Articolo 5 della Legge 17 agosto 1960, n. 907
Articolo 4
Versione
15 settembre 1960
Art. 5.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61 si fara' fronte con riduzione del fondo iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo relativo a provvedimenti in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 settembre 1960