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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2557 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
AN EL e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via delle Milizie n. 3 Appellante
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Pierfrancesco Damasco e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale dell'Istituto in Roma piazza delle V Giornate n. 3 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 769/2022 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 05/07/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver denunciato all' in data 21/07/2019 di Parte_1 CP_1 aver contratto, in occasione ed a causa del lavoro prestato alle dipendenze di
1 molteplici aziende edili, plurime patologie quali “gonalgia con limitazione funzionale, tendinopatia alle spalle, discoartrosi con protrusioni discali lombari”, e dedotto che tale domanda era stata rigettata dall' , così come la successiva CP_1 opposizione, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“a) accertare l'origine professionale delle denunciate “gonalgia bilaterale con limitazione funzionale, tendinopatia alle spalle, discoartrosi con protrusioni discali lombari”; b) quantificare l'entità del danno biologico ad esse correlato;
c) condannare l ad indennizzare, in capitale o in rendita, i relativi postumi nei modi e termini CP_1 di legge;
con gli interessi legali e con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Velletri ha così statuito: “- dichiara la CP_1 sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere e l'estinzione parziale del giudizio;
- dichiara l'inammissibilità del ricorso nella restante parte;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento dell'esistenza delle patologie tendinopatia alle spalle e discoartrosi con protrusioni discali lombari, avendo già l' riconosciuto in CP_1 sede amministrativa la eziologia professionale di tali due patologie, rispettivamente in data 07/02/2020 ed in data 11/02/2020; b) inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza della patologia gonalgia bilaterale con limitazione funzionale (i.e. meniscopatia bilaterale e gonartrosi) e della sua eziologia professionale per violazione del principio generale dell'abuso del diritto di azione e/o di difesa, e, nel dettaglio, di un più specifico corollario di tale principio, vale a dire il dovere di coerenza (o divieto di contraddizione o divieto di venire contra factum proprium): ciò in quanto il lavoratore aveva in sede amministrativa dichiarato al medico incaricato di avere sempre svolto mansioni di muratore, con utilizzo del martello pneumatico, del frullino, della mazzetta, dello scalpello, del piccone e di altri strumenti vibranti, e con movimentazione di carichi manuali fino a circa 25 kg., ma non anche di avere svolto mansioni di piastrellista comportanti la posa in opera, in posizione inginocchiata per terra, di piastrelle per pavimenti e di rivestimenti, per almeno 6 ore al giorno, mansioni, queste, mai menzionate in sede amministrativa.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda volta ad accertare la natura professionale della “gonartrosi bilaterale” per “violazione del principio generale dell'abuso di azione e/o di difesa”.
2.1. Parte appellante, pertanto, ha insistito in via istruttoria per l'ammissione della prova testimoniale e della c.t.u. medico-legale, ed ha concluso chiedendo “in parziale riforma della gravata sentenza: - riconoscere la natura professionale della denunciata tecnopatia (gonalgia delle ginocchia con limitazione funzionale); - accertare l'entità del danno biologico ad essa correlato;
- condannare l ad indennizzarne, in CP_1
2 capitale e in rendita, i relativi postumi da quantificare attraverso l'acquisizione di CTU medicolegale;
con gli interessi legali e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
2.2. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.3. Ammessa la prova testimoniale richiesta dall'appellante, ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa con separato dispositivo, non avendo ritenuto la Corte di concedere il rinvio richiesto dall'Istituto appellato. Difatti, pur non potendo negarsi il ritardo del c.t.u. nel deposito della relazione finale, tale deposito è avvenuto telematicamente in data 26/11/2025 alle ore 9,12, con conseguente possibilità per l' di fruire di un lasso temporale congruo per replicare alle conclusioni ed CP_1 approntare le proprie difese ed argomentazioni all'odierna udienza, non senza sottolineare la risalente iscrizione del presente giudizio e la necessità di una sua pronta definizione.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. In via preliminare, osserva la Corte che la sentenza di primo grado non risulta censurata nella parte in cui ha dichiarato la sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere in ragione dell'intervenuto riconoscimento, in sede amministrativa, dell'eziologia professionale delle patologie “tendinopatia alle spalle” e “discoartrosi con protrusioni discali lombari”, ragion per cui l'unica questione devoluta alla cognizione del giudice di appello è quella attinente la domanda di accertamento dell'eziologia professionale anche della patologia
“gonalgia delle ginocchia con limitazione funzionale”. 5. L'unico motivo di appello è, a giudizio della Corte, fondato.
