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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 29.05.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1985 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. corrente in Iglesias, via Sagittario, loc. “Sa Parte_1
Stoia”, in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, via Puccini n. 70, presso lo Studio dell'Avv.
Giovanni MANCA e dall'Avv. Michele MUSCAS, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cagliari,
[...]
v.le Regina Margherita n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala
n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv.
pagina 1 Laura FURCAS e dall'Avv. Marina OLLA in forza di procura generale rogito
Notaio el 21.07.2015; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, annullare il verbale unico di
accertamento e notificazione n. 2021006298/DDL (all. 1), dichiarando la
legittimità del rapporto di lavoro impiegatizio-subordinato intercorso tra il sig.
e, conseguentemente, la legittimità della relativa posizione Parte_3
assicurativa accreditata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a favore del
primo per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2020, alternativamente qualificando
il lavoratore come “quadro direttivo” o, comunque, con qualsiasi altro
inquadramento, ritenuto di giustizia, avente natura subordinata e/o comportante
l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato;
e per l'effetto, annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021011675/DDL (all. 2), formato in diretta conseguenza del primo, revocando
l'iscrizione del sig. alla Gestione Separata in qualità di Parte_3
amministratore di fatto per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2020 ed il
conseguente addebito contributivo e sanzionatorio per lo stesso periodo;
con dichiarazione di estinzione del procedimento sanzionatorio e/o di recupero
contributivo avviato, sospensione dell'esecutività dell'eventuale titolo, ed ogni
altra conseguenza di legge ed annullamento di ogni atto presupposto ed
eventualmente conseguente;
IN VIA SUBORDINATA (con riserva d'appello)
pagina 2 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, assunta ogni altra declaratoria
necessaria e/o presupposta, riconoscere la mancata applicazione dei massimali
contributivi indicati nel 2° motivo d'impugnazione e, per l'effetto, Pt_4
rideterminare o ordinare all' la rideterminazione dell'addebito contributivo Pt_4
e delle relative somme aggiuntive a carico della nei termini Parte_1
di cui all'espositiva che precede, annullando la liquidazione risultante dal
verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021011675/DDL del 22.02.2022
(all. 2) e dei relativi allegati.
IN VIA D'ESTREMO SUBORDINE (con riserva d'appello)
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, assunta ogni altra declaratoria
necessaria e/o presupposta, condannare e/o dichiarare tenuto l' ad imputare Pt_4
alla Gestione Separata i contributi previdenziali già versati dalla Parte_1
per la posizione assicurativa del sig. al Fondo Pensioni
[...] Parte_3
Lavoratori Dipendenti per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2020 oggetto di
causa, fino alla concorrenza di quanto eventualmente dovuto, con conseguente
riduzione dell'importo che in ipotesi dovesse formare oggetto di condanna;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze difensive, oltre accessori di legge e successive
occorrende”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia:
- rigettare l'avverso ricorso;
- con vittoria di spese ed onorari di causa”.
pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto ricorso, davanti a questo Parte_1
Tribunale, nei confronti dell' _1
, al fine di opporsi al verbale unico di accertamento e
[...]
notificazione n. 2021006298/DDL e al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021011675/DDL, formato in diretta conseguenza del primo,
nonché al fine di ottenere la conseguente revoca dell'iscrizione di
[...]
alla Gestione Separata per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2020. Parte_3
In particolare, essa ha rappresentato:
− di operare nel settore della raccolta, trasporto, stoccaggio e di alcune fasi del processo di smaltimento degli pneumatici fuori uso in regime di esclusiva reciproca con la società consortile nel territorio della Provincia di CP_2
Oristano e nella Provincia del Sud Sardegna, ivi compresa la Città Metropolitana
di Cagliari;
− che in virtù del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021006298/DDL del 22.02.2022 era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e la società ispezionata, con Parte_3
conseguente annullamento della posizione assicurativa accreditata al Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti a favore del primo per il periodo non prescritto dal 01.04.2016 al 31.12.2020;
− che, in virtù del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021011675/DDL del 22.02.2022, l' aveva conseguentemente proceduto Pt_4
all'iscrizione di alla Gestione Separata in qualità di Parte_3
amministratore di fatto di essa stessa società e al calcolo e all'addebito della contribuzione dovuta e non prescritta per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2020,
pagina 4 nonché al calcolo e all'addebito delle relative somme aggiuntive, con conseguente intimazione di pagamento, entro il termine di 30 giorni, della somma di euro
209.938,56 a titolo di contributi previdenziali obbligatori e dell'ulteriore somma di euro 39.481,23 a titolo di somme aggiuntive, il tutto per complessivi euro
249.419,79;
− che le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali erano stati assunti i verbali unici di accertamento e notificazione in epigrafe sono prive di fondamento.
2. L' si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, Pt_4
l'assenza di legittimazione ad agire in capo alla F.D.G. e, con specifico riferimento alla domanda formulata in via subordinata di imputazione alla
Gestione separata dei contributi già versati per la posizione di Parte_3
al l'inammissibilità della domanda stessa poiché non preceduta dalla CP_3
rituale domanda amministrativa, nonché domandando nel merito il rigetto dell'opposizione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. L'opposizione proposta da è infondata e deve Parte_1
rigettata.
5. Preliminarmente, è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione l'eccezione sollevata dall' relativa al difetto di legittimazione attiva della Pt_4
Parte_1
Nello specifico, la società odierna opponente non ha alcuna legittimazione a domandare la revoca dell'iscrizione di alla Gestione Separata Parte_3
per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2020.
pagina 5 Giova, infatti, sottolineare come il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006298/DDL del 22.02.2022, fondato sul disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo a e sulla iscrizione dello stesso Parte_3
alla Gestione separata istituita presso l' testualmente ha disposto che “con Pt_4
il presente verbale si procede all'iscrizione, a partire dal 01.04.2016, del sig.
alla Gestione Separata in qualità di amministratore di fatto e al Parte_3
calcolo e all'addebito della contribuzione dovuta e non prescritta per il periodo
dal 01.04.2016 al 31.12.2020, nonché al calcolo e all'addebito delle relative
somme aggiuntive. La società, per regolarizzare nei confronti dell le Pt_4
inadempienze accertate è tenuto a versare: - a titolo di contributi, l'importo di: €
209.938,56 - a titolo di somme aggiuntive, l'importo di: € 39.481,23 TOTALE: €
249.419,79” (v. doc. n. 2, prodotto col ricorso in opposizione).
Trova applicazione l'art. 81 c.p.c., che dispone che “Fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un
diritto altrui”.
Se, infatti, è certamente la società odierna opponente titolare del diritto di impugnare l'accertamento che ha dato causa alla pretesa, per converso titolare del diritto a essere cancellato dalla Gestione Separata è, certamente,
[...]
nella sua qualità di titolare della citata posizione contributiva. Parte_3
Merita, altresì, accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ente
opposto e relativa alla richiesta dell'opponente di imputazione alla Gestione
separata dei contributi già versati per la posizione di al Parte_3
non essendo, infatti, mai stata proposta a tale riguardo domanda CP_3
amministrativa.
pagina 6 Deve, infatti, darsi atto che nel verbale impugnato la era stata Parte_1
informata dall'Ente che “La società potrà avanzare richiesta di rimborso per la
contribuzione versata in suo favore al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per
il periodo non prescritto”.
Sul punto, l'odierna ricorrente nulla ha dedotto, né provato, risultando quindi decaduta dal potere di esercitare il preteso diritto sia in sede amministrativa che giudiziaria.
6. Nel merito, la parte opponente, sul presupposto dell'erroneo accertamento condotto dagli Ispettori dell' circa la sussistenza della qualità di Pt_4
amministratore di fatto di essa stessa in capo a ha Pt_1 Parte_3
rappresentato l'infondatezza del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021006298/DDL e del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021011675/DDL, formato in diretta conseguenza del primo, nonché
dell'iscrizione di alla Gestione Separata in qualità di Parte_3
amministratore di fatto per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2020.
In punto di onere della prova nella fattispecie di cui trattasi, deve rammentarsi che l'accertamento del rapporto contributivo deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'Ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
In relazione, poi, al valore probatorio dei verbali di ispezione, trova applicazione il principio consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli Istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di
pagina 7 esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati, come nel caso che ci occupa nel presente giudizio, i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., in modo tale da consentire al
Giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. civ., Sez.
L., 06.09.2012, n. 14965; Cass. civ., Sez. L., 05.03.2024, ord. n. 5851, secondo cui “Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo
non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la
legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi
dell'art. 116 c.p.c.”).
È ben vero, in punto di diritto, che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori non sono dotate di per sé di un valore probatorio precostituito, dovendo essere liberamente apprezzate dal Giudice per formare il suo convincimento nell'ambito di tutto il materiale raccolto (Cass. civ., Sez. L., 23.06.2008, n.
17049).
In ogni caso, la verifica condotta in questa sede giudiziale, lungi dal ridimensionare il valore di siffatti elementi indiziari, lo ha convalidato, in quanto ritiene questo Giudice che i testi escussi, almeno quelli non portatori di un interesse attuale e contrario, come meglio si specificherà infra, abbiano confermato che di fatto, avesse continuato a svolgere Parte_3
l'attività di amministratore della società, occupandosi dell'assunzione dei dipendenti, di impartire loro le direttive sulle lavorazioni da svolgere e i turni da osservare, di esercitare il potere disciplinare e di concedere le ferie e i permessi.
Nel corso dell'istruttoria sono stati, anzitutto, sentiti nell'udienza del 16.01.2024, i testimoni e persone che, in Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
pagina 8 ragione di forti profili di criticità che non si può fare a meno di evidenziare (si veda più sotto), hanno reso dichiarazioni del tutto inattendibili.
La teste è, infatti, figlia di individuato Testimone_1 Parte_3
dall' nel provvedimento odierno opposto come amministratore di fatto Pt_4
della nonché, all'epoca della deposizione, socia al 50% della società Pt_1
odierna resistente.
È evidente, dunque, come la teste non abbia fornito nessun elemento Pt_3
probatorio attendibile sulla vicenda che riguarda il presente giudizio, trattandosi di dichiarazioni gravemente inficiate dallo stretto rapporto di parentela intercorrente con nonché da un diretto interesse economico a causa della Parte_3
sua qualità di socia della Pt_1
Ancora, i testi e (udienza del 16.01.2024), Testimone_2 Tes_3
dipendenti rispettivamente dal 2011 e dal 2012 della non hanno fornito Pt_1
nessun elemento probatorio attendibile sulla vicenda che riguarda il presente giudizio, essendo le relative dichiarazioni testimoniali gravemente inficiate dall'attualità del rapporto di lavoro all'epoca della deposizione, nonché
fortemente in contraddizione con quelle rese dall'ex dipendente della opponente,
il teste sentito nell'udienza del 16.04.2024, e in contrasto anche Tes_4
con quando dichiarato da essi stessi e agli Ispettori dell' Tes_2 Tes_3 Pt_4
come si approfondirà in seguito (cfr. docc. nn. 9-10, prodotti con la memoria di costituzione).
Devono ritenersi, ex adverso, pienamente conferenti e attendibili, nonché coerenti tra loro, le dichiarazioni rese dai testi (udienza del 16.04.2024), Tes_4
lavoratore della dal 2015 al 2019, e (udienza del 16.04.2024), Pt_1 Tes_5
Ispettrice dell' che ha personalmente condotto, assieme alla collega Pt_4
pagina 9 le indagini ispettive a carico della esaminando Parte_5 Pt_1
documentazione e sentendo dipendenti ed ex dipendenti della società.
