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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino ConSIliera dott.ssa Francesca Vullo ConSIliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3451/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA MOROSINI 14 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. CASATI ANGELITA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARGELLI IRENE ( ); C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE REVERE, 16 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MARIANI EDUARDO MARIA FABRIZIO ( ), che C.F._3 lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PANELLA ANDREA (C.F. ); C.F._4
APPELLATO avente ad oggetto: Mediazione sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta, in riforma della sentenza resa tra la SInora e dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Monza, sezione I civile, dott.ssa Stefania Maxia, pubblicata in data 13 novembre 2024, n. 2755/2024 nella causa R.G. 1758/2022, così giudicare In via preliminare e cautelare: Sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza appellata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283, 351 c.p.c., fino alla decisione della presente impugnazione;
In via principale, nel merito:
- riformare integralmente la sentenza appellata, e per l'effetto respingere tutte le pretese di
[...]
CP_1
- in ogni caso, in riforma integrale della sentenza appellata, accogliere le seguenti conclusioni, corrispondenti alle conclusioni precisate in primo grado dall'odierna appellante: Nel merito: (…) accertare e dichiarare la carenza di legittimità passiva in capo alla Signora Parte_1
e conseguentemente respingere ogni avversaria domanda.
[...]
In via Subordinata nella denegata e non creduta ipotesi che venga ravvisato un coinvolgimento nell'affare della Sig. dichiararsi comunque prescritto, stante il decorso del termine, il diritto alla Parte_1 provvigione da parte dell'attrice e comunque accertare e dichiarare non dovute le somme tutte richieste per i motivi suesposti in narrativa stante l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto. Con richiesta, laddove il Giudice ne ravvisi gli estremi, di applicazione dell'art. 96 cpc co 3 c.p.c. pagina 2 di 14 Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche per testi. Con vittoria di spese e competenze. In via subordinata, nel merito:
- in parziale riforma della sentenza appellata, rideterminare secondo equità la misura e la proporzione della provvigione, tenuto conto delle reciproche posizioni delle parti e dell'intervento di una pluralità di mediatori, perché infondata in fatto e in diritto e comunque prescritta, ogni eccezione, deduzione e domanda preliminare, pregiudiziale e di merito, anche proposta in via riconvenzionale da A2A S.p.A.;
- in parziale riforma della sentenza appellata, compensare tra le parti le spese ed in compensi professionali del primo grado di giudizio, in ragione dell'omesso tempestivo espletamento della negoziazione assistita. In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre IVA, CPA, spese forfetarie al 15% come per legge. Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione”.
PER LA PARTE APPELLATA L'Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, richiamate le conclusioni, domande, eccezioni, deduzioni ed istanze tutte, nessuna esclusa, prese, anche in via istruttoria, negli atti e verbali tutti del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte anche ex art. 346 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via pregiudiziale
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per le ragioni esposte in narrativa;
in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità o, in via gradata, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado per le ragioni esposte in narrativa in via principale e nel merito,
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in via incidentale
- per il caso in cui venga disatteso il rilievo di inammissibilità dell'appello, in parziale riforma della sentenza n. 2755/2024 del Tribunale di Monza, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla convenuta con la
pagina 3 di 14 nota depositata in data 28.02.2023, segnatamente i documenti rubricati con i numeri da 1 a 10, eccezion fatta per il documento rubricato con il n.
7. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, ed accessori come per legge”.
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come in atti e della odierna camera di conSIlio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della
[...]
quale mediatore, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_2
Monza, ed chiedendo la condanna del primo CP_3 Parte_1 al pagamento della somma di euro 6.100,00 e della seconda di euro 9.176,00 (iva compresa), oltre interessi, a titolo di provvigioni per la vendita dell'immobile sito in Seveso (MB), Via Montecassino 11. L'attrice espose:
-di avere ricevuto da in data 26.11.2019 incarico in esclusiva di CP_3 mediazione per la vendita del proprio immobile al prezzo di euro 250.000,00, con durata dell'incarico dalla data della sottoscrizione sino al 26.06.2020;
- di avere raccolto dalla SI.ra in data 26.06.20 una proposta Parte_1 di acquisto per il prezzo di euro 220.000,00, successivamente aumentato a euro 230.000,00 accompagnata da assegno di euro 60.000,00 a titolo di caparra;
- che in pari data la SI.ra aveva altresì sottoscritto una dichiarazione con Pt_1 cui si impegnava a corrispondere all'agenzia la somma di euro 8.000,00 oltre iva a titolo di compenso provvigionale;
-che, stante la mancata conclusione dell'affare, dovuta al rifiuto della proposta da parte del venditore, in data 07.07.2020 veniva restituito alla SI.ra Pt_1 quanto versato a titolo di caparra;
-di avere verificato, a seguito di accertamenti compiuti presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano 1, che in data 02.04.2021 il SI. aveva sottoscritto un CP_3 atto di compravendita dell'immobile oggetto di incarico, ove figurava quale acquirente il SI. coniuge della SI.ra ; Persona_1 Pt_1
-che, con missiva del 28.09.2021, aveva diffidato i SI.ri e al CP_3 Pt_1 pagamento di quanto dovuto, senza tuttavia ottenere un utile riscontro.
pagina 4 di 14 Con sentenza parziale il Tribunale di Monza, stante il raggiungimento di un accordo transattivo, dichiarò cessata la materia del contendere relativamente al rapporto processuale tra e Controparte_1 CP_3
Quanto al rapporto processuale intercorrente con la SI.ra , Parte_1 con sentenza n. 2755/2024, pubblicata il 13.11.2024 e notificata il 20.11.2024, il Tribunale condannò la convenuta al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di euro 7.500,00, oltre IVA ed interessi legali ex art. 1284, co 4, c.c. dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge. Il primo giudice rilevò che, stante il comprovato intervento del mediatore nelle trattative conclusesi con la proposta di acquisto dell'immobile poi rifiutata dal venditore in data 07.07.2020, questi aveva indubbiamente messo in relazione e la;
che doveva escludersi la ripresa di trattative autonome tali da CP_3 Pt_1 interrompere il nesso causale dell'attività di mediazione esperita da CP_1 che a tal fine rilevava il fatto che in data 04.08.2020 – a meno di un mese dal rifiuto della seconda proposta di acquisto per il prezzo migliorativo di euro 230.000,00 – il marito della SI.ra aveva formulato proposta d'acquisto Pt_1 dell'immobile per il prezzo di euro 250.000,00, accettata dal venditore;
che, a contrario, risultava priva di pregio la circostanza della sostituzione delle parti iniziali nell'intestazione del bene finale, essendosi la SI.ra impegnata ad Pt_1 acquistare l'immobile per sé, persona, ente o società da nominare entro la data del rogito e avendo il SI. messo sin da subito a disposizione l'assegno Per_1 di euro 60.000,00 a titolo di caparra;
che, ulteriormente, alcuna prova era stata fornita in merito all'attività espletata dall'agenzia immobiliare che – secondo la prospettazione della SI.ra – avrebbe assistito il SI. nella Pt_1 Per_1 conclusione dell'affare, non avendo tale asserito mediatore percepito alcuna provvigione né risultando menzionato nell'atto di compravendita;
che, pertanto, doveva riconoscersi il diritto di alla provvigione per l'attività Controparte_1 svolta. Ha proposto appello la SI.ra . Si è costituita Parte_1 Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestandone la fondatezza nel merito. Rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. e fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 16.04.2025. pagina 5 di 14 ***
L'impugnazione principale è articolata nei seguenti motivi: 1°. Si lamenta la mancata valutazione delle risultanze della prova testimoniale sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c.. Secondo l'appellante il tribunale avrebbe pretermesso l'esame delle testimonianze dei SI.ri CP_3
e in base alle quali il primo giudice avrebbe dovuto ritenere Per_1 Tes_1 raggiunta la prova dell'intervento, quale intermediario, della Ferro Immobiliare. 2°. Si afferma l'erroneità delle argomentazioni della decisione laddove il Tribunale, nonostante l'attività espletata da un altro mediatore, ha ritenuto presente il nesso di causalità tra l'attività espletata da e la conclusione CP_1 dell'affare. L'appellante richiama gli approdi della giurisprudenza di legittimità, nonché talune pronunce del Tribunale di Milano, che, in ossequio al principio di causalità adeguata, hanno escluso il diritto alla provvigione in capo al mediatore che ha posto originariamente in contatto le parti, qualora il raggiungimento dell'accordo sia frutto della ripresa di trattative intervenute per effetto di nuove iniziative. Nello specifico, si prospetta che il coniuge della SI.ra e il SI. Pt_1 avrebbero avviato nuove e autonome trattative, come dimostrato anche CP_3 dall'intervento dei due nuovi operatori del settore che si sono attivati per concludere l'affare che non aveva perfezionato . CP_1
3°. Viene censurata la decisione nella parte in cui omette di rilevare il difetto di legittimazione passiva della SI.ra . L'appellante rileva che, in seguito al Pt_1 rifiuto della proposta d'acquisto da questa sottoscritta, le trattative intercorse con il SI. erano state condotte da soggetti diversi e che l'affare era stato CP_3 concluso dal SI. Di conseguenza, non poteva riscontrarsi alcuna Per_1 interposizione fittizia stante il fatto che la SI.ra , non avendo acquistato Pt_1 tramite a causa del rifiuto del venditore, nulla doveva a titolo di CP_1 provvigione. L'adeguata ponderazione di tali elementi avrebbe dovuto condurre il primo giudice a ritenere che la SI.ra era rimasta estranea al Pt_1 perfezionamento della vendita.
4°. Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza per non avere il giudice di primo grado ridotto la provvigione secondo equità ai sensi dell'art. 1755, co. 2, c.c., omettendo in tal modo di considerare non solo che l'attività di CP_1 si era rilevata priva di utilità, ma anche che il mancato rinnovo del mandato
[...] di mediazione era ascrivibile al venditore e non alla SI.ra . Pt_1
Ulteriormente, si taccia di erroneità la decisione nella parte in cui, disattendendo pagina 6 di 14 la disposizione di cui all'art. 1758 c.c., ha liquidato per intero a la CP_1 provvigione dovuta per la conclusione dell'affare, senza considerare l'intervento degli agenti immobiliari Ferro Immobiliare e di Professione Casa di Paderno Dugnano. 5°. L'ultimo motivo è volto a censurare il governo delle spese di lite, interamente poste a carico dell'appellante, benché il giudizio fosse stato introdotto senza prima esperire la negoziazione assistita. Si prospetta che l'esperimento della negoziazione assistita in corso di causa ne abbia inficiato il risultato, considerati gli oneri già sostenuti dalla SI.ra per la costituzione Pt_1 in giudizio. Tale circostanza, lamenta l'appellante, avrebbe giustificato quanto meno una compensazione delle spese processuali.
Con il gravame incidentale condizionato intende censurare la CP_1 decisione del tribunale di disporre ex officio la produzione di documenti attorei a preclusioni maturate. La doglianza viene articolata nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere di qualche utilità ai fini della decisione la documentazione, a dire dell'appellante incidentale, inammissibilmente prodotta. L'appellante incidentale lamenta la violazione del principio dispositivo di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c. , nonché dell'art. 153 c.p.c., laddove con la sentenza il primo giudice aveva ritenuto di confermare l'ordinanza del 27.02.23 con la quale era stato ordinato alla difesa della SI.ra la produzione di nuovi Pt_1 documenti, così superando d'ufficio le decadenze in cui la parte era incorsa e senza che vi fosse stata alcuna richiesta da parte dell'interessata, né che fosse stata fornita prova dell'incolpevolezza della decadenza. Si prospetta che, mentre la procura e il doc. 7, relativo al preliminare di compravendita, erano stati correttamente inseriti nel deposito principale, gli ulteriori documenti facevano parte di un deposito complementare mai perfezionato per dimenticanza colpevole della difesa della convenuta. Il Tribunale, consentendo l'ingresso nel processo di documenti dopo la definizione del thema probandum, senza che la parte interessata ne avesse fatto richiesta, aveva invece violato il principio del contraddittorio nonché il rigoroso regime delle preclusioni processuali.
*** L'opinione della Corte 1. L'appello incidentale condizionato
pagina 7 di 14 L'appello incidentale condizionato, la cui trattazione è logicamente prioritaria all'impugnazione principale, dovendo preliminarmente definirsi il materiale probatorio utilizzabile ai fini del decidere, è fondato. La vicenda processuale può essere così ricostruita:
-la SI.ra si costituiva in giudizio in data 01.06.22 con comparsa di Pt_1 risposta nella quale venivano elencati 10 documenti di cui si dichiarava l'allegazione. In realtà venivano depositati nel fascicolo telematico solo la procura alle liti e il doc. 7 relativo al preliminare di vendita;
-concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc la convenuta produceva esclusivamente il doc. 11;
--con ordinanza resa all'udienza del 27.02.23 il tribunale ammetteva la prova testimoniale articolata dalla convenuta e contestualmente ordinava alla convenuta di depositare i documenti prodotti con la comparsa di risposta escluso il documento n. 7;
-alla successiva udienza del 19.06.23 la difesa dell'attrice contestava la tardività della produzione, di cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità, istanza che veniva rigettata dal giudice sulla base del rilievo che “alla voce dati atto si rileva l'esistenza di 10 allegati semplici, pari numericamente a quelli indicati nella stessa comparsa di costituzione e risposta, con la conseguenza che la produzione della convenuta avvenuta in data 28.02.2023 non è tardiva”,
-il provvedimento veniva poi implicitamente confermato in sentenza tramite richiamo alle ordinanze del 27.02.23 e del 19.06.23. Osserva la Corte che il provvedimento istruttorio risulta assunto in violazione delle regole processuali. In particolare:
➢ Del principio dispositivo poiché il giudice ha disposto la produzione dei documenti in assenza di istanza di parte
➢ Delle preclusioni processuali poiché i documenti sono stati prodotti a termini istruttori scaduti, senza che fosse stata fornita la prova dalla parte interessata di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile ex art. 153 co. 2 cpc L'allora convenuta, odierna appellante principale, non ha fornito alcuna prova, contrariamente a quanto sostenuto, di avere prodotto i documenti unitamente alla comparsa di risposta. A tal fine l'indicazione alla voce “dati atto” nulla prova, trattandosi di una semplice menzione cui tuttavia non risulta essere seguito il deposito telematico dei documenti.
pagina 8 di 14 Da ciò consegue che i documenti identificati con i numeri da 1 a 10, ad esclusione del n. 7, non sono utilizzabili ai fini del decidere e vanno espunti dal materiale probatorio valutabile ai fini dell'esame della fondatezza dell'impugnazione principale.
2. L'appello principale Prima di accingersi all'esame dei motivi di appello, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello di cui è causa consente di individuare in modo chiaro e specifico i principali passaggi argomentativi della decisione che vengono censurati. Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, la loro rilevanza nell'ambito della sentenza adottata e le correlate modifiche che vengono richieste. Nel merito il gravame non è fondato. Il 1° e il 2° motivo, in quanto logicamente connessi, meritano trattazione unitaria. E' opinione della Corte che il tribunale abbia correttamente vagliato l'esito della prova testimoniale, nel rispetto del principio del libero convincimento del giudice di cui all'art. 116 c.p.c.. In linea generale si osserva che la valutazione della rilevanza probatoria delle deposizioni testimoniali, nonché la scelta delle risultanze ritenute maggiormente idonee a sorreggere la motivazione costituiscono un'attività riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili. (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014). Non vi è dunque un obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (così Cass. cit.) ma solo di enucleare a sufficienza le ragioni della decisione. Nella specie non è neppure corretto ritenere che il primo giudice non abbia preso in esame le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio. Proprio sulla base di tale materiale probatorio, ha ritenuto, da un lato, indubbia la sussistenza del rapporto causale tra l'attività di mediazione espletata da
[...]
e la buona riuscita dell'affare e, dall'altro, non provata l'attività dell'agenzia CP_1
Ferro Immobiliare, sottolineando come quest'ultima non avesse percepito le pagina 9 di 14 provvigioni né da parte del venditore SI. né da parte dell'acquirente SI. CP_3
così come dichiarato anche dai testi , e Per_1 Tes_1 CP_3 Per_1
Il giudice di primo grado ha così motivato riguardo la mancata interruzione del nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la successiva conclusione dell'affare:
<< Nel caso di specie è da escludersi che successivamente al rifiuto delle proposte d'acquisto siano riprese tra le parti trattative nuove ed autonome totalmente diverse da quelle precedenti, tali da interrompere il nesso causale dell'attività mediatrice espletata dall'attrice al fine di addivenire alla conclusione dell'affare. Al contrario in data 4.8.2020, neppure un mese dopo il rifiuto manifestato dal SInor
e la restituzione della caparra, il SInor marito della CP_3 Persona_1 SInora formulava proposta d'acquisto del suddetto immobile al prezzo di Parte_1 euro 250.000,00, che veniva accettata, a cui seguiva la stipulazione del contratto preliminare in data 21.12.2020 e del rogito in data 2.4.2021>>. In sede di impugnazione, l'appellante assume che, in considerazione della nozione di causalità adeguata, l'agente non avrebbe avuto diritto ad alcuna provvigione avendo questi solamente fatto incontrare le parti che, tuttavia, erano giunte a concludere la vendita a seguito di iniziative nuove e in alcun modo ricollegabili con le precedenti. Tale prospettazione non è condivisa dalla Corte. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione di cui all'art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che “la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 538 del 08/01/2024). Pertanto la semplice messa in relazione delle parti per la conclusione dell'affare non è elemento di per sé sufficiente a far ritenere che l'affare sia stato concluso per effetto dell'intervento del mediatore. La nozione di causalità efficiente dell'intervento del mediatore di cui all'art. 1755, non può essere infatti ridotta all'imputazione dell'evento in base alla causalità condizionalistica, ma richiede una ricostruzione maggiormente elastica operata mediante la nozione di causalità adeguata (così Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 3165 del 02/02/2023). Nel caso di specie, al fine di riconoscere l'efficienza causale pagina 10 di 14 adeguata dell'attività del mediatore rispetto alla conclusione della compravendita pesano in particolare le seguenti circostanze, così come opportunamente considerate dal giudice di prime cure: (x) la proposta di acquisto per l'importo di euro 250.000,00 è stata formulata dal SI. in data 04.08.2020, a meno di un mese dal rifiuto manifestato dal Per_1 venditore alla proposta formulata dalla di lui moglie SI.ra ; Pt_1
(xx) la parte acquirente nella compravendita, pur non coincidendo con la parte interessata all'acquisto che è stata messa in relazione con il venditore, risulta avere preso parte alle trattative intercorse con la mediazione di sia CP_1 perché accompagnò la moglie nella visita all'immobile (cfr. verbale di udienza del 19.06.2023), sia perché fornì la provvista per la caparra di euro 60.000,00, consegnata tramite assegno a firma di traenza del (cfr. fascicolo Per_1 [...]
doc. 4); CP_1
(xxx) la gratuità dell'asserita prestazione svolta dal nuovo intermediario, che depone nel senso che il nuovo mediatore è stato protagonista solo “sulla carta” delle trattative che hanno condotto alla vendita, non avendo svolto un contributo causale effettivo e di rilievo alla conclusione della compravendita;
la rinuncia a un qualsivoglia riconoscimento economico potrebbe infatti essere comprensibile nei confronti del in virtù del rapporto amicale esistente tra CP_3 venditore e mediatore, è invece assolutamente irragionevole con riferimento all'acquirente, come peraltro dimostrano le dichiarazioni del teste , che Tes_1 dichiarando di non avere “chiesto nulla a parte acquirente perché non li conoscevo e perché si sono presentati con un agente immobiliare” (cfr. verbale di udienza del 23.10.2023) ha addotto delle ragioni di manifesta inconsistenza per chi svolge di professione l'attività di mediatore anche alla luce del disposto dell'art. 1758 c.c.; (xxxx) lo stesso atto di compravendita non menziona l'opera di alcun mediatore (“la presente compravendita è stata conclusa senza l'intervento di alcun mediatore immobiliare”, cfr. fascicolo doc. 6). CP_1
L'insieme di queste circostanze depone nel senso che, successivamente all'attività di mediazione svolta da non vi è stata alcuna SInificativa CP_1 attività svolta da altri intermediari. La SI.ra insieme al marito avevano Pt_1 già visionato l'immobile e preso contatto con il venditore tramite CP_1
L'immobile era piaciuto e l'affare non fu concluso solo per l'indisponibilità del venditore ad accettare un prezzo di vendita inferiore a quello richiesto. La SI.ra e il SI. già convinti dell'operazione immobiliare, hanno a Pt_1 Per_1
pagina 11 di 14 quel punto semplicemente formulato una nuova proposta di acquisto, conforme a quella che già sapevano essere la vincolante richiesta economica del venditore, ipotizzando di potere risparmiare sulle provvigioni che la SI.ra si era Pt_1 impegnata a riconoscere in favore di Rispetto a quest'ultimo CP_1 segmento di trattative non vi è prova di un contributo causale di rilievo di altri mediatori. , agente immobiliare amico di che Persona_2 CP_3 aveva in pubblicità l'appartamento, si è limitato a ricevere la proposta di acquisto al prezzo che il proponente sapeva anticipatamente essere l'unico che avrebbe accettato il venditore, la non meglio identificata cugina della SI.ra ha Pt_1 solo svolto il ruolo di accompagnare gli acquirenti nella ulteriore visita dell'appartamento, adempimento puramente formale, considerato che l'appartamento era già stato visto con e trovato di gradimento da CP_1 entrambi. A ciò si aggiunga che a nulla rileva la circostanza che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferito a in CP_1 quanto ciò non pregiudica il perseguimento del risultato utile derivante dall'attività, sebbene conseguito in un momento successivo. Non merita accoglimento neppure il 3° motivo. La sentenza riconosce la legittimazione passiva della SI.ra constatando Pt_1 che a nulla rileva <la circostanza che le parti iniziali della trattativa abbiano sostituito a loro stesse altri soggetti nella intestazione del bene finale>>. La decisione è corretta. L'appellante assume che la SI.ra – la quale sarebbe rimasta all'oscuro Pt_1 riguardo alla proposta irrevocabile d'acquisto formulata dal marito – essendo estranea alla conclusione del contratto definitivo di compravendita, non avrebbe dovuto corrispondere la provvigione, stante il fatto che la proposta d'acquisto da questa sottoscritta <non si è perfezionata in ragione dell'espresso, duplice, rifiuto del SInor , senza che l'intervento di modificasse in alcun modo l'esito della CP_3 CP_1 trattativa>>. Deve di contro rilevarsi che il giudice di prime cure ha correttamente richiamato il principio statuito dalla Corte di Cassazione secondo cui il diritto al compenso del mediatore consegue all'opera da questo svolta, senza che a tal fine rilevino le modalità formali di conclusione dell'affare, quale anche la circostanza in cui le parti originarie sostituiscano altri a sé nella formalizzazione finale (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014). Ne consegue che, stante l'identità dell'affare proposto con quello concluso, la stipulazione del contratto di compravendita da parte del SI. quale acquirente al posto della SI.ra Per_1
pagina 12 di 14 , non rileva in quanto la conclusione dell'affare risulta collegabile al Pt_1 contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie. Alla luce di tali considerazioni, la SI.ra è tenuta al pagamento della provvigione. Pt_1
Parimenti infondato risulta il 4° motivo. Il tribunale ha quantificato la provvigione a carico dell'appellante nella misura del 3% individuato quale nella provincia di Milano, indicato nella raccolta usi curata dalla Camera di Commercio>>. L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe dovuto fare uso dell'equità tenuto conto (i) dell'intervento di altro mediatore (ii) della proporzione tra le parti. L'appellante omette tuttavia di considerare che esiste una gerarchia tra i criteri sussidiari previsti dall'art. 1755 co. 2 c.c., in base alla quale è possibile il ricorso al criterio equitativo solo se le parti non ne abbiano stabilito la misura o se non esistono tariffe professionali o usi. (Cass. Sez. 3, 29/04/2004). Quanto poi alla presenza di altri mediatori valgono le considerazioni già espresse. Non solo infatti non è provato il rilievo causale svolto da questi ultimi, ma è pacifico che non abbiano mai richiesto alcuna provvigione e dunque non è neppure ipotizzabile la duplicazione di compensi provvigionali. Non è infine chiaro in che termini il tribunale non avrebbe rispettato il criterio della proporzione tra le parti, per cui, in assenza di una specifica illustrazione della doglianza, la stessa non appare degna di rilievo. E' ugualmente destituito di fondamento il 5° e ultimo motivo. L'appellante lamenta che la statuizione del Tribunale relativa al governo delle spese di lite sarebbe erronea in quanto <non tiene conto dell'iniziale improcedibilità della domanda di che ha introdotto il giudizio senza prima esperire la negoziazione CP_1 assistita>>. Non si vede tuttavia in che termini il mancato esperimento della negoziazione assistita potrebbe influire sul regime delle spese processuali, governato dalla regola della soccombenza, tanto più considerato che l'appellante non ha provato di avere manifestato alcuna volontà conciliativa nel corso della negoziazione assistita esperita a giudizio instaurato.
***
pagina 13 di 14 3.All'accoglimento dell'appello incidentale e al rigetto dell'impugnazione segue la conferma della sentenza come integrata dalla presente motivazione. Le spese, in ossequio al regime della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore di causa, del tenore delle questioni trattate e delle modalità semplificate di svolgimento della fase decisoria. Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello incidentale di avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Monza n. 2755/2024, pubblicata il 13.11.2024, così dispone:
1. Rigetta l'impugnazione principale;
2. In accoglimento dell'impugnazione incidentale dichiara l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa di con la Parte_1 nota del 28.02.23 e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Monza n. 2755/2024 come integrata dalla presente motivazione;
3. Condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali della presente fase liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e contributo forfettario spese generali del 15%;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso nella camera di conSIlio di questa Corte il 16.04.2025
La ConSIliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino ConSIliera dott.ssa Francesca Vullo ConSIliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3451/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA MOROSINI 14 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. CASATI ANGELITA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARGELLI IRENE ( ); C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE REVERE, 16 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MARIANI EDUARDO MARIA FABRIZIO ( ), che C.F._3 lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PANELLA ANDREA (C.F. ); C.F._4
APPELLATO avente ad oggetto: Mediazione sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta, in riforma della sentenza resa tra la SInora e dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Monza, sezione I civile, dott.ssa Stefania Maxia, pubblicata in data 13 novembre 2024, n. 2755/2024 nella causa R.G. 1758/2022, così giudicare In via preliminare e cautelare: Sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza appellata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283, 351 c.p.c., fino alla decisione della presente impugnazione;
In via principale, nel merito:
- riformare integralmente la sentenza appellata, e per l'effetto respingere tutte le pretese di
[...]
CP_1
- in ogni caso, in riforma integrale della sentenza appellata, accogliere le seguenti conclusioni, corrispondenti alle conclusioni precisate in primo grado dall'odierna appellante: Nel merito: (…) accertare e dichiarare la carenza di legittimità passiva in capo alla Signora Parte_1
e conseguentemente respingere ogni avversaria domanda.
[...]
In via Subordinata nella denegata e non creduta ipotesi che venga ravvisato un coinvolgimento nell'affare della Sig. dichiararsi comunque prescritto, stante il decorso del termine, il diritto alla Parte_1 provvigione da parte dell'attrice e comunque accertare e dichiarare non dovute le somme tutte richieste per i motivi suesposti in narrativa stante l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto. Con richiesta, laddove il Giudice ne ravvisi gli estremi, di applicazione dell'art. 96 cpc co 3 c.p.c. pagina 2 di 14 Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche per testi. Con vittoria di spese e competenze. In via subordinata, nel merito:
- in parziale riforma della sentenza appellata, rideterminare secondo equità la misura e la proporzione della provvigione, tenuto conto delle reciproche posizioni delle parti e dell'intervento di una pluralità di mediatori, perché infondata in fatto e in diritto e comunque prescritta, ogni eccezione, deduzione e domanda preliminare, pregiudiziale e di merito, anche proposta in via riconvenzionale da A2A S.p.A.;
- in parziale riforma della sentenza appellata, compensare tra le parti le spese ed in compensi professionali del primo grado di giudizio, in ragione dell'omesso tempestivo espletamento della negoziazione assistita. In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre IVA, CPA, spese forfetarie al 15% come per legge. Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione”.
PER LA PARTE APPELLATA L'Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, richiamate le conclusioni, domande, eccezioni, deduzioni ed istanze tutte, nessuna esclusa, prese, anche in via istruttoria, negli atti e verbali tutti del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte anche ex art. 346 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via pregiudiziale
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per le ragioni esposte in narrativa;
in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità o, in via gradata, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado per le ragioni esposte in narrativa in via principale e nel merito,
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in via incidentale
- per il caso in cui venga disatteso il rilievo di inammissibilità dell'appello, in parziale riforma della sentenza n. 2755/2024 del Tribunale di Monza, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla convenuta con la
pagina 3 di 14 nota depositata in data 28.02.2023, segnatamente i documenti rubricati con i numeri da 1 a 10, eccezion fatta per il documento rubricato con il n.
7. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, ed accessori come per legge”.
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come in atti e della odierna camera di conSIlio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della
[...]
quale mediatore, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_2
Monza, ed chiedendo la condanna del primo CP_3 Parte_1 al pagamento della somma di euro 6.100,00 e della seconda di euro 9.176,00 (iva compresa), oltre interessi, a titolo di provvigioni per la vendita dell'immobile sito in Seveso (MB), Via Montecassino 11. L'attrice espose:
-di avere ricevuto da in data 26.11.2019 incarico in esclusiva di CP_3 mediazione per la vendita del proprio immobile al prezzo di euro 250.000,00, con durata dell'incarico dalla data della sottoscrizione sino al 26.06.2020;
- di avere raccolto dalla SI.ra in data 26.06.20 una proposta Parte_1 di acquisto per il prezzo di euro 220.000,00, successivamente aumentato a euro 230.000,00 accompagnata da assegno di euro 60.000,00 a titolo di caparra;
- che in pari data la SI.ra aveva altresì sottoscritto una dichiarazione con Pt_1 cui si impegnava a corrispondere all'agenzia la somma di euro 8.000,00 oltre iva a titolo di compenso provvigionale;
-che, stante la mancata conclusione dell'affare, dovuta al rifiuto della proposta da parte del venditore, in data 07.07.2020 veniva restituito alla SI.ra Pt_1 quanto versato a titolo di caparra;
-di avere verificato, a seguito di accertamenti compiuti presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano 1, che in data 02.04.2021 il SI. aveva sottoscritto un CP_3 atto di compravendita dell'immobile oggetto di incarico, ove figurava quale acquirente il SI. coniuge della SI.ra ; Persona_1 Pt_1
-che, con missiva del 28.09.2021, aveva diffidato i SI.ri e al CP_3 Pt_1 pagamento di quanto dovuto, senza tuttavia ottenere un utile riscontro.
pagina 4 di 14 Con sentenza parziale il Tribunale di Monza, stante il raggiungimento di un accordo transattivo, dichiarò cessata la materia del contendere relativamente al rapporto processuale tra e Controparte_1 CP_3
Quanto al rapporto processuale intercorrente con la SI.ra , Parte_1 con sentenza n. 2755/2024, pubblicata il 13.11.2024 e notificata il 20.11.2024, il Tribunale condannò la convenuta al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di euro 7.500,00, oltre IVA ed interessi legali ex art. 1284, co 4, c.c. dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge. Il primo giudice rilevò che, stante il comprovato intervento del mediatore nelle trattative conclusesi con la proposta di acquisto dell'immobile poi rifiutata dal venditore in data 07.07.2020, questi aveva indubbiamente messo in relazione e la;
che doveva escludersi la ripresa di trattative autonome tali da CP_3 Pt_1 interrompere il nesso causale dell'attività di mediazione esperita da CP_1 che a tal fine rilevava il fatto che in data 04.08.2020 – a meno di un mese dal rifiuto della seconda proposta di acquisto per il prezzo migliorativo di euro 230.000,00 – il marito della SI.ra aveva formulato proposta d'acquisto Pt_1 dell'immobile per il prezzo di euro 250.000,00, accettata dal venditore;
che, a contrario, risultava priva di pregio la circostanza della sostituzione delle parti iniziali nell'intestazione del bene finale, essendosi la SI.ra impegnata ad Pt_1 acquistare l'immobile per sé, persona, ente o società da nominare entro la data del rogito e avendo il SI. messo sin da subito a disposizione l'assegno Per_1 di euro 60.000,00 a titolo di caparra;
che, ulteriormente, alcuna prova era stata fornita in merito all'attività espletata dall'agenzia immobiliare che – secondo la prospettazione della SI.ra – avrebbe assistito il SI. nella Pt_1 Per_1 conclusione dell'affare, non avendo tale asserito mediatore percepito alcuna provvigione né risultando menzionato nell'atto di compravendita;
che, pertanto, doveva riconoscersi il diritto di alla provvigione per l'attività Controparte_1 svolta. Ha proposto appello la SI.ra . Si è costituita Parte_1 Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestandone la fondatezza nel merito. Rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. e fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 16.04.2025. pagina 5 di 14 ***
L'impugnazione principale è articolata nei seguenti motivi: 1°. Si lamenta la mancata valutazione delle risultanze della prova testimoniale sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c.. Secondo l'appellante il tribunale avrebbe pretermesso l'esame delle testimonianze dei SI.ri CP_3
e in base alle quali il primo giudice avrebbe dovuto ritenere Per_1 Tes_1 raggiunta la prova dell'intervento, quale intermediario, della Ferro Immobiliare. 2°. Si afferma l'erroneità delle argomentazioni della decisione laddove il Tribunale, nonostante l'attività espletata da un altro mediatore, ha ritenuto presente il nesso di causalità tra l'attività espletata da e la conclusione CP_1 dell'affare. L'appellante richiama gli approdi della giurisprudenza di legittimità, nonché talune pronunce del Tribunale di Milano, che, in ossequio al principio di causalità adeguata, hanno escluso il diritto alla provvigione in capo al mediatore che ha posto originariamente in contatto le parti, qualora il raggiungimento dell'accordo sia frutto della ripresa di trattative intervenute per effetto di nuove iniziative. Nello specifico, si prospetta che il coniuge della SI.ra e il SI. Pt_1 avrebbero avviato nuove e autonome trattative, come dimostrato anche CP_3 dall'intervento dei due nuovi operatori del settore che si sono attivati per concludere l'affare che non aveva perfezionato . CP_1
3°. Viene censurata la decisione nella parte in cui omette di rilevare il difetto di legittimazione passiva della SI.ra . L'appellante rileva che, in seguito al Pt_1 rifiuto della proposta d'acquisto da questa sottoscritta, le trattative intercorse con il SI. erano state condotte da soggetti diversi e che l'affare era stato CP_3 concluso dal SI. Di conseguenza, non poteva riscontrarsi alcuna Per_1 interposizione fittizia stante il fatto che la SI.ra , non avendo acquistato Pt_1 tramite a causa del rifiuto del venditore, nulla doveva a titolo di CP_1 provvigione. L'adeguata ponderazione di tali elementi avrebbe dovuto condurre il primo giudice a ritenere che la SI.ra era rimasta estranea al Pt_1 perfezionamento della vendita.
4°. Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza per non avere il giudice di primo grado ridotto la provvigione secondo equità ai sensi dell'art. 1755, co. 2, c.c., omettendo in tal modo di considerare non solo che l'attività di CP_1 si era rilevata priva di utilità, ma anche che il mancato rinnovo del mandato
[...] di mediazione era ascrivibile al venditore e non alla SI.ra . Pt_1
Ulteriormente, si taccia di erroneità la decisione nella parte in cui, disattendendo pagina 6 di 14 la disposizione di cui all'art. 1758 c.c., ha liquidato per intero a la CP_1 provvigione dovuta per la conclusione dell'affare, senza considerare l'intervento degli agenti immobiliari Ferro Immobiliare e di Professione Casa di Paderno Dugnano. 5°. L'ultimo motivo è volto a censurare il governo delle spese di lite, interamente poste a carico dell'appellante, benché il giudizio fosse stato introdotto senza prima esperire la negoziazione assistita. Si prospetta che l'esperimento della negoziazione assistita in corso di causa ne abbia inficiato il risultato, considerati gli oneri già sostenuti dalla SI.ra per la costituzione Pt_1 in giudizio. Tale circostanza, lamenta l'appellante, avrebbe giustificato quanto meno una compensazione delle spese processuali.
Con il gravame incidentale condizionato intende censurare la CP_1 decisione del tribunale di disporre ex officio la produzione di documenti attorei a preclusioni maturate. La doglianza viene articolata nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere di qualche utilità ai fini della decisione la documentazione, a dire dell'appellante incidentale, inammissibilmente prodotta. L'appellante incidentale lamenta la violazione del principio dispositivo di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c. , nonché dell'art. 153 c.p.c., laddove con la sentenza il primo giudice aveva ritenuto di confermare l'ordinanza del 27.02.23 con la quale era stato ordinato alla difesa della SI.ra la produzione di nuovi Pt_1 documenti, così superando d'ufficio le decadenze in cui la parte era incorsa e senza che vi fosse stata alcuna richiesta da parte dell'interessata, né che fosse stata fornita prova dell'incolpevolezza della decadenza. Si prospetta che, mentre la procura e il doc. 7, relativo al preliminare di compravendita, erano stati correttamente inseriti nel deposito principale, gli ulteriori documenti facevano parte di un deposito complementare mai perfezionato per dimenticanza colpevole della difesa della convenuta. Il Tribunale, consentendo l'ingresso nel processo di documenti dopo la definizione del thema probandum, senza che la parte interessata ne avesse fatto richiesta, aveva invece violato il principio del contraddittorio nonché il rigoroso regime delle preclusioni processuali.
*** L'opinione della Corte 1. L'appello incidentale condizionato
pagina 7 di 14 L'appello incidentale condizionato, la cui trattazione è logicamente prioritaria all'impugnazione principale, dovendo preliminarmente definirsi il materiale probatorio utilizzabile ai fini del decidere, è fondato. La vicenda processuale può essere così ricostruita:
-la SI.ra si costituiva in giudizio in data 01.06.22 con comparsa di Pt_1 risposta nella quale venivano elencati 10 documenti di cui si dichiarava l'allegazione. In realtà venivano depositati nel fascicolo telematico solo la procura alle liti e il doc. 7 relativo al preliminare di vendita;
-concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc la convenuta produceva esclusivamente il doc. 11;
--con ordinanza resa all'udienza del 27.02.23 il tribunale ammetteva la prova testimoniale articolata dalla convenuta e contestualmente ordinava alla convenuta di depositare i documenti prodotti con la comparsa di risposta escluso il documento n. 7;
-alla successiva udienza del 19.06.23 la difesa dell'attrice contestava la tardività della produzione, di cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità, istanza che veniva rigettata dal giudice sulla base del rilievo che “alla voce dati atto si rileva l'esistenza di 10 allegati semplici, pari numericamente a quelli indicati nella stessa comparsa di costituzione e risposta, con la conseguenza che la produzione della convenuta avvenuta in data 28.02.2023 non è tardiva”,
-il provvedimento veniva poi implicitamente confermato in sentenza tramite richiamo alle ordinanze del 27.02.23 e del 19.06.23. Osserva la Corte che il provvedimento istruttorio risulta assunto in violazione delle regole processuali. In particolare:
➢ Del principio dispositivo poiché il giudice ha disposto la produzione dei documenti in assenza di istanza di parte
➢ Delle preclusioni processuali poiché i documenti sono stati prodotti a termini istruttori scaduti, senza che fosse stata fornita la prova dalla parte interessata di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile ex art. 153 co. 2 cpc L'allora convenuta, odierna appellante principale, non ha fornito alcuna prova, contrariamente a quanto sostenuto, di avere prodotto i documenti unitamente alla comparsa di risposta. A tal fine l'indicazione alla voce “dati atto” nulla prova, trattandosi di una semplice menzione cui tuttavia non risulta essere seguito il deposito telematico dei documenti.
pagina 8 di 14 Da ciò consegue che i documenti identificati con i numeri da 1 a 10, ad esclusione del n. 7, non sono utilizzabili ai fini del decidere e vanno espunti dal materiale probatorio valutabile ai fini dell'esame della fondatezza dell'impugnazione principale.
2. L'appello principale Prima di accingersi all'esame dei motivi di appello, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello di cui è causa consente di individuare in modo chiaro e specifico i principali passaggi argomentativi della decisione che vengono censurati. Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, la loro rilevanza nell'ambito della sentenza adottata e le correlate modifiche che vengono richieste. Nel merito il gravame non è fondato. Il 1° e il 2° motivo, in quanto logicamente connessi, meritano trattazione unitaria. E' opinione della Corte che il tribunale abbia correttamente vagliato l'esito della prova testimoniale, nel rispetto del principio del libero convincimento del giudice di cui all'art. 116 c.p.c.. In linea generale si osserva che la valutazione della rilevanza probatoria delle deposizioni testimoniali, nonché la scelta delle risultanze ritenute maggiormente idonee a sorreggere la motivazione costituiscono un'attività riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili. (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014). Non vi è dunque un obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (così Cass. cit.) ma solo di enucleare a sufficienza le ragioni della decisione. Nella specie non è neppure corretto ritenere che il primo giudice non abbia preso in esame le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio. Proprio sulla base di tale materiale probatorio, ha ritenuto, da un lato, indubbia la sussistenza del rapporto causale tra l'attività di mediazione espletata da
[...]
e la buona riuscita dell'affare e, dall'altro, non provata l'attività dell'agenzia CP_1
Ferro Immobiliare, sottolineando come quest'ultima non avesse percepito le pagina 9 di 14 provvigioni né da parte del venditore SI. né da parte dell'acquirente SI. CP_3
così come dichiarato anche dai testi , e Per_1 Tes_1 CP_3 Per_1
Il giudice di primo grado ha così motivato riguardo la mancata interruzione del nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la successiva conclusione dell'affare:
<< Nel caso di specie è da escludersi che successivamente al rifiuto delle proposte d'acquisto siano riprese tra le parti trattative nuove ed autonome totalmente diverse da quelle precedenti, tali da interrompere il nesso causale dell'attività mediatrice espletata dall'attrice al fine di addivenire alla conclusione dell'affare. Al contrario in data 4.8.2020, neppure un mese dopo il rifiuto manifestato dal SInor
e la restituzione della caparra, il SInor marito della CP_3 Persona_1 SInora formulava proposta d'acquisto del suddetto immobile al prezzo di Parte_1 euro 250.000,00, che veniva accettata, a cui seguiva la stipulazione del contratto preliminare in data 21.12.2020 e del rogito in data 2.4.2021>>. In sede di impugnazione, l'appellante assume che, in considerazione della nozione di causalità adeguata, l'agente non avrebbe avuto diritto ad alcuna provvigione avendo questi solamente fatto incontrare le parti che, tuttavia, erano giunte a concludere la vendita a seguito di iniziative nuove e in alcun modo ricollegabili con le precedenti. Tale prospettazione non è condivisa dalla Corte. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione di cui all'art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che “la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 538 del 08/01/2024). Pertanto la semplice messa in relazione delle parti per la conclusione dell'affare non è elemento di per sé sufficiente a far ritenere che l'affare sia stato concluso per effetto dell'intervento del mediatore. La nozione di causalità efficiente dell'intervento del mediatore di cui all'art. 1755, non può essere infatti ridotta all'imputazione dell'evento in base alla causalità condizionalistica, ma richiede una ricostruzione maggiormente elastica operata mediante la nozione di causalità adeguata (così Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 3165 del 02/02/2023). Nel caso di specie, al fine di riconoscere l'efficienza causale pagina 10 di 14 adeguata dell'attività del mediatore rispetto alla conclusione della compravendita pesano in particolare le seguenti circostanze, così come opportunamente considerate dal giudice di prime cure: (x) la proposta di acquisto per l'importo di euro 250.000,00 è stata formulata dal SI. in data 04.08.2020, a meno di un mese dal rifiuto manifestato dal Per_1 venditore alla proposta formulata dalla di lui moglie SI.ra ; Pt_1
(xx) la parte acquirente nella compravendita, pur non coincidendo con la parte interessata all'acquisto che è stata messa in relazione con il venditore, risulta avere preso parte alle trattative intercorse con la mediazione di sia CP_1 perché accompagnò la moglie nella visita all'immobile (cfr. verbale di udienza del 19.06.2023), sia perché fornì la provvista per la caparra di euro 60.000,00, consegnata tramite assegno a firma di traenza del (cfr. fascicolo Per_1 [...]
doc. 4); CP_1
(xxx) la gratuità dell'asserita prestazione svolta dal nuovo intermediario, che depone nel senso che il nuovo mediatore è stato protagonista solo “sulla carta” delle trattative che hanno condotto alla vendita, non avendo svolto un contributo causale effettivo e di rilievo alla conclusione della compravendita;
la rinuncia a un qualsivoglia riconoscimento economico potrebbe infatti essere comprensibile nei confronti del in virtù del rapporto amicale esistente tra CP_3 venditore e mediatore, è invece assolutamente irragionevole con riferimento all'acquirente, come peraltro dimostrano le dichiarazioni del teste , che Tes_1 dichiarando di non avere “chiesto nulla a parte acquirente perché non li conoscevo e perché si sono presentati con un agente immobiliare” (cfr. verbale di udienza del 23.10.2023) ha addotto delle ragioni di manifesta inconsistenza per chi svolge di professione l'attività di mediatore anche alla luce del disposto dell'art. 1758 c.c.; (xxxx) lo stesso atto di compravendita non menziona l'opera di alcun mediatore (“la presente compravendita è stata conclusa senza l'intervento di alcun mediatore immobiliare”, cfr. fascicolo doc. 6). CP_1
L'insieme di queste circostanze depone nel senso che, successivamente all'attività di mediazione svolta da non vi è stata alcuna SInificativa CP_1 attività svolta da altri intermediari. La SI.ra insieme al marito avevano Pt_1 già visionato l'immobile e preso contatto con il venditore tramite CP_1
L'immobile era piaciuto e l'affare non fu concluso solo per l'indisponibilità del venditore ad accettare un prezzo di vendita inferiore a quello richiesto. La SI.ra e il SI. già convinti dell'operazione immobiliare, hanno a Pt_1 Per_1
pagina 11 di 14 quel punto semplicemente formulato una nuova proposta di acquisto, conforme a quella che già sapevano essere la vincolante richiesta economica del venditore, ipotizzando di potere risparmiare sulle provvigioni che la SI.ra si era Pt_1 impegnata a riconoscere in favore di Rispetto a quest'ultimo CP_1 segmento di trattative non vi è prova di un contributo causale di rilievo di altri mediatori. , agente immobiliare amico di che Persona_2 CP_3 aveva in pubblicità l'appartamento, si è limitato a ricevere la proposta di acquisto al prezzo che il proponente sapeva anticipatamente essere l'unico che avrebbe accettato il venditore, la non meglio identificata cugina della SI.ra ha Pt_1 solo svolto il ruolo di accompagnare gli acquirenti nella ulteriore visita dell'appartamento, adempimento puramente formale, considerato che l'appartamento era già stato visto con e trovato di gradimento da CP_1 entrambi. A ciò si aggiunga che a nulla rileva la circostanza che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferito a in CP_1 quanto ciò non pregiudica il perseguimento del risultato utile derivante dall'attività, sebbene conseguito in un momento successivo. Non merita accoglimento neppure il 3° motivo. La sentenza riconosce la legittimazione passiva della SI.ra constatando Pt_1 che a nulla rileva <la circostanza che le parti iniziali della trattativa abbiano sostituito a loro stesse altri soggetti nella intestazione del bene finale>>. La decisione è corretta. L'appellante assume che la SI.ra – la quale sarebbe rimasta all'oscuro Pt_1 riguardo alla proposta irrevocabile d'acquisto formulata dal marito – essendo estranea alla conclusione del contratto definitivo di compravendita, non avrebbe dovuto corrispondere la provvigione, stante il fatto che la proposta d'acquisto da questa sottoscritta <non si è perfezionata in ragione dell'espresso, duplice, rifiuto del SInor , senza che l'intervento di modificasse in alcun modo l'esito della CP_3 CP_1 trattativa>>. Deve di contro rilevarsi che il giudice di prime cure ha correttamente richiamato il principio statuito dalla Corte di Cassazione secondo cui il diritto al compenso del mediatore consegue all'opera da questo svolta, senza che a tal fine rilevino le modalità formali di conclusione dell'affare, quale anche la circostanza in cui le parti originarie sostituiscano altri a sé nella formalizzazione finale (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014). Ne consegue che, stante l'identità dell'affare proposto con quello concluso, la stipulazione del contratto di compravendita da parte del SI. quale acquirente al posto della SI.ra Per_1
pagina 12 di 14 , non rileva in quanto la conclusione dell'affare risulta collegabile al Pt_1 contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie. Alla luce di tali considerazioni, la SI.ra è tenuta al pagamento della provvigione. Pt_1
Parimenti infondato risulta il 4° motivo. Il tribunale ha quantificato la provvigione a carico dell'appellante nella misura del 3% individuato quale nella provincia di Milano, indicato nella raccolta usi curata dalla Camera di Commercio>>. L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe dovuto fare uso dell'equità tenuto conto (i) dell'intervento di altro mediatore (ii) della proporzione tra le parti. L'appellante omette tuttavia di considerare che esiste una gerarchia tra i criteri sussidiari previsti dall'art. 1755 co. 2 c.c., in base alla quale è possibile il ricorso al criterio equitativo solo se le parti non ne abbiano stabilito la misura o se non esistono tariffe professionali o usi. (Cass. Sez. 3, 29/04/2004). Quanto poi alla presenza di altri mediatori valgono le considerazioni già espresse. Non solo infatti non è provato il rilievo causale svolto da questi ultimi, ma è pacifico che non abbiano mai richiesto alcuna provvigione e dunque non è neppure ipotizzabile la duplicazione di compensi provvigionali. Non è infine chiaro in che termini il tribunale non avrebbe rispettato il criterio della proporzione tra le parti, per cui, in assenza di una specifica illustrazione della doglianza, la stessa non appare degna di rilievo. E' ugualmente destituito di fondamento il 5° e ultimo motivo. L'appellante lamenta che la statuizione del Tribunale relativa al governo delle spese di lite sarebbe erronea in quanto <non tiene conto dell'iniziale improcedibilità della domanda di che ha introdotto il giudizio senza prima esperire la negoziazione CP_1 assistita>>. Non si vede tuttavia in che termini il mancato esperimento della negoziazione assistita potrebbe influire sul regime delle spese processuali, governato dalla regola della soccombenza, tanto più considerato che l'appellante non ha provato di avere manifestato alcuna volontà conciliativa nel corso della negoziazione assistita esperita a giudizio instaurato.
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pagina 13 di 14 3.All'accoglimento dell'appello incidentale e al rigetto dell'impugnazione segue la conferma della sentenza come integrata dalla presente motivazione. Le spese, in ossequio al regime della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore di causa, del tenore delle questioni trattate e delle modalità semplificate di svolgimento della fase decisoria. Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello incidentale di avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Monza n. 2755/2024, pubblicata il 13.11.2024, così dispone:
1. Rigetta l'impugnazione principale;
2. In accoglimento dell'impugnazione incidentale dichiara l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa di con la Parte_1 nota del 28.02.23 e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Monza n. 2755/2024 come integrata dalla presente motivazione;
3. Condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali della presente fase liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e contributo forfettario spese generali del 15%;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso nella camera di conSIlio di questa Corte il 16.04.2025
La ConSIliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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