Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di SS Sezione Prima Civile
Il Tribunale di SS, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Olga Tarzia Presidente est.,
2) dott.ssa Simona Monforte Giudice,
3) dott. Mirko Intravaia Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1948/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 05/03/2025 e promossa
D A
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BARBARO MARIANNA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di SS OGGETTO: Separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/06/2024, i coniugi , nato a [...]_1 il 17/10/1974, e , nata a [...] il [...], esponevano: Parte_2
- di avere contratto matrimonio in SS l'01/09/2009, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2009 al n° 494, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati due figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
e , nato a [...] il [...]; Per_2
-che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “I. I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i
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Via Piazza,1,Cumia Inferiore;
II. La casa coniugale sita in Via Piazza,1,Cumia
Inferiore, verrà assegnata, compresa di arredi e suppellettili al Sig. Parte_1 ad eccezione dei beni personali che verranno prelevati dalla Sig. ; Parte_2
III. In considerazione del fatto che i minori avranno, allo stato attuale, il domicilio privilegiato nella casa coniugale, con il padre, la Sig. sarà Parte_2 obbligata a versare un'assegno di mantenimento di €. 50,00 per ciascun figlio, la somma è stata così quantificata in virtù del fatto che il Sig. percepirà al 100% Pt_1
l'assegno unico;
le spese straordinarie concordate, secondo quelli che sono le linee guida del CNF, saranno ripartite in misura del 50% per ciascun genitore;
IV.
Qualora i figli decidessero di andare a vivere con la madre, anche fuori dalla città di
SS , il Sig. verserà la somma di mantenimento per i minori pari ad €. Pt_1
200,00 a figlio, e così anche per l'assegno unico lo stesso verrà percepito interamente dalla sig.ra ; V. per quanto attiene l'autovettura tipo Parte_2
Renault Captur tg FS 625FS, verrà trasferita alla sig. entro e non Parte_2 oltre il 30 Settembre, il passaggio di proprietà sarà posto a carico di quest'ultima;
Patto Genitoriale: In merito ai tempi di permanenza dei minori, nell'esclusivo interesse di figli, gli istanti propongono il seguente patto: i minori potranno stare con la madre ogni volta che la stessa rientrerà nella città di SS, allo stato la stessa si reca presso gli stessi con una frequenza di circa tre\cinque giorni ogni due mesi;
pertanto la stessa potrà, nei periodi di visita sopra indicati, trattenere con sé i minori per tutti i giorni, compresi il pernottamento;
inoltre le parti convengono che se i minori lo desiderano, potranno recarsi dalla madre, accompagnati da uno dei due genitori ed anche in questo caso le spese di viaggio verranno ripartite in misura del
50%; Per quanto riguarda le vacanze Natalizie, i minori trascorreranno con la mamma il periodo dal 22 dicembre al 28 e\o dal 28 dicembre al 3 gennaio, qualora i ragazzi per la permanenza della madre nella città di SS, vorranno trascorrere più giorni , il padre sarà completamente disponibile. Per ciò che attiene le vacanze estive gli stessi trascorreranno con la madre 15 giorni consecutivi e gli stessi potranno trascorre le vacanze anche furi città ivi compresi i paesi appartenenti alla
Comunità Europea. Per quanto riguarda le festività Pasquali, vista la brevità delle stesse, sarà la signora a comunicare di volta in volta la sua Parte_2 disponibilità. Si dà atto che il Sig. e la SI sono di Parte_1 Parte_2 religione Cattolico- Cristiana e che comunque i minori saranno liberi di scegliere la loro religione, senza condizionamenti. Entrambi i genitori non hanno tatuaggi, pertanto qualora i minori dovessero farne qualcuno senza avere raggiunto la maggiore età, dovranno ottenere l'autorizzazione di entrambi i genitori. Entrambi i
2 minori manterranno rapporti significativi con gli ascendenti dei genitori, in particolare gli stessi continueranno a frequentare la casa dei nonni materni, con le stesse quotidiane abitudini attuali, ossia dal lunedì al venerdì, per poi fare rientro nella casa coniugale i fine settimana. Ovviamente gli stessi sono liberi di scegliere come e quanto permanere nella casa dei nonni materni”. A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09/12/2024.
All'udienza del 05/03/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra
[...]
, nato a [...] il [...], e , nato Pt_1 Parte_2
a MESSINA (ME) il 26/10/1986, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il
11/06/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SS di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in SS, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, addì 06/03/2025.
LA PRESIDENTE
(dott.ssa Olga Tarzia)
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