Anzitutto, la deposizione della teste (udienza del 16.04.2024), Tes_5
Ispettore dell' ha confermato il contenuto del verbale relativo Pt_4
all'ispezione da ella stessa condotta nei confronti della Parte_1
nel 2021 e dalla quale era emerso che operava con abitualità e Parte_3
prevalenza nella amministrazione della società resistente (doc. n. 1, prodotto con la memoria di costituzione).
Inoltre, come anticipato, è significativa la deposizione del teste Tes_4
(udienza del 16.04.2024), il quale ha dichiarato di avere lavorato per la dal Pt_1
2015 al 14.05.2019 e di essere stato licenziato dalla resistente per assenza ingiustificata, di avere avuto, quindi, una controversia con la stessa, tuttavia,
cessata e risolta con reciproca soddisfazione con conciliazione in sede sindacale, e quindi teste da ritenersi del tutto disinteressato (v. doc. n. 13, prodotto col ricorso).
In particolare, il teste ha ricordato che, per la maggior parte del periodo Tes_4
di tempo a cui si riferisce l'accertamento per cui è causa, era Parte_3
“il mio titolare tutti gli effetti, io ho fatto il colloquio di lavoro con lui, mi ha
consegnato il contratto che ho firmato davanti a lui nel suo ufficio, era lui che mi
dava tutte le buste paga, era lui che mi dava gli orari di lavoro, era lui che mi
dava le direttive e decideva quando dovevo guidare o stare in impianto, era lui
che mi diceva quando dovevo stare a casa non retribuito, era lui che mi
approvava le ferie”.
Il teste , con riferimento all'arco temporale in cui questi ha visto Tes_4 [...]
esercitare la sua funzione di amministratore di fatto, ha precisato che Parte_3
pagina 10 “da quando sono arrivato io, nel 2015, non ricordo mese, fino ad alcuni mesi
prima che io andassi via, nel 2019, come ho già detto, il era mio datore di Pt_3
lavoro e ha svolto sempre le stesse attività. Negli ultimi mesi le consegne mi
venivano date da così come gli orari, le ferie. Ha preso il posto del Parte_2
padre ”. Parte_3
Quanto alle proprie mansioni, il teste ha riferito di essere stato sia autista Tes_4
che addetto alla manovalanza in impianto e circa l'impegno materiale di
[...]
nell'impianto della ha ricordato che “quando arrivavo a Parte_3 Pt_1
lavoro, più o meno alle 7,00, il era sempre presente, quando ero in Pt_3
impianto smontavo alle 16,30 e il era sempre presente ma raramente Pt_3
andava via prima di me. In linea di massima il era sempre presente per Pt_3
l'intera giornata, poteva capitare più spesso che andasse via prima di me quando
ho avuto il cambio orario e smontavo alle 18,00. Era il titolare, non doveva
rispettare orari e nemmeno firmare le giornaliere. Io firmavo le giornaliere in
entrata e uscita e pausa pranzo. Il era anche titolare e dirigeva la società Pt_3
Carbus, si spostava da una azienda all'altra che distavano circa meno di un
chilometro. È vero che gli operai e autisti nonché , che era in Tes_3
accettazione, firmavano il foglio presenze. Né né Parte_3 Parte_2
né firmavano il foglio presenze, per tutto il periodo in cui c'ero Testimone_1
io”.
Quanto all'effettiva attività svolta, invece, dall'amministratrice formale della il teste ha rammentato che ella “nei primi Pt_1 Parte_2 Tes_4
tempi veniva poco in azienda era raro vederla in azienda sia lei che . Tes_1
Ricordo un episodio in cui ha rimproverato Parte_2 Parte_3
avvenuto negli ultimi tre mesi di mio lavoro. A parte questo episodio non ho mai
pagina 11 visto esercitare nei confronti di il potere Parte_2 Parte_3
direttivo, di controllo e disciplinare”.
Tes Il teste ha, infine, dettagliatamente aggiunto che “ [Alessandro, ndr.] Tes_4
Parte era il preposto, andava a fare commissioni sia per la che per la Carbus.
Anche le direttive tecniche venivano date da . ADR: era il sig. Parte_3
che ci diceva se dovevamo accendere l'impianto per triturare i Parte_3
pneumatici o per fare granulazione o per stallonare o per le pulizie”.
Le dichiarazioni testimoniali del teste sono, inoltre, coerenti con quelle Tes_4
rese, in sede amministrativa, dall'ex dipendente assunto dal CP_4
settembre 2019 al febbraio 2020 alle dipendenze dell'opponente, il quale, sentito dalle Ispettrici dell' ha dichiarato di avere “lavorato per la Pt_4 Parte_1
dal settembre 2019 al febbraio 2020 nella zona industriale di Iglesias come
operaio [...] per iniziare a lavorare avevo preso contatti con il SI
[...]
[...]. Il SI lo vedevo qualche volta, non era Parte_3 Parte_3
presente nei nostri orari di lavoro perché non era un collega di lavoro [...]. In
ufficio, in amministrazione, c'erano di Iglesias, e Tes_3 Parte_2
. In ufficio non c'era nessun altro” (cfr. doc. n. 7, prodotto con la Testimone_1
memoria di costituzione).
Le dichiarazioni rese da , poi, sono coerenti con quelle dell'ex dipendente Tes_4
lavoratore della dal novembre 2016 al febbraio 2019, Controparte_5 Pt_1
il quale ha riferito, sempre in sede amministrativa, di avere lavorato per la Pt_1
e di avere dato le dimissioni poiché aveva reperito una nuova occupazione a
Domusnovas e ancora che “per iniziare a lavorare lì avevo fatto il colloquio con il
SI , con cui ho preso accordi per il lavoro e che vedevo in Parte_3
impianto ma non era fisso con noi per tutto l'orario di lavoro. Il responsabile
pagina 12 dell'impianto, che mi ha affiancato all'inizio per imparare il lavoro, era
[...]. In ufficio c'era , che era sempre presente, e poi Testimone_2 Tes_3
capitava di vedere e e il sig. che Tes_1 Parte_2 Parte_3
andava e veniva [...]. Il foglio firme veniva ritirato dal SI o da Pt_3 Tes_3
[...]. Le direttive per il lavoro le prendevamo o dal sig. o da
[...] Pt_3
Prendevo uno stipendio mensile di 1.250,00 euro netti [...] la Testimone_2
busta paga mi veniva consegnata per la firma dal sig. . Di solito Parte_3
il sig. era presente la mattina presto perché apriva la sede, se non poteva Pt_3
lui lo sostituiva solo lui, tra noi dipendenti, aveva le chiavi, oltre Testimone_2
al sig. [...]. I miei datori di lavoro erano il sig. Parte_3 Parte_3
e la figlia ” (cfr. doc. n. 8, prodotto con la memoria di costituzione). Pt_2
Infine, un discorso diverso deve essere svolto rispetto alle dichiarazioni dell'ex dipendente (assunto presso la F.D.G. dal giugno 2012 al marzo Parte_6
2018), il quale, in sede amministrativa, aveva rammentato che “per iniziare a
lavorare ero stato contattato dal SI e poi avevo fatto i Parte_3
documenti e il contratto con la figlia [...] Per le problematiche Parte_2
legate alla manutenzione dei camion mi rivolgevo al sig. , anche Parte_3
sentendolo telefonicamente o capitava di incontrarlo in azienda. [...] Non ho mai
preso rimborsi per le trasferte e quindi siccome il mio stipendio era troppo basso
per le mansioni e gli orari che facevo, ho avuto dei contrasti direttamente con il
SI (per me risultava il mio datore di lavoro anche se Parte_3
l'azienda era intestata alla figlia che era l'amministratore). In questo periodo,
stanco delle discussioni, mi sono assentato qualche volta dal lavoro (comunque
avvisavo) e per questo avevo avuto dei richiami scritti dal SI Pt_3
pagina 13 e alla fine sono stato licenziato, ma me ne volevo già andare perché Parte_3
mi trovavo più bene”.
Per altro verso, le dichiarazioni testimoniali rese, nel presente giudizio, dal nell'udienza del 09.07.2024, palesemente finalizzate a ridimensionare il Pt_6
ruolo di amministratore di fatto in capo al LU (si vedano le indicazioni relative all'esercizio, per vero indicato genericamente, del potere direttivo e disciplinare, nonché relative alla presenza oraria del in Parte_3
azienda), devono reputarsi inattendibili sia perché sono lacunose e meno specifiche e circostanziate di quelle rese dal medesimo dichiarante in sede di accertamento ispettivo, in epoca assai più ravvicinata ai fatti di causa, ed inoltre perché sono contraddette dalle dichiarazioni di (cfr. deposizione Tes_4
Contr testimoniale sopra menzionata) e di e di (in sede CP_5
amministrativa).
A fronte di tali contraddittorietà ritiene il Tribunale di dovere assegnare maggiore rilevanza alle dichiarazioni rese dal in sede di accertamenti ispettivi che, Pt_6
benché non siano, appunto, dichiarazioni assunte in giudizio con le relative garanzie, ben possono essere valutate come elementi di prova, anche considerato
Testi che l'Ispettrice sentita quale teste nell'udienza del 16.04.2024, ha confermato la raccolta e la provenienza delle dette dichiarazioni, come pure ha confermato tutti gli atti compiuti ed effettuati in sede di accertamento.
Occorre evidenziare che l'odierna opponente nelle proprie Difese ha allegato, al fine di sostenerne l'inattendibilità, che gli ex dipendenti , Parte_6 Tes_4
ed erano stati colpiti nel corso del
[...] CP_4 Controparte_5
rapporto da sanzioni disciplinari;
tuttavia, a tal proposito, rileva questo Giudice,
che, in ogni caso, dalle sanzioni predette non erano scaturiti strascichi ulteriori
pagina 14 oppure, come nel caso del teste la stessa controversia derivata Tes_4
dalla sanzione era risultata definita con conciliazione in sede sindacale, come già
visto.
Il Tribunale ritiene, ex adverso, come pure anticipato, inattendibili le deposizioni di segno contrario dei testi e (entrambi dipendenti Testimone_2 Tes_3
della all'epoca della testimonianza resa nel presente giudizio), in quanto, Pt_1
in questo processo, hanno reso testimonianza in palese contrasto con quanto da loro stessi dichiarato in sede ispettiva.
Nello specifico, , nell'udienza del 16.01.2024, ha rammentato che Testimone_2
nel periodo oggetto di causa era conduttore dell'impianto, Parte_3
responsabile dell'impianto manutenzione dello stesso. In impianto eravamo in 4
compreso . Lui ci diceva come funzionava il macchinario, ci Parte_3
dava le indicazioni sul da farsi nel macchinario. [...] Il sig. ci Parte_3
mostrava come funzionava il macchinario, come fare le manutenzioni sul
macchinario, era lui che sapeva il funzionamento di tutto il macchinario e ce lo
ha insegnato. Nel periodo oggetto di causa era sig. che Parte_3
controllava il funzionamento e i quantitativi e poi comunicava i risultati a
. [...] la SIa ci dava gli orari di lavoro, avevamo Parte_2 Parte_2
degli orari prestabiliti mi pare dalle 7,30 alle 13,00 dalle 14,30 alle 16,30. Io
vedevo il lavorare negli stessi miei orari ma non so se avesse degli orari Pt_3
prestabiliti”.
Il medesimo invece, in sede ispettiva, in maniera del tutto incoerente, oltre Tes_2
ad aver dichiarato di avere iniziato a lavorare nella F.D.G. per avere preso i contatti con ha ricordato che costui “non lavora con me in Parte_3
officina, ma è quotidianamente presente in azienda, anche se non è fisso negli
pagina 15 orari di lavoro, ma va e viene e sta un po' in ufficio e passa a volte anche in
reparto [...] la busta paga mi viene consegnata da o dal sig. ”, Pt_2 Parte_3
così rendendo, dunque, evidente come la posizione del , negli impianti Pt_3
della non fosse in alcun modo equiparabile a quella di un lavoratore Pt_1
subordinato e come occupasse una posizione di Parte_3
amministratore/autonomo, non osservando orari fissi, non essendo costantemente presente in impianto per svolgere le specifiche lavorazioni, non soggetto al potere direttivo di alcuno e libero di muoversi dall'ufficio all'impianto ovvero ancora all'esterno dello stesso a seconda delle esigenze aziendali.
Ma vi è di più, in quanto, sempre in sede ispettiva, , richiesto Testimone_2
dall'Ispettrice sul perché avesse contattato proprio nella Parte_3
circostanza dell'accesso delle Ispettrici in azienda, anziché Parte_2
l'amministratrice, stesso aveva così risposto: “oggi non l'ho chiamata Tes_2
[ ndr.] perché sapevo che non c'era. Ho chiamato il sig, Parte_2
che è un referente”, evidenziando, in questo modo, una chiara Parte_3
fungibilità dei padre e figlia e la corresponsabilità dei due rispetto Pt_3
all'amministrazione dell'azienda.
Ancora, sentito nell'udienza del 16.01.2024, lavoratore dal Tes_3 Pt_1
2012 come impiegato amministrativo, ha riferito che nel Parte_3
periodo 2016/2020 era responsabile dell'impianto nell'area produttiva e vi lavorava insieme ad altre tre persone e che “in caso di modifiche di orario, di ferie
e permessi tutti ci dovevamo rivolgere a , avevamo un prestampato Parte_2
da compilare. Lo consegnavo agli autisti che lo compilavano, me lo ridavano
compilato e io lo consegnavo a . Anche il chiedeva ferie Parte_2 Pt_3
permessi secondo queste modalità, l'ho visto fare. [...] l'amministratrice
pagina 16 esercitava nei confronti del un potere direttivo, di controllo e Parte_3
disciplinare”.
In sede ispettiva, sentito il 10.02.2021, il medesimo ha, invece, Tes_3
dichiarato di non essersi mai “direttamente interfacciato con Parte_3
e, quanto alle attività svolte da costui, ha affermato di poter solo credere che costui “facesse un'attività più legata all'impianto e comunque negli ultimi due o
tre anni lo vedevo sempre più sporadicamente in azienda”.
Non può farsi a meno di osservare come in sede ispettiva avesse Tes_3
collocato negli ultimi tre anni rispetto ad allora (quindi quanto meno dal 2019)
al di fuori di attività di qualunque tipo della F.D.G. (in Parte_3
posizione direttiva ovvero come mero lavoratore subordinato), mentre, sentito in questo giudizio abbia indicato lo stesso come responsabile dell'impianto nell'area produttiva nel periodo 2016/2020 e, ancora, egli aveva dichiarato, nella prima sede, di averlo visto sporadicamente e, invece, in questo giudizio, di averlo visto persino presentare il foglio con la richiesta di ferie a e addirittura Parte_2
di avere pure visto costei esercitare sullo stesso il – generico, evidenzia il
Tribunale – potere direttivo di controllo e disciplinare.
Si osservi, peraltro, che, in particolare, e pur Testimone_2 Parte_6
ammoniti dal Giudice e pur avendo pronunziato la formula d'impegno ex art. 251
c.p.c., hanno, da un confronto tra la deposizione resa davanti a questo Tribunale e quella resa davanti alle Ispettrici palesemente reso informazioni Pt_4
volutamente contraddittorie e tendenti a nascondere la verità1.
Il complessivo quadro probatorio, come emerso in sede amministrativa e alla luce delle dichiarazioni dei testi di parte opposta sentiti nell'istruttoria svolta nel
pagina 17 presente giudizio, risulta di per sé già esaustivo e sufficiente a confermare la prospettazione dell' opposto. CP_6
Ciò che, infatti, deve essere evidenziato come il rapporto di lavoro subordinato di fosse una mera rappresentazione fittizia, avendo costui svolto, senza Pt_3
soluzione di continuità, l'attività di amministratore della società, occupandosi dell'assunzione dei dipendenti (conducendo personalmente il colloquio di lavoro e selezionando i candidati), di impartire loro le direttive sulle lavorazioni da svolgere, di esercitare il potere disciplinare e di concedere le ferie e i permessi,
per tacere poi della circostanza documentale che questi, a differenza dei lavoratori subordinata ai quali la società opponente vorrebbe equipararli (i quali percepivano una retribuzione mensile netta di meno di euro 1.300,00), percepiva una retribuzione netta compresa tra i 6.000,00 e gli 8.000,00 euro mensili, con ciò
dimostrando su chi fosse, in realtà, il potere direttivo reale nella gestione della società.
In punto di diritto, è noto che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di riferimento per l'individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione datoriale, mentre altri elementi, quali, ad esempio, l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva, salvi i casi in cui la prestazione dedotta sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. L, 28.09.2006, n. 21028; Cass. civ.,
Sez. II, 31.10.2013, n. 24561).
pagina 18 In ultima analisi, l'opposizione all'avviso di addebito deve ritenersi infondata,
essendo emersa la prova positiva della posizione di amministratore di fatto di per tutto il periodo individuato dalle Ispettrici dell' Parte_3 Pt_4
al più coadiuvato dalle figlie e nelle Parte_2 Testimone_1
incombenze burocratiche della società, e, per conseguenza, del requisito fondamentale della pretesa impositiva.
Non merita accoglimento neppure la domanda subordinata di parte ricorrente relativa alla mancata applicazione dei massimali contributivi volta a Pt_4
ottenere la rideterminazione dell'addebito contributivo e delle relative somme aggiuntive a carico della Parte_1
Sul punto l'art. 2, comma 18°, l. 08.08.1995 n. 335, ha stabilito che “Per i
lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1°
gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano
l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è
stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132
milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi
alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio
dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato
dall'ISTAT”.
La norma citata ha previsto, quindi, che per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 01.01.1996 e privi di anzianità
contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall' mentre, per coloro che sono CP_7
già in possesso di anzianità contributiva maturata in forme pensionistiche
pagina 19 obbligatorie entro il 31.12.1995, la non applicazione del citato massimale annuo con la conseguenza che l'intera retribuzione imponibile deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale.
Nella vicenda scrutinata, è stato documentalmente provato che
[...]
risultava avere accrediti presso il fondo pensioni per i lavoratori Parte_3
dipendenti relativi a rapporti di lavoro privati sin dal 1975, nonché titolare di pensione CAT. FS/IPOST dall'11/1990 e pertanto con anzianità assicurativa per periodi antecedenti al 1996 (v. estratto contributivo, doc. n. 14, prodotto con la memoria di costituzione).
Da quanto esposto consegue che alla posizione di non era Parte_3
applicabile il massimale invocato dalla e la quantificazione operata dalle Pt_1
Ispettrici dell' deve affermarsi corretta. Pt_4
In ragione del criterio della soccombenza, quindi, la deve Parte_1
essere condannata a rifondere l' _1
, in persona del Presidente pro tempore, delle spese del
[...]
presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione dell'attività
effettivamente svolta devono essere fissate ai minimi tariffari del valore di riferimento, ad eccezione che per le fasi di studio e istruttoria, liquidate sui medi tariffari.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta l'opposizione proposta da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto,
pagina 20 2. condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, a rifondere l' _1
, in persona del Presidente pro tempore, delle spese del
[...]
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 9.500,00, per compensi di
Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
3. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per le iniziative di competenza, nei confronti di , nato a [...], il [...], residente in Testimone_2
Fluminimaggiore, in vico II Vittorio Emanuele n. 9, e nato a Parte_6
Gonnesa, il 02.05.1961, ivi residente, in via Gramsci n. 126.
Cagliari, 29.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 21
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Giudice scrivente, pertanto, in dispositivo, deve disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.