Art. 1.
In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766 , e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'art. 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296 , e della legge 29 novembre 1957, n. 1224 .
In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766 , e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'art. 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296 , e della legge 29 novembre 1957, n. 1224 .