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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2787/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3792/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239010183128000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002884991000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7643/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, l'intimazione di pagamento identificativo n. 028 2023 90101831 28/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il presunto mancato pagamento della cartella esattoriale n. 02820210002884991000 relativa all'IRPEF anno 2017, atto che le è stato notificato in data 29.11.2023.
La contribuente ha proposto ricorso con atto notificato il 27.12.2023, deducendo innanzitutto di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta, di averne avuto conoscenza solo tramite la successiva intimazione e di chiedere, per tale ragione, l'annullamento dell'atto impugnato per mancanza o inesistenza della notifica dell'atto prodromico.
Nel ricorso la sig.ra Ricorrente_1 ha inoltre contestato la legittimità dell'intimazione sotto il profilo motivazionale, sostenendo che l'atto non esponeva in modo sufficiente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, e richiamando la normativa e la giurisprudenza in tema di obbligo di motivazione degli atti di riscossione (Statuto del contribuente e L. 241/1990). Ha poi collegato la pretesa oggetto dell'intimazione alle vicende della società Società_1 S.r.l. in liquidazione, di cui era stata legale rappresentante, deducendo che la propria posizione personale risultava coinvolta in un più ampio contesto di contestazioni fiscali e di indagini penali connesse all'uso della sua firma digitale su dichiarazioni e atti societari che ella affermava di non aver mai sottoscritto, e che tali circostanze incidevano sulla correttezza complessiva dei dati utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta si è costituita in primo grado depositando controdeduzioni, nelle quali ha riepilogato che l'intimazione di pagamento impugnata si riferiva alla cartella n. 02820210002884991000 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54- bis DPR 633/1972 sul modello UNICO PF 2018 (anno d'imposta 2017) presentato dalla stessa contribuente, dal quale risultavano imposte a debito dichiarate e non versate (IRPEF, addizionale regionale e comunale).
Nelle stesse controdeduzioni l'Ufficio ha affermato che la cartella di pagamento n. 02820210002884991000 risultava notificata in data 28.04.2022 alla sig.ra Ricorrente_1 mediante raccomandata a.r. n. 69509556601-9, indirizzata a “SIG.RA Ricorrente_1 – Indirizzo_1 I – 81030 Luogo_1”, producendo l'avviso di ricevimento relativo a detta notifica e sostenendo quindi la ritualità della stessa.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che l'iscrizione a ruolo oggetto del presente giudizio derivava esclusivamente da imposte personali dichiarate dalla contribuente nel modello Unico PF 2018 e non dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Società_1 S.r.l., rilevando che tali accertamenti erano oggetto di un separato contenzioso e non costituivano il presupposto della cartella n.
02820210002884991000. Ha quindi contestato che le vicende societarie e penali richiamate dalla contribuente potessero incidere sulla legittimità della pretesa iscritta a ruolo.
Quanto al profilo motivazionale, l'Ufficio ha difeso la legittimità dell'intimazione di pagamento, sostenendo che l'atto era adeguatamente motivato mediante il richiamo alla cartella precedentemente notificata, con indicazione degli estremi identificativi, dell'ente creditore e delle somme dovute, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di avvisi di intimazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 3792/2024, depositata il 01.10.2024, ha rigettato il ricorso della contribuente. Dalla sentenza e dall'intestazione del ricorso in appello risulta che il giudice di primo grado ha confermato la legittimità dell'intimazione di pagamento e la regolarità della notifica della cartella presupposta, condannando la sig.ra Ricorrente_1o al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Nel giudizio di secondo grado la sig.ra Ricorrente_1 propone appello avverso la predetta sentenza, con ricorso in appello che viene notificato all'Agenzia delle Entrate in data 27.03.2025 tramite PEC e iscritto al R.G.A.
002787/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in data 11.04.2025.
Nell'atto di appello la contribuente, in primo luogo, ripropone e sviluppa le censure relative al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, sostenendo che l'atto non consente di ricostruire in modo chiaro l'origine del credito, i conteggi e i presupposti della pretesa, e che la Corte di primo grado avrebbe omesso di considerare tali rilievi.
In secondo luogo, la sig.ra Ricorrente_1 incentra la propria impugnazione sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento. Nell'appello e, in modo ancora più dettagliato, nelle Memorie illustrative, ella afferma che la difesa aveva già contestato la relata di notifica in sede di giudizio di primo grado, sia negli scritti difensivi sia “in pubblica udienza”, rilevando che l'Agenzia delle Entrate aveva depositato soltanto la relata/avviso di ricevimento e non la cartella stessa, senza attestazione di conformità e senza indicazione del numero di C.
A.N. e della data di spedizione, e sottolineando che la relata indicava la consegna a “persona di famiglia” senza specificarne nome, cognome e qualità.
L'appellante collega tali contestazioni alla questione del cambio di residenza e della separazione dal marito.
Da un lato, richiama lo storico di residenza e di famiglia e i certificati anagrafici prodotti (certificato storico di famiglia alla data del 28.04.2022, certificato di residenza del 28.03.2025, certificato di famiglia del
27.03.2025), oltre all'allegata sentenza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere in data 28.02.2018, per evidenziare che, sul piano sostanziale, la propria situazione familiare e abitativa era diversa da quella risultante inizialmente dai registri comunali.
Dall'altro lato, con l'atto di citazione per querela di falso prodotto nel fascicolo di appello, la contribuente precisa che, alla data del 28.04.2022, la cartella n. 02820210002884991000 risulta notificata, secondo la relata, presso l'indirizzo di Luogo_1 Indirizzo_1 snc (lo stesso indirizzo riportato sull'avviso di ricevimento), mentre l'ex marito Nominativo_1 e la figlia Nominativo_2 risiedevano al diverso indirizzo di Luogo_1 Indirizzo_2 . Nel medesimo atto, la sig.ra Ricorrente_1 segnala che il Comune di Luogo_1 pur avendo omologata la separazione nel 2018, ha rettificato solo nel marzo 2025 i certificati di residenza e di stato di famiglia, e sostiene che tali errori anagrafici abbiano generato confusione sulla reale situazione abitativa del nucleo familiare.
In questo quadro, la contribuente afferma che la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 69509556601-9 del 28.04.2022 non è riconducibile a lei né a un suo familiare, che la dicitura “persona di famiglia” è errata rispetto alla reale coabitazione e che la notifica non può considerarsi validamente eseguita nel luogo e nei confronti del destinatario indicato. Per tali ragioni, con la querela di falso chiede al Tribunale ordinario di dichiarare la falsità della firma e di privare il documento di efficacia probatoria “erga omnes”, con conseguente illegittimità della cartella esattoriale.
Nel corso del giudizio di appello, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta si costituisce depositando controdeduzioni, nelle quali ribadisce che l'iscrizione a ruolo trae origine dalle imposte dichiarate e non versate nel modello Unico PF 2018, che la cartella n. 02820210002884991000 è stata regolarmente notificata in data 28.04.2022 sulla base dell'avviso di ricevimento prodotto e che l'intimazione di pagamento è atto correttamente motivato. L'Ufficio insiste nel ritenere irrilevanti, ai fini del presente giudizio, le vicende societarie di Società_1 S.r.l. e gli sviluppi dei contenziosi ad essa riferiti.
La contribuente, a fronte di tali difese, deposita Osservazioni alle controdeduzioni e successivamente
Memorie illustrative (R.G.A. 002787/2025, Sez. 16), nelle quali si riporta integralmente al ricorso in appello, contesta l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate, ribadisce la connessione con le vicende Società_1 e, soprattutto, insiste sul profilo della notifica della cartella, evidenziando: che in primo grado la relata era stata già contestata, anche in udienza pubblica;
che l'Ufficio avrebbe prodotto solo la relata priva dell'atto collegato e dell'attestazione di conformità; che, alla data del 28.04.2022, la contribuente non risultava residente presso
“Indirizzo_1, trav. I” bensì in “Indirizzo_2”, nel Comune di Luogo_1 come documentalmente dimostrato dal certificato storico di residenza;
che la notifica eseguita in un indirizzo diverso da quello di residenza e a mani di “persona di famiglia” non identificata è affetta da nullità insanabile.
Nel corso del giudizio è stata respinta l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado proposta dalla contribuente, ritenendo non dimostrato il periculum in mora.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza impugnata della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta non merita accoglimento.
La contribuente sostiene che in primo grado avrebbe già contestato la relata di notifica della cartella presupposta e che tale eccezione sarebbe stata formulata anche in udienza. Tuttavia, tale affermazione non trova alcun riscontro negli atti del giudizio precedente. La sentenza impugnata, che dà conto dell'andamento dell'udienza e delle deduzioni delle parti, non riporta alcuna contestazione della relata né alcun rilievo sulla regolarità della notificazione. Dalla lettura del ricorso introduttivo, inoltre, emerge che la contribuente aveva lamentato esclusivamente la mancata conoscenza della cartella, ma non aveva sollevato alcuna specifica eccezione relativa alla modalità di consegna, alla persona ricevente, alla data o al luogo di esecuzione della notifica, né aveva disconosciuto la firma apposta sull'avviso di ricevimento.
Le doglianze articolate in appello sulla relata di notifica devono quindi considerarsi introdotte solo in questo grado e, in quanto tali, costituiscono motivi nuovi non ammissibili ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, non trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio.
Anche a voler considerare il merito delle deduzioni, le stesse non risultano fondate. La cartella presupposta risulta notificata in data 28 aprile 2022 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a
“Luogo_1 – Indirizzo_1, Traversa I”, indirizzo che coincide con quello risultante dal certificato storico di residenza prodotto dalla stessa contribuente. I certificati anagrafici depositati attestano infatti che la residenza della ricorrente presso l'indirizzo indicato nella relata è rimasta invariata fino al 2025,
e che le eventuali rettifiche richieste alla pubblica amministrazione sono intervenute solo in epoca successiva.
Le deduzioni svolte in appello che collegano la presunta erroneità della notifica alla separazione personale dal coniuge, avvenuta nel 2018, e ai successivi chiarimenti resi al Comune di Luogo_1 non sono provate e non incidono sulla regolarità della notifica effettuata nel 2022, poiché la risultante anagrafica all'epoca era conforme all'indirizzo utilizzato dall'agente della riscossione.
La contribuente richiama inoltre l'atto di citazione per querela di falso proposto nel 2025, sostenendo che la falsità della firma. Anche tale elemento non può incidere nel presente giudizio. La querela è stata introdotta solo in epoca successiva al primo grado. La giurisprudenza (Cass. 24620/2020) ribadisce che la mera proposizione della querela di falso non comporta automaticamente la sospensione del giudizio tributario, richiedendo una valutazione di pertinenza e rilevanza del documento ai fini della decisione. Nel caso di specie, la querela si fonda su allegazioni non suffragate da elementi oggettivi e non appare idonea a privare di efficacia la relata regolarmente prodotta dall'Ufficio.
La stessa giurisprudenza della cassazione in tema di procedimento notificatorio della cartella di pagamento tramite raccomandata diretta dell'agente della riscossione (Cass. 23473/2024) conferma che tale modalità
è pienamente valida, che l'avviso di ricevimento costituisce prova del perfezionamento della notifica e che la mancata identificazione nominativa della persona che riceve il plico non determina invalidità, ove l'atto sia consegnato presso l'indirizzo di residenza del destinatario risultante agli atti. Non è inoltre necessaria la spedizione della seconda raccomandata prevista dall'art. 139 c.p.c., operando per le notifiche tramite agente della riscossione la disciplina speciale dell'art. 26 del DPR 602/1973.
Nel caso in esame, la contribuente non ha fornito alcuna prova che la notifica non sia stata recapitata presso l'indirizzo di effettiva residenza o che, alla data del 28 aprile 2022, ella fosse residente altrove. Non vi è prova che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non sia riconducibile a un soggetto legittimato alla ricezione, né che il contenuto della relata sia affetto da irregolarità tali da determinarne la nullità o l'inesistenza.
La documentazione prodotta dall'Ufficio mantiene quindi piena efficacia probatoria.
Per quanto riguarda le ulteriori doglianze relative alla motivazione dell'intimazione di pagamento e al collegamento con le vicende della società Società_1 S.r.l., esse risultano correttamente esaminate e disattese dal giudice di primo grado. La cartella impugnata trae origine esclusivamente dal modello Unico
PF 2018 presentato dalla contribuente, dal quale emergono somme dichiarate e non versate, e non dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società. Le vicende societarie dedotte dall'appellante non incidono sulla legittimità della pretesa personale.
La sentenza impugnata risulta pertanto conforme agli atti e alla normativa applicabile, avendo il giudice di primo grado correttamente verificato la ritualità della notifica della cartella e la correttezza dell'intimazione impugnata.
L'appello deve dunque essere rigettato. Le spese anche per la fase cautelare seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi, che liquida in Euro 2.500,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2787/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3792/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239010183128000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002884991000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7643/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, l'intimazione di pagamento identificativo n. 028 2023 90101831 28/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il presunto mancato pagamento della cartella esattoriale n. 02820210002884991000 relativa all'IRPEF anno 2017, atto che le è stato notificato in data 29.11.2023.
La contribuente ha proposto ricorso con atto notificato il 27.12.2023, deducendo innanzitutto di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta, di averne avuto conoscenza solo tramite la successiva intimazione e di chiedere, per tale ragione, l'annullamento dell'atto impugnato per mancanza o inesistenza della notifica dell'atto prodromico.
Nel ricorso la sig.ra Ricorrente_1 ha inoltre contestato la legittimità dell'intimazione sotto il profilo motivazionale, sostenendo che l'atto non esponeva in modo sufficiente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, e richiamando la normativa e la giurisprudenza in tema di obbligo di motivazione degli atti di riscossione (Statuto del contribuente e L. 241/1990). Ha poi collegato la pretesa oggetto dell'intimazione alle vicende della società Società_1 S.r.l. in liquidazione, di cui era stata legale rappresentante, deducendo che la propria posizione personale risultava coinvolta in un più ampio contesto di contestazioni fiscali e di indagini penali connesse all'uso della sua firma digitale su dichiarazioni e atti societari che ella affermava di non aver mai sottoscritto, e che tali circostanze incidevano sulla correttezza complessiva dei dati utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta si è costituita in primo grado depositando controdeduzioni, nelle quali ha riepilogato che l'intimazione di pagamento impugnata si riferiva alla cartella n. 02820210002884991000 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54- bis DPR 633/1972 sul modello UNICO PF 2018 (anno d'imposta 2017) presentato dalla stessa contribuente, dal quale risultavano imposte a debito dichiarate e non versate (IRPEF, addizionale regionale e comunale).
Nelle stesse controdeduzioni l'Ufficio ha affermato che la cartella di pagamento n. 02820210002884991000 risultava notificata in data 28.04.2022 alla sig.ra Ricorrente_1 mediante raccomandata a.r. n. 69509556601-9, indirizzata a “SIG.RA Ricorrente_1 – Indirizzo_1 I – 81030 Luogo_1”, producendo l'avviso di ricevimento relativo a detta notifica e sostenendo quindi la ritualità della stessa.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che l'iscrizione a ruolo oggetto del presente giudizio derivava esclusivamente da imposte personali dichiarate dalla contribuente nel modello Unico PF 2018 e non dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Società_1 S.r.l., rilevando che tali accertamenti erano oggetto di un separato contenzioso e non costituivano il presupposto della cartella n.
02820210002884991000. Ha quindi contestato che le vicende societarie e penali richiamate dalla contribuente potessero incidere sulla legittimità della pretesa iscritta a ruolo.
Quanto al profilo motivazionale, l'Ufficio ha difeso la legittimità dell'intimazione di pagamento, sostenendo che l'atto era adeguatamente motivato mediante il richiamo alla cartella precedentemente notificata, con indicazione degli estremi identificativi, dell'ente creditore e delle somme dovute, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di avvisi di intimazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 3792/2024, depositata il 01.10.2024, ha rigettato il ricorso della contribuente. Dalla sentenza e dall'intestazione del ricorso in appello risulta che il giudice di primo grado ha confermato la legittimità dell'intimazione di pagamento e la regolarità della notifica della cartella presupposta, condannando la sig.ra Ricorrente_1o al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Nel giudizio di secondo grado la sig.ra Ricorrente_1 propone appello avverso la predetta sentenza, con ricorso in appello che viene notificato all'Agenzia delle Entrate in data 27.03.2025 tramite PEC e iscritto al R.G.A.
002787/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in data 11.04.2025.
Nell'atto di appello la contribuente, in primo luogo, ripropone e sviluppa le censure relative al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, sostenendo che l'atto non consente di ricostruire in modo chiaro l'origine del credito, i conteggi e i presupposti della pretesa, e che la Corte di primo grado avrebbe omesso di considerare tali rilievi.
In secondo luogo, la sig.ra Ricorrente_1 incentra la propria impugnazione sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento. Nell'appello e, in modo ancora più dettagliato, nelle Memorie illustrative, ella afferma che la difesa aveva già contestato la relata di notifica in sede di giudizio di primo grado, sia negli scritti difensivi sia “in pubblica udienza”, rilevando che l'Agenzia delle Entrate aveva depositato soltanto la relata/avviso di ricevimento e non la cartella stessa, senza attestazione di conformità e senza indicazione del numero di C.
A.N. e della data di spedizione, e sottolineando che la relata indicava la consegna a “persona di famiglia” senza specificarne nome, cognome e qualità.
L'appellante collega tali contestazioni alla questione del cambio di residenza e della separazione dal marito.
Da un lato, richiama lo storico di residenza e di famiglia e i certificati anagrafici prodotti (certificato storico di famiglia alla data del 28.04.2022, certificato di residenza del 28.03.2025, certificato di famiglia del
27.03.2025), oltre all'allegata sentenza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere in data 28.02.2018, per evidenziare che, sul piano sostanziale, la propria situazione familiare e abitativa era diversa da quella risultante inizialmente dai registri comunali.
Dall'altro lato, con l'atto di citazione per querela di falso prodotto nel fascicolo di appello, la contribuente precisa che, alla data del 28.04.2022, la cartella n. 02820210002884991000 risulta notificata, secondo la relata, presso l'indirizzo di Luogo_1 Indirizzo_1 snc (lo stesso indirizzo riportato sull'avviso di ricevimento), mentre l'ex marito Nominativo_1 e la figlia Nominativo_2 risiedevano al diverso indirizzo di Luogo_1 Indirizzo_2 . Nel medesimo atto, la sig.ra Ricorrente_1 segnala che il Comune di Luogo_1 pur avendo omologata la separazione nel 2018, ha rettificato solo nel marzo 2025 i certificati di residenza e di stato di famiglia, e sostiene che tali errori anagrafici abbiano generato confusione sulla reale situazione abitativa del nucleo familiare.
In questo quadro, la contribuente afferma che la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 69509556601-9 del 28.04.2022 non è riconducibile a lei né a un suo familiare, che la dicitura “persona di famiglia” è errata rispetto alla reale coabitazione e che la notifica non può considerarsi validamente eseguita nel luogo e nei confronti del destinatario indicato. Per tali ragioni, con la querela di falso chiede al Tribunale ordinario di dichiarare la falsità della firma e di privare il documento di efficacia probatoria “erga omnes”, con conseguente illegittimità della cartella esattoriale.
Nel corso del giudizio di appello, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta si costituisce depositando controdeduzioni, nelle quali ribadisce che l'iscrizione a ruolo trae origine dalle imposte dichiarate e non versate nel modello Unico PF 2018, che la cartella n. 02820210002884991000 è stata regolarmente notificata in data 28.04.2022 sulla base dell'avviso di ricevimento prodotto e che l'intimazione di pagamento è atto correttamente motivato. L'Ufficio insiste nel ritenere irrilevanti, ai fini del presente giudizio, le vicende societarie di Società_1 S.r.l. e gli sviluppi dei contenziosi ad essa riferiti.
La contribuente, a fronte di tali difese, deposita Osservazioni alle controdeduzioni e successivamente
Memorie illustrative (R.G.A. 002787/2025, Sez. 16), nelle quali si riporta integralmente al ricorso in appello, contesta l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate, ribadisce la connessione con le vicende Società_1 e, soprattutto, insiste sul profilo della notifica della cartella, evidenziando: che in primo grado la relata era stata già contestata, anche in udienza pubblica;
che l'Ufficio avrebbe prodotto solo la relata priva dell'atto collegato e dell'attestazione di conformità; che, alla data del 28.04.2022, la contribuente non risultava residente presso
“Indirizzo_1, trav. I” bensì in “Indirizzo_2”, nel Comune di Luogo_1 come documentalmente dimostrato dal certificato storico di residenza;
che la notifica eseguita in un indirizzo diverso da quello di residenza e a mani di “persona di famiglia” non identificata è affetta da nullità insanabile.
Nel corso del giudizio è stata respinta l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado proposta dalla contribuente, ritenendo non dimostrato il periculum in mora.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza impugnata della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta non merita accoglimento.
La contribuente sostiene che in primo grado avrebbe già contestato la relata di notifica della cartella presupposta e che tale eccezione sarebbe stata formulata anche in udienza. Tuttavia, tale affermazione non trova alcun riscontro negli atti del giudizio precedente. La sentenza impugnata, che dà conto dell'andamento dell'udienza e delle deduzioni delle parti, non riporta alcuna contestazione della relata né alcun rilievo sulla regolarità della notificazione. Dalla lettura del ricorso introduttivo, inoltre, emerge che la contribuente aveva lamentato esclusivamente la mancata conoscenza della cartella, ma non aveva sollevato alcuna specifica eccezione relativa alla modalità di consegna, alla persona ricevente, alla data o al luogo di esecuzione della notifica, né aveva disconosciuto la firma apposta sull'avviso di ricevimento.
Le doglianze articolate in appello sulla relata di notifica devono quindi considerarsi introdotte solo in questo grado e, in quanto tali, costituiscono motivi nuovi non ammissibili ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, non trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio.
Anche a voler considerare il merito delle deduzioni, le stesse non risultano fondate. La cartella presupposta risulta notificata in data 28 aprile 2022 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a
“Luogo_1 – Indirizzo_1, Traversa I”, indirizzo che coincide con quello risultante dal certificato storico di residenza prodotto dalla stessa contribuente. I certificati anagrafici depositati attestano infatti che la residenza della ricorrente presso l'indirizzo indicato nella relata è rimasta invariata fino al 2025,
e che le eventuali rettifiche richieste alla pubblica amministrazione sono intervenute solo in epoca successiva.
Le deduzioni svolte in appello che collegano la presunta erroneità della notifica alla separazione personale dal coniuge, avvenuta nel 2018, e ai successivi chiarimenti resi al Comune di Luogo_1 non sono provate e non incidono sulla regolarità della notifica effettuata nel 2022, poiché la risultante anagrafica all'epoca era conforme all'indirizzo utilizzato dall'agente della riscossione.
La contribuente richiama inoltre l'atto di citazione per querela di falso proposto nel 2025, sostenendo che la falsità della firma. Anche tale elemento non può incidere nel presente giudizio. La querela è stata introdotta solo in epoca successiva al primo grado. La giurisprudenza (Cass. 24620/2020) ribadisce che la mera proposizione della querela di falso non comporta automaticamente la sospensione del giudizio tributario, richiedendo una valutazione di pertinenza e rilevanza del documento ai fini della decisione. Nel caso di specie, la querela si fonda su allegazioni non suffragate da elementi oggettivi e non appare idonea a privare di efficacia la relata regolarmente prodotta dall'Ufficio.
La stessa giurisprudenza della cassazione in tema di procedimento notificatorio della cartella di pagamento tramite raccomandata diretta dell'agente della riscossione (Cass. 23473/2024) conferma che tale modalità
è pienamente valida, che l'avviso di ricevimento costituisce prova del perfezionamento della notifica e che la mancata identificazione nominativa della persona che riceve il plico non determina invalidità, ove l'atto sia consegnato presso l'indirizzo di residenza del destinatario risultante agli atti. Non è inoltre necessaria la spedizione della seconda raccomandata prevista dall'art. 139 c.p.c., operando per le notifiche tramite agente della riscossione la disciplina speciale dell'art. 26 del DPR 602/1973.
Nel caso in esame, la contribuente non ha fornito alcuna prova che la notifica non sia stata recapitata presso l'indirizzo di effettiva residenza o che, alla data del 28 aprile 2022, ella fosse residente altrove. Non vi è prova che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non sia riconducibile a un soggetto legittimato alla ricezione, né che il contenuto della relata sia affetto da irregolarità tali da determinarne la nullità o l'inesistenza.
La documentazione prodotta dall'Ufficio mantiene quindi piena efficacia probatoria.
Per quanto riguarda le ulteriori doglianze relative alla motivazione dell'intimazione di pagamento e al collegamento con le vicende della società Società_1 S.r.l., esse risultano correttamente esaminate e disattese dal giudice di primo grado. La cartella impugnata trae origine esclusivamente dal modello Unico
PF 2018 presentato dalla contribuente, dal quale emergono somme dichiarate e non versate, e non dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società. Le vicende societarie dedotte dall'appellante non incidono sulla legittimità della pretesa personale.
La sentenza impugnata risulta pertanto conforme agli atti e alla normativa applicabile, avendo il giudice di primo grado correttamente verificato la ritualità della notifica della cartella e la correttezza dell'intimazione impugnata.
L'appello deve dunque essere rigettato. Le spese anche per la fase cautelare seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi, che liquida in Euro 2.500,00.