Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 81
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza o inesistenza della notifica della cartella presupposta

    Le doglianze sulla relata di notifica sono state considerate nuove e non ammissibili in appello, non essendo state sollevate in primo grado. Anche nel merito, la notifica è risultata regolare poiché effettuata all'indirizzo di residenza risultante dai certificati anagrafici all'epoca dei fatti, e la querela di falso proposta successivamente non è stata ritenuta sufficiente a privare di efficacia probatoria la relata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    Le doglianze relative alla motivazione dell'intimazione sono state ritenute correttamente esaminate e disattese dal giudice di primo grado, in quanto la cartella traeva origine da imposte dichiarate e non versate dalla contribuente, e le vicende societarie non incidevano sulla pretesa personale.

  • Rigettato
    Collegamento con le vicende della società Società_1 S.r.l.

    Le vicende societarie dedotte dall'appellante non incidono sulla legittimità della pretesa personale, poiché la cartella impugnata trae origine esclusivamente dal modello Unico PF 2018 presentato dalla contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 81
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 81
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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