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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/11/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2307/22 RG
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Caricato e Mobilio Giampietro in sost. di . CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2307/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, il ha dedotto: che il 25.8.18, alle CP_2
8:05 circa, a a bordo del ciclomotore Kimco Like 200 lx tg 14549 di proprietà CP_3 Parte_1 di esso attore, stava percorrendo la v. Tinelli con direzione monti-mare; che appena superata la sede del ”, giunta in prossimità di una semicurva a sinistra, improvvisamente perdeva Parte_2 il controllo del mezzo, cadendo, a causa della presenza sul manto stradale di terra e ghiaia, non segnalata né visibile;
che in conseguenza della caduta il ciclomotore riportava dei danni e la CP_2 delle lesioni. Il ha quindi chiesto il risarcimento del danno al ciclomotore. CP_2
Il comune ha sostenuto che non sussisteva alcun pericolo, la ghiaia ed il terriccio essendo solo sul margine della carrggiata, e che la caduta doveva dunque essere imputata all'imprudenza dell'attrice.
Con sentenza n. 225/22, il Giudice di Pace ha respinto la domanda.
il ha proposto appello, insistendo in quest'ultima e il si è costituto, CP_2 CP_3 pregiudizialmente eccependo la nullità e la tardività della notifica dell'appello, nonché il fatto che, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata secondo equità necessaria, i motivi di appello erano limitati;
nel merito ha poi insistito nella richiesta di rigetto della domanda, in quanto infondata.
Con sentenza non definitiva del 14.1.25 questo Tribunale ha respinto le eccezioni di rito e con ordinanza in pari data ha rimesso la causa in istruttoria per l'espletamento della prova per testi e poi di una ctu.
Motivi della decisione
La teste che ha assistito all'incidente, in quanto seguiva la a bordo della Tes_1 CP_2 propria auto, e della cui attendibilità non sussistono in atti ragioni di dubitare, ha senz'altro confermato le allegazioni attoree in merito alle modalità della caduta, riferendo altresì: che sulla strada, al momento di quest'ultima, c'era “una patina dello stesso colore del manto stradale era del ghiaino bagnato”; di averlo “visto quando [è] scesa dall'auto non si vedeva interessava tutta la carreggiata”; che la “stava percorrendo la curva regolarmente abbastanza al centro della CP_2 carreggiata”.
Nessun dubbio può dunque sussistere sul fatto che la caduta sia dipesa esclusivamente dalle condizioni della strada, senza che alcuna imprudenza/negligenza/imperizia possa essere ascritta alla
CP_2
In contrario, non rilevano le risultanze del verbale della Polizia Municipale e le foto ad esso allegate, dai quali risulta la presenza di terra e ghiaia solo al lato della strada. L'intervento della
Polizia Municipale è infatti pacificamente avvenuto solo alcuni giorni dopo. Quanto risultante dal predetto verbale e dalle predette foto non rispecchia dunque la situazione esistente al momento della caduta.
Premesso che alla fattispecie si applica senz'altro l'art. 2051 cc, alla luce di quanto precede,
e non essendovi per altro verso prova del fatto che la presenza della terra e della ghiaia sia dipesa da un fatto improvviso, che non ha consentito al comune di intervenire tempestivamente, non c'è dunque dubbio che il convenuto sia tenuto al risarcimento del danno. Per quanto riguarda la relativa quantificazione, il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha stimato in € 1.154,19 iva compresa il costo delle riparazioni.
Il convenuto va dunque condannato a versare all'attore tale somma, oltre rivalutazione e interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) sulla somma anno per anno rivalutata dalla data della caduta al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna il convenuto a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 1.154,19 iva compresa, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 2.500,00 per compenso del difensore ed € 124,50 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Caricato e Mobilio Giampietro in sost. di . CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2307/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, il ha dedotto: che il 25.8.18, alle CP_2
8:05 circa, a a bordo del ciclomotore Kimco Like 200 lx tg 14549 di proprietà CP_3 Parte_1 di esso attore, stava percorrendo la v. Tinelli con direzione monti-mare; che appena superata la sede del ”, giunta in prossimità di una semicurva a sinistra, improvvisamente perdeva Parte_2 il controllo del mezzo, cadendo, a causa della presenza sul manto stradale di terra e ghiaia, non segnalata né visibile;
che in conseguenza della caduta il ciclomotore riportava dei danni e la CP_2 delle lesioni. Il ha quindi chiesto il risarcimento del danno al ciclomotore. CP_2
Il comune ha sostenuto che non sussisteva alcun pericolo, la ghiaia ed il terriccio essendo solo sul margine della carrggiata, e che la caduta doveva dunque essere imputata all'imprudenza dell'attrice.
Con sentenza n. 225/22, il Giudice di Pace ha respinto la domanda.
il ha proposto appello, insistendo in quest'ultima e il si è costituto, CP_2 CP_3 pregiudizialmente eccependo la nullità e la tardività della notifica dell'appello, nonché il fatto che, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata secondo equità necessaria, i motivi di appello erano limitati;
nel merito ha poi insistito nella richiesta di rigetto della domanda, in quanto infondata.
Con sentenza non definitiva del 14.1.25 questo Tribunale ha respinto le eccezioni di rito e con ordinanza in pari data ha rimesso la causa in istruttoria per l'espletamento della prova per testi e poi di una ctu.
Motivi della decisione
La teste che ha assistito all'incidente, in quanto seguiva la a bordo della Tes_1 CP_2 propria auto, e della cui attendibilità non sussistono in atti ragioni di dubitare, ha senz'altro confermato le allegazioni attoree in merito alle modalità della caduta, riferendo altresì: che sulla strada, al momento di quest'ultima, c'era “una patina dello stesso colore del manto stradale era del ghiaino bagnato”; di averlo “visto quando [è] scesa dall'auto non si vedeva interessava tutta la carreggiata”; che la “stava percorrendo la curva regolarmente abbastanza al centro della CP_2 carreggiata”.
Nessun dubbio può dunque sussistere sul fatto che la caduta sia dipesa esclusivamente dalle condizioni della strada, senza che alcuna imprudenza/negligenza/imperizia possa essere ascritta alla
CP_2
In contrario, non rilevano le risultanze del verbale della Polizia Municipale e le foto ad esso allegate, dai quali risulta la presenza di terra e ghiaia solo al lato della strada. L'intervento della
Polizia Municipale è infatti pacificamente avvenuto solo alcuni giorni dopo. Quanto risultante dal predetto verbale e dalle predette foto non rispecchia dunque la situazione esistente al momento della caduta.
Premesso che alla fattispecie si applica senz'altro l'art. 2051 cc, alla luce di quanto precede,
e non essendovi per altro verso prova del fatto che la presenza della terra e della ghiaia sia dipesa da un fatto improvviso, che non ha consentito al comune di intervenire tempestivamente, non c'è dunque dubbio che il convenuto sia tenuto al risarcimento del danno. Per quanto riguarda la relativa quantificazione, il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha stimato in € 1.154,19 iva compresa il costo delle riparazioni.
Il convenuto va dunque condannato a versare all'attore tale somma, oltre rivalutazione e interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) sulla somma anno per anno rivalutata dalla data della caduta al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna il convenuto a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 1.154,19 iva compresa, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 2.500,00 per compenso del difensore ed € 124,50 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari