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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16117 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27781/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice RR IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato in [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Ginevra Maccarrone e Claudia Spirito, nei confronti del
[...]
, a Islamabad – rappresentato ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura il nullaosta al ricongiungimento familiare con il figlio nato a Sheikhupura, in [...], il [...] – ha Persona_1 lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' Controparte_2 competente per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l' pur CP_2 adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo.
Ancora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana. Parte ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito: - In via preliminare: con decreto, anche inaudita altera parte, adottare i provvedimenti ritenuti più idonei a salvaguardare i diritti dell'odierno ricorrente e dei suoi familiari;
- In via principale e nel merito: accertare il diritto del sig. al ricongiungimento familiare e Pt_1 per l'effetto ordinare al e all' a Islamabad il rilascio Controparte_1 Controparte_2 del visto di ingresso in favore del figlio del ricorrente;
- In via subordinata: ordinare la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto. - Sempre e in ogni caso: fissare sin da ora la somma di denaro dovuta dalle amministrazioni convenute per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare e di merito ex art. 614 bis c.p.c. - Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.”
Si è costituito il che ha evidenziato come il ritardo dell'amministrazione circa la fissazione CP_1 dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto è invero imputabile ad un sovraccarico delle domande di visto per fronteggiare il quale è stato predisposto un piano straordinario di smaltimento che ha già dato ottimi risultati.
*****
La domanda va accolta nei sensi di cui in motivazione.
La prospettazione offerta dall'istante trova riscontro nella documentazione prodotta.
Nella specie, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un diritto ad ottenere dall'Ambasciata
l'esame della domanda di ricongiungimento ossia, in altri termini, il diritto al rispetto della procedura da parte dell'amministrazione.
Ancora, occorre osservare che, nel caso in esame vengono in rilievo non solo a persone maggiorenni, ma anche a dei minorenni. Ciò implica l'insorgenza di un particolare obbligo. L'art. 3 della
Convenzione di New York del 1989, infatti, stabilisce che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Dunque, là dove sia coinvolta la prole, il diritto all'unità familiare assume carattere peculiare sia alla luce dei principi costituzionali, sia alla luce della normativa interna (cfr. art. 28, comma 3, d.lgs.
286/1998) e di quella sovranazionale (basti citare l'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948; l'art. 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966; l'art. 3 della Convenzione di New York del 1989 cit., l'art. 8 della Cedu;
l'art. 24 della
Carta di Nizza).
Ebbene, nel caso in esame, la prolungata inerzia dell'amministrazione sta pregiudicando la relazione stessa tra genitore e figlio, il cui svolgersi, maturarsi e costruirsi in divenire nella quotidianità, costituisce un tratto caratterizzante e, al contempo, un ostacolo obiettivo alla possibilità di una riparazione per equivalente. Ciò detto, occorre evidenziare che il ricorrente ha domandato al Tribunale di ordinare il rilascio del visto.
Al riguardo, occorre muovere dalla presa d'atto che l'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel dettare la disciplina “dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”, si riferisce, almeno nella formulazione letterale, all'ipotesi in cui l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso.
La scelta del legislatore non sorprende, risultando armonica con la regola per cui solo in casi particolari e a fronte di un'attività vincolata la decisione giudiziale può tener luogo di una decisione che rientra nella sfera delle valutazioni attribuite alla pubblica amministrazione.
In altri termini, là dove l'amministrazione deve procedere a valutazioni di carattere discrezionale o, comunque, deve compiere un'istruttoria che presenta anche profili valutativi e non meri riscontri,
l'autorità giudiziaria deve tenerne conto al fine di modulare l'ambito della decisione. E, come è noto, all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente.
Alla luce di tali premesse, occorre escludere che, con riferimento alla fattispecie in esame, anche in considerazione della sommarietà del rito cautelare e della documentazione depositata, possa disporsi il rilascio del visto.
Diversamente, appare del tutto accordabile la tutela strumentale e anticipatoria volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento e, dunque, ad ottenere che l'amministrazione interrompa l'illegittima inerzia, prenda in considerazione la domanda di ricongiungimento e si esprima nei tempi previsti dalla legge. È appena il caso di sottolineare che colui che si rivolge all'amministrazione domandando il rilascio di un visto ha diritto ad un esame della domanda e ad una tempestiva risposta. Né le conseguenze di eventuali disfunzioni o difficoltà dell'amministrazione possono ricadere oltre misura sul richiedente diligente e incolpevole.
Concludendo, il Tribunale ordina all' ad Islamabad di procedere alla fissazione Controparte_2 dell'appuntamento richiesto entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. “La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all' a Islamabad di fissare, entro 15 Controparte_2 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un appuntamento per Persona_1 nato a Sheikhupura, in [...], il [...] onde poter procedere alla formalizzazione della domanda volta ad ottenere il rilascio del visto di ingresso in per motivi di ricongiungimento CP_2 familiare con il ricorrente;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 06/11/2025
Il giudice
RR IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice RR IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato in [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Ginevra Maccarrone e Claudia Spirito, nei confronti del
[...]
, a Islamabad – rappresentato ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura il nullaosta al ricongiungimento familiare con il figlio nato a Sheikhupura, in [...], il [...] – ha Persona_1 lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' Controparte_2 competente per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l' pur CP_2 adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo.
Ancora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana. Parte ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito: - In via preliminare: con decreto, anche inaudita altera parte, adottare i provvedimenti ritenuti più idonei a salvaguardare i diritti dell'odierno ricorrente e dei suoi familiari;
- In via principale e nel merito: accertare il diritto del sig. al ricongiungimento familiare e Pt_1 per l'effetto ordinare al e all' a Islamabad il rilascio Controparte_1 Controparte_2 del visto di ingresso in favore del figlio del ricorrente;
- In via subordinata: ordinare la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto. - Sempre e in ogni caso: fissare sin da ora la somma di denaro dovuta dalle amministrazioni convenute per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare e di merito ex art. 614 bis c.p.c. - Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.”
Si è costituito il che ha evidenziato come il ritardo dell'amministrazione circa la fissazione CP_1 dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto è invero imputabile ad un sovraccarico delle domande di visto per fronteggiare il quale è stato predisposto un piano straordinario di smaltimento che ha già dato ottimi risultati.
*****
La domanda va accolta nei sensi di cui in motivazione.
La prospettazione offerta dall'istante trova riscontro nella documentazione prodotta.
Nella specie, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un diritto ad ottenere dall'Ambasciata
l'esame della domanda di ricongiungimento ossia, in altri termini, il diritto al rispetto della procedura da parte dell'amministrazione.
Ancora, occorre osservare che, nel caso in esame vengono in rilievo non solo a persone maggiorenni, ma anche a dei minorenni. Ciò implica l'insorgenza di un particolare obbligo. L'art. 3 della
Convenzione di New York del 1989, infatti, stabilisce che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Dunque, là dove sia coinvolta la prole, il diritto all'unità familiare assume carattere peculiare sia alla luce dei principi costituzionali, sia alla luce della normativa interna (cfr. art. 28, comma 3, d.lgs.
286/1998) e di quella sovranazionale (basti citare l'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948; l'art. 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966; l'art. 3 della Convenzione di New York del 1989 cit., l'art. 8 della Cedu;
l'art. 24 della
Carta di Nizza).
Ebbene, nel caso in esame, la prolungata inerzia dell'amministrazione sta pregiudicando la relazione stessa tra genitore e figlio, il cui svolgersi, maturarsi e costruirsi in divenire nella quotidianità, costituisce un tratto caratterizzante e, al contempo, un ostacolo obiettivo alla possibilità di una riparazione per equivalente. Ciò detto, occorre evidenziare che il ricorrente ha domandato al Tribunale di ordinare il rilascio del visto.
Al riguardo, occorre muovere dalla presa d'atto che l'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel dettare la disciplina “dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”, si riferisce, almeno nella formulazione letterale, all'ipotesi in cui l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso.
La scelta del legislatore non sorprende, risultando armonica con la regola per cui solo in casi particolari e a fronte di un'attività vincolata la decisione giudiziale può tener luogo di una decisione che rientra nella sfera delle valutazioni attribuite alla pubblica amministrazione.
In altri termini, là dove l'amministrazione deve procedere a valutazioni di carattere discrezionale o, comunque, deve compiere un'istruttoria che presenta anche profili valutativi e non meri riscontri,
l'autorità giudiziaria deve tenerne conto al fine di modulare l'ambito della decisione. E, come è noto, all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente.
Alla luce di tali premesse, occorre escludere che, con riferimento alla fattispecie in esame, anche in considerazione della sommarietà del rito cautelare e della documentazione depositata, possa disporsi il rilascio del visto.
Diversamente, appare del tutto accordabile la tutela strumentale e anticipatoria volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento e, dunque, ad ottenere che l'amministrazione interrompa l'illegittima inerzia, prenda in considerazione la domanda di ricongiungimento e si esprima nei tempi previsti dalla legge. È appena il caso di sottolineare che colui che si rivolge all'amministrazione domandando il rilascio di un visto ha diritto ad un esame della domanda e ad una tempestiva risposta. Né le conseguenze di eventuali disfunzioni o difficoltà dell'amministrazione possono ricadere oltre misura sul richiedente diligente e incolpevole.
Concludendo, il Tribunale ordina all' ad Islamabad di procedere alla fissazione Controparte_2 dell'appuntamento richiesto entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. “La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all' a Islamabad di fissare, entro 15 Controparte_2 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un appuntamento per Persona_1 nato a Sheikhupura, in [...], il [...] onde poter procedere alla formalizzazione della domanda volta ad ottenere il rilascio del visto di ingresso in per motivi di ricongiungimento CP_2 familiare con il ricorrente;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 06/11/2025
Il giudice
RR IL