Art. 33. R i s c a t t o 1. I soggetti che risultano iscritti all'Ente da almeno quindici anni alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facolta' di riscattare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un numero di anni fino ad un massimo di dieci. Gli anni riscattati si aggiungono a quelli di effettiva iscrizione e sono utili ai fini del raggiungimento dell'anzianita' minima per l'ammissione alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2.
2. Per ciascun anno da riscattare devono essere versati il contributo soggettivo di cui al comma 1 dell'articolo 11, il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dello stesso articolo e il contributo minimo integrativo di cui al comma 3 dell'articolo 12 dovuti nell'anno in cui la facolta' e' esercitata.
2. Per ciascun anno da riscattare devono essere versati il contributo soggettivo di cui al comma 1 dell'articolo 11, il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dello stesso articolo e il contributo minimo integrativo di cui al comma 3 dell'articolo 12 dovuti nell'anno in cui la facolta' e' esercitata.