Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4667 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. INSERO AMEDEO Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CANTIELLO NICOLA CP_1
presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.12.2024, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Caiazzo (CE) il 28.10.2000; - che dallo stesso sono nati tre figli:
(11/03/2001), e (01/05/2008); - che, essendo divenuta la prosecuzione Per_1 Per_2 Per_3
della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori e, all'esito della stessa, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 03.12.2024, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre;
- Diritto di visita libero in considerazione dell'età dei figli;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli della coppia pari a €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida di questo Tribunale, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- Nel mese di dicembre il padre verserà una somma ulteriore di mantenimento in favore dei figli pari a € 500,00;
- Assegno unico al 50%;
- La ricorrente rinuncia al mantenimento per sé;
- Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente quale genitore collocatario;
- Il resistente si impegna a restituire alla ricorrente le chiavi della casa coniugale entro 7 giorni;
- Il resistente si impegna a cambiare la propria residenza;
- Le parti precisano che ognuna di esse avrà in disponibilità l'auto già in uso.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17.12.2024, parte ricorrente ha concluso per il recepimento dell'accordo ed ha chiesto pronunciarsi la sola 3
separazione dei coniugi. Ha, altresì, chiesto prevedersi: - una data certa per il versamento dell'assegno di mantenimento;
- che il versamento dell'assegno di mantenimento mensile per i figli, nonché l'ulteriore somma di € 500,00 nel mese di dicembre, siano posti direttamente a carico del datore di lavoro ex art. 156 6° comma c.c.; - una data certa entro la quale il dovrà versare – CP_1
mensilmente – alla ricorrente il 50% dell'Assegno Unico percepito.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre l'accordo raggiunto dalle parti alla base della decisione perché non contrario a norme imperative e conforme all'interesse della prole.
Con riguardo alle richieste formulate da parte ricorrente occorre osservare quanto segue.
Va accolta la prima domanda e, per l'effetto, va individuato nel giorno 5 di ogni mese il termine entro il quale il resistente verserà alla ricorrente il contributo di mantenimento in favore dei figli della coppia, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Va rigettata, invece, la seconda domanda.
Invero, nel caso di specie, non trova applicazione la norma invocata trattandosi di disposizione abrogata dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia).
Invero, trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 473.bis. 37 c.c.
Neppure può essere accolta l'ultima domanda: al riguardo, infatti, salvo diverso accordo, ciascuna delle parti provvederà a formulare istanza per richiedere ed ottenere la propria quota di assegno unico presso le sedi competenti e nel rispetto della normativa vigente.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAIAZZO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 27, parte II, serie A, anno 2000);
3) dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, il contributo di mantenimento in favore dei figli della coppia, così come stabilito in parte motiva, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4) rigetta le altre domande formulate da parte ricorrente;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 17/12/2024 4
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso