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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE II CIVILE
In persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio
nel procedimento
R.G. N. 43/2025
avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti del consumatore (cod. Parte_1
fisc. ), nata a [...] il [...], residente a [...]di C.F._1
Bedero (VA), via Trieste n. 14,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 12/05/2025, , rappresentata Parte_1
dall'avv. Riccardo Giacinto Ghione del Foro di Milano e con l'ausilio dell'OCC
incaricato avv. Patrizia Turati, ha chiesto l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII.
Con decreto del 21/07/2025 il Tribunale di RE, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ha disposto la comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori,
assegnando termine per la presentazione di eventuali osservazioni, nonché la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia.
Con nota del 30/09/2025, l'OCC incaricato ha comunicato che, all'esito delle comunicazioni disposte in conformità del predetto decreto, sono pervenute
Par osservazioni da parte del creditore di RE Parte_3
2. Il ricorrente è consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e), C.C.I.I. Non risulta essere in possesso delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69, comma 1 e
2, C.C.I.I. e ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 2,
C.C.I.I. Non risulta inoltre che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Dalla relazione particolareggiata dell'OCC, ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII,
emerge che la situazione di sovraindebitamento deriva dall'avvio dell'attività di bar-
ristorazione della società La MO NC (oggi in liquidazione) a far data dal 2016,
interrotta in tempi molto rapidi a causa dell'incapacità della Sig.ra di sostenere Pt_1
i relativi costi.
3. La situazione debitoria è così complessivamente determinata:
4. Quanto al Piano di ristrutturazione presentato, il debitore ha proposto la seguente soluzione:
1° Fase (primi 12 mesi) - La prima fase è dedicata al soddisfacimento dell'80%
del credito in prededuzione, pari a € 4.791,12, mediante versamento mensile per dodici mesi consecutivi. 2° Fase (mesi 13-24) - La seconda fase ha una durata complessiva di 12 mesi,
nei quali si prevede:
- il pagamento del residuo 20% del credito in prededuzione (pari a € 1.197,79)
mediante 3 rate da € 399,26 ciascuna;
- la successiva erogazione di 9 rate da € 400,00 ciascuna, per complessivi €
3.600,00, destinate alla soddisfazione iniziale del credito privilegiato, pari a circa il
5,37% dello stesso.
3° Fase (mesi 25-72) - La terza fase ha durata di 48 mesi e consiste nel versamento mensile costante di € 400,00, per un totale di € 19.200,00. Tale somma sarà interamente destinata al credito privilegiato, raggiungendo una percentuale di soddisfazione complessiva del 34,08%, ritenuta congrua alla luce dell'assenza di attivi e dell'esiguità della capacità contributiva residua della debitrice.
Alla luce di quanto sopra esposto, riassuntivamente, la proposta della debitrice : Parte_1
• garantisce la soddisfazione integrale del credito in prededuzione;
• consente una soddisfazione parziale del credito privilegiato, nella misura del
34,08%. Par
5. Dei creditori, ritualmente notiziati, ha presentato osservazioni di RE
( ) affermando che il credito vantato nei confronti Parte_3
della debitrice di euro 18.503,58 deriva da ordinanza ingiunzione n. 09/2019 del
21/01/2019 e che lo stesso rientra nella previsione di cui all'art. 14-terdecies legge
3/2012, chiedendo di apportare al piano le opportune modifiche affinché ne sia garantita una piena soddisfazione.
La disposizione richiamata, peraltro in modo del tutto generico e senza alcuna esplicitazione di quale delle previsioni ivi contenute sia quella alla quale il creditore ha inteso fare riferimento, non risulta anzitutto applicabile al caso di specie, essendo la presente procedura regolamentata dal CCII.
Ad ogni modo, la predetta disposizione disciplina l'istituto dell'esdebitazione,
operante eventualmente solo al termine dell'esecuzione di una procedura di sovraindebitamento, dunque non rilevante nell'attuale fase procedimentale.
Al di là della previsione del pagamento parziale di un determinato credito nell'ambito di un piano di ristrutturazione, non è infatti automatico che la residua parte insoddisfatta sia poi oggetto di un provvedimento di esdebitazione, dovendone successivamente essere verificati tutti i presupposti di legge, differenti da quelli in esame ai fini del giudizio di omologazione.
L'osservazione del creditore non è dunque idonea a configurare CP_1
un'ipotesi di contestazione sulla convenienza del piano, ai sensi dell'art. 70, comma
7, CCII e dunque non incide sul giudizio di omologazione del piano di ristrutturazione in esame.
PQM
Visto l'art. 70 CCII;
OMOLOGA
il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Parte_1
); C.F._1 DISPONE
che la sentenza sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale
o del Ministero della Giustizia, sia comunicata prontamente all'OCC affinché
provveda alla sua comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni;
DISPONE ALTRESÌ
- che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano;
- che il gestore della crisi provveda a tal fine all'apertura di un conto corrente dedicato e vincolato alla procedura ove verranno canalizzate le risorse finanziarie del debitore come da piano;
- che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
- che il gestore della crisi ogni sei mesi dalla presente sentenza relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
- che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
- che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 71, comma 5, CCII;
- che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano,
sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 71,
c. 4 CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 71 co. 4 CCII. DICHIARA
Chiusa la procedura.
Si comunichi al ricorrente e all'OCC.
RE, 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Leggio