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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG NI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2181 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 30/09/1982 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 23/09/1984 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Leoni n.49, presso lo studio dell'avv. Tarantino Erasmo che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto, potendo liberamente stabilire il proprio domicilio e residenza, con l'obbligo però di dare l'uno all'altra immediata comunicazione delle variazioni.
2) La casa coniugale di Via Salaparuta n.7 resterà nell'esclusiva disponibilità della IG.ra
[...]
. CP_1
3) I minori e restano affidati ad entrambi i genitori ed avranno il domicilio prevalente Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre sita in Palermo, Via Salaparuta n.7.
4) I ricorrenti concordano che il padre, compatibilmente con i suoi turni di lavoro, potrà tenere con sé i figli due volte a settimana nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed, a settimane alterne, anche il sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 della domenica con pernottamento;
5) Durante le vacanze Natalizie i minori trascorreranno, seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, ora con l'uno ora con l'altro genitore, 3 gg consecutivi con ciascun genitore, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 1 gennaio.
6) Durante le festività Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con ciascun genitore dal venerdì Santo alle ore 16:00 con un genitore sino alla domenica di Pasqua e dalle ore 10:00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore 20:00 del mercoledì con l'altro.
7) Nel periodo estivo, da concordarsi entro il mese di giugno di ciascun anno, i minori trascorreranno con il padre almeno 10 giorni con un minimo di 5 giorni consecutivi tra il mese di luglio e il mese di agosto. Trascorreranno la settimana di Ferragosto con ciascun genitore ad anni alterni. Il diritto di visita viene sospeso durante le vacanze natalizie, festività pasquali e periodo estivo.
8) I genitori si obbligano a far mantenere ai figli un rapporto costante con l'altro genitore e si obbligano reciprocamente a garantire e favorire che questi mantengano i rapporti con le famiglie degli stessi genitori.
9) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno cinque Parte_1 CP_1 di ogni mese, euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione decorso un anno dalla pubblicazione del decreto di omologa), quale contributo al mantenimento dei figli minori e;
Per_1 Per_2
10) La IG.ra si avvarrà in via esclusiva del beneficio dell'assegno unico e universale CP_1
(c.d. AUU) con conseguente diritto a riscuoterlo per l'intero, anche per la quota di spettanza del IG.
2 CP_
. La domanda verrà, pertanto, inoltrata dalla IG.ra con conseguente impegno Parte_1 del sig. a rinnovare di volta di volta, ove necessario, il rilascio in favore della stessa della Pt_1 relativa autorizzazione, alla richiesta e/o alla riscossione per intero del trattamento e/o accreditando alla stessa l'importo eventualmente a lui bonificato dall'Istituto previdenziale;
nonché ad adoperarsi per agevolarla nei suddetti adempimenti, fornendo tutta la documentazione necessaria allo scopo;
11) Le spese straordinarie per i minori, come da protocollo fornito dal Tribunale di Palermo, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Si precisa che: A) Le spese mediche straordinarie NON soggette a preventivo accordo sono: a.1) quelle relative a cure e trattamenti sanitari non somministrati dal SSN;
a.2) le visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, presso strutture pubbliche;
B) quelle scolastiche straordinarie NON soggette a preventivo accordo sono: b.1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b.2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
b.3) gite scolastiche senza pernottamento;
b.4) abbonamento trasporto pubblico;
C) Le spese mediche straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti sono: c.1) spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, dermatologiche, fisoterapiche, presso strutture non pubbliche;
c.2) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
D) Le spese straordinarie scolastiche il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo sono: d.1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
d.2) corsi di specializzazione;
d.3) gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private
12) Ogni altra spesa straordinaria verrà ripartita, nella stessa misura, solo se previamente concordata e previa presentazione dei relativi documenti di spesa, rimanendo altrimenti la spesa interamente a carico del genitore che intende proporla.
13) Le parti concordano di rinunziare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento, di qualsiasi natura, e reciprocamente accettano le rispettive rinunzie.
14) I ricorrenti, con la firma del presente ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di proprietà comune, di talchè quello che oggi ciascun coniuge possiede deve intendersi di sua proprietà esclusiva.
15) I coniugi reciprocamente, sin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, per uso turistico o di lavoro, e la presente dovrà servire quale nulla osta, per qualsiasi autorità competente al rilascio o al rinnovo”.
P.Q.M
3 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 2 ottobre 2003 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 80 - P. II – serie A- Anno 2003).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
RG NI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG NI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2181 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 30/09/1982 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 23/09/1984 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Leoni n.49, presso lo studio dell'avv. Tarantino Erasmo che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto, potendo liberamente stabilire il proprio domicilio e residenza, con l'obbligo però di dare l'uno all'altra immediata comunicazione delle variazioni.
2) La casa coniugale di Via Salaparuta n.7 resterà nell'esclusiva disponibilità della IG.ra
[...]
. CP_1
3) I minori e restano affidati ad entrambi i genitori ed avranno il domicilio prevalente Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre sita in Palermo, Via Salaparuta n.7.
4) I ricorrenti concordano che il padre, compatibilmente con i suoi turni di lavoro, potrà tenere con sé i figli due volte a settimana nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed, a settimane alterne, anche il sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 della domenica con pernottamento;
5) Durante le vacanze Natalizie i minori trascorreranno, seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, ora con l'uno ora con l'altro genitore, 3 gg consecutivi con ciascun genitore, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 1 gennaio.
6) Durante le festività Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con ciascun genitore dal venerdì Santo alle ore 16:00 con un genitore sino alla domenica di Pasqua e dalle ore 10:00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore 20:00 del mercoledì con l'altro.
7) Nel periodo estivo, da concordarsi entro il mese di giugno di ciascun anno, i minori trascorreranno con il padre almeno 10 giorni con un minimo di 5 giorni consecutivi tra il mese di luglio e il mese di agosto. Trascorreranno la settimana di Ferragosto con ciascun genitore ad anni alterni. Il diritto di visita viene sospeso durante le vacanze natalizie, festività pasquali e periodo estivo.
8) I genitori si obbligano a far mantenere ai figli un rapporto costante con l'altro genitore e si obbligano reciprocamente a garantire e favorire che questi mantengano i rapporti con le famiglie degli stessi genitori.
9) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno cinque Parte_1 CP_1 di ogni mese, euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione decorso un anno dalla pubblicazione del decreto di omologa), quale contributo al mantenimento dei figli minori e;
Per_1 Per_2
10) La IG.ra si avvarrà in via esclusiva del beneficio dell'assegno unico e universale CP_1
(c.d. AUU) con conseguente diritto a riscuoterlo per l'intero, anche per la quota di spettanza del IG.
2 CP_
. La domanda verrà, pertanto, inoltrata dalla IG.ra con conseguente impegno Parte_1 del sig. a rinnovare di volta di volta, ove necessario, il rilascio in favore della stessa della Pt_1 relativa autorizzazione, alla richiesta e/o alla riscossione per intero del trattamento e/o accreditando alla stessa l'importo eventualmente a lui bonificato dall'Istituto previdenziale;
nonché ad adoperarsi per agevolarla nei suddetti adempimenti, fornendo tutta la documentazione necessaria allo scopo;
11) Le spese straordinarie per i minori, come da protocollo fornito dal Tribunale di Palermo, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Si precisa che: A) Le spese mediche straordinarie NON soggette a preventivo accordo sono: a.1) quelle relative a cure e trattamenti sanitari non somministrati dal SSN;
a.2) le visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, presso strutture pubbliche;
B) quelle scolastiche straordinarie NON soggette a preventivo accordo sono: b.1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b.2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
b.3) gite scolastiche senza pernottamento;
b.4) abbonamento trasporto pubblico;
C) Le spese mediche straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti sono: c.1) spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, dermatologiche, fisoterapiche, presso strutture non pubbliche;
c.2) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
D) Le spese straordinarie scolastiche il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo sono: d.1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
d.2) corsi di specializzazione;
d.3) gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private
12) Ogni altra spesa straordinaria verrà ripartita, nella stessa misura, solo se previamente concordata e previa presentazione dei relativi documenti di spesa, rimanendo altrimenti la spesa interamente a carico del genitore che intende proporla.
13) Le parti concordano di rinunziare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento, di qualsiasi natura, e reciprocamente accettano le rispettive rinunzie.
14) I ricorrenti, con la firma del presente ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di proprietà comune, di talchè quello che oggi ciascun coniuge possiede deve intendersi di sua proprietà esclusiva.
15) I coniugi reciprocamente, sin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, per uso turistico o di lavoro, e la presente dovrà servire quale nulla osta, per qualsiasi autorità competente al rilascio o al rinnovo”.
P.Q.M
3 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 2 ottobre 2003 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 80 - P. II – serie A- Anno 2003).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
RG NI
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