CASS
Sentenza 6 luglio 2022
Sentenza 6 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2022, n. 25977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25977 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di MACERATA udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentlfe- le conclusioni del PG udito iLdifensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25977 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 03/03/2022 RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Macerata ha rigettato l'istanza di riesame, presentata nell'interesse dell'indagato, del decreto di perquisizione e contestuale sequestro probatorio emesso dal PM in relazione ai delitti di cui agli artt 416 cp 479, 323 cp e 12 Dlgvo 286/98 per partecipazione ad un' associazione per delinquere finalizzata a favorire la permanenza nel territorio dello Stato di persone extracomunitarie mediante riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis, usando falsa documentazione ed avvalendosi della compiacenza di pubblici funzionari. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore che, con unico articolato motivo, ha dedotto il vizio di motivazione mancante o apparente riguardo al fumus del commesso delitto. Il ricorrente ha rappresentato che nel decreto emesso dal PM non era descritta la concreta fattispecie attribuita al ricorrente, del quale non era specificato neppure il ruolo svolto al'interno della compagine ma era solo indicata la generica partecipazione all'associazione per delinquere, rimandandosi in proposito a note informative degli organi di Polizia Giudiziaria. Sul punto la difesa deduce che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che fosse sufficiente ad integrare la motivazione l'indicazione nel provvedimento oggetto di riesame delle note della Polizia Giudiziaria, che non sarebbero allegate al decreto e che l'indagato aveva potuto conoscere solo al momento del giudizio di riesame. Né il Tribunale aveva esplicitato il contenuto dei predetti atti, facendone oggetto di valutazione, limitandosi a ritenere congrua e sufficiente la loro indicazione nel decreto emesso dal PM. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.II ricorrente ha posto, in sostanza,la questione della mancanza o apparenza di motivazione del decreto di sequestro, che il Tribunale erroneamente ha ritenuto adeguatamente motivato, e del provvedimento impugnato, evocando, sia pure implicitamente, la pronunzia Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 Cc. (dep. 27/07/2018 ) Rv. 273548 - Botticelli. In essa si è chiarito che il decreto di sequestro probatorio,così come il decreto di convalida del sequestro, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Nella motivazione di tale pronunzia si è affermato il concetto di facoltatività del sequestro del corpo di reato, a sua volta desunta dalla lettera dell'art 254/2 ultima parte cpp, in cui l'inciso se del caso rappresenta in modo chiaro la non automaticità del sequestro del corpo del reato da parte della Polizia giudiziaria e la correlativa necessità di individuare i presupposti che rendano necessario procedere al sequestro per ragioni d,i 1 accertamento ed in ogni caso funzionali al proseguimento delle indagini;
per altro verso si è dato conto della indispensabile funzione svolta dall'esplicazione dei motivi per i quali il provvedimento è adottato, allo scopo di rendere chiare agli interessati le ragioni del sequestro stesso, in vista della tutela del diritto di difesa;
si è puntualizzato che la compressione del diritto di proprietà, riconosciuto dall'art 42 Cost., richiede necessariamente l'adempimento di un onere motivazionale che sia idoneo a giustificarla e ne espliciti la logica, allo scopo di garantire che la misura ablativa sia soggetta al permanente controllo di legalità, a fronte delle contestazioni mosse dalla difesa;
si è poi affermato il principio di residualità della misura cautelare, inteso nel senso che essa debba essere applicata quando all'accertamento dei fatti non possa pervenirsi con modalità meno afflittive, ed è stato ribadito che anche alle misure cautelari reali debbono essere estesi i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dettati dall'art 275 cpp in tema di misure cautelari personali. Infine, si è osservato che appare impossibile definire in linea teorica quale sia il grado di consistenza del tessuto argomentativo capace di soddisfare tutte le predette finalità e si è sottolineato che anche la motivazione sintetica può essere ritenuta adeguata allo scopo, precisandosi che per la stessa sentenza - provvedimento che per sua natura richiede una maggiore articolazione argomentativa - la legge ha ritenuta adeguata una concisa esposizione dei motivi della decisione. 2.Applicando tali principi - che il Collegio intende ribadire - alla fattispecie in esame, deve osservarsi che nel caso in esame sia il decreto del PM che l'ordinanza del Tribunale appaiono privi di giustificazione concreta riguardo alle ragioni per le quali si è proceduto al sequestro dei documenti, anche informatici, rinvenuti presso l'abitazione e/o l'ufficio dell'indagato e riguardo al nesso di pertinenzialità tra questi e gli ipotizzati reati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico, abuso di ufficio e favoreggiamento della permanenza in Italia di persone extracomunitarie. In proposito non può che convenirsi con le deduzioni della difesa, secondo le quali, inoltre, né la motivazione del provvedimento impugnato, né quella del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM, contengono una descrizione, pur sintetica, delle condotte attribuite all'indagato e di quest'ultimo non è definito neppure il ruolo, nell'ambito di un procedimento che probabilmente vede tra gli indagati funzionari pubblici ed esponenti di società forse prívate,come sembra comprendersi dalle imputazioni provvisorie elevate e da qualche scarno cenno presente nel provvedimento oggetto di ricorso. 2.1 In realtà l'ordinanza del Tribunale ed il decreto del PM richiamano come loro contenuto alcune note della Polizia giudiziaria dalle quali emergerebbe la sussistenza di un quadro associativo finalizzato al favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di soggetti extracomunitari mediante l'utilizzo di falsa documentazione. Tali note, tuttavia, non sono allegate al decreto di sequestro, né i Giudici del riesame hanno dato conto di averle esaminate e neppure ne è stato sintetizzato il contenuto, come sarebbe stato necessario per illuminare, nella prospettiva dell'accusa ratificata dal Tribunale, le condotte che si addebitano all'imputato, i fatti oggetto di investigazione e soprattutto le ragioni che hanno indotto l'Ufficio inquirente a ravvisare il nesso di pertinenzialità tra le cose da ricercare e 2 Dr.s CORTE DI CASSA:Z:10,4E V SEZIONE PENALE Il Presidente 'a SS elli sequestrare - successivamente poste in sequestro - ed i reati oggetto di incolpazione provvisoria. 2.2 Il risultato di siffatto meccanismo di motivazione per relationem - di regola ritenuto legittimo da questa Corte regolatrice ma nella specie privo di contenuto esplicativo per quanto già osservato - è la violazione del diritto di difesa, poiché l'indagato ed il suo difensore sono rimasti all'oscuro, sotto ogni profilo, della ragioni giustificatrici del provvedimento ablativo. In proposito il Collegio condivide e richiama il principio per il quale l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti / e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale ) deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare. (sez. 6 , sentenza n. 56733 del 12/09/2018 cc. (dep. 17/12/2018 ) rv. 274781. In una fattispecie - analoga alla presente - in cui questa Corte ha ritenuto nullo il decreto con cui il pubblico ministero, in relazione al delitto previsto dall'art. 356 cod. pen., aveva sequestrato a fini probatori tutta la corrispondenza intercorsa tra progettista e responsabile del procedimento, limitandosi a richiamare gli articoli di legge e ad enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza, tuttavia, descrivere questi ultimi e senza indicare le ragioni per cui i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata e il decreto di perquisizione e sequestro devono essere annullati senza rinvio, disponendosi la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il presupposto decreto di perquisizione e sequestro e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 626 cpp. Deciso il 3.3.2021 Il Consigliere estensore Dr. Eduardo de Gregorio
lette/sentlfe- le conclusioni del PG udito iLdifensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25977 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 03/03/2022 RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Macerata ha rigettato l'istanza di riesame, presentata nell'interesse dell'indagato, del decreto di perquisizione e contestuale sequestro probatorio emesso dal PM in relazione ai delitti di cui agli artt 416 cp 479, 323 cp e 12 Dlgvo 286/98 per partecipazione ad un' associazione per delinquere finalizzata a favorire la permanenza nel territorio dello Stato di persone extracomunitarie mediante riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis, usando falsa documentazione ed avvalendosi della compiacenza di pubblici funzionari. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore che, con unico articolato motivo, ha dedotto il vizio di motivazione mancante o apparente riguardo al fumus del commesso delitto. Il ricorrente ha rappresentato che nel decreto emesso dal PM non era descritta la concreta fattispecie attribuita al ricorrente, del quale non era specificato neppure il ruolo svolto al'interno della compagine ma era solo indicata la generica partecipazione all'associazione per delinquere, rimandandosi in proposito a note informative degli organi di Polizia Giudiziaria. Sul punto la difesa deduce che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che fosse sufficiente ad integrare la motivazione l'indicazione nel provvedimento oggetto di riesame delle note della Polizia Giudiziaria, che non sarebbero allegate al decreto e che l'indagato aveva potuto conoscere solo al momento del giudizio di riesame. Né il Tribunale aveva esplicitato il contenuto dei predetti atti, facendone oggetto di valutazione, limitandosi a ritenere congrua e sufficiente la loro indicazione nel decreto emesso dal PM. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.II ricorrente ha posto, in sostanza,la questione della mancanza o apparenza di motivazione del decreto di sequestro, che il Tribunale erroneamente ha ritenuto adeguatamente motivato, e del provvedimento impugnato, evocando, sia pure implicitamente, la pronunzia Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 Cc. (dep. 27/07/2018 ) Rv. 273548 - Botticelli. In essa si è chiarito che il decreto di sequestro probatorio,così come il decreto di convalida del sequestro, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Nella motivazione di tale pronunzia si è affermato il concetto di facoltatività del sequestro del corpo di reato, a sua volta desunta dalla lettera dell'art 254/2 ultima parte cpp, in cui l'inciso se del caso rappresenta in modo chiaro la non automaticità del sequestro del corpo del reato da parte della Polizia giudiziaria e la correlativa necessità di individuare i presupposti che rendano necessario procedere al sequestro per ragioni d,i 1 accertamento ed in ogni caso funzionali al proseguimento delle indagini;
per altro verso si è dato conto della indispensabile funzione svolta dall'esplicazione dei motivi per i quali il provvedimento è adottato, allo scopo di rendere chiare agli interessati le ragioni del sequestro stesso, in vista della tutela del diritto di difesa;
si è puntualizzato che la compressione del diritto di proprietà, riconosciuto dall'art 42 Cost., richiede necessariamente l'adempimento di un onere motivazionale che sia idoneo a giustificarla e ne espliciti la logica, allo scopo di garantire che la misura ablativa sia soggetta al permanente controllo di legalità, a fronte delle contestazioni mosse dalla difesa;
si è poi affermato il principio di residualità della misura cautelare, inteso nel senso che essa debba essere applicata quando all'accertamento dei fatti non possa pervenirsi con modalità meno afflittive, ed è stato ribadito che anche alle misure cautelari reali debbono essere estesi i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dettati dall'art 275 cpp in tema di misure cautelari personali. Infine, si è osservato che appare impossibile definire in linea teorica quale sia il grado di consistenza del tessuto argomentativo capace di soddisfare tutte le predette finalità e si è sottolineato che anche la motivazione sintetica può essere ritenuta adeguata allo scopo, precisandosi che per la stessa sentenza - provvedimento che per sua natura richiede una maggiore articolazione argomentativa - la legge ha ritenuta adeguata una concisa esposizione dei motivi della decisione. 2.Applicando tali principi - che il Collegio intende ribadire - alla fattispecie in esame, deve osservarsi che nel caso in esame sia il decreto del PM che l'ordinanza del Tribunale appaiono privi di giustificazione concreta riguardo alle ragioni per le quali si è proceduto al sequestro dei documenti, anche informatici, rinvenuti presso l'abitazione e/o l'ufficio dell'indagato e riguardo al nesso di pertinenzialità tra questi e gli ipotizzati reati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico, abuso di ufficio e favoreggiamento della permanenza in Italia di persone extracomunitarie. In proposito non può che convenirsi con le deduzioni della difesa, secondo le quali, inoltre, né la motivazione del provvedimento impugnato, né quella del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM, contengono una descrizione, pur sintetica, delle condotte attribuite all'indagato e di quest'ultimo non è definito neppure il ruolo, nell'ambito di un procedimento che probabilmente vede tra gli indagati funzionari pubblici ed esponenti di società forse prívate,come sembra comprendersi dalle imputazioni provvisorie elevate e da qualche scarno cenno presente nel provvedimento oggetto di ricorso. 2.1 In realtà l'ordinanza del Tribunale ed il decreto del PM richiamano come loro contenuto alcune note della Polizia giudiziaria dalle quali emergerebbe la sussistenza di un quadro associativo finalizzato al favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di soggetti extracomunitari mediante l'utilizzo di falsa documentazione. Tali note, tuttavia, non sono allegate al decreto di sequestro, né i Giudici del riesame hanno dato conto di averle esaminate e neppure ne è stato sintetizzato il contenuto, come sarebbe stato necessario per illuminare, nella prospettiva dell'accusa ratificata dal Tribunale, le condotte che si addebitano all'imputato, i fatti oggetto di investigazione e soprattutto le ragioni che hanno indotto l'Ufficio inquirente a ravvisare il nesso di pertinenzialità tra le cose da ricercare e 2 Dr.s CORTE DI CASSA:Z:10,4E V SEZIONE PENALE Il Presidente 'a SS elli sequestrare - successivamente poste in sequestro - ed i reati oggetto di incolpazione provvisoria. 2.2 Il risultato di siffatto meccanismo di motivazione per relationem - di regola ritenuto legittimo da questa Corte regolatrice ma nella specie privo di contenuto esplicativo per quanto già osservato - è la violazione del diritto di difesa, poiché l'indagato ed il suo difensore sono rimasti all'oscuro, sotto ogni profilo, della ragioni giustificatrici del provvedimento ablativo. In proposito il Collegio condivide e richiama il principio per il quale l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti / e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale ) deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare. (sez. 6 , sentenza n. 56733 del 12/09/2018 cc. (dep. 17/12/2018 ) rv. 274781. In una fattispecie - analoga alla presente - in cui questa Corte ha ritenuto nullo il decreto con cui il pubblico ministero, in relazione al delitto previsto dall'art. 356 cod. pen., aveva sequestrato a fini probatori tutta la corrispondenza intercorsa tra progettista e responsabile del procedimento, limitandosi a richiamare gli articoli di legge e ad enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza, tuttavia, descrivere questi ultimi e senza indicare le ragioni per cui i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata e il decreto di perquisizione e sequestro devono essere annullati senza rinvio, disponendosi la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il presupposto decreto di perquisizione e sequestro e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 626 cpp. Deciso il 3.3.2021 Il Consigliere estensore Dr. Eduardo de Gregorio