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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/11/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 415/2024 R.G.
RE BBLICA ITALIA PU
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) - fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte 1 C.F. 1
rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte 1 "si chiede che la causa venga posta in decisione e stante l'esito favorevole della ctu ed in virtù del principio di soccombenza ex art 91 c.p.c., si chiede la condanna di controparte alle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona 1
oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
20/03/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'art. 21 della
Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' CP_2. Fissata udienza di comparizione, si costituiva l'CP_2, che eccepiva l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127
ter c.p.c. -è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da "Grave deficit visivo occhio sinistro (visus residuo pari 1/10), esiti di pregresso trauma perforante con cataratta traumatica (leucoma corneale cicatriziale occhio sin).
Disturbo ansioso-depressivo endoreattiva di grave entità
Esiti dolorosi per sindattilia II e III dito di entrami i piedi sottoposto ad intervento chirurgico e camptodattilia V dito mano bilateralmente.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
In atto, a parere dello scrivente, il complesso morboso del ricorrente può essere valutato in riferimento alle tabelle ministeriali (D.M. 05.02.1992)
Grave deficit visivo occhio sinistro (visus residuo 1/10) esiti di pregresso trauma perforante con cataratta traumatica (leucoma corneale cicatriziale occhio sin) per assonanza cecità monoculare con codice 5005 a cui corrisponde una percentuale fissa del 30%.
30%
Disturbo ansioso-depressivo endoreattivo di grave entità con codice 2206 a cui corrisponde una percentuale tra 31% e 40%
35%
Sindattilia II e III dito di entrami i piedi sottoposto ad intervento chirurgico e camptodattilia V dito mano bilateralmente per assonanza amputazione V dito mano con codice 7405 a cui corrisponde una percentuale fissa del 6%, essendo ciascuno inferiore al 10% è corretto valutarlo come danno concorrente.
24% Applicando la formula di Balthazard, la percentuale complessiva dell'invalidità del ricorrente risulta del 65%
CONCLUSIONI
Parte 1Il ricorrente, Sig. è INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa del 65%, arrotondabile, grazie alle previsioni di legge dell'art. 3 d. lgs.509/88
(attribuzione fino a 5% per incidenza su capacità lavorativa specifica o semispecifica) al 67% con data di decorrenza dalla visita periziale 26/06/2025(il disturbo ansioso-depressivo endoreattivo è stato diagnosticato successivamente alla visita della commissione invalidi civili, ref. Dott Pt 2
22/09/2023), con revisione di giudizio a due anni (giugno 2027). ' (v. conclusioni della relazione "
tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'art. 21 della Legge 104/1992 con decorrenza dal 22.9.2023 e con revisione giugno 2027.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza non dalla domanda amministrativa.
Le spese legali vanno liquidate al 50%, come in dispositivo.
Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP con riferimento Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Parte 1 presenta i requisiti sanitari per il- accoglie la domanda e dichiara che riconoscimento dell'art.21 della Legge 104/1992 con decorrenza dal 22.9.2023 e con revisione giugno
2027;
Parte 1- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' CP 3 convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 08/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
RE BBLICA ITALIA PU
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) - fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte 1 C.F. 1
rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte 1 "si chiede che la causa venga posta in decisione e stante l'esito favorevole della ctu ed in virtù del principio di soccombenza ex art 91 c.p.c., si chiede la condanna di controparte alle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona 1
oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
20/03/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'art. 21 della
Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' CP_2. Fissata udienza di comparizione, si costituiva l'CP_2, che eccepiva l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127
ter c.p.c. -è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da "Grave deficit visivo occhio sinistro (visus residuo pari 1/10), esiti di pregresso trauma perforante con cataratta traumatica (leucoma corneale cicatriziale occhio sin).
Disturbo ansioso-depressivo endoreattiva di grave entità
Esiti dolorosi per sindattilia II e III dito di entrami i piedi sottoposto ad intervento chirurgico e camptodattilia V dito mano bilateralmente.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
In atto, a parere dello scrivente, il complesso morboso del ricorrente può essere valutato in riferimento alle tabelle ministeriali (D.M. 05.02.1992)
Grave deficit visivo occhio sinistro (visus residuo 1/10) esiti di pregresso trauma perforante con cataratta traumatica (leucoma corneale cicatriziale occhio sin) per assonanza cecità monoculare con codice 5005 a cui corrisponde una percentuale fissa del 30%.
30%
Disturbo ansioso-depressivo endoreattivo di grave entità con codice 2206 a cui corrisponde una percentuale tra 31% e 40%
35%
Sindattilia II e III dito di entrami i piedi sottoposto ad intervento chirurgico e camptodattilia V dito mano bilateralmente per assonanza amputazione V dito mano con codice 7405 a cui corrisponde una percentuale fissa del 6%, essendo ciascuno inferiore al 10% è corretto valutarlo come danno concorrente.
24% Applicando la formula di Balthazard, la percentuale complessiva dell'invalidità del ricorrente risulta del 65%
CONCLUSIONI
Parte 1Il ricorrente, Sig. è INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa del 65%, arrotondabile, grazie alle previsioni di legge dell'art. 3 d. lgs.509/88
(attribuzione fino a 5% per incidenza su capacità lavorativa specifica o semispecifica) al 67% con data di decorrenza dalla visita periziale 26/06/2025(il disturbo ansioso-depressivo endoreattivo è stato diagnosticato successivamente alla visita della commissione invalidi civili, ref. Dott Pt 2
22/09/2023), con revisione di giudizio a due anni (giugno 2027). ' (v. conclusioni della relazione "
tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'art. 21 della Legge 104/1992 con decorrenza dal 22.9.2023 e con revisione giugno 2027.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza non dalla domanda amministrativa.
Le spese legali vanno liquidate al 50%, come in dispositivo.
Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP con riferimento Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Parte 1 presenta i requisiti sanitari per il- accoglie la domanda e dichiara che riconoscimento dell'art.21 della Legge 104/1992 con decorrenza dal 22.9.2023 e con revisione giugno
2027;
Parte 1- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' CP 3 convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 08/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini