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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6053/2019 R.G.
TRA
(c.f ) e (c.f Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e quali genitori del figlio minore (c. f. C.F._2 Persona_1
) nato il [...] a [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario C.F._3
Fortunato (c.f. ) e Paola Fortunato (c.f. C.F._4 C.F._5
CONTRO
Il (già ) Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), nella persona del pro tempore, e l' P.IVA_1 CP_3 Controparte_4
(c.f. ), in persona del Dirigente Scolastico e l.r. in carica, con
[...] P.IVA_2 sede in Ruffano (LE), tutti rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce nella persona dell'avv. Angela Caprioli
NONCHE' CONTRO
(P.I ), Controparte_5 P.IVA_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor Controparte_6 con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 112, rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_7
Angelo Pariani (c.f. ) e Nadja Scagliarini Zoebisch, (c.f. C.F._6
). C.F._7
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
e hanno chiesto: A) Accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2 responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa l' e per esso Controparte_4 il in persona del legale rappr.; B) Controparte_2
Condannare conseguentemente il convenuto Ente e la Controparte_5
al risarcimento di ogni danno, materiale, patrimoniale e non patrimoniale
[...]
(morale, esistenziale, ecc) in tutte le sue componenti, nessuna esclusa, riportato dal minore Per_1
nella misura indicata di € 20.313.3 salvo il più o il meno che potrà essere determinato dal
[...] giudice adito anche secondo equità ed in applicazione delle Tabelle del tribunale di Milano e di ogni altra norma in vigore che disciplina la materia;
Con gli interessi e la svalutazione monetaria dal dì del fatto illecito;
C) Condannare il convenuto al pagamento delle spese degli onorari del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano dì aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, oltre accessori di legge (CAP e IVA).
Il e l' Controparte_1 Controparte_4 hanno chiesto: sempre in via preliminare ed assorbente, dichiarare la domanda dell'attore totalmente infondata per assenza di qualunque requisito giuridico e fattuale in merito alle dedotte responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e, di conseguenza e per le ragioni dell'odierna Difesa, rigettare integralmente la richiesta di risarcimento del danno;
in estremo subordine, e nella scongiurata ipotesi di accoglimento della domanda, porre a carico della Compagnia Assicurativa, chiamata in causa,
l'obbligo di tenere indenne e manlevare il dalle conseguenze pregiudizievoli della lite. Con CP_1 vittoria di spese, diritti e onorari. ha chiesto: Nel merito, in Controparte_5 via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa, respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto. In via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la richiesta formulata in via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno subito da , che verrà eventualmente accertato al termine Persona_1 dell'espletanda istruttoria, nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell'Istituto assicurato con CP_8 Controparte_5
. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, (oltre oneri fiscali come
[...] per legge) oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% su diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
****************
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno dedotto nell'atto di citazione: Parte_1 Parte_2
“1) Che il 09/06/2014, alle ore 11,00 circa, il minore , si trovava per seguire Persona_1 le lezioni nella sua classe (3^sez. C) della Scuola Primaria di Ruffano, quando, a seguito dell'intervento di un compagno di classe, suo coetaneo, , che, nel tentativo di farlo CP_9 passare tra le sue gambe per effettuare una capriola, lo faceva cadere a terra, batteva per la caduta con il viso sul pavimento riportando lesioni alle labbra, al naso e più particolarmente al labbro inferiore con la rottura di un dente;
2) Che ricevuti i primi soccorsi dall'insegnante, sig.ra cui era affidata la custodia Controparte_10
e vigilanza degli alunni, il piccolo veniva trasportato dalla madre, nel frattempo allertata, Per_1 presso lo studio del dott dentista in Casarano, il quale provvedeva alle cure del caso e Per_2 successivamente alla ricostruzione dell'incisivo centrale superiore destro;
3) Che successivamente, minore veniva condotto presso lo studio del dott. medico Persona_3 chirurgo, in Matino, il quale provvedeva ad eseguire un intervento chirurgico ambulatoriale in anestesia loco-regionale, ritenuto necessario per la particolare patologia, con l'applicazione di alcuni punti di sutura interni ed esterni sulla ferita lacero-contusa del labbro inferiore;
4) Che le lesioni riportate dal minore sono guarite in un lungo periodo con postumi permanenti di seguito indicati;
5) Che gli interventi dei medici specialisti non possono, comunque, considerarsi definitivi atteso che, tenendo conto della giovane età del paziente e del trauma subito dal dente, allo stesso interessato, sarà necessario procedere alla ricostruzione del dente nel tempo;
6) Che, come si evince dai certificati medici che si producono in atti, dalle lesioni il minore
[...]
è guarito dopo 80 gg. con residuati postumi del 5 % con visibile danno estetico al Persona_1 volto.
7) Che i danni subiti da ammontano a € 20313.3 così distinti tenuto conto dell'età Persona_1 del soggetto:
€ 2940.00 per 30 giorni di ITT;
€ 2499.00 per 51 giorni di ITP al 50%;
€ 8868.00 per postumi nella misura del 5% aumentati con la personalizzazione ad € 11528.4; € 645.90 per spese mediche documentate;
€ 2700.00 per spese mediche future per il rifacimento del dente.”
Gli attori ritenendo che quanto avvenuto sia da ascrivere a responsabilità dell'
[...]
la cui classe era frequentata dal figliolo minore, hanno Controparte_4 formulato una domanda di risarcimento del danno subito dal figliolo minore sia nei confronti del che nei confronti del predetto Controparte_1 Controparte_4
.
[...]
Il e l' Controparte_1 Controparte_4 hanno negato qualsivoglia responsabilità chiedendo il rigetto della domanda attorea. Hanno sostenuto che la docente avrebbe svolto correttamente la sua funzione occupandosi dei Controparte_10 ragazzi a lei affidati. Non vi sarebbe stata alcuna culpa in vigilando della docente. L'infortunio patito
è da ascrivere ad un evento del tutto imponderabile e, pertanto, l'evento dannoso non può discendere da un inesistente inadempimento della prestazione nei confronti del creditore. (così a pag. 5 della comparsa di costituzione del Controparte_11
). Del pari non sarebbe configurabile alcuna responsabilità
[...] extracontrattuale. Il Controparte_11 Controparte_4
hanno contestato comunque l'entità del danno asserito dagli attori. In ogni caso hanno
[...] chiesto di chiamare in causa la Controparte_5
con cui era stata stipulata assicurazione per la responsabilità civile e dalla quale dovrebbero
[...] essere manlevati.
Autorizzata detta chiamata in causa, si è costituita la Controparte_5
. Quest'ultima ha chiesto rigettare la domanda attorea perché non vi
[...] sarebbe alcuna responsabilità dell' . In subordine ha chiesto riconoscersi un Controparte_12 concorso di responsabilità nella produzione del danno ed ha impugnato la quantificazione di detto danno operata dagli attori.
Il fatto storico indicato nell'atto di citazione, è stato provato nel corso dell'istruttoria con le precisazioni che seguono.
La docente ha dichiarato che il piccolo era alunno di Controparte_10 Persona_1 una classe a lei assegnata. Era in corso lo svolgimento di un momento conviviale ed erano stati sistemati i tavoli su di un lato dell'aula. La ha dichiarato che: Mentre stavo Controparte_10 distribuendo la macedonia di frutta agli alunni, ho sentito un rumore e quando mi sono girata, ho visto il piccolo per terra, con sangue che usciva dalla bocca. Preciso di non aver Persona_1 visto l'azione che ha provocato l'evento; quando mi sono girata il era già per terra. Per_1
Allorquando mi sono, poi, avvicinata lo stesso mi ha spiegato che stava facendo una verticale Per_1 poggiando le mani per terra e portando i piedi verso il muro;
l'alunno gli avrebbe afferrato CP_9 le mani e, strattonandolo, lo avrebbe fatto cadere per terra.
Invece la teste ha dichiarato: Sono la mamma di l'altro bambino Testimone_1 CP_9 coinvolto nel fatto. Mio figlio mi ha raccontato che, mentre giocava con Persona_1 quest'ultimo sarebbe caduto per terra. Mio figlio ha aggiunto che teneva le mani del Per_1
che se ho ben compreso, stava facendo una capriola. L'evento sarebbe avvenuto nella
[...] classe, allorquando la maestra, sig.ra si era allontanata e non era presente. Mio Controparte_10 figlio mi ha riferito che il piccolo sanguinava dalle labbra, e gli altri bambini chiamarono Per_1 gli insegnanti.
Il teste ha dichiarato: Mio nipote mi riferiva che, mentre era a scuola, un suo Testimone_2 compagno apriva le gambe mentre era dietro, per prendere le mani di mio nipote e farlo Per_1 balzare in avanti.
Orbene la possibilità che la docente non fosse in classe è affidata unicamente alle Controparte_10 dichiarazioni del teste;
tuttavia tale teste non era presente al momento del fatto e Testimone_1 si è limitata a riferire quanto le aveva detto il figlio.
La ha affermato invece circostanza contraria sostenendo che era in classe;
ma tale Controparte_10 teste non può certamente ritenersi sicuramente attendibile, perché portatore di interesse ad un determinato esito del giudizio che escluda qualsivoglia sua responsabilità.
Ritiene il Tribunale che la circostanza non abbia però portata risolutiva.
E' stata infatti la stessa teste a sostenere di non aver visto l'azione che ha provocato l'evento. CP_10
Se tanto si valuta alla luce della stessa dinamica indicata dalla docente (il Controparte_10 Per_1
…stava facendo una verticale poggiando le mani per terra e portando i piedi verso il muro;
l'alunno
gli avrebbe afferrato le mani e, strattonandolo, lo avrebbe fatto cadere per terra) occorre CP_9 riconoscere che vi è stata culpa in vigilando da parte della docente. Se infatti l'Istituto Scolastico può organizzare le attività al suo interno come ritiene e quindi può stabilire come provvedere alla necessaria vigilanza sugli alunni (tanto più se “euforici” come definiti dalla stessa docente CP_10 durante il suo esame), non è però giustificabile la scelta di non controllarli costantemente al
[...] punto che gli stessi possano cimentarsi in verticali o capriole così pericolose da procurare l'evento indicato nell'atto di citazione. Occorre allora ritenere che con una vigilanza più attenta da parte della docente o di altro personale eventualmente destinato a tanto, sarebbe stato possibile evitare CP_10
l'evento.
Alla luce di quanto precede, va riconosciuta la responsabilità (da ricondurre a quella contrattuale) dell'Istituto a cui il minore era affidato, per il danno subito nell'evento indicato nell'atto di citazione.
Da tale responsabilità deriva l'obbligo per il Controparte_11 di risarcire i danni subiti dal minore
[...] Persona_1
e rivendicati dagli attori in questo giudizio.
[...]
La liquidazione deve esser operata sulla base delle “tabelle di Milano” non essendo emerse specificità che consiglino o impongano lo scostamento dai valori standard (sul punto Cass. Civ. n. 12408/2011
e n. 9950/2017). Pertanto il risarcimento andrà individuato come segue:
Danno biologico permanente €. 4.463,75
ITP al 75% per 10 gg. €. 862,50
ITP al 50% per 20 gg. €. 1.150,00
ITP al 25% per 20 gg. €. 575,00
Spese mediche già affrontate €. 645,90
Spese mediche da affrontare in futuro €. 2.160,00
Totale €. 9.857,15
Gli attori hanno chiesto rivalutazione ed interessi sulla somma dovuta. Occorre distinguere. La somma di €. 7.051,25 (per danno biologico e morale) è riferita al risarcimento del danno alla data attuale: non va quindi rivalutata. Su detta somma spettano gli interessi legali come richiesti dal dì dell'evento ma con le precisazioni che seguono. Come indicato da Cass. Civ. SS.UU. del 17.02.1995
n. 1712, gli interessi vanno calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
pertanto la somma di €. 7.051,25 (per danno biologico e morale), va dapprima riportata al valore corrente al momento del sinistro (quindi va devalutata); poi andranno calcolati gli interessi anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno (come indicato da Cass. Civ. SS.UU: 1712/1995) fino alla data di deposito di questa sentenza. Da tale ultima data fino al saldo, sulla somma di €. 7.051,25
(oramai debito di valuta) saranno dovuti i soli interessi legali fino al soddisfo. Invece sulla somma di
€. 645,90 (per spese mediche già affrontate – debito di valuta) spetteranno unicamente gli interessi legali dal momento in cui le singole spese risultano sostenute e fino al soddisfo. Rimane la somma di
€. 2.160,00 (per spese mediche future); trattandosi di spesa ancora non sostenuta, non è possibile prevedere alcun interesse né stabilire alcuna rivalutazione.
Il e l' Controparte_1 Controparte_4 hanno esercitato fondatamente la domanda di manleva nei confronti della
[...]
Ciò perché, come dalla stessa terza chiamata Controparte_5 riconosciuto espressamente: La compagnia CP_5 Controparte_5 assicurava mediante polizza N. IW 00393/2013/(S)00393/(L)00393, l'
[...] CP_4 [...]
con sede in , Via De Gasperi SNC(doc. 1). La copertura assicurativa Controparte_4 CP_4 fornita dalla polizza copre svariate ipotesi, tra le quali risulta opportuno Controparte_13 sottolineare, in primis, la “Responsabilità civile”. Quest'ultima garanzia va a coprire, come espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione (doc. 2) a pag.
6 - art. 1 della Sezione I –
Responsabilità Civile “Oggetto della garanzia” A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TE
(RCT) – le somme “che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a RZ
(…) per lesioni personali (…) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (…). In virtù di tale articolo, la compagnia dovrà, pertanto, tenere Controparte_5 indenne il responsabile civile di quanto si vedrà costretto a pagare, a seguito di istruttoria, agli odierni attori purché venga accertata una responsabilità dell' . (così a pag. 3 della Controparte_12 comparsa di costituzione della Controparte_5
) Pertanto la medesima
[...] Controparte_5 dovrà tenere indenne Il e l'
[...] Controparte_1 Controparte_4
di tutte le somme che questi ultimi dovessero corrispondere agli attori in
[...] forza di questa sentenza.
Il regime delle spese processuali deve seguire la soccombenza.
Per quanto riguarda le spese processuali che i convenuti
[...]
devono corrispondere agli attori, valgono Controparte_11 le deduzioni che seguono. In considerazione delle questioni oggetto di studio non particolarmente complesse e di un'istruttoria abbastanza semplice, tali spese dovranno esser liquidate come segue con riferimento ai parametri medi con una riduzione del 30%: fase studio = €. 643,30; fase introduttiva =
€. 543,90; fase istruttoria = €. 1.176,00; fase decisionale = €. 1.190,70; totale €. 3.553,90. A tale somma va aggiunto il 15% per rimb. forf. spese e gli accessori come per legge. Le spese borsuali documentate sono invece pari ad €. 271,59 (contributo unificato €. 237,00; marca all'iscrizione €.
27,00; notifica €. 7,59).
Per quanto riguarda invece le spese processuali che la terza chiamata dovrà corrispondere al
, Controparte_14 valgono le stesse considerazioni che precedono e le stesse saranno pari ad €. 3.553,90. A tale somma va aggiunto il 15% per rimb. forf. spese e gli accessori come per legge.
Le spese di CTU dovranno esser poste definitivamente a carico di tutti i convenuti.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 6053/2019 R.G. tra e Parte_1 Parte_2 contro il , l' Controparte_1 Controparte_4
e la così
[...] Controparte_5 decide:
1. dichiara la responsabilità del Controparte_11
per quanto avvenuto il 9.06.2014; per l'effetto
[...] accoglie la domanda degli attori e condanna il , Controparte_1
l' e la Controparte_4 [...] al risarcimento dei danni in favore degli Controparte_5 attori, liquidandoli nella somma di €. 9.857,15 oltre interessi legali da calcolare come indicato in motivazione;
2. accoglie la domanda di manleva avanzata dal e Controparte_1
e per l'effetto condanna la Controparte_15
a tenere indenne il Controparte_5
e l' Controparte_1 Controparte_4
da qualsiasi somma gli stessi dovessero corrispondere agli attori in forza di questa
[...] sentenza;
3. condanna il , l' Controparte_1 Controparte_4
e la
[...] Controparte_5 al pagamento delle spese processuali relative all'azione esperita dagli attori, liquidandole in
€. 271,59 per spese borsuali, €. 3.553,90 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno essere corrisposte direttamente in favore dell'avv.ti Mario Fortunato e Paola Fortunato (difensori degli attori) che si sono dichiarati anticipatari;
4. condanna la al Controparte_5 pagamento delle spese processuali in favore del
[...]
, liquidandole complessivamente Controparte_11 in €. 3.553,90 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico del
[...]
e della Controparte_11 [...]
Controparte_5
Lecce 31.01.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini