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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/07/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 940/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
Vaccaro) a mezzo ricorso depositato il 28/9/2024
contro in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore in carica con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
(che sarà difeso dai funzionari delegati, dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 19-20, letterali):
“- accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera con il riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo, e così a percepire gli incrementi stipendiali - cosiddetti gradoni - a decorrere dalla prima immissione in servizio, compresa la fascia 3-8 sotto forma di assegno “ad personam” in applicazione della clausola di salvaguardia delle precedenti fasce stipendiali (art. 2, co. 2, CCNL 4/8/11), con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, sino 1 all'immissione in ruolo;
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, con incidenza sulla maturazione degli scatti stipendiali successivi;
- condannare, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze stipendiali spettante in virtù dei suddetti nuovi riconoscimenti, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo;
- dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere alla correlata regolarizzazione contributiva previdenziale in favore della parte ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, oltre maggiorazione 30% per predisposizione pct, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 10, letterali):
“respingere integralmente il ricorso, accertata la prescrizione quinquennale di ogni pretesa di somme maturate prima del 2 ottobre 2019, accertare comunque l'insussistenza di ogni reale discriminazione economica, anche relativamente alla valutazione dell'anno 2013, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese di lite. In subordine, accertata comunque la legittimità dell'inquadramento effettuato dall' , riconosca Controparte_2 la validità aggiuntiva del solo anno 2013 ed esclusivamente ai fini giuridici. Sul piano istruttorio”.
*
All'udienza 28/2/2025 nella causa n. 940/2024 rgl sono comparsi: per , l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri.
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
2 Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 18/7/2025, ore 12:20, con termine per note al 8/6 per la ricorrente e all'8/7 per l'Amministrazione convenuta.
All'udienza del 18/7/2025 nella causa n. 940/2024 rgl sono comparsi: per , l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La controversia investe la ricostruzione della carriera di appartenente alla categoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) del , attuata ad Controparte_1 esito della immissione in ruolo a mezzo decreto dirigenziale in atti (*) e si inserisce nel più ampio ambito casistico caratterizzato da assunzione a tempo indeterminato preceduta da rapporti a termine.
(*) decreto di ricostruzione della carriera del 14.05.2015, Prot. n. 5460, il (all. 03 – decreto di ricostruzione di carriera), CP_3 riconoscendo utili i servizi specificati alle pp. 3/6 allegato decreto, a
3 fronte di una anzianità di servizio effettiva pari ad anni 5 mesi 2 giorni 13 di servizio, attribuiva alla ricorrente con decorrenza dal 01 settembre 2013, retrodatata al 01.09.2012 ed economica del 01.09.2013, la seguente anzianità di servizio:
La ricorrente in data 01 settembre 2013, retrodatata al 01.09.2012 ed economica dal 01.09.2013, è stata assunta a tempo indeterminato dal Controparte_4
[...] amministrativo, tecnico ed ausiliario, area A, profilo collaboratore scolastico, ed attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale di Monteriggioni (SI).
La sequenza del pregresso percorso di lavoro precario alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta è descritta in ricorso, p. 2, e documentata dalla produzione in atti.
Nel periodo dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2011/2012 ha prestato servizio non di ruolo come collaboratrice scolastica nelle istituzioni scolastiche statali presso vari Istituti, in virtù di incarichi a termine successivi e reiterati, come di seguito specificati:
dal 06/02/2007 al 30/06/2007; dal 14/09/2007 al 31/08/2008;
dal 02/09/2008 al 31/08/2009; dal 01/09/2009 al 31/08/2010;
dal 01/09/2010 al 31/08/2011 dal 01/09/2011 al 30/06/2012.
Il lavoratore/la lavoratrice ritiene indiscutibile il diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre-ruolo – negato nella sua totale globalità dall'Amministrazione scolastica - denunciando egli/ella una disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato (ovvero già immesso in ruolo), contraria al diritto eurounitario e ad orientamenti maturati nella interpretazione della giurisprudenza. 4 *
Il compito del giudice di merito è relativamente facilitato dall'attuale, perdurante assestamento della interpretazione proposta dal giudice di legittimità, che si offrirà nelle pagine che seguono, contenenti la semplice lettura con sottolineature della cennata giurisprudenza di legittimità).
Muovendo ad es da Cass. SL, sent. 2019/n. 31150: “3. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni '70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi
5 agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.» La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto- legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici ». Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.». Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.»
6 Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia
7 pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello « effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito »: al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già
8 quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il
9 rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), che la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio
10 comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale (…) la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive (…) Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Per_2
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito di Per_3 rinvio pregiudiziale del Tribunal nto, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore
11 in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ». E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della CP_1 discussione orale, le affermazi nute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di
12 Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento. 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è Per_3 ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale ( pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che
13 acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. 9 Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore ( cfr. punto 34 della sentenza Motter). 11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). 12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
L'orientamento della Corte di legittimità ha avuto conferma in continuità ad es. nelle sentt. 2020/nn. 2924 e 3472.
14 E cfr. anche Cass. SL ord. 2020/n. 4195: “In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto”.
Ancora, Cass. SL sent. 2020/n. 15231: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina”. Nuovamente, Cass. SL, ord. 2020/n. 17314: “nel settore scolastico, in caso di stabilizzazione successiva alla illegittima reiterazione di contratti a termine, l'anzianità di servizio e le connesse differenze retributive vanno riconosciute, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti fin dall'origine a tempo indeterminato, in applicazione della
15 clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, perchè l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive è diversa da quella di risarcimento da illegittima reiterazione”. E cfr. anche Cass. SL, ord. 2020/n. 24201; sent. n. 29455.
In tempi ancor più recenti Cass.
6-SL, ord. 2021/n. 8157, “i motivi, da esaminarsi congiuntamente, denunciano, nel complesso, l'errata interpretazione dell'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 4.8.2011 e pongono la questione dell'applicazione o meno della relativa disciplina al personale assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato;
deve premettersi che la norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo contratto collettivo, riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del C.C.N.L. Quadro sottoscritto I'll giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso C.C.N.L. Quadro, tutto il personale della Scuola;
tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che «il CP_5 personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni» ed il comma 3, che «il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9- 14 anni»; per espressa volontà delle parti contrattuali, il discrimine temporale è stato, dunque, fissato all'1.9.2010 e fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato;
le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione da parte di questa Corte con pronuncia nr. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ.; con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui
16 limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»; la decisione si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione;
all'esposto orientamento, ed ai principi ad esso sottesi, occorre garantire continuità in questa sede;
il provvedimento impugnato -che ha interpretato la clausola contrattuale in modo conforme all'interpretazione poi prescelta dal Giudice di legittimità - è, dunque, immune dalle esposte censure;
il ricorso va, pertanto, respinto”.
Non direttamente rilevante nella fattispecie, ma comunque di interesse l'affermazione della recente Cass. 2022, sent. n. 7584: “7. Dall'applicazione congiunta dei principi richiamati nei punti che precedono discende che qualora la progressione stipendiale dipenda congiuntamente dalla maturazione dell'anzianità e dalla valutazione positiva dell'esperienza lavorativa, escluso che quest'ultima possa costituire una «ragione oggettiva» nei termini precisati dalla Corte di Giustizia, il datore di lavoro, in quanto tenuto all'adempimento dell'obbligo che discende dal diritto eurounitario e da quello nazionale, sarà tenuto, al raggiungimento dell'anzianità, calcolata anche tenendo conto dell'esperienza maturata sulla base di contratti a termine, ad attivare la procedura richiesta ai fini della progressione stipendiale, salvo che non dimostri elementi di differenziazione inerenti alle modalità concrete di svolgimento del rapporto che rendano la posizione dell'assunto a tempo determinato non comparabile, ai fini della condizione di impiego che viene in rilievo, a quella del dipendente a tempo indeterminato. Il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorgerà al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, sicché, ove questa sia già avvenuta, sia pure ad altri fini (come ad esempio ai fini dell'attribuzione della
17 retribuzione di risultato), potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente indicata. Altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dirigente ad essere valutato”.
E a conferma della generalità dei principi di non discriminazione da tempo integralmente recepiti in materia anche nella giurisprudenza di legittimità, v. ora Cass. 2022, ord. 14959, “al personale scolastico non di ruolo della Provincia di Trento, assunto a tempo determinato, come per i docenti a termine della scuola statale, spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della successione di contratti di lavoro a tempo determinato ed il conseguente trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, non ravvisandosi nello speciale regime di reclutamento del personale scolastico e di conferimento delle supplenze nella Provincia Autonoma di Trento, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento economico differenziato”.
Anche nel caso concreto non constano allegati in via di eccezione, e in ogni caso dimostrati elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro antecedenti l'immissione in ruolo e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, affinché la diversità di trattamento possa in ipotesi essere giustificata.
Dovrà, pertanto, correttamente disapplicarsi la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo.
Del resto, con d.l. 13/6/2023, n. 69, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, in vigore dal 14/06/2023, convertito con modificazioni dalla l. 10/8/2023, n. 103, all'art. 14 si introducono, modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (Procedura d'infrazione n. 2014/4231)
18 *
Nella fattispecie, oltre ad essere in gioco globalmente la classica contrapposizione tra lavoratore/rice, che ritiene pacifico il diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre-ruolo – negato invece dall'Amministrazione scolastica – denunciandosi invero una disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato (ovvero già immesso in ruolo), contraria al diritto eurounitario e ad orientamenti maturati nella giurisprudenza di merito, la lavoratrice ricorrente afferma il diritto a vedersi applicare in suo favore, anche, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 04 agosto 2011 prevista in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3–8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9–14 anni, oltre al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3–8 anni.
Espone la lavoratrice che il CCNL economico 2011, che ha introdotto la fascia stipendiale 0-8 in luogo delle due precedenti fasce
0-2 e 3-8, all'art. 2, commi 2 e 3, ha previsto quanto segue: "2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni". Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni". Con tale clausola intertemporale le parti collettive hanno chiaramente individuato la platea di coloro che avevano diritto alla conservazione della retribuzione della fascia stipendiale in questione,
19 delimitandola a quanti fossero "già in servizio" il 1.9.2010 con rapporto a tempo indeterminato.
Il discrimine temporale è stato fissato, per espressa volontà delle parti contrattuali, al 1/9/2010 e si fa rifermento solo agli assunti a tempo indeterminato.
Le parti collettive hanno chiaramente inteso assicurare la salvaguardia al personale in servizio a tempo indeterminato alla data indicata (e non al personale precario), ma occorre ancora una volta richiamare l'orientamento della CGUE secondo cui "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato". Parte ricorrente non rientra nella sfera di applicabilità della norma.
Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dall'amministrazione, dell'intero servizio prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE E CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.
La norma del CCNL stabilendo un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni dei lavoratori assunti con contratto a termine, va quindi disapplicata nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato in virtù della efficacia diretta, in tale parte, della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, clausola, questa, che come chiarito dalla Corte di Giustizia, può fondare la
20 pretesa di lavoratori impiegati con contratti a termine di beneficiare delle progressioni retributive riconosciute ai lavoratori di ruolo. Simili considerazioni argomentative sono condivisibili.
