Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14853/2024 R.G. promossa da:
da rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Eugenio Salzano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza Francesco D'Ovidio
n°6
Contro quale legale rappresentante della società cessata STAFFELLI Controparte_1
s.a.s. Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 .06.2024 , l' istante chiedeva dichiararsi il proprio diritto al pagamento della somma di Euro 4979,84 a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto, maturato per l'intercorso rapporto lavorativo dal 7 febbraio 2017 alla data del licenziamento in danno della società cessata;
per l'effetto, condannare il resistente e, per esso, la società (C.F./P.IVA ), alla Controparte_3 P.IVA_1
corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto, come indicato nell'ultimo cedolino paga consegnato al lavoratore, pari all'importo di Euro 19251,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”
C.F./P.IVA , con sede in Nola (NA) alla via On. F. Napolitano
[...] P.IVA_1
n°185 – Parco Carducci, con inquadramento nel V° livello del Contratto Collettivo
Commercio/Confcommercio e qualifica di operaio, a far data dal 25 gennaio 2008 ,; di essere stato licenziato con decorrenza dal 31 ottobre 2019, come da Unilav di licenziamento ed ultimo cedolino paga;
che, in seguito al recesso il datore non gli aveva corrisposto il Trattamento di Fine Rapporto, come indicato nell'ultimo cedolino paga consegnatogli, per un importo di Euro 19251,68; di aver richiesto il pagamento delle predette spettanze retributive con lettere di messa in mora del 18 maggio 2023, rimasta senza esito;
che i cedolini paga, vidimati dal datore di lavoro presso l'INAIL, nonché la Certificazione Unica – nelle quali emergeva anche il Trattamento di Fine
Rapporto – rappresentavano valide ed inconfutabili prove documentali per il riconoscimento e ricognizione del debito contratto dalla società Staffelli s.a.s nei suoi confronti, ex art. 1988 Codice Civile;
che la società datrice era stata cancellata dal
Registro delle Imprese di Napoli in data 12 giugno 2023 e, pertanto, non gli era stato possibile esperire la procedura monitoria per il riconoscimento del credito;
che la medesima società era stata cancellata senza alcuna distribuzione di utili in favore de soci, come emergeva dai modelli Unico ed IVA in atti;
che intendeva agire nei confronti del resistente, quale legale rappresentante della società cessata
[...]
per l'accertamento del diritto alla percezione del Trattamento di Controparte_3
Fine Rapporto maturato per il rapporto di lavoro, al fine di poter ottenere il pagamento a carico del Fondo di Garanzia presso l' CP_4
Il convenuto, legale rappresentante della società cessata Controparte_3
benchè regolarmente citato, restava contumace.
[...]
All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, la causa veniva decisa
Va, in via preliminare, evidenziato che, con la presente domanda giudiziale, parte ricorrente agisce nei confronti del resistente, quale legale rappresentante della società cessata per l'accertamento del diritto alla Controparte_3 percezione del Trattamento di Fine Rapporto maturato per il rapporto di lavoro, al fine di poter ottenere il pagamento a carico del Fondo di Garanzia presso l' CP_4
Si ritiene sussistente l'interesse di agire : ci si riporta alle statuizioni sul punto da ultimo espresse nella pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 28.01.2025 n.
1934, nonché alle valutazioni espresse in pronuncia resa da altro giudice dell' intestata sezione in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, cui ci si riporta ex art 118 disp att cpc .( cfr sent n 3268/25 dottssa M Dell' Erario) Infatti il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del CP_4
TFR a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 rappresenta un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
La Suprema Corte è costante nell'affermare che "l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro interpartes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro" (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione).
Prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' CP_4
(Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delle Ragioni della decisione;
nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 3 giugno 2021, n. 15384, e 9 giugno 2014, n. 12971).
La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra "un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario" e non si configura come "un onere inutile e inutilmente dispendioso"
(sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione;
nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031). Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, è lo stesso sistema delineato dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 a indicare come condizione imprescindibile per l'accesso al Fondo di garanzia l'infruttuoso "esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito" concernente il TFR. L'esecuzione forzata in tanto può essere esperita in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo). In senso contrario non possono essere invocate le pronunce della Suprema Corte che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, "la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro" (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione). Il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni esecutive consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.
La necessità di un previo accertamento s'impone anche per il fatto che l' , in quanto CP_4
gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali. Inoltre , la formazione di un titolo che accerti il credito non è preclusa dall'estinzione della società debitrice. In tale fattispecie i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070, punto
3 dei Motivi della decisione) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro. Devono essere, quindi, condivisi i princìpi enunciati dalla Suprema Corte
(ordinanza n. 9284 del 2023, cit.) che qualifica l'accertamento del credito come "un elemento costitutivo dell'accesso al Fondo", elemento che deve preesistere alla
"presentazione della domanda al Fondo".
In definitiva, deve, pertanto, affermarsi che allorché il lavoratore presenti all' , quale CP_4
gestore del "Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell' di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali CP_5
requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del è CP_6
modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Nel caso che ne occupa, è provata documentalmente la circostanza che tra il ricorrente e la società sia intercorso un rapporto di Controparte_3
lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., con inquadramento nel V° livello del Contratto
Collettivo Commercio/Confcommercio e qualifica di operaio, nel periodo indicato in ricorso
Sono state, infatti, depositati in atti l'ultima busta paga - dalla quale si evince, tra l'altro, il diritto al TFR nella misura indicata in premessa ed il CUD 2020 aventi - entrambi - natura di atto di ricognizione di debito e concernenti tra le altre voci, l'ammontare del
TFR spettante.
Risulta, altresì, documentalmente provato che la società datrice sia stata cancellata dal
Registro delle Imprese di Napoli in data 12 giugno 2023 con la conseguente impossibilità, per il ricorrente, dell'esperimento della procedura monitoria per il riconoscimento del credito e che la medesima società sia stata cancellata senza alcuna distribuzione di utili in favore de soci, come emerge dai modelli Unico ed IVA in atti.
Occorre, pertanto, rilevare che la parte ricorrente ha fornito prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di TFR ad essa spettante per cui si accerta e dichiara il suo diritto al pagamento della somma di Euro 4979,84 a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto, maturato per l'intercorso rapporto lavorativo nei confronti della società cessata Controparte_3
Non può invece essere accolta la domanda di condanna di quest'ultima al diretto pagamento di quanto dovuto così come formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
L'esito del giudizio, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
La restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il dichiara il diritto di al pagamento della somma di € 4979,84 Parte_1
a titolo di TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società & oltre interessi sulla somma rivalutata Controparte_3
dalla data di maturazione al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
) compensa tra le parti metà delle spese di lite, ponendosi il residuo, che liquida in euro 850,00 , oltre oneri accessori come per legge a carico della parte convenuta , con attribuzione all'avvocato antistatario
Così deciso in data 18/06/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio