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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TE PE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 6009/2024 promossa da:
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Martino n. 26/1, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Duz (C.F.
, PE , presso il cui C.F._2 Email_1 studio in Trieste, via del Coroneo 32, ha eletto domicilio come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dagli avvocati Sara De Biaggi (C.F.
[...]
– PE: , TI C.F._3 Email_2
Frezza (C.F. – PE: , C.F._4 Email_3
AL de NA (C.F. – PE: C.F._5
e Paola NODARI (C.F. Email_4
PE: dell'Avvocatura C.F._6 Email_5
Civica, fax n. 040-6754938, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Civica in Trieste, via del Teatro Romano n. 7, come da procura alle liti depositata nel fascicolo telematico qppellato CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza del 18.12.2025;
Iter processuale Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto innanzi all'intestato Tribunale il per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In riforma dell'impugnata sentenza, annullare il verbale n. 00179008 del 19.07.23, emesso dalla Polizia Locale del Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. Si è costituito in giudizio il il quale ha resistito alla domanda Controparte_1 avversaria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 141/2024 resa dal Giudice di Pace Parte_1 di Trieste nel procedimento rubricato sub R.G. n. 1304/2024, depositata in data 08/05/2024 e non notificata, siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il verbale di accertamento n. 00179008 del 19/07/2023.
Con vittoria di spese, oneri riflessi e accessori.”.
Con provvedimento del 11.11.2024 il Tribunale fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 22.4.2025.
Con ordinanza del 12.9.2025 il processo era aggiornato per la discussione al 4.3.2026.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 la causa era assegnata allo scrivente Giudice che, con decreto del 30.11.2025 anticipava l'udienza di discussione al 18.12.2025 ai sensi dell'art. 352 u.c. c.p.c. disponendo che la stessa fosse trattata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Il 18.12.2025 il precesso era definito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'appello è infondato e va rigettato. Vengono proposti due distinti motivi di gravame la cui lettura suggerisce, tuttavia, una loro trattazione unitaria stante l'omogeneità delle doglianze addotte compendiabili nella ritenuta erronea valutazione degli elementi istruttori. Segnatamente il Giudice di Pace avrebbe errato, una volta ricostruita la dinamica del sinistro sulla base della documentazione a disposizione, nella parte in cui ha concluso per la correttezza della contestazione mossa alla circa l'obbligo di Pt_1 dare precedenza non ravvisando, invece, la responsabilità del motociclo nella causazione del sinistro, circostanza che automaticamente escluderebbe rimproveri alla donna. pag. 2/4 Ebbene va rilevato che la sentenza impugnata ricostruisce con dovizia di particolari la dinamica del sinistro e trae dalla stessa conseguenze logiche secondo un iter argomentativo coerente, fondato su dati oggettivi e segnatamente sulla relazione di incidente redatta dalla Polizia Locale intervenuta sul posto pochi minuti dopo l'urto. L'appellante si duole che il Giudice di Pace abbia deciso senza disporre una CTU cinematica eppure, dalla lettura del provvedimento impugnato, si evince che la pronuncia è fondata su sufficienti dati oggettivi tra cui il tipo e la localizzazione dei danni sui mezzi coinvolti dal sinistro, le dichiarazioni degli interessati e il verbale degli operanti. L'evocato approfondimento istruttorio, quindi, si rivolve in un'indagine del tutto esplorativa perché la violazione della regola cautelare di cui all'art. 145 CdS è immediatamente evincibile dall'analisi dei danni riportati dalle carrozzerie dei citati mezzi e dagli accertamenti planimetrici degli operanti intervenuti. Il motociclo infatti presentava dei danni allo scudo anteriore destro ma non al parafango, elemento da cui si desume che la Fiat 500 lo urtava quando già la Vespa era davanti all'automobile o comunque nella sua immediata prossimità di talché la avrebbe dovuto accorgersi della sua presenza e concedere la precedenza. Pt_1
Come correttamente argomentato dal giudice di prime cure tali dati consentono di evidenziare un errore di valutazione della che ha eseguito la manovra senza Pt_1 preoccuparsi di poterla terminare in sicurezza rispetto ai mezzi sopraggiungenti e con diritto di precedenza. Il fatto che anche il motociclo tenesse una velocità superiore al limite consentito o comunque non consona rispetto alla via percorsa è un elemento che rileva in termini di responsabilità amministrativa del conducente per violazione del CdS (venivano infatti elevate varie contravvenzioni) e di eventuale responsabilità concorsuale nella causazione del danno ma non si riflette in alcun modo sulla consumazione da parte dell'appellante di una trasgressione dell'art. 145 CdS. Al riguardo si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione resa in termini per cui: “In tema di circolazione stradale, l'infrazione all'art. 145, commi 4 e 10, del codice della strada, per essere uscito da una via immettendosi in altra, omettendo di dare la doverosa precedenza ad altro veicolo (nella specie una bicicletta), non può essere esclusa, in sede di giudizio di opposizione, sul presupposto che anche il conducente dell'altro veicolo, avente diritto alla precedenza, aveva violato, a sua volta, una norma di comportamento. Ciò in quanto il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'accertamento della responsabilità di soggetti coinvolti in un sinistro stradale, in vista di una pronuncia di risarcimento del danno, ma l'opposizione avverso un verbale di contestazione della regola di precedenza, nella specie accertata come verificata dal giudice di merito. (Cas. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8552 del 08/04/2009 (Rv. 607830 - 01).
pag. 3/4 L'appello è quindi infondato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura media ex DM 55/14 in ragione del numero di scritti difensivi prodotti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello iscritto al n.r.g. 6009/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 141/2024 emessa dal Giudice di Pace di Trieste;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite che liquida in euro 662,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 18.12.2025
Il Giudice
TE PE
pag. 4/4