Non viene qui solo in contestazione il principio generale di parità nelle condizioni di impiego fra lavoratori assunti a termine e dipendenti in servizio con contratti a tempo indeterminato, poiché si discute anche del diritto del lavoratore che abbia ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio sulla base di parametri legali eventualmente di miglior favore, non applicati al personale di ruolo, di far valere quella anzianità anche con riferimento alla richiesta clausola di salvaguardia.
* Il compito del giudice di merito è anche in questo caso facilitato dall'assestamento della interpretazione del giudice di legittimità, che nella sent. 2025/n. 6132, della Sezione Lavoro nuovamente ha affermato il principio di diritto: “L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
La Cassazione ritiene che, correttamente, la sentenza impugnata ha deciso la controversia sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. 7 febbraio 2020 n. 2924, ribadito da successive
21 pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. 11 giugno 2024 n. 16144), secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente.
Si tratta di un principio alla cui enunciazione la Corte è pervenuta alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale anche nella recente pronuncia del del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, nel ribadire quanto già affermato a partire da CGUE 8 settembre 2011, Rosado Santana, in causa C-177/10, ha evidenziato che «norme, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego»» e, pertanto, non si sottraggono al divieto «di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive» (punti 33 e 34 della pronuncia citata).
*
La prestazione nell'anno 2013 e il suo rilievo ai fini giuridici ed economici.
Con ord. 2024/n. 16133 la Sezione Lavoro della Cassazione aveva argomentato, che ”le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
22 Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_3 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”.
Anche la sent. 2024/n. 66 della Corte di Appello di Firenze, ad es., ha affrontato la questione, anche con più attenta analisi della giurisprudenza costituzionale.
Ancora, la sent. 2024/n. 822 della Corte di Appello di Bari, ha confermato che “la 'sterilizzazione economica' dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici”.
Allo stato dell'interpretazione al tempo più accreditata, dunque, non sembrava potersi condividere l'argomentazione del CP_1
“quanto al blocco dell'anno 2013”, “il quale ha impedito il riconoscimento di anzianità economica a fini progressivi per ragioni
23 di stabilità finanziaria, esso è frutto di un intervento normativo (D.P.R. 122/2013) che ha avuto efficacia su tutti i dipendenti pubblici e, come tale, non comporta alcun danno specifico o discriminatorio nei confronti della ricorrente. Trattasi di una misura generale, necessitata e applicabile indistintamente, pertanto non è configurabile un “danno economico” personale risarcibile”.
In seguito, tuttavia, la Cassazione, con sent. 2025, n. 13618 - intervenendo proprio sulla sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto l'appello di una docente avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del volta ad ottenere: Controparte_1 il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 – ha parzialmente mutato indirizzo. La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, che l'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, nel prevedere che il servizio prestato negli anni compresi fra il 2010 ed il 2013 non potesse essere utile a fini economici, avesse impedito nel periodo in parola l'aumento del trattamento retributivo ma, salvaguardando gli effetti giuridici dell'anzianità, non aveva precluso la possibilità di far valere l'anzianità medesima anche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni. Ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità costituzionale, avevano fatto leva sul carattere temporaneo ed eccezionale delle misure adottate dal legislatore per ristabilire l'equilibrio dei conti pubblici e ha rilevato che l'interpretazione sollecitata dal , CP_1 fatta propria dal Tribunale, finiva per trasformare la misura da temporanea a permanente e per incidere sull'intera carriera del personale della scuola, ritardandone lo sviluppo anche a distanza di anni dal periodo in considerazione.
Osserva il giudice di legittimità, nel 2025, illustrando anzitutto il quadro normativo, che “Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
24 In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
25 iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , Controparte_4
a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Controparte_4 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti». Prosegue il giudice di legittimità, nel 2025, esponendo il dato normativo, al § 2.2: “La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ».
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É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato, procede la Corte di Cassazione, § 2.3, “che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco». Viceversa, per il ricorrente, ha comportato la CP_1 definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
A queste conclusioni perviene il giudice di legittimità,
“muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi
27 ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
28 In tal senso, secondo il giudice di legittimità, § 2.5, “si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativ dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.»(Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non ravvisa, pertanto, la Cassazione “i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata” con la importante precisazione di principio che segue:
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra
29 i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
A questo punto la Cassazione deve affrontare se stessa, il precedente cit. del 2024, affermando, infatti:
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si Pt_2 riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo
30 rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.
4. La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo”.
L'esposizione pressoché integrale della sentenza della Corte di Cassazione, 2025/n. 13618 e la sua rilettura, inducono il giudice di merito alla condivisione dei principi affermati.
*
Preliminarmente il ha eccepito la prescrizione per ogni pretesa economica prec te al 2 ottobre 2019, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 2 ottobre 2024.
La domanda di condanna al pagamento di differenze retributive deve essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale eventualmente maturata.
Sul tema della prescrizione, Cass. SL ord. 2020/n. 2232, ricorda che “2.1 questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del
31 riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il
32 termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Nella applicazione dell'istituto il Controparte_1
dovrà attenersi alle cogenti linee direttive di interpretazione
[...] sopra riportate.
E' possibile argomentare che il diritto alla percezione di differenze retributive non richieda come fatto costitutivo la ricostruzione della carriera, e che pertanto possa essere fatto valere anche nella prospettiva decorrenziale della prescrizione ex art. 2935 cpc sin dalla sua maturazione sul piano del diritto sostanziale.
Si prende atto, tuttavia, del ragionevole orientamento assunto ad es. dalla Corte di Appello di Torino, ad es. con sent. 2022/n. 188, in continuità con propri precedenti, che ha avuto modo di rilevare come la lavoratrice, immessa in ruolo, all'1/9/20xx, quindi confermata l'1/9 dell'anno seguente ad esito del positivo esperimento dell'anno di prova, avesse interrotto la prescrizione con la necessaria domanda stessa di ricostruzione della carriera, con la quale aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e il corretto inquadramento stipendiale spettantegli. Afferma la Corte torinese che prima del compimento dell'anno di prova la prescrizione non avrebbe neanche potuto essere interrotta, prevedendo l'art. 490, co. 4 T.U. 1994/n. 297 che il riconoscimento dei servizi pre-ruolo sia disposto all'atto della conferma in ruolo. Le domande di ricostruzione di carriera, inoltre, devono essere presentate dall'a.s. 2015/2016, in forza della novella introdotta dalla l. 2015/n. 107, tra l'1/9 e il 31/12 di ogni anno e definite al più tardi entro 90 giorni, per cui è inibita ai dipendenti del
33 Comparto Scuola la possibilità stessa di far valere diritti retributivi derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera prima del decorso di tale termine. L'interpretazione predetta appare condivisibile.
Nel caso concreto il decreto di ricostruzione della carriera risale al 14.05.2015, Prot. n. 5460, il (all. 03 – decreto di CP_3 ricostruzione di carriera) e deve pertanto ritenersi accertata in base all'eccezione proposta la prescrizione quinquennale di tutti gli emolumenti corrispondenti a periodi precedenti il 26.9.2019 (deposito ricorso introduttivo del 28/9/2024, ma diffida in atti del 26/9/2024).
L'amministrazione datrice di lavoro ai fini dell'individuazione della fascia retributiva, a fronte di una anzianità non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali di anni 5 mesi 2 giorni 13, ha calcolato un'anzianità di servizio in misura inferiore pari di anni 0 mesi 4 giorni 25, circostanza che ha determinato un tardivo inquadramento nella fascia 9-14 anni, ed in quella successiva 15-21, con scadenza 31.10.2029 (all. 06 - buste paga giugno-luglio-agosto 2024). Ha inoltre completamente pretermesso l'inquadramento nella fascia 3-8 maturata dalla parte ricorrente in ragione dei giorni di lavoro pre-ruolo svolti, negando così il beneficio della clausola di salvaguardia delle previgenti fasce stipendiali di cui all'art. 2, co. 2, CCNL 4/8/2011 (all. 03 – decreto ricostruzione pag. 4/5).
La ricorrente, stante l'immissione in ruolo, ha diritto all'inquadramento nella successiva fascia 9-14, ed in quella attuale 15-20, a decorrere da anni 0 mesi 4 giorni 25 rispetto a quanto in concreto avvenuto, ed al riconoscimento e collocazione nella precedente fascia 3-8, con il pagamento delle differenze retributive maturate.
*
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo il criterio della prevalente soccombenza (la causa ha valore indeterminabile anche, ma non soltanto, per la proiezione in futuro indeterminato delle conseguenze patrimoniali dell'accertamento, in ogni caso avente in sé valore indeterminato, per attenere la corretta ricostruzione della carriera non soltanto a fini economici).
34
P.Q.M.
accerta nei confronti del Controparte_1
il diritto della parte ricorrente – -
[...] Parte_1 relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato in atti documentati, al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere, avendo conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
accerta il diritto del/la ricorrente al riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici, compresa la determinazione della complessiva anzianità di servizio, restando escluso che della stessa si possa tener conto ai fini economici compreso l'avanzamento nelle fasce stipendiali, fino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva;
condanna il a inquadrare la parte Controparte_1 ricorrente, con corretta maturazione cronologica, nella fascia stipendiale correlata, per la figura professionale ausiliaria/tecnica/amministrativa di appartenenza, collocandola con la corretta rideterminazione della anzianità̀ di servizio utile sia ai fini giuridici che economici;
condanna il – nei limiti della Controparte_1 prescrizione quinquennale (atto interruttivo del 26/9/2024) - al pagamento in favore della parte ricorrente oltre i ratei di 13^ mensilità̀, della somma dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei CP_3 relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché́ in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del CCNL Comparto Scuola e delle tabelle annesse, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
35 accerta la violazione del principio di non discriminazione da parte del , ed accerta il diritto Controparte_1 della parte ricorrente, , a vedersi ricostruita la Parte_1 carriera con il riconoscimento della fascia 3-8 sotto forma di assegno
“ad personam”, in applicazione della clausola di salvaguardia delle precedenti fasce stipendiali (art. 2, co. 2, CCNL 4/8/11), con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato;
condanna, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della differenza stipendiale spettante in virtù del suddetto nuovo riconoscimento, e quindi l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale
“0-2” al gradone contrattuale “3-8 anni” sino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti fino al pagamento, e nei limiti della prescrizione quinquennale;
condanna il al pagamento Controparte_1 in favore della p endio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento riconosciuto e fino al raggiungimento di successiva progressione stipendiale;
accerta l'obbligo del resistente alla correlata CP_1 regolarizzazione assicurativa e contributiva nei limiti prescrizionali predetti;
condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese processuali, liquidate in € 4.629,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, bassa complessità e parametro minimo per la serialità del contenzioso, per le fasi di studio e fase introduttiva istruttoria/trattazione, decisione, con aumento del 15 % in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre rimborso C.U. per € 259,00 e con distrazione a favore del procuratore o dei procuratori antistatario/i, ((oltre al compenso per la consulente tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto)).
Siena, 18/7/2025
Il giudice Delio Cammarosano
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“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 940/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
Vaccaro) a mezzo ricorso depositato il 28/9/2024
contro in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore in carica con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
(che sarà difeso dai funzionari delegati, dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 19-20, letterali):
“- accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera con il riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo, e così a percepire gli incrementi stipendiali - cosiddetti gradoni - a decorrere dalla prima immissione in servizio, compresa la fascia 3-8 sotto forma di assegno “ad personam” in applicazione della clausola di salvaguardia delle precedenti fasce stipendiali (art. 2, co. 2, CCNL 4/8/11), con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, sino 1 all'immissione in ruolo;
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, con incidenza sulla maturazione degli scatti stipendiali successivi;
- condannare, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze stipendiali spettante in virtù dei suddetti nuovi riconoscimenti, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo;
- dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere alla correlata regolarizzazione contributiva previdenziale in favore della parte ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, oltre maggiorazione 30% per predisposizione pct, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 10, letterali):
“respingere integralmente il ricorso, accertata la prescrizione quinquennale di ogni pretesa di somme maturate prima del 2 ottobre 2019, accertare comunque l'insussistenza di ogni reale discriminazione economica, anche relativamente alla valutazione dell'anno 2013, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese di lite. In subordine, accertata comunque la legittimità dell'inquadramento effettuato dall' , riconosca Controparte_2 la validità aggiuntiva del solo anno 2013 ed esclusivamente ai fini giuridici. Sul piano istruttorio”.
*
All'udienza 28/2/2025 nella causa n. 940/2024 rgl sono comparsi: per , l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri.
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
2 Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 18/7/2025, ore 12:20, con termine per note al 8/6 per la ricorrente e all'8/7 per l'Amministrazione convenuta.
All'udienza del 18/7/2025 nella causa n. 940/2024 rgl sono comparsi: per , l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La controversia investe la ricostruzione della carriera di appartenente alla categoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) del , attuata ad Controparte_1 esito della immissione in ruolo a mezzo decreto dirigenziale in atti (*) e si inserisce nel più ampio ambito casistico caratterizzato da assunzione a tempo indeterminato preceduta da rapporti a termine.
(*) decreto di ricostruzione della carriera del 14.05.2015, Prot. n. 5460, il (all. 03 – decreto di ricostruzione di carriera), CP_3 riconoscendo utili i servizi specificati alle pp. 3/6 allegato decreto, a
3 fronte di una anzianità di servizio effettiva pari ad anni 5 mesi 2 giorni 13 di servizio, attribuiva alla ricorrente con decorrenza dal 01 settembre 2013, retrodatata al 01.09.2012 ed economica del 01.09.2013, la seguente anzianità di servizio:
La ricorrente in data 01 settembre 2013, retrodatata al 01.09.2012 ed economica dal 01.09.2013, è stata assunta a tempo indeterminato dal Controparte_4
[...] amministrativo, tecnico ed ausiliario, area A, profilo collaboratore scolastico, ed attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale di Monteriggioni (SI).
La sequenza del pregresso percorso di lavoro precario alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta è descritta in ricorso, p. 2, e documentata dalla produzione in atti.
Nel periodo dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2011/2012 ha prestato servizio non di ruolo come collaboratrice scolastica nelle istituzioni scolastiche statali presso vari Istituti, in virtù di incarichi a termine successivi e reiterati, come di seguito specificati:
dal 06/02/2007 al 30/06/2007; dal 14/09/2007 al 31/08/2008;
dal 02/09/2008 al 31/08/2009; dal 01/09/2009 al 31/08/2010;
dal 01/09/2010 al 31/08/2011 dal 01/09/2011 al 30/06/2012.
Il lavoratore/la lavoratrice ritiene indiscutibile il diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre-ruolo – negato nella sua totale globalità dall'Amministrazione scolastica - denunciando egli/ella una disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato (ovvero già immesso in ruolo), contraria al diritto eurounitario e ad orientamenti maturati nella interpretazione della giurisprudenza. 4 *
Il compito del giudice di merito è relativamente facilitato dall'attuale, perdurante assestamento della interpretazione proposta dal giudice di legittimità, che si offrirà nelle pagine che seguono, contenenti la semplice lettura con sottolineature della cennata giurisprudenza di legittimità).
Muovendo ad es da Cass. SL, sent. 2019/n. 31150: “3. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni '70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi
5 agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.» La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto- legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici ». Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.». Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.»
6 Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia
7 pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello « effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito »: al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già
8 quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il
9 rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), che la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio
10 comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale (…) la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive (…) Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Per_2
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito di Per_3 rinvio pregiudiziale del Tribunal nto, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore
11 in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ». E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della CP_1 discussione orale, le affermazi nute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di
12 Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento. 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è Per_3 ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale ( pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che
13 acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. 9 Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore ( cfr. punto 34 della sentenza Motter). 11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). 12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
L'orientamento della Corte di legittimità ha avuto conferma in continuità ad es. nelle sentt. 2020/nn. 2924 e 3472.
14 E cfr. anche Cass. SL ord. 2020/n. 4195: “In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto”.
Ancora, Cass. SL sent. 2020/n. 15231: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina”. Nuovamente, Cass. SL, ord. 2020/n. 17314: “nel settore scolastico, in caso di stabilizzazione successiva alla illegittima reiterazione di contratti a termine, l'anzianità di servizio e le connesse differenze retributive vanno riconosciute, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti fin dall'origine a tempo indeterminato, in applicazione della
15 clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, perchè l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive è diversa da quella di risarcimento da illegittima reiterazione”. E cfr. anche Cass. SL, ord. 2020/n. 24201; sent. n. 29455.
In tempi ancor più recenti Cass.
6-SL, ord. 2021/n. 8157, “i motivi, da esaminarsi congiuntamente, denunciano, nel complesso, l'errata interpretazione dell'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 4.8.2011 e pongono la questione dell'applicazione o meno della relativa disciplina al personale assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato;
deve premettersi che la norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo contratto collettivo, riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del C.C.N.L. Quadro sottoscritto I'll giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso C.C.N.L. Quadro, tutto il personale della Scuola;
tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che «il CP_5 personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni» ed il comma 3, che «il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9- 14 anni»; per espressa volontà delle parti contrattuali, il discrimine temporale è stato, dunque, fissato all'1.9.2010 e fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato;
le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione da parte di questa Corte con pronuncia nr. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ.; con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui
16 limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»; la decisione si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione;
all'esposto orientamento, ed ai principi ad esso sottesi, occorre garantire continuità in questa sede;
il provvedimento impugnato -che ha interpretato la clausola contrattuale in modo conforme all'interpretazione poi prescelta dal Giudice di legittimità - è, dunque, immune dalle esposte censure;
il ricorso va, pertanto, respinto”.
Non direttamente rilevante nella fattispecie, ma comunque di interesse l'affermazione della recente Cass. 2022, sent. n. 7584: “7. Dall'applicazione congiunta dei principi richiamati nei punti che precedono discende che qualora la progressione stipendiale dipenda congiuntamente dalla maturazione dell'anzianità e dalla valutazione positiva dell'esperienza lavorativa, escluso che quest'ultima possa costituire una «ragione oggettiva» nei termini precisati dalla Corte di Giustizia, il datore di lavoro, in quanto tenuto all'adempimento dell'obbligo che discende dal diritto eurounitario e da quello nazionale, sarà tenuto, al raggiungimento dell'anzianità, calcolata anche tenendo conto dell'esperienza maturata sulla base di contratti a termine, ad attivare la procedura richiesta ai fini della progressione stipendiale, salvo che non dimostri elementi di differenziazione inerenti alle modalità concrete di svolgimento del rapporto che rendano la posizione dell'assunto a tempo determinato non comparabile, ai fini della condizione di impiego che viene in rilievo, a quella del dipendente a tempo indeterminato. Il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorgerà al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, sicché, ove questa sia già avvenuta, sia pure ad altri fini (come ad esempio ai fini dell'attribuzione della
17 retribuzione di risultato), potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente indicata. Altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dirigente ad essere valutato”.
E a conferma della generalità dei principi di non discriminazione da tempo integralmente recepiti in materia anche nella giurisprudenza di legittimità, v. ora Cass. 2022, ord. 14959, “al personale scolastico non di ruolo della Provincia di Trento, assunto a tempo determinato, come per i docenti a termine della scuola statale, spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della successione di contratti di lavoro a tempo determinato ed il conseguente trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, non ravvisandosi nello speciale regime di reclutamento del personale scolastico e di conferimento delle supplenze nella Provincia Autonoma di Trento, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento economico differenziato”.
Anche nel caso concreto non constano allegati in via di eccezione, e in ogni caso dimostrati elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro antecedenti l'immissione in ruolo e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, affinché la diversità di trattamento possa in ipotesi essere giustificata.
Dovrà, pertanto, correttamente disapplicarsi la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo.
Del resto, con d.l. 13/6/2023, n. 69, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, in vigore dal 14/06/2023, convertito con modificazioni dalla l. 10/8/2023, n. 103, all'art. 14 si introducono, modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (Procedura d'infrazione n. 2014/4231)
18 *
Nella fattispecie, oltre ad essere in gioco globalmente la classica contrapposizione tra lavoratore/rice, che ritiene pacifico il diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre-ruolo – negato invece dall'Amministrazione scolastica – denunciandosi invero una disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato (ovvero già immesso in ruolo), contraria al diritto eurounitario e ad orientamenti maturati nella giurisprudenza di merito, la lavoratrice ricorrente afferma il diritto a vedersi applicare in suo favore, anche, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 04 agosto 2011 prevista in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3–8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9–14 anni, oltre al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3–8 anni.
Espone la lavoratrice che il CCNL economico 2011, che ha introdotto la fascia stipendiale 0-8 in luogo delle due precedenti fasce
0-2 e 3-8, all'art. 2, commi 2 e 3, ha previsto quanto segue: "2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni". Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni". Con tale clausola intertemporale le parti collettive hanno chiaramente individuato la platea di coloro che avevano diritto alla conservazione della retribuzione della fascia stipendiale in questione,
19 delimitandola a quanti fossero "già in servizio" il 1.9.2010 con rapporto a tempo indeterminato.
Il discrimine temporale è stato fissato, per espressa volontà delle parti contrattuali, al 1/9/2010 e si fa rifermento solo agli assunti a tempo indeterminato.
Le parti collettive hanno chiaramente inteso assicurare la salvaguardia al personale in servizio a tempo indeterminato alla data indicata (e non al personale precario), ma occorre ancora una volta richiamare l'orientamento della CGUE secondo cui "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato". Parte ricorrente non rientra nella sfera di applicabilità della norma.
Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dall'amministrazione, dell'intero servizio prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE E CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.
La norma del CCNL stabilendo un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni dei lavoratori assunti con contratto a termine, va quindi disapplicata nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato in virtù della efficacia diretta, in tale parte, della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, clausola, questa, che come chiarito dalla Corte di Giustizia, può fondare la
20 pretesa di lavoratori impiegati con contratti a termine di beneficiare delle progressioni retributive riconosciute ai lavoratori di ruolo. Simili considerazioni argomentative sono condivisibili.
Non viene qui solo in contestazione il principio generale di parità nelle condizioni di impiego fra lavoratori assunti a termine e dipendenti in servizio con contratti a tempo indeterminato, poiché si discute anche del diritto del lavoratore che abbia ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio sulla base di parametri legali eventualmente di miglior favore, non applicati al personale di ruolo, di far valere quella anzianità anche con riferimento alla richiesta clausola di salvaguardia.
* Il compito del giudice di merito è anche in questo caso facilitato dall'assestamento della interpretazione del giudice di legittimità, che nella sent. 2025/n. 6132, della Sezione Lavoro nuovamente ha affermato il principio di diritto: “L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
La Cassazione ritiene che, correttamente, la sentenza impugnata ha deciso la controversia sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. 7 febbraio 2020 n. 2924, ribadito da successive
21 pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. 11 giugno 2024 n. 16144), secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente.
Si tratta di un principio alla cui enunciazione la Corte è pervenuta alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale anche nella recente pronuncia del del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, nel ribadire quanto già affermato a partire da CGUE 8 settembre 2011, Rosado Santana, in causa C-177/10, ha evidenziato che «norme, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego»» e, pertanto, non si sottraggono al divieto «di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive» (punti 33 e 34 della pronuncia citata).
*
La prestazione nell'anno 2013 e il suo rilievo ai fini giuridici ed economici.
Con ord. 2024/n. 16133 la Sezione Lavoro della Cassazione aveva argomentato, che ”le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
22 Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_3 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”.
Anche la sent. 2024/n. 66 della Corte di Appello di Firenze, ad es., ha affrontato la questione, anche con più attenta analisi della giurisprudenza costituzionale.
Ancora, la sent. 2024/n. 822 della Corte di Appello di Bari, ha confermato che “la 'sterilizzazione economica' dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici”.
Allo stato dell'interpretazione al tempo più accreditata, dunque, non sembrava potersi condividere l'argomentazione del CP_1
“quanto al blocco dell'anno 2013”, “il quale ha impedito il riconoscimento di anzianità economica a fini progressivi per ragioni
23 di stabilità finanziaria, esso è frutto di un intervento normativo (D.P.R. 122/2013) che ha avuto efficacia su tutti i dipendenti pubblici e, come tale, non comporta alcun danno specifico o discriminatorio nei confronti della ricorrente. Trattasi di una misura generale, necessitata e applicabile indistintamente, pertanto non è configurabile un “danno economico” personale risarcibile”.
In seguito, tuttavia, la Cassazione, con sent. 2025, n. 13618 - intervenendo proprio sulla sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto l'appello di una docente avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del volta ad ottenere: Controparte_1 il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 – ha parzialmente mutato indirizzo. La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, che l'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, nel prevedere che il servizio prestato negli anni compresi fra il 2010 ed il 2013 non potesse essere utile a fini economici, avesse impedito nel periodo in parola l'aumento del trattamento retributivo ma, salvaguardando gli effetti giuridici dell'anzianità, non aveva precluso la possibilità di far valere l'anzianità medesima anche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni. Ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità costituzionale, avevano fatto leva sul carattere temporaneo ed eccezionale delle misure adottate dal legislatore per ristabilire l'equilibrio dei conti pubblici e ha rilevato che l'interpretazione sollecitata dal , CP_1 fatta propria dal Tribunale, finiva per trasformare la misura da temporanea a permanente e per incidere sull'intera carriera del personale della scuola, ritardandone lo sviluppo anche a distanza di anni dal periodo in considerazione.
Osserva il giudice di legittimità, nel 2025, illustrando anzitutto il quadro normativo, che “Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
24 In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
25 iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , Controparte_4
a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Controparte_4 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti». Prosegue il giudice di legittimità, nel 2025, esponendo il dato normativo, al § 2.2: “La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ».
26
É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato, procede la Corte di Cassazione, § 2.3, “che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco». Viceversa, per il ricorrente, ha comportato la CP_1 definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
A queste conclusioni perviene il giudice di legittimità,
“muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi
27 ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
28 In tal senso, secondo il giudice di legittimità, § 2.5, “si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativ dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.»(Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non ravvisa, pertanto, la Cassazione “i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata” con la importante precisazione di principio che segue:
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra
29 i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
A questo punto la Cassazione deve affrontare se stessa, il precedente cit. del 2024, affermando, infatti:
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si Pt_2 riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo
30 rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.
4. La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo”.
L'esposizione pressoché integrale della sentenza della Corte di Cassazione, 2025/n. 13618 e la sua rilettura, inducono il giudice di merito alla condivisione dei principi affermati.
*
Preliminarmente il ha eccepito la prescrizione per ogni pretesa economica prec te al 2 ottobre 2019, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 2 ottobre 2024.
La domanda di condanna al pagamento di differenze retributive deve essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale eventualmente maturata.
Sul tema della prescrizione, Cass. SL ord. 2020/n. 2232, ricorda che “2.1 questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del
31 riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il
32 termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Nella applicazione dell'istituto il Controparte_1
dovrà attenersi alle cogenti linee direttive di interpretazione
[...] sopra riportate.
E' possibile argomentare che il diritto alla percezione di differenze retributive non richieda come fatto costitutivo la ricostruzione della carriera, e che pertanto possa essere fatto valere anche nella prospettiva decorrenziale della prescrizione ex art. 2935 cpc sin dalla sua maturazione sul piano del diritto sostanziale.
Si prende atto, tuttavia, del ragionevole orientamento assunto ad es. dalla Corte di Appello di Torino, ad es. con sent. 2022/n. 188, in continuità con propri precedenti, che ha avuto modo di rilevare come la lavoratrice, immessa in ruolo, all'1/9/20xx, quindi confermata l'1/9 dell'anno seguente ad esito del positivo esperimento dell'anno di prova, avesse interrotto la prescrizione con la necessaria domanda stessa di ricostruzione della carriera, con la quale aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e il corretto inquadramento stipendiale spettantegli. Afferma la Corte torinese che prima del compimento dell'anno di prova la prescrizione non avrebbe neanche potuto essere interrotta, prevedendo l'art. 490, co. 4 T.U. 1994/n. 297 che il riconoscimento dei servizi pre-ruolo sia disposto all'atto della conferma in ruolo. Le domande di ricostruzione di carriera, inoltre, devono essere presentate dall'a.s. 2015/2016, in forza della novella introdotta dalla l. 2015/n. 107, tra l'1/9 e il 31/12 di ogni anno e definite al più tardi entro 90 giorni, per cui è inibita ai dipendenti del
33 Comparto Scuola la possibilità stessa di far valere diritti retributivi derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera prima del decorso di tale termine. L'interpretazione predetta appare condivisibile.
Nel caso concreto il decreto di ricostruzione della carriera risale al 14.05.2015, Prot. n. 5460, il (all. 03 – decreto di CP_3 ricostruzione di carriera) e deve pertanto ritenersi accertata in base all'eccezione proposta la prescrizione quinquennale di tutti gli emolumenti corrispondenti a periodi precedenti il 26.9.2019 (deposito ricorso introduttivo del 28/9/2024, ma diffida in atti del 26/9/2024).
L'amministrazione datrice di lavoro ai fini dell'individuazione della fascia retributiva, a fronte di una anzianità non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali di anni 5 mesi 2 giorni 13, ha calcolato un'anzianità di servizio in misura inferiore pari di anni 0 mesi 4 giorni 25, circostanza che ha determinato un tardivo inquadramento nella fascia 9-14 anni, ed in quella successiva 15-21, con scadenza 31.10.2029 (all. 06 - buste paga giugno-luglio-agosto 2024). Ha inoltre completamente pretermesso l'inquadramento nella fascia 3-8 maturata dalla parte ricorrente in ragione dei giorni di lavoro pre-ruolo svolti, negando così il beneficio della clausola di salvaguardia delle previgenti fasce stipendiali di cui all'art. 2, co. 2, CCNL 4/8/2011 (all. 03 – decreto ricostruzione pag. 4/5).
La ricorrente, stante l'immissione in ruolo, ha diritto all'inquadramento nella successiva fascia 9-14, ed in quella attuale 15-20, a decorrere da anni 0 mesi 4 giorni 25 rispetto a quanto in concreto avvenuto, ed al riconoscimento e collocazione nella precedente fascia 3-8, con il pagamento delle differenze retributive maturate.
*
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo il criterio della prevalente soccombenza (la causa ha valore indeterminabile anche, ma non soltanto, per la proiezione in futuro indeterminato delle conseguenze patrimoniali dell'accertamento, in ogni caso avente in sé valore indeterminato, per attenere la corretta ricostruzione della carriera non soltanto a fini economici).
34
P.Q.M.
accerta nei confronti del Controparte_1
il diritto della parte ricorrente – -
[...] Parte_1 relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato in atti documentati, al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere, avendo conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
accerta il diritto del/la ricorrente al riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici, compresa la determinazione della complessiva anzianità di servizio, restando escluso che della stessa si possa tener conto ai fini economici compreso l'avanzamento nelle fasce stipendiali, fino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva;
condanna il a inquadrare la parte Controparte_1 ricorrente, con corretta maturazione cronologica, nella fascia stipendiale correlata, per la figura professionale ausiliaria/tecnica/amministrativa di appartenenza, collocandola con la corretta rideterminazione della anzianità̀ di servizio utile sia ai fini giuridici che economici;
condanna il – nei limiti della Controparte_1 prescrizione quinquennale (atto interruttivo del 26/9/2024) - al pagamento in favore della parte ricorrente oltre i ratei di 13^ mensilità̀, della somma dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei CP_3 relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché́ in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del CCNL Comparto Scuola e delle tabelle annesse, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
35 accerta la violazione del principio di non discriminazione da parte del , ed accerta il diritto Controparte_1 della parte ricorrente, , a vedersi ricostruita la Parte_1 carriera con il riconoscimento della fascia 3-8 sotto forma di assegno
“ad personam”, in applicazione della clausola di salvaguardia delle precedenti fasce stipendiali (art. 2, co. 2, CCNL 4/8/11), con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato;
condanna, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della differenza stipendiale spettante in virtù del suddetto nuovo riconoscimento, e quindi l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale
“0-2” al gradone contrattuale “3-8 anni” sino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti fino al pagamento, e nei limiti della prescrizione quinquennale;
condanna il al pagamento Controparte_1 in favore della p endio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento riconosciuto e fino al raggiungimento di successiva progressione stipendiale;
accerta l'obbligo del resistente alla correlata CP_1 regolarizzazione assicurativa e contributiva nei limiti prescrizionali predetti;
condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese processuali, liquidate in € 4.629,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, bassa complessità e parametro minimo per la serialità del contenzioso, per le fasi di studio e fase introduttiva istruttoria/trattazione, decisione, con aumento del 15 % in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre rimborso C.U. per € 259,00 e con distrazione a favore del procuratore o dei procuratori antistatario/i, ((oltre al compenso per la consulente tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto)).
Siena, 18/7/2025
Il giudice Delio Cammarosano
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