche dopo la cessazione dal servizio residua infatti il potere di valutare il comportamento dell'impiegato, al fine precipuo di regolare i rapporti anche economici sorti a seguito del provvedimento di sospensione cautelare già intervenuto, come peraltro avvenuto nel caso di specie.
In senso tassativamente contrario alla tesi del ricorrente converge una molteplicità di norme: « Le disposizioni degli art. 9 e 11 del d. P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, unitamente al principio generale fissato per tutte le pubbliche amministrazioni dall'art. 117 della legge 10 gennaio 1957, n. 3, prevedono infatti che, dal momento in cui viene esercitata l'azione penale (con gli atti tipizzati dal vigente codice di rito), sussiste il dovere dell'amministrazione di non dare inizio al procedimento disciplinare o di sospenderlo ove già avviato. In questo senso dispone anche l'art. 9, comma 2, l. 7 febbraio 1990, n. 19, in forza del quale il procedimento disciplinare "deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna". Sulla base di queste disposizioni, è evidente in primo luogo che l'amministrazione non solo ha il potere, ma in aggiunta ha il dovere di avviare o riprendere il procedimento disciplinare una volta concluso il procedimento penale. Ed è altresì evidente che, ove le tempistiche dello stesso non si concilino con la permanenza nello status di "dipendente in servizio", ciò non può comportare la consumazione del potere disciplinare dell'Amministrazione di appartenenza. In tal senso si è anche espressa la pronuncia dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 8/1997, così come anche la successiva giurisprudenza […] : essa ha chiarito che è ammessa in via generale non solo la possibilità di avviare il procedimento disciplinare anche nei confronti di un dipendente cessato dal servizio ove vi sia un interesse giuridicamente qualificato dell'amministrazione, ma in particolare che vi è la necessità e il dovere di farlo in tutti i casi in cui […] occorra definire aspetti patrimoniali rimasti sospesi o indefiniti in attesa della conclusione del procedimento penale anche in relazione a precedenti periodi di sospensione dal servizio » (Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2019, n.1393; id ., 27 agosto 2014, n. 4350).
12. Quanto al secondo profilo di censura, va evidenziato che costituisce oramai jus receptum il principio secondo cui “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento ” (Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2830). Inoltre, “ spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo) ” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6034; Sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1350; Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1875; 16 aprile 1998, n. 636; cfr. Consiglio di Stato, sez. I consultiva, ad. 23 ottobre 2024, n. 1342; Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2020 n. 4145).
Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna distonia tra condotta e sanzione, essendo già evidente ex se la gravità della condotta del ricorrente, il quale ha attestato falsamente la presenza in carcere di più detenuti nella consapevolezza che questi fossero già evasi.
Non consta quindi nel caso di specie alcuna lesione del canone di proporzionalità.
Più in generale, possono richiamarsi, sul punto, le argomentazioni svolte nelle pronunce della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, 22 marzo 2017, n. 1302 e 2 novembre 2017 n. 5053) con particolare riferimento all’ampio spatium deliberandi riconosciuto dalla legge alla potestà sanzionatoria dell’amministrazione militare, non prosciugato né circoscritto dall’eventuale emanazione, in sede penale, di pronuncia dichiarativa della prescrizione del reato.
Nel caso di specie, peraltro, la sanzione è stata adottata a fronte di una condanna in sede penale che ha accertato il compimento di una precisa condotta di reato, a nulla rilevando che per una delle condotte contestate in primo grado (di procurata evasione) non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva.
Peraltro, il Collegio osserva che il codice dell’ordinamento militare si limita a tipizzare le sanzioni disciplinari e delinea, in punto di scelta della misura opportuna in relazione al caso di specie, elastici criteri generali che disvelano anche testualmente l’assai ampia discrezionalità conferita, in questa materia, all’autorità, il cui autonomo spatium deliberandi si estende sino al limite, questo solo sindacabile dal Giudice amministrativo, della macroscopica abnormità, della insostenibile illogicità, della conclamata erroneità fattuale, quali sintomi di un uso non semplicemente opinabile, ma intrinsecamente patologico del potere conferito.
13. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere respinto.
14. Le spese del giudizio devono essere eccezionalmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e risalenza della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
TE CE OZ, Presidente
RA EL, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA EL | TE CE OZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.