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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
Presidente e relatore dr. Maria Rosaria Rizzo
dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
Consigliere ausiliario dr. Paolo Caliman
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2618 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 02.07.2021, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA C.F. 1 ), Parte_1 (C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco d'Angelo (C.F. C.F. 2
) per procura in atti e Fabrizio Armelisasso (C.F. C.F. 3
APPELLANTE –
E
Controparte_1
[...] (già Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma
I.A.C.P. di Roma) (C.F. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonsina Di Domenico(C.F. C.F._4 per procura in atti – APPELLATO –
OGGETTO: edilizia residenziale popolare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_1 ha agito in giudizio, per sentir accertare e dichiarare il suo diritto al subentro nel contratto di locazione stipulato dalla nonna paterna, Persona_1 deceduta 1'1giugno 2017, in quanto suo convivente abituale, dall'anno 2009, e parte del nucleo familiare ampliato.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3614/2021, ha rigettato la domanda, ritenendo insussistente il diritto al subentro, per una duplice ragione. La normativa, vigente ratione temporis, all'epoca della morte dell'assegnataria, Persona_1 consentiva il subentro a soggetti legati da rapporti di parentela diversi da quello che lega nonna e nipote;
in ogni caso, anche volendo ritenere applicabile la normativa successiva che ha esteso il diritto a tali rapporti, non vi è prova dell'inoltro dell'istanza di ampliamento del nucleo familiare.
La sentenza è ampiamente condivisibile.
In punto di diritto, l'appellante sostiene che la disciplina applicabile, ratione temporis, alla fattispecie, è quella vigente al momento della decisione e, dunque, il testo attualmente vigente della legge regionale n. 12/1999, come modificata nel tempo, al fine di semplificare le procedure di assegnazione e di subentro degli alloggi popolari e scongiurarne il sotto-utilizzo. Di conseguenza, lo Pt_1 avrebbe diritto al subentro, in base al combinato disposto degli articoli 11 e 12, che hanno esteso tale diritto anche ai discendenti fino al secondo grado. Sostiene, inoltre, che, in ragione della nuova normativa, l'ingresso nel nucleo familiare e il relativo subentro non dipendono più da un'autorizzazione dell'ente gestore ma si realizzano automaticamente al ricorrere delle condizioni di legge, anche a prescindere da un'istanza di ampliamento. Al riguardo, richiama l'attuale formulazione del comma 5 dell'art. 12 (come modificato dall'art. 27, comma 1, lettera b, numero 6, della L. R. 10 agosto 2016, n. 12 e poi sostituito con l'inserimento disposto dall'art. 22, comma 21, lettera b, della L. R. 27 febbraio 2020 n. 1) ("L'ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all'ente gestore entro trenta giorni ...)", nonche i due ulteriori commi, 5bis e ter, che prevedono, il primo, l'applicabilità di tale disposizione anche ai procedimenti avviati precedentemente all'entrata in vigore della novella e non ancora conclusi;
il secondo che gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori e antecedenti all'entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi e che la verifica da parte dell'ente gestore della sussistenza dei requisiti previsti deve essere fatta nei tre mesi successivi.
Tale verifica, secondo l'appellante, avrebbe natura di mero accertamento limitato alle cause di decadenza dall'assegnazione disciplinate dal successivo art. 13: nella specie, invece, non solo sarebbe decorso il termine di tre mesi, ma mancherebbero anche cause di decadenza. In questo quadro, inserisce anche la convivenza solidale, disciplinata dall'art. 12 bis della stessa legge.
Appare evidente che i commi 5bis e ter cpc non sono applicabili al caso in esame, presupponendo entrambi la pendenza (o mancata instaurazione) del procedimento amministrativo, invece, in questo caso, definito con il rigetto dell'istanza di subentro nell'anno 2018, ben prima dell'introduzione della novella legislativa nell'anno 2020. La disciplina applicabile è, dunque, quella vigente alla data in cui, in astratto, è insorto il diritto al subingresso (tempus regit actum), nel caso, alla morte dell'originaria assegnataria, nell'anno 2017; dunque, prima della riforma del 2020 – L.R. 1/2020, che ha esteso l'ampliamento in favore dei parenti entro il secondo grado (nipoti), peraltro, successiva non solo al provvedimento di rigetto dell'istanza di subentro ma anche all'instaurazione del presente giudizio. Inconferente è il richiamo alla cd. convivenza solidale, in ogni caso, anch'essa, introdotta successivamente.
Va poi aggiunto - e solo per completezza - che la normativa, vigente all'epoca della morte dell'assegnataria, richiedeva espressamente l'istanza di ampliamento, che non risulta presentata dallo Pt_1 L'istanza di subentro è stata presentata dopo mesi dalla morte della nonna, su sollecitazione dell' CP_1 ed è stata rigettata, perché lo Pt_1 non risultava essere componente né del nucleo familiare originario della nonna né di quello ampliato.
Le certificazioni anagrafiche, quali il cambio di abitazione, per il trasferimento a casa della nonna ed il certificato storico anagrafico hanno funzione diversa da quella sottesa all'istanza di ampliamento, prevista per garantire un controllo dell'amministrazione nella gestione degli immobili destinati all'assistenza abitativa.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, del grado, che si liquidano, ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile di bassa complessità, nella misura minima in ragione degli interessi sottesi alla controversia ed esclusa la fase di istruttoria/trattazione, del tutto mancata), oltre all'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3614/2021, del Tribunale Ordinario di Roma, con la
[...] condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 3400,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
dichiara Parte_1 tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2012, come modificato.
Così deciso in Roma il giorno 2.7.2025
Il Presidente relatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
Presidente e relatore dr. Maria Rosaria Rizzo
dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
Consigliere ausiliario dr. Paolo Caliman
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2618 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 02.07.2021, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA C.F. 1 ), Parte_1 (C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco d'Angelo (C.F. C.F. 2
) per procura in atti e Fabrizio Armelisasso (C.F. C.F. 3
APPELLANTE –
E
Controparte_1
[...] (già Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma
I.A.C.P. di Roma) (C.F. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonsina Di Domenico(C.F. C.F._4 per procura in atti – APPELLATO –
OGGETTO: edilizia residenziale popolare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_1 ha agito in giudizio, per sentir accertare e dichiarare il suo diritto al subentro nel contratto di locazione stipulato dalla nonna paterna, Persona_1 deceduta 1'1giugno 2017, in quanto suo convivente abituale, dall'anno 2009, e parte del nucleo familiare ampliato.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3614/2021, ha rigettato la domanda, ritenendo insussistente il diritto al subentro, per una duplice ragione. La normativa, vigente ratione temporis, all'epoca della morte dell'assegnataria, Persona_1 consentiva il subentro a soggetti legati da rapporti di parentela diversi da quello che lega nonna e nipote;
in ogni caso, anche volendo ritenere applicabile la normativa successiva che ha esteso il diritto a tali rapporti, non vi è prova dell'inoltro dell'istanza di ampliamento del nucleo familiare.
La sentenza è ampiamente condivisibile.
In punto di diritto, l'appellante sostiene che la disciplina applicabile, ratione temporis, alla fattispecie, è quella vigente al momento della decisione e, dunque, il testo attualmente vigente della legge regionale n. 12/1999, come modificata nel tempo, al fine di semplificare le procedure di assegnazione e di subentro degli alloggi popolari e scongiurarne il sotto-utilizzo. Di conseguenza, lo Pt_1 avrebbe diritto al subentro, in base al combinato disposto degli articoli 11 e 12, che hanno esteso tale diritto anche ai discendenti fino al secondo grado. Sostiene, inoltre, che, in ragione della nuova normativa, l'ingresso nel nucleo familiare e il relativo subentro non dipendono più da un'autorizzazione dell'ente gestore ma si realizzano automaticamente al ricorrere delle condizioni di legge, anche a prescindere da un'istanza di ampliamento. Al riguardo, richiama l'attuale formulazione del comma 5 dell'art. 12 (come modificato dall'art. 27, comma 1, lettera b, numero 6, della L. R. 10 agosto 2016, n. 12 e poi sostituito con l'inserimento disposto dall'art. 22, comma 21, lettera b, della L. R. 27 febbraio 2020 n. 1) ("L'ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all'ente gestore entro trenta giorni ...)", nonche i due ulteriori commi, 5bis e ter, che prevedono, il primo, l'applicabilità di tale disposizione anche ai procedimenti avviati precedentemente all'entrata in vigore della novella e non ancora conclusi;
il secondo che gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori e antecedenti all'entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi e che la verifica da parte dell'ente gestore della sussistenza dei requisiti previsti deve essere fatta nei tre mesi successivi.
Tale verifica, secondo l'appellante, avrebbe natura di mero accertamento limitato alle cause di decadenza dall'assegnazione disciplinate dal successivo art. 13: nella specie, invece, non solo sarebbe decorso il termine di tre mesi, ma mancherebbero anche cause di decadenza. In questo quadro, inserisce anche la convivenza solidale, disciplinata dall'art. 12 bis della stessa legge.
Appare evidente che i commi 5bis e ter cpc non sono applicabili al caso in esame, presupponendo entrambi la pendenza (o mancata instaurazione) del procedimento amministrativo, invece, in questo caso, definito con il rigetto dell'istanza di subentro nell'anno 2018, ben prima dell'introduzione della novella legislativa nell'anno 2020. La disciplina applicabile è, dunque, quella vigente alla data in cui, in astratto, è insorto il diritto al subingresso (tempus regit actum), nel caso, alla morte dell'originaria assegnataria, nell'anno 2017; dunque, prima della riforma del 2020 – L.R. 1/2020, che ha esteso l'ampliamento in favore dei parenti entro il secondo grado (nipoti), peraltro, successiva non solo al provvedimento di rigetto dell'istanza di subentro ma anche all'instaurazione del presente giudizio. Inconferente è il richiamo alla cd. convivenza solidale, in ogni caso, anch'essa, introdotta successivamente.
Va poi aggiunto - e solo per completezza - che la normativa, vigente all'epoca della morte dell'assegnataria, richiedeva espressamente l'istanza di ampliamento, che non risulta presentata dallo Pt_1 L'istanza di subentro è stata presentata dopo mesi dalla morte della nonna, su sollecitazione dell' CP_1 ed è stata rigettata, perché lo Pt_1 non risultava essere componente né del nucleo familiare originario della nonna né di quello ampliato.
Le certificazioni anagrafiche, quali il cambio di abitazione, per il trasferimento a casa della nonna ed il certificato storico anagrafico hanno funzione diversa da quella sottesa all'istanza di ampliamento, prevista per garantire un controllo dell'amministrazione nella gestione degli immobili destinati all'assistenza abitativa.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, del grado, che si liquidano, ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile di bassa complessità, nella misura minima in ragione degli interessi sottesi alla controversia ed esclusa la fase di istruttoria/trattazione, del tutto mancata), oltre all'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3614/2021, del Tribunale Ordinario di Roma, con la
[...] condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 3400,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
dichiara Parte_1 tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2012, come modificato.
Così deciso in Roma il giorno 2.7.2025
Il Presidente relatore