5.1. Non è condivisibile, difatti, il ragionamento logico-giuridico del primo giudice laddove ha affermato che l'originario ricorrente avrebbe posto in essere un comportamento contrario a lealtà e correttezza per aver in sede amministrativa dedotto unicamente lo svolgimento di mansioni di muratore, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso giurisdizionale, laddove ha altresì dedotto di aver svolto mansioni di piastrellista.
5.2. Il Tribunale è giunto a tali conclusioni all'esito della disamina del documento n.
4 allegato alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado: tale CP_1 documento altro non è che il referto dell'anamnesi raccolta dal dirigente medico dell' nel corso dell'istruttoria della domanda di malattia professionale, ed, in CP_1 quanto tale, non poteva ritenersi decisiva, sia perché non sottoscritta dal , Pt_1 sia perché essa riportava unicamente le risposte fornite dal richiedente al dirigente medico.
5.3. In ogni caso, e tale aspetto è da considerare dirimente, la domanda amministrativa inoltrata in data 21/10/2019 (doc. n. 2 allegato al ricorso di primo grado) conteneva un espresso riferimento all'attività lavorativa di piastrellista ed all'attività lavorativa svolta “in ginocchio”: si legge, difatti, nell'indicata domanda, con riferimento all'attività di muratore e di carpentiere, “mi è capitato quasi 3 quotidianamente di lavorare anche in ginocchio, a schiena piegata per effettuare operazioni in spazi angusti”, nonché “mi sono occupato nel corso della mia carriera lavorativa anche dell'attività di piastrellista: attività che svolgevo completamente in ginocchio”.
5.4. A ciò si aggiunga che, anche nella proposta opposizione al provvedimento di diniego del 13/02/2020, si ribadiva che aveva “prestato attività Parte_1 lavorativa come operaio edile dal 1974 ad oggi e, pertanto, nello svolgere in cantiere anche lavori di posa in opera di piastrelle, … (aveva) lavorato quotidianamente … in ginocchio” e che “questa postura era adottata anche per interventi e costruzioni di pareti di intonacatura (parte inferiore delle pareti)”.
5.5. Nessuna confessione stragiudiziale, dunque, può individuarsi nel contesto dell'anamnesi sopra riportata, trattandosi di documento non sottoscritto dall'appellante, né tantomeno può ritenersi che il abbia tenuto un Pt_1 comportamento non conforme ai canoni di lealtà e correttezza, avendo egli riportato nel ricorso giurisdizionale i medesimi contenuti della domanda amministrativa e della successiva opposizione, ribadendo il nesso causale tra la patologia alle ginocchia e le posture assunte nello svolgimento dell'attività lavorativa di muratore e di piastrellista.
6. Il testimone , collega dell'appellante, ascoltato all'udienza del Testimone_1
30/01/2025, ha confermato le deduzioni in fatto di cui al ricorso di primo grado, dichiarando, in particolare, che: i) dal 1991 il ha sempre svolto attività Pt_1 lavorativa, quale muratore, carpentiere e piastrellista;
ii) egli movimentava pesi notevoli, superiori anche a 50 kg, e si trattava in particolare di sacchi di cemento, mattonelle, ecc.; iii) egli sopportava anche carichi relativi alle attrezzature necessarie per lo svolgimento del lavoro ed a materiali per la costruzione;
iv) egli, la maggior parte del tempo lavorativo, svolgendo mansioni piastrellista, lavorava sempre in ginocchio per quasi tutto il giorno, anche quando occorreva eseguire le tracce per i cavi elettrici, e le tubature delle utenze, dovendo essere svolte tali attività nelle parti basse delle stanze;
v) l'attività lavorativa in ginocchio era svolta per almeno sei ore al giorno. 6.1. É stata, pertanto, disposta c.t.u. medico legale, mediante conferimento dell'incarico al dott. al quale è stato formulato il seguente Persona_1 quesito: “Esaminati gli atti di causa, ivi compresa la dichiarazione del testimone escusso nel presente grado di giudizio, e la documentazione medica prodotta dalle parti, sottoposta a visita la parte appellante, dica il CTU – tenuto conto dei motivi di appello – se la patologia “gonartrosi bilaterale” denunciata dalla predetta abbiano potuto trovare origine anche solo a titolo di concausa nelle prestazioni lavorative da ella svolte nel corso della vita professionale;
determini la patologia e quantifichi l'invalidità con riferimento al d.lgs. n. 38/2000 e alle voci tabellari di cui al d.m. 12/7/2000”.
6.2. Sottoposto a visita il periziando ed esaminati la documentazione clinica e gli atti di causa, il c.t.u., tramite la relazione depositata in atti, ha concluso come di seguito 4 si riporta: i) le infermità di cui alla diagnosi (“meniscopatia bilaterale in quadro di gonartrosi bilaterale (strumentalmente accertate in entrambi i casi), a discreta espressione clinico-disfunzionale in obesita' media, senza rilevante compromissione della motricita' globale e/o della deambulazione”) e le relative menomazioni disfunzionali possono ritenersi collegate da nesso causale giuridico materiale con l'attività professionale, le modalità lavorative e le specifiche mansioni connesse, così come accertate e dichiarate e rilevate dalle dichiarazioni testimoniali agli atti;
ii) la valutazione complessiva del quadro menomativo-disfunzionale del periziando, secondo le indicazioni del calcolo riduzionistico a scalare per le malattie policrone non concorrenti, addiviene ad una percentuale del 20%, che può ritenersi congrua per l'incidenza sulla integrità psico-fisica e la validità biologica del periziando;
iii) relativamente alla decorrenza dello status invalidante, deve congruamente essere indicata la data del 21/10/2019, epoca della domanda amministrativa, coincidente con quella del riconoscimento da parte dell' della rendita del 16% per le CP_1 patologie non comprese nel presente giudizio.
6.3. Il c.t.u. ha precisato di aver adottato tali conclusioni all'esito delle osservazioni critiche del procuratore dell'appellante (prodotte all'odierna udienza), dovendo considerare - come d'altronde indicato espressamente nel quesito - le dichiarazioni rese dal testimone come sopra riportate, che depongono, come afferma il c.t.u., per lo svolgimento, da parte del periziando, di specifiche lavorazioni costituenti effettivo sovraccarico occupazionale dei distretti osto-capsulo-legamentosi di entrambe le ginocchia.
6.4. Trattasi di conclusioni pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici, nonché fondate sulla documentazione clinica acquisita in atti e, soprattutto, sull'esito della espletata prova testimoniale.
7. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria del diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi, valutato complessivamente il quadro patologico, in misura corrispondente al 20%, l' deve essere condannato all'erogazione delle CP_1 maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi come per legge.
6. L'accoglimento del primo motivo d'appello, comportando la riforma della sentenza gravata in accoglimento integrale della pretesa azionata, determina la riforma della stessa anche con riferimento alle spese di giudizio e, conseguentemente, l'assorbimento del secondo motivo.
7. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avuto riguardo al valore indeterminabile della pretesa e alla basa complessità delle questioni dedotte, che giustifica l'adozione dei parametri minimi.
7.1. Vanno, infine, poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto. 5 7.2. Non essendo stata svolta la c.t.u. nel giudizio di primo grado, va disposta la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo, mediante eliminazione delle seguenti parole: “le spese di c.t.u. di primo grado, come ivi liquidate, e”, dovendo leggersi diversamente “Pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. del CP_1 grado di appello, liquidate come da separato decreto”.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21/10/2019, di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi in misura corrispondente al 20% e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre CP_1 interessi come per legge. Condanna l' al pagamento in favore della parte CP_1 appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo in € 4.638,00, e per il secondo in € 4.996,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. del grado di appello, liquidate come da separato decreto. CP_1
Roma, 04/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2557 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
AN EL e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via delle Milizie n. 3 Appellante
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Pierfrancesco Damasco e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale dell'Istituto in Roma piazza delle V Giornate n. 3 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 769/2022 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 05/07/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver denunciato all' in data 21/07/2019 di Parte_1 CP_1 aver contratto, in occasione ed a causa del lavoro prestato alle dipendenze di
1 molteplici aziende edili, plurime patologie quali “gonalgia con limitazione funzionale, tendinopatia alle spalle, discoartrosi con protrusioni discali lombari”, e dedotto che tale domanda era stata rigettata dall' , così come la successiva CP_1 opposizione, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“a) accertare l'origine professionale delle denunciate “gonalgia bilaterale con limitazione funzionale, tendinopatia alle spalle, discoartrosi con protrusioni discali lombari”; b) quantificare l'entità del danno biologico ad esse correlato;
c) condannare l ad indennizzare, in capitale o in rendita, i relativi postumi nei modi e termini CP_1 di legge;
con gli interessi legali e con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Velletri ha così statuito: “- dichiara la CP_1 sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere e l'estinzione parziale del giudizio;
- dichiara l'inammissibilità del ricorso nella restante parte;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento dell'esistenza delle patologie tendinopatia alle spalle e discoartrosi con protrusioni discali lombari, avendo già l' riconosciuto in CP_1 sede amministrativa la eziologia professionale di tali due patologie, rispettivamente in data 07/02/2020 ed in data 11/02/2020; b) inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza della patologia gonalgia bilaterale con limitazione funzionale (i.e. meniscopatia bilaterale e gonartrosi) e della sua eziologia professionale per violazione del principio generale dell'abuso del diritto di azione e/o di difesa, e, nel dettaglio, di un più specifico corollario di tale principio, vale a dire il dovere di coerenza (o divieto di contraddizione o divieto di venire contra factum proprium): ciò in quanto il lavoratore aveva in sede amministrativa dichiarato al medico incaricato di avere sempre svolto mansioni di muratore, con utilizzo del martello pneumatico, del frullino, della mazzetta, dello scalpello, del piccone e di altri strumenti vibranti, e con movimentazione di carichi manuali fino a circa 25 kg., ma non anche di avere svolto mansioni di piastrellista comportanti la posa in opera, in posizione inginocchiata per terra, di piastrelle per pavimenti e di rivestimenti, per almeno 6 ore al giorno, mansioni, queste, mai menzionate in sede amministrativa.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda volta ad accertare la natura professionale della “gonartrosi bilaterale” per “violazione del principio generale dell'abuso di azione e/o di difesa”.
2.1. Parte appellante, pertanto, ha insistito in via istruttoria per l'ammissione della prova testimoniale e della c.t.u. medico-legale, ed ha concluso chiedendo “in parziale riforma della gravata sentenza: - riconoscere la natura professionale della denunciata tecnopatia (gonalgia delle ginocchia con limitazione funzionale); - accertare l'entità del danno biologico ad essa correlato;
- condannare l ad indennizzarne, in CP_1
2 capitale e in rendita, i relativi postumi da quantificare attraverso l'acquisizione di CTU medicolegale;
con gli interessi legali e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
2.2. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.3. Ammessa la prova testimoniale richiesta dall'appellante, ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa con separato dispositivo, non avendo ritenuto la Corte di concedere il rinvio richiesto dall'Istituto appellato. Difatti, pur non potendo negarsi il ritardo del c.t.u. nel deposito della relazione finale, tale deposito è avvenuto telematicamente in data 26/11/2025 alle ore 9,12, con conseguente possibilità per l' di fruire di un lasso temporale congruo per replicare alle conclusioni ed CP_1 approntare le proprie difese ed argomentazioni all'odierna udienza, non senza sottolineare la risalente iscrizione del presente giudizio e la necessità di una sua pronta definizione.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. In via preliminare, osserva la Corte che la sentenza di primo grado non risulta censurata nella parte in cui ha dichiarato la sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere in ragione dell'intervenuto riconoscimento, in sede amministrativa, dell'eziologia professionale delle patologie “tendinopatia alle spalle” e “discoartrosi con protrusioni discali lombari”, ragion per cui l'unica questione devoluta alla cognizione del giudice di appello è quella attinente la domanda di accertamento dell'eziologia professionale anche della patologia
“gonalgia delle ginocchia con limitazione funzionale”. 5. L'unico motivo di appello è, a giudizio della Corte, fondato.
5.1. Non è condivisibile, difatti, il ragionamento logico-giuridico del primo giudice laddove ha affermato che l'originario ricorrente avrebbe posto in essere un comportamento contrario a lealtà e correttezza per aver in sede amministrativa dedotto unicamente lo svolgimento di mansioni di muratore, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso giurisdizionale, laddove ha altresì dedotto di aver svolto mansioni di piastrellista.
5.2. Il Tribunale è giunto a tali conclusioni all'esito della disamina del documento n.
4 allegato alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado: tale CP_1 documento altro non è che il referto dell'anamnesi raccolta dal dirigente medico dell' nel corso dell'istruttoria della domanda di malattia professionale, ed, in CP_1 quanto tale, non poteva ritenersi decisiva, sia perché non sottoscritta dal , Pt_1 sia perché essa riportava unicamente le risposte fornite dal richiedente al dirigente medico.
5.3. In ogni caso, e tale aspetto è da considerare dirimente, la domanda amministrativa inoltrata in data 21/10/2019 (doc. n. 2 allegato al ricorso di primo grado) conteneva un espresso riferimento all'attività lavorativa di piastrellista ed all'attività lavorativa svolta “in ginocchio”: si legge, difatti, nell'indicata domanda, con riferimento all'attività di muratore e di carpentiere, “mi è capitato quasi 3 quotidianamente di lavorare anche in ginocchio, a schiena piegata per effettuare operazioni in spazi angusti”, nonché “mi sono occupato nel corso della mia carriera lavorativa anche dell'attività di piastrellista: attività che svolgevo completamente in ginocchio”.
5.4. A ciò si aggiunga che, anche nella proposta opposizione al provvedimento di diniego del 13/02/2020, si ribadiva che aveva “prestato attività Parte_1 lavorativa come operaio edile dal 1974 ad oggi e, pertanto, nello svolgere in cantiere anche lavori di posa in opera di piastrelle, … (aveva) lavorato quotidianamente … in ginocchio” e che “questa postura era adottata anche per interventi e costruzioni di pareti di intonacatura (parte inferiore delle pareti)”.
5.5. Nessuna confessione stragiudiziale, dunque, può individuarsi nel contesto dell'anamnesi sopra riportata, trattandosi di documento non sottoscritto dall'appellante, né tantomeno può ritenersi che il abbia tenuto un Pt_1 comportamento non conforme ai canoni di lealtà e correttezza, avendo egli riportato nel ricorso giurisdizionale i medesimi contenuti della domanda amministrativa e della successiva opposizione, ribadendo il nesso causale tra la patologia alle ginocchia e le posture assunte nello svolgimento dell'attività lavorativa di muratore e di piastrellista.
6. Il testimone , collega dell'appellante, ascoltato all'udienza del Testimone_1
30/01/2025, ha confermato le deduzioni in fatto di cui al ricorso di primo grado, dichiarando, in particolare, che: i) dal 1991 il ha sempre svolto attività Pt_1 lavorativa, quale muratore, carpentiere e piastrellista;
ii) egli movimentava pesi notevoli, superiori anche a 50 kg, e si trattava in particolare di sacchi di cemento, mattonelle, ecc.; iii) egli sopportava anche carichi relativi alle attrezzature necessarie per lo svolgimento del lavoro ed a materiali per la costruzione;
iv) egli, la maggior parte del tempo lavorativo, svolgendo mansioni piastrellista, lavorava sempre in ginocchio per quasi tutto il giorno, anche quando occorreva eseguire le tracce per i cavi elettrici, e le tubature delle utenze, dovendo essere svolte tali attività nelle parti basse delle stanze;
v) l'attività lavorativa in ginocchio era svolta per almeno sei ore al giorno. 6.1. É stata, pertanto, disposta c.t.u. medico legale, mediante conferimento dell'incarico al dott. al quale è stato formulato il seguente Persona_1 quesito: “Esaminati gli atti di causa, ivi compresa la dichiarazione del testimone escusso nel presente grado di giudizio, e la documentazione medica prodotta dalle parti, sottoposta a visita la parte appellante, dica il CTU – tenuto conto dei motivi di appello – se la patologia “gonartrosi bilaterale” denunciata dalla predetta abbiano potuto trovare origine anche solo a titolo di concausa nelle prestazioni lavorative da ella svolte nel corso della vita professionale;
determini la patologia e quantifichi l'invalidità con riferimento al d.lgs. n. 38/2000 e alle voci tabellari di cui al d.m. 12/7/2000”.
6.2. Sottoposto a visita il periziando ed esaminati la documentazione clinica e gli atti di causa, il c.t.u., tramite la relazione depositata in atti, ha concluso come di seguito 4 si riporta: i) le infermità di cui alla diagnosi (“meniscopatia bilaterale in quadro di gonartrosi bilaterale (strumentalmente accertate in entrambi i casi), a discreta espressione clinico-disfunzionale in obesita' media, senza rilevante compromissione della motricita' globale e/o della deambulazione”) e le relative menomazioni disfunzionali possono ritenersi collegate da nesso causale giuridico materiale con l'attività professionale, le modalità lavorative e le specifiche mansioni connesse, così come accertate e dichiarate e rilevate dalle dichiarazioni testimoniali agli atti;
ii) la valutazione complessiva del quadro menomativo-disfunzionale del periziando, secondo le indicazioni del calcolo riduzionistico a scalare per le malattie policrone non concorrenti, addiviene ad una percentuale del 20%, che può ritenersi congrua per l'incidenza sulla integrità psico-fisica e la validità biologica del periziando;
iii) relativamente alla decorrenza dello status invalidante, deve congruamente essere indicata la data del 21/10/2019, epoca della domanda amministrativa, coincidente con quella del riconoscimento da parte dell' della rendita del 16% per le CP_1 patologie non comprese nel presente giudizio.
6.3. Il c.t.u. ha precisato di aver adottato tali conclusioni all'esito delle osservazioni critiche del procuratore dell'appellante (prodotte all'odierna udienza), dovendo considerare - come d'altronde indicato espressamente nel quesito - le dichiarazioni rese dal testimone come sopra riportate, che depongono, come afferma il c.t.u., per lo svolgimento, da parte del periziando, di specifiche lavorazioni costituenti effettivo sovraccarico occupazionale dei distretti osto-capsulo-legamentosi di entrambe le ginocchia.
6.4. Trattasi di conclusioni pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici, nonché fondate sulla documentazione clinica acquisita in atti e, soprattutto, sull'esito della espletata prova testimoniale.
7. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria del diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi, valutato complessivamente il quadro patologico, in misura corrispondente al 20%, l' deve essere condannato all'erogazione delle CP_1 maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi come per legge.
6. L'accoglimento del primo motivo d'appello, comportando la riforma della sentenza gravata in accoglimento integrale della pretesa azionata, determina la riforma della stessa anche con riferimento alle spese di giudizio e, conseguentemente, l'assorbimento del secondo motivo.
7. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avuto riguardo al valore indeterminabile della pretesa e alla basa complessità delle questioni dedotte, che giustifica l'adozione dei parametri minimi.
7.1. Vanno, infine, poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto. 5 7.2. Non essendo stata svolta la c.t.u. nel giudizio di primo grado, va disposta la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo, mediante eliminazione delle seguenti parole: “le spese di c.t.u. di primo grado, come ivi liquidate, e”, dovendo leggersi diversamente “Pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. del CP_1 grado di appello, liquidate come da separato decreto”.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21/10/2019, di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi in misura corrispondente al 20% e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre CP_1 interessi come per legge. Condanna l' al pagamento in favore della parte CP_1 appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo in € 4.638,00, e per il secondo in € 4.996,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. del grado di appello, liquidate come da separato decreto. CP_1
Roma, 04/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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