Decreto cautelare 2 agosto 2024
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2024, proposto da MA LI, RT LI, LI F. lli Società Agricola S.S., rappresentati e difesi dagli avvocati Enzo Lino Barilà, Riccardo Artaria, Gianfranco Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ghedi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Paratico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
-dell'ordinanza contingibile e urgente n. 267 n. 124 del 29 luglio 2024 del Sindaco del Comune di Ghedi, notificata in data 30 luglio 2024, con la quale è stato ordinato ai ricorrenti di ridurre il numero di capi allevati e adeguare il volume degli stoccaggi esistenti entro 30 giorni dalla notifica o, in alternativa, di stipulare un contratto per la valorizzazione degli effluenti di allevamento entro 10 giorni dalla notifica;
-di tutti gli atti presupposti e connessi ivi richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ghedi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato e considerato che:
- con il ricorso in epigrafe i signori RT e MA LI, in proprio nonché quali amministratori della LI F.lli società agricola s.s., hanno impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 124 del 29 luglio 2024, emessa nei loro confronti dal Sindaco del Comune di Ghedi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti;
- nel corso del giudizio, con ordinanza sindacale n. 81 del 3 giugno 2025, il Comune di Ghedi ha disposto in autotutela la revoca del provvedimento impugnato;
- parte ricorrente, con atto depositato il 5 giugno 2025, ha conseguentemente chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite;
- il Comune di Ghedi ha prestato l’assenso alla compensazione delle spese, sottoscrivendo per adesione l’atto di cui sopra;
- in considerazione della dichiarazione dei ricorrenti, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a. e le spese del giudizio possono essere compensate, concordemente alle richieste delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO