TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6232/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti GIUDICE ANGELO LUCA)
- ricorrente -
CONTRO
P_
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 19/03/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare delle prestazioni richieste: indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/06/2024 e condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92 a far data dalla domanda amministrativa;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che P_
liquida in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUDICE ANGELO LUCA, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già P_
liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 22/04/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva il ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere le invocate prestazioni: indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.06.2024 e condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3
l. 104.92 dalla data della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite, in ragione della decorrenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento, devono essere compensate per metà, ponendosi la restante parte a carico di nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del P_
procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 19.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6232/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti GIUDICE ANGELO LUCA)
- ricorrente -
CONTRO
P_
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 19/03/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare delle prestazioni richieste: indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/06/2024 e condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92 a far data dalla domanda amministrativa;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che P_
liquida in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUDICE ANGELO LUCA, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già P_
liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 22/04/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva il ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere le invocate prestazioni: indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.06.2024 e condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3
l. 104.92 dalla data della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite, in ragione della decorrenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento, devono essere compensate per metà, ponendosi la restante parte a carico di nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del P_
procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 19.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno