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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. v.g. 2756/2024 promosso da:
nata il [...] a [...] e nato il Persona_1 Persona_2
02.12.1972 a FANO (PU), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAIONE CARMINE;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/04/1995 e trascritto in ER (AN) con atto nr. 00002 p2 s.A.1995, dai coniugi:
( C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Mondolfo (PU), Via Brodolini G. n.25, artigiano e
( C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
TR ( AN ) Via Martin Luther King n.53;
2) Prendere atto degli accordi, già intervenuti ed omologati in sede di separazione consensuale, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo che qui integralmente vengono richiamate ed alle quali le parti integralmente si riportano;
1 • I coniugi continueranno a vivere separati, con reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza dove riterranno opportuno, comunicandosi vicendevolmente ogni mutamento di indirizzo;
• L'abitazione coniugale sita in TR (AN) Viale Martin·Luther King n.53 di proprietà della IG.ra viene assegnata alla stessa con i mobili e le suppellettili ivi presenti, che Persona_1
continuerà a risiedervi con i figli Persona_3 CP_1 Parte_1
• I coniugi acconsentiranno reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed hanno provveduto a munire la figlia minore di documento personale di identità valido Parte_1
anche ai fini dell'espatrio;
• La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori al fine di Parte_1
assicurarle il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale.
• La minore sarà collocata presso la madre dove ha abitato sino ad ora e continuerà Parte_1
Per_ ad abitare, unitamente ai fratelli e ove manterranno la propria residenza. CP_1
• Il padre avrà la facoltà di vedere la figlia minore durante la settimana, Parte_1
concordando preventivamente con la IG.ra il giorno prescelto, prelevandola dall'abitazione di Per_1
TR (AN) Viale Martin Luther King n. 53 alla ore 19,30 per tenerla con sé anche durante la notte, provvedendo ad accompagnarla all'abitazione il giorno successivo. Il padre potrà altresì tenere la minore con sé il fine settimana dal sabato alla domenica sera, ivi compreso il Pt_1
pernottamento con cadenza alternata.
La figlia minore trascorrerà le festività canoniche ad anni alterni una volta col padre e la volta successiva con la madre in modo tale che il genitore che avrà tenuto con sé i minori a Pasqua non potrà averli a Natale e viceversa, comunque qualora la minore trascorrerà il Natale e Santo Stefano con uno dei due genitori, trascorrerà il Capodanno con l'altro; stessa regola si applicherà per il giorno del compleanno della minore;
Quante a tutte le altre festività infrasettimanali cadenti durante il periodo scolastico (Santo Patrono,
25 Aprile, I Maggio;
2 Giugno;
I Novembre;
8 Dicembre, ecc.) la figlia trascorrerà le suddette con uno dei due genitori previo accordi tra gli stessi almeno 5 giorni prima. Per ciò che attiene il periodo vacanza estivo, la figlia minore potrà trascorrere 20 giorni complessivi con il padre in un periodo da concordarsi di volta in volta con la IG.ra , comunque compreso indicativamente, Persona_1
tra il mese di Luglio e i primi dieci giorni di Settembre, da distribuirsi compatibilmente con le eIGenze della minore. Rimane salva la possibilità dei genitori di apportare modifiche ai periodi ed agli orari di permanenza della figlia presso ciascuno di loro e la facoltà del padre di vedere e tenere
2 con sé la figlia, anche al di fuori dei tempi sopra indicati, ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la IG.ra e compatibilmente con le eIGenze scolastiche, ludiche, sportive e Persona_1
ricreative della giovane, sempre nel rispetto del superiore interesse della minore.
• La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
• In deroga a quanto espressamente previsto dall'art.155, 4° comma c.c. pur essendo la figlia minore affidata in modo condiviso, le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la stessa potranno essere prese anche disgiuntamente da ciascuno dei coniugi, mentre le decisioni di maggiore interesse per la minore riguardante l'istruzione, l'educazione e la salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
• Il IG. si impegna e si obbliga, come da analoghi accordi intervenuti in sede Persona_2
separazione consensuale, a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di € 1.000,00
Per_ CP_ (euro mille/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , e nonché € Pt_1
1.000,00 (euro mille/00) per il mantenimento del coniuge, stante la non autosufficienza economica della IG.ra . Gli assegni di mantenimento continueranno ad essere regolarmente Persona_1
versati a mezzo assegno bancario intestato alla IG.ra . Gli assegni così determinati Persona_1
saranno automaticamente soggetti a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale,
a partire dalla data di deposito del presente ricorso.
• Il IG. si impegna altresì al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli Persona_2
Per_ CP_
, e purché preventivamente concordate e debitamente documentate dalla madre Pt_1
IG.ra . Per spese straordinarie si intendono a mero titolo esemplificativo e senza Persona_1
alcuna pretesa di esaustività le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, i tickets, le visite mediche specialistiche, le visite medico - sportive, le cure specialistiche, le analisi di laboratorio, l'acquisto di protesi o la foro sostituzione (occhiali, lenti, apparecchi per denti etc .. ), le spese scolastiche, tasse scolastiche, gite di istruzione, acquisto di libri di testo ed altro materiale didattico (vocabolari, atlanti, materiale scolastico di consumo) le spese da sostenersi per eventuali ripetizioni, computer, stampante ed altri accessori;
le spese sportive e/o ludiche, le quote di iscrizione e le quote mensili per la frequentazione di palestre, di gruppi e di società sportive, l'acquisto dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessario per la pratica dei predetti sports: i viaggi di istruzione all'estero per l'apprendimento. ovvero per il perfezionamento della lingua straniera, le vacanze estive per i figli e le spese di abbigliamento. Le fatture saranno intestate ai figli e le spese saranno scaricate in misura del 100% dal IG. Persona_2
3 • Il IG. come da accordi già intervenuti in sede di separazione consensuale, continuerà ad Pt_1
obbligarsi al pagamento di tutte le utenze, acqua, luce, gas, imposte comunali, relative' ·alla casa coniugale sita in TR (AN) Viale Martin Luther King n.53;
• Le autovetture Polo tg DY244TX e Fiat Punto tg. ED041LC, intestate al IG. vengono Pt_1
lasciate nella piena disponibilità della IG.ra e dei figli e così come Per_1 Persona_3 CP_1
avveniva in costanza di matrimonio, obbligandosi il IG. a farsi carico altresì delle CP_1
relative spese di manutenzione e/o riparazione;
• I coniugi dichiarano che con i presenti accordi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad accezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 28.06.2024, e hanno Persona_1 Persona_2
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ER (AN) il 30.04.1995.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 743 del 10.05.2017 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 9.05.2017. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ER
(AN) il 30.04.1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ER (AN) al n.
2, parte II, serie A dell'anno 1995.
4 Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore e dei figli e , maggiorenni non Pt_1 Per_3 CP_1
economicamente autosufficienti.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Persona_1 Persona_2
a ER (AN) il 30/04/1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ER
(AN) al n. 2, parte II, serie A dell'anno 1995; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. v.g. 2756/2024 promosso da:
nata il [...] a [...] e nato il Persona_1 Persona_2
02.12.1972 a FANO (PU), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAIONE CARMINE;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/04/1995 e trascritto in ER (AN) con atto nr. 00002 p2 s.A.1995, dai coniugi:
( C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Mondolfo (PU), Via Brodolini G. n.25, artigiano e
( C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
TR ( AN ) Via Martin Luther King n.53;
2) Prendere atto degli accordi, già intervenuti ed omologati in sede di separazione consensuale, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo che qui integralmente vengono richiamate ed alle quali le parti integralmente si riportano;
1 • I coniugi continueranno a vivere separati, con reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza dove riterranno opportuno, comunicandosi vicendevolmente ogni mutamento di indirizzo;
• L'abitazione coniugale sita in TR (AN) Viale Martin·Luther King n.53 di proprietà della IG.ra viene assegnata alla stessa con i mobili e le suppellettili ivi presenti, che Persona_1
continuerà a risiedervi con i figli Persona_3 CP_1 Parte_1
• I coniugi acconsentiranno reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed hanno provveduto a munire la figlia minore di documento personale di identità valido Parte_1
anche ai fini dell'espatrio;
• La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori al fine di Parte_1
assicurarle il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale.
• La minore sarà collocata presso la madre dove ha abitato sino ad ora e continuerà Parte_1
Per_ ad abitare, unitamente ai fratelli e ove manterranno la propria residenza. CP_1
• Il padre avrà la facoltà di vedere la figlia minore durante la settimana, Parte_1
concordando preventivamente con la IG.ra il giorno prescelto, prelevandola dall'abitazione di Per_1
TR (AN) Viale Martin Luther King n. 53 alla ore 19,30 per tenerla con sé anche durante la notte, provvedendo ad accompagnarla all'abitazione il giorno successivo. Il padre potrà altresì tenere la minore con sé il fine settimana dal sabato alla domenica sera, ivi compreso il Pt_1
pernottamento con cadenza alternata.
La figlia minore trascorrerà le festività canoniche ad anni alterni una volta col padre e la volta successiva con la madre in modo tale che il genitore che avrà tenuto con sé i minori a Pasqua non potrà averli a Natale e viceversa, comunque qualora la minore trascorrerà il Natale e Santo Stefano con uno dei due genitori, trascorrerà il Capodanno con l'altro; stessa regola si applicherà per il giorno del compleanno della minore;
Quante a tutte le altre festività infrasettimanali cadenti durante il periodo scolastico (Santo Patrono,
25 Aprile, I Maggio;
2 Giugno;
I Novembre;
8 Dicembre, ecc.) la figlia trascorrerà le suddette con uno dei due genitori previo accordi tra gli stessi almeno 5 giorni prima. Per ciò che attiene il periodo vacanza estivo, la figlia minore potrà trascorrere 20 giorni complessivi con il padre in un periodo da concordarsi di volta in volta con la IG.ra , comunque compreso indicativamente, Persona_1
tra il mese di Luglio e i primi dieci giorni di Settembre, da distribuirsi compatibilmente con le eIGenze della minore. Rimane salva la possibilità dei genitori di apportare modifiche ai periodi ed agli orari di permanenza della figlia presso ciascuno di loro e la facoltà del padre di vedere e tenere
2 con sé la figlia, anche al di fuori dei tempi sopra indicati, ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la IG.ra e compatibilmente con le eIGenze scolastiche, ludiche, sportive e Persona_1
ricreative della giovane, sempre nel rispetto del superiore interesse della minore.
• La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
• In deroga a quanto espressamente previsto dall'art.155, 4° comma c.c. pur essendo la figlia minore affidata in modo condiviso, le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la stessa potranno essere prese anche disgiuntamente da ciascuno dei coniugi, mentre le decisioni di maggiore interesse per la minore riguardante l'istruzione, l'educazione e la salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
• Il IG. si impegna e si obbliga, come da analoghi accordi intervenuti in sede Persona_2
separazione consensuale, a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di € 1.000,00
Per_ CP_ (euro mille/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , e nonché € Pt_1
1.000,00 (euro mille/00) per il mantenimento del coniuge, stante la non autosufficienza economica della IG.ra . Gli assegni di mantenimento continueranno ad essere regolarmente Persona_1
versati a mezzo assegno bancario intestato alla IG.ra . Gli assegni così determinati Persona_1
saranno automaticamente soggetti a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale,
a partire dalla data di deposito del presente ricorso.
• Il IG. si impegna altresì al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli Persona_2
Per_ CP_
, e purché preventivamente concordate e debitamente documentate dalla madre Pt_1
IG.ra . Per spese straordinarie si intendono a mero titolo esemplificativo e senza Persona_1
alcuna pretesa di esaustività le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, i tickets, le visite mediche specialistiche, le visite medico - sportive, le cure specialistiche, le analisi di laboratorio, l'acquisto di protesi o la foro sostituzione (occhiali, lenti, apparecchi per denti etc .. ), le spese scolastiche, tasse scolastiche, gite di istruzione, acquisto di libri di testo ed altro materiale didattico (vocabolari, atlanti, materiale scolastico di consumo) le spese da sostenersi per eventuali ripetizioni, computer, stampante ed altri accessori;
le spese sportive e/o ludiche, le quote di iscrizione e le quote mensili per la frequentazione di palestre, di gruppi e di società sportive, l'acquisto dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessario per la pratica dei predetti sports: i viaggi di istruzione all'estero per l'apprendimento. ovvero per il perfezionamento della lingua straniera, le vacanze estive per i figli e le spese di abbigliamento. Le fatture saranno intestate ai figli e le spese saranno scaricate in misura del 100% dal IG. Persona_2
3 • Il IG. come da accordi già intervenuti in sede di separazione consensuale, continuerà ad Pt_1
obbligarsi al pagamento di tutte le utenze, acqua, luce, gas, imposte comunali, relative' ·alla casa coniugale sita in TR (AN) Viale Martin Luther King n.53;
• Le autovetture Polo tg DY244TX e Fiat Punto tg. ED041LC, intestate al IG. vengono Pt_1
lasciate nella piena disponibilità della IG.ra e dei figli e così come Per_1 Persona_3 CP_1
avveniva in costanza di matrimonio, obbligandosi il IG. a farsi carico altresì delle CP_1
relative spese di manutenzione e/o riparazione;
• I coniugi dichiarano che con i presenti accordi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad accezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 28.06.2024, e hanno Persona_1 Persona_2
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ER (AN) il 30.04.1995.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 743 del 10.05.2017 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 9.05.2017. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ER
(AN) il 30.04.1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ER (AN) al n.
2, parte II, serie A dell'anno 1995.
4 Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore e dei figli e , maggiorenni non Pt_1 Per_3 CP_1
economicamente autosufficienti.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Persona_1 Persona_2
a ER (AN) il 30/04/1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ER
(AN) al n. 2, parte II, serie A dell'anno 1995; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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