Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1937/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1937 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimessa per la decisione l'11.10.2024, vertente TRA
, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Massali;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
E
, C.F.: , rappresentato e difeso ex se, ai sensi dell'art. 86 Controparte_1 C.F._2
c.p.c.;
OPPOSTO
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione della sentenza n. 561/2021 del
Tribunale di Cosenza, pubblicata il 07/03/2021 - opposizione a precetto ex artt. 615 e 617, co. 1 c.p.c.
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra – previa richiesta di sospensione del Parte_1 titolo esecutivo - proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data il 28.6.2018, con il quale l'avv. richiedeva il pagamento della complessiva somma di €14.312,34, a titolo Controparte_1 di compensi professionali, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1246/2016 D.I., avverso il quale la sig.ra aveva già proposto opposizione, poi dichiarata inammissibile dal Tribunale di Cosenza per Pt_1 tardività, con ordinanza n. 112 del 07.02.2018 – proc. n. 1708/17 V.G.
A sostegno della spiegata opposizione, la sig.ra deduceva la violazione degli artt. 479 e 480 Pt_1
c.p.c. per omessa notifica del titolo in forma esecutiva;
la violazione del divieto di frazionamento del credito, avendo il creditore intimato con separato atto di precetto il pagamento delle spese liquidate dal Tribunale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
la non dovutezza delle somme richieste, per la sussistenza di fatti impeditivi ed estintivi del credito, deducendo di avere già corrisposto, all'epoca, il dovuto. L'opponente, da ultimo, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, insisteva per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto e di inesistenza del diritto da parte dell'avv. di CP_1 procedere ad esecuzione forzata, e, per l'effetto, chiedeva l'annullamento e/o la revoca del decreto pagina 1 di 9
l'opposto chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite, anche temeraria. Con sentenza n. 561/2021, pubblicata il 7.3.2021, il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda di parte opponente e per l'effetto annullava il precetto opposto sulla scorta della seguente motivazione:
“Con l'atto di opposizione si è introdotta una opposizione all'esecuzione ed una opposizione agli atti esecutivi. Devono essere delibati preliminarmente i motivi di doglianza integranti opposizione agli atti esecutivi, attesa la natura potenzialmente assorbente degli stessi. L'opponente ha proposto opposizione agli atti esecutivi per far valere l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva, difettando la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo nel provvedimento che ha dichiarato inammissibile l'opposizione. Nel caso in esame è incontestato: che il titolo esecutivo sia astrattamente costituito dal decreto ingiuntivo n° 1246/16 notificato ed opposto;
che il giudizio di opposizione si è concluso con una ordinanza di inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente. Come noto, nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 31226/2019).
Dovendo equipararsi il decreto ingiuntivo confermato a quello per il quale la clausola di esecutorietà non sia stata mai concessa, esso, per costituire valido titolo esecutivo, deve essere munito di esecutorietà con provvedimento dichiarativo costitutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c., ove l'esecutorietà non sia stata dichiarata espressamente con la sentenza o l'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 653 c.p.c. (Cass. n. 2755 del 1995, cui ha dato seguito Cass. n. 26676 del 2007). Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva (Cass.24226/2019). La menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, in uno a quella dell'apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l'opposizione, nel momento in cui l'ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva (Cass., 15/03/1969, n. 843; Cass., 30/05/2007 ,n.12731; Cass., 05/05/2009,
n. 10294).
pagina 2 di 9 La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 cod. proc. civ., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo - già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione - ed integrandola se il titolo in quel momento non era ancora munito di esecutività (Cass.12731/2007).
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto si profila fondato. Risulta per tabulas che: in data 23.9.2016 l'odierno opposto ha notificato decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà; l'ordinanza resa dal Collegio che ha dichiarato l'inammissibilità della opposizione non ha conferito l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.. al decreto ingiuntivo opposto;
il precetto notificato all'opponente menziona l'apposizione di una formula esecutiva al decreto ingiuntivo in data 18.6.2018 (che però non risulta dagli atti); il decreto ingiuntivo non è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c. neppure dal giudice che lo aveva emesso. Nel caso in esame, in sintesi, l'azione esecutiva è stata quindi preannunciata in assenza di valido titolo esecutivo atteso: che non è stata conferita l'esecutorietà del decreto ingiuntivo né dal giudice che lo aveva emesso né in sede di opposizione;
che è stata spedita erroneamente in forma esecutiva solo l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, che tuttavia non rappresenta valido titolo esecutivo. Alla luce di quanto sopra esposto, deve rilevarsi che l'omessa notifica di un titolo munito di esecutorietà determini la nullità del precetto, con assorbimento di ogni ulteriore motivo dedotto (…)”.
*** Avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 561/2021, l'avv. proponeva ricorso Controparte_1 davanti all'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione con atto depositato in data 1.6.2021, sulla scorta dei seguenti motivi: “1. nullità della sentenza per violazione dell'art. 1 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4 per vizio ultrapetizione;
2. nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., co. 1, n.5 per aver il Tribunale giudicato sulla base di prove presunte, non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli;
3. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5 per aver il giudice di merito omesso l'esame di un fatto storico, ovvero la documentata richiesta di esecutività da parte dell'opposto ed il provvedimento con il quale il giudice del decreto ingiuntivo formulava l'esecutività del decreto stesso”. Nel giudizio di gravame, iscritto al numero di ruolo n.14529/2021 R.G., la sig.ra si Parte_1 costituiva con controricorso del 09.06.2021, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 20.12.2022, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dall'Avv. , cassava la sentenza impugnata argomentando come segue: “Al giudice CP_1 dell'opposizione si chiedeva dunque di stabilire quale fosse il titolo esecutivo posto a fondamento dell'opposizione, e di accertare se esso fosse stato notificato insieme al precetto. Il Tribunale di Cosenza, tuttavia, dopo avere rilevato che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione era il decreto ingiuntivo 1426/16, non si è occupato della questione della sua avvenuta notifica o della necessità di essa a mente dell'art. 654 c.p.c., ma ha rilevato che il suddetto decreto era privo di pagina 3 di 9 formula esecutiva. Così giudicando, la sentenza impugnata ha effettivamente pronunciato ultra petita, non solo affermando un fatto (essere il decreto ingiuntivo privo di formula esecutiva) che era stato ammesso dall'opponente (a p.1, quintultimo rigo, della citazione in opposizione a precetto), ma soprattutto accogliendo l'opposizione per un vizio diverso da quello denunciato”; pertanto, rinviava la causa al Tribunale di Cosenza, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
*** Con atto di citazione notificato il 31.05.2023, la sig.ra ha riassunto il giudizio a seguito della Pt_1 cassazione della sentenza n. 561/2021 del Tribunale di Cosenza e, fermo restando il vizio di ultrapetizione rilevato dalla Suprema Corte, ha insistito per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto notificatole in data 28.06.2018, poiché preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo n.
1246/16, non corredato da formula esecutiva e, comunque, privo anche della menzione del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà dello stesso, per come disposto dall'art. 654 c.p.c. A tal proposito, l'opponente ha evidenziato che l'allegazione del decreto di esecutorietà da parte dell'avv.
è avvenuta solo nel giudizio svoltosi innanzi la Suprema Corte e, pertanto, è da considerarsi CP_1 intempestiva. Per tali ragioni, la sig.ra ha chiesto di “dichiarare nullo l'atto di precetto notificato in data Pt_1
28.6.2018 per violazione delle norme in materia di esecuzione forzata, per come esposto in parte motiva, con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i precedenti gradi del giudizio compreso il presente”. La causa a seguito dell'atto di riassunzione è stata iscritta acquisendo nuovo numero di ruolo 1937/2023 R.G. Costituitosi in giudizio, l'avv. chiedeva così di provvedere: “in via preliminare dichiarare CP_1 nullo ed insanabile l'atto di riassunzione proposto dall'istante , e conseguentemente Parte_1 dichiarare illegittimo il giudizio incoato, poiché incoato nelle forme di rito previste dalla nuova normativa (c.d. Riforma Cartabia) e non nelle forme rituali previste dal c.d “vecchio rito”, ovvero la forma di rito ante Cartabia, in quanto il giudizio odierno di riassunzione non è un nuovo giudizio, ma, bensì, una proiezione (e/o prosecuzione) del giudizio discusso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, tenuto conto anche dell'omessa produzione della copia autentica del provvedimento, provvisto dell'autenticità a cura della cancelleria della Suprema Corte;
ancora in via preliminare e nel merito, in considerazione della illegittimità della sentenza già cassata dalla Suprema Corte, rigettare ogni eccezione formulata ex adverso con conferma dell'atto di precetto contestato. Con vittoria di spese e competenze per il giudizio discusso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.
Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio oltre alla condanna di parte istante ex art. 96 cpc per come evidenziato nella premessa che precede, nella somma ritenuta di giustizia e comunque non inferiore alla somma indicata nell'atto di precetto”. Il 21.01.2024, questo Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, concedendo alle parti termine fino 10 giorni prima per il deposito di note. All'udienza del 02.07.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. È seguito lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica con le quali le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.
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pagina 4 di 9 Preliminarmente, in ordine all'eccepita nullità ed insanabilità dell'atto di riassunzione, l'avv. ha CP_1 evidenziato che l'attrice avrebbe erroneamente provveduto ad incardinare il presente giudizio in riassunzione nelle forme di rito previste dalla nuova normativa (c.d. Riforma Cartabia), anziché seguire le forme del c.d. “vecchio rito” (rito ante Cartabia), dal momento che il presente procedimento altro non è che una “proiezione (e/o prosecuzione propria) del giudizio di Cassazione, dinanzi l'autorità giudiziaria presso la quale il provvedimento emesso veniva poi impugnato”. L'eccezione è infondata;
difatti, seppur vero che il presente giudizio di riassunzione è stato erroneamente introdotto con il rito Cartabia, anziché con il vecchio rito, atteso che trattasi di riassunzione da rinvio della Corte di Cassazione, il vizio relativo alla vocatio in ius, nella specie, per inosservanza del termine a comparire, deve ritenersi sanato, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 3, dalla tempestiva costituzione del convenuto;
pertanto, detta eccezione non può trovare accoglimento. Questo Giudice, inoltre, con provvedimento dell'8.06.2023, in sede di verifiche ex art. 171 bis, co. 2 c.p.c. - rilevato l'errore - ha disposto che la Cancelleria provvedesse a modificare l'inserimento della causa da Ordinario Cartabia a Ordinario (vecchio rito). Del pari, è priva di fondamento l'eccepita omessa produzione della copia autentica del provvedimento di Cassazione, non provvisto dell'autenticità a cura della cancelleria della Suprema Corte;
difatti, come correttamente rilevato dalla difesa della sig.ra , il provvedimento de quo è corredato Pt_1 dall'attestazione redatta dell'avv. Manfredi, che garantisce la conformità della prodotta copia informatica all'originale contenuto nel fascicolo telematico dal quale la medesima è estratta, ai sensi del combinato disposto degli artt.
3-bis, comma 2 L. 53/94 e 16-undecies, comma 2 del DL 179/12. Occorre a questo punto precisare che (Cass. N. 6707/2004) “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse”. Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto per vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Stanti le preclusioni e decadenze già verificatesi, nel presente giudizio non è ammissibile l'istanza formulata all'udienza del 7.11.2023 da parte opponente, che ha riassunto il giudizio, di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., già concessi dal primo giudice nella causa iscritta al n. 3537/2018
R.G.
Sono inoltre inammissibili gli ulteriori motivi di opposizione proposti dalla SI.ra con Parte_1 l'atto di riassunzione del giudizio dinanzi questo Tribunale, con i quali, per la prima volta, contesta che
“….il summenzionato decreto ingiuntivo è stato notificato sic et simpliciter e, successivamente, è avvenuta solo la notifica del precetto nel quale, tra l'altro, non veniva menzionato il provvedimento pagina 5 di 9 che aveva disposto l'esecutorietà, per come disposto dall'art. 654 c.p.c. nel caso in cui non si volesse procedere ad una nuova notificazione del decreto esecutivo (per come ha optato l'avv. ). La CP_1 menzione del provvedimento con cui il Giudice ha disposto l'esecutorietà deve essere effettuata nell'atto di precetto. La sua mancanza produce la nullità del precetto…”. Ed infatti, parte opponente, con l'atto di opposizione inizialmente proposto nulla aveva contestato circa la mancata menzione del provvedimento in forza del quale era stata apposta la formula esecutiva sul decreto ingiuntivo e, per come evidenziato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha cassato la sentenza con rinvio, “….. con l'atto di opposizione a precetto: Parte_1
a) ammise che il decreto ingiuntivo 1426/16 era munito di formula esecutiva (p. 1);
b) sostenne (per due volte) che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto era rappresentato dall'ordinanza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo (p. 3, sesto e settimo capoverso); c) dedusse che il precetto era nullo per mancata notifica del titolo esecutivo (ravvisato nella suddetta ordinanza, e non nel decreto ingiuntivo)…”. Per quel che concerne invece il merito della presente vicenda, questo Giudice deve innanzitutto prendere le mosse da quanto statuito dalla Cassazione con ordinanza n. 6230/2023 R.G., con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall'avv. limitatamente alla censura sub c), che CP_1 qui si trascrive: “ con l'opposizione agli atti aveva sostenuto che il titolo esecutivo non le Parte_1 era stato notificato in forma esecutiva, ma non che il titolo fosse privo di esecutorietà; pertanto il Tribunale, dichiarando che il d.i. era privo di esecutorietà, aveva pronunciato ultra petita;
” E, pertanto, i giudici di legittimità – accogliendo in questi termini il ricorso e cassando con rinvio la sentenza n. 561/2021, pronunziata dal Tribunale di Cosenza, depositata il 07/03/2021 - così hanno statuito: “La censura sub (c) è fondata [..]. Al giudice dell'opposizione si chiedeva dunque di stabilire quale fosse il titolo esecutivo posto a fondamento dell'opposizione, e di accertare se esso fosse stato notificato insieme al precetto.
Il Tribunale di Cosenza, tuttavia, dopo avere rilevato che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione era il decreto ingiuntivo 1426/16, non si è occupato della questione della sua avvenuta notifica o della necessità di essa a mente dell'art. 654 c.p.c., ma ha rilevato che il suddetto decreto era privo di formula esecutiva.
Così giudicando, la sentenza impugnata ha effettivamente pronunciato ultra petita, non solo affermando un fatto (essere il decreto ingiuntivo privo di formula esecutiva) che era stato ammesso dall'opponente (a p. 1, quintultimo rigo, della citazione in opposizione a precetto), ma soprattutto accogliendo l'opposizione per un vizio diverso da quello denunciato”. Orbene, per quel che rileva nel caso di specie, premesso che è principio ormai pacifico che l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determini una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nel termine perentorio dell'art. 617, comma 1, c.p.c. (ex multis, Cassazione civile , sez. III ,
24/04/2023, n. 10871), questo Giudice rileva innanzitutto che nell'atto di precetto notificato alla sig.ra in data 28.06.2018 e versato in atti, testualmente si legge: “ – che il Tribunale di Cosenza [..] Pt_1 provvedeva ad emettere decreto ingiuntivo n. 1246/2016, ritualmente notificato in data 26.09.2016, ingiungendo alla convenuta , il pagamento della somma di € 13.521,00, oltre interessi Parte_1
[..] spese procedurali [..]; - che veniva proposta opposizione al decreto ingiuntivo da parte della
SI.ra , decisa, la fase di opposizione, dal Tribunale di Cosenza in composizione Parte_1 Collegiale (RG 1708/2017), il quale rigettava l'opposizione formulata dalla SI.ra Parte_1
pagina 6 di 9 dichiarandola inammissibile in data 29.03.2018; - che in data 15.06.2018 veniva apposta formula esecutiva sul decreto ingiuntivo”. Ed infatti, l'opponente non ha mai convincentemente dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquistasse efficacia di titolo esecutivo, essendosi limitata a contestare, nelle proprie difese, la mancata notifica del titolo spedito in forma esecutiva, che nell'atto di opposizione ella individua nell'ordinanza che ha deciso l'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarandola inammissibile. Come da pronuncia della Corte di Cassazione, che ha rinviato la causa dinanzi questo Tribunale, occorre individuare il titolo esecutivo in forza del quale l'opposto Avv. con l'atto di precetto CP_1 notificato ed opposto ha preannunciato l'esecuzione e verificare se il titolo sia stato o meno notificato nonché la necessità della notifica del titolo esecutivo “a mente dell'art. 654 c.p.c.”. Si rileva in proposito che “Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute” (Cass. 23500/2021). Nel caso in esame, atteso che l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del Tribunale di Cosenza in composizione collegiale del 7.2.2018, si rileva che il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (circostanza, si ripete, non contestata ed anzi riconosciuta da parte opponente con l'atto di opposizione) con riguardo a quanto in esso disposto, rispetto al quale il contenuto dell'atto di precetto con il quale è stato intimato il pagamento delle competenze ingiunte con il decreto ingiuntivo oltre accessori (rimborso forfettario al
15% e CPA) e spese per C.U. e bollo (e con il quale non sono state richieste competenze relative al precetto, donde, per completezza, non si configura illegittimità dell'atto di precetto) risulta conforme. Risulta pertanto infondato il motivo di opposizione con il quale parte opponente ha eccepito la mancata notifica della sentenza -e più esattamente dell'ordinanza- che ha deciso l'opposizione al decreto ingiuntivo, in essa erroneamente individuando il titolo esecutivo. Quanto alla necessità che l'atto di precetto sia preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, giova a questo punto precisare che “la norma del comma 2 dell'art. 654 c.p.c., che concerne tutte le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo ha acquistato efficacia esecutiva, incluse quelle di provvisoria esecutorietà, conferita dal giudice che ha emesso il decreto o dal giudice dell'opposizione, esclude in tali ipotesi la necessità, ai fini dell'esecuzione, di una nuova notifica del decreto ingiuntivo e dispone che nel precetto, notificato all'ingiunto, deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto tale esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva. I suddetti elementi formali, in base al correlato disposto dell'art. 480 c.p.c. sono prescritti a pena di nullità dell'atto di precetto, senza che l'erronea indicazione della data dell'ordinanza, concessiva della provvisoria esecuzione, ne determini la nullità qualora l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali: l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto)” (Cassazione civile sez. III, 28/07/1987, n. 6536). Ed invero, “in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c. , dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di pagina 7 di 9 rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede in executivis e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo”.
(Cassazione civile, sez. III, 05/05/2022, n. 14275).
Inoltre, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (Cassazione Terza Sezione Civile,
Sentenza n. 3967 del 12/02/2019).
In conclusione - atteso che nell'atto di precetto opposto è chiaramente individuabile il titolo esecutivo
(ovvero il decreto ingiuntivo n. 1246/2016, notificato in data 26.09.2016 ed opposto dalla sig.ra
), nonché il provvedimento che ha dichiarato inammissibile l'opposizione, essendo incontestato Pt_1 (e non costituendo motivo della opposizione al precetto proposta con l'atto iscritto 3537/2018 RG) che a seguito della pronuncia che ha definito l'opposizione è stata altresì apposta sul decreto ingiuntivo la formula esecutiva - in virtù di tutto quanto sopra esposto, si palesa l'assoluta infondatezza dell'opposizione proposta dalla debitrice SI.ra in ordine all'omessa notifica del titolo in Parte_1 forma esecutiva. Sono da rigettare altresì gli altri motivi di opposizione originariamente proposti che integrano opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., contestandosi il diritto di parte opposta di procedere in via esecutiva. Ed infatti, sono inammissibili le contestazioni mosse da parte opponente con l'atto di opposizione, avendo eccepito di avere eseguito pagamenti risalenti all'anno 2012, pertanto in data antecedente alla emissione del decreto ingiuntivo, in ordine al merito della pretesa creditoria fondata su titolo giudiziale. Deve inoltre escludersi l'illegittimità del precetto contestata dall'opponente, che ha dedotto altresì la violazione del divieto di frazionamento del credito per avere il creditore notificato altro atto di precetto per il recupero delle competenze liquidate in suo favore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di diversi titoli esecutivi e non avendo inoltre richiesto l'Avv. , come prima CP_1 evidenziato, con il precetto qui opposto le competenze relative all'atto, cfr. Cass. 13606/2024)-Deve infine escludersi la condanna di parte opponente per lite temeraria formulata dalla parte opposta, si evidenzia che “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (ex multis, Tribunale Napoli sez. XI, 05/12/2024, n.10504). Ne consegue che il giudice, come in questo caso, non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza di tale responsabilità.
Le spese processuali del presente grado, per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, si liquidano come in dispositivo applicando i valori minimi della tariffa in base al valore della causa
(scaglione 5.201,00-26.000,00) e vanno poste a carico dell'opponente in virtù del principio della soccombenza.
pagina 8 di 9 Le spese del giudizio discusso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, seguono ugualmente la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta, per le ragioni di cui in narrativa, l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso Parte_1 l'atto di precetto notificato il 28.6.2018 dall'avv. ; Controparte_1
-condanna la sig.ra al pagamento in favore dell'avv. delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che si liquidano definitivamente in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA;
-condanna altresì la sig.ra al pagamento in favore dell'avv. delle spese di lite del Parte_1 CP_1 giudizio di legittimità, che si liquidano definitivamente in complessivi euro 1.541,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA;
-rigetta la domanda di parte opposta Avv. di condanna dell'opponente SI.ra Controparte_1 Pt_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
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Cosenza, 23 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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