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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16645 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75693/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott. Federico Salvati Presidente dott. Claudio Patruno Giudice dott.ssa Anna Multari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°75693 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto "querela di falso", e vertente tra in liquidazione, in persona del liquidatore dott. Parte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Palma
[...]
parte attrice
e
, in persona del Responsabile Atti Controparte_1
introduttivi del Giudizio p.t., autorizzato giusta procura speciale autenticata per atto del
Notaio rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Panfili Persona_1
parte convenuta nonché
PUBBLICO MINISTERO interventore necessario
pagina1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto introduttivo ritualmente notificato evocando in Parte_1
giudizio l' ha proposto querela di falso, così Controparte_1
concludendo: «1) - In via preliminare disporre il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., degli originali della documentazione così come puntualmente elencata al punto I); II) di cui alle cartelle di pagamento nn.: 02820130033257630001, 02820140008980969001, 02820150015987900001,
02820150024448569001, 02820170013416513000, 02820170017640733000,
02820170019870814000, 02820170025080644000, 02820170020580745000,
02820170026568127000, 02820180001044942000, 02820180002505063000,
02820180003949601000, 02820180021432381000, 02820180027233460000,
02820180027233561000, 02820180027233662000, 02820190002795770000,
02820190005395528000, 02820190014155926000, 02820190014156027000,
02820190014567449001, in possesso dell'Agente per la Riscossione;
2) – Accogliersi la querela di falso e, per l'effetto, accettare e dichiarare la falsità materiale e/o non autenticità degli allegati prodotti nel giudizio incidentale;
3) – Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente Parte_3
, l'inesistenza giuridica e/o la nullità dei titoli esecuti originari, unitamente ad ogni altro atto
[...]
ad esse presuntivamente collegate;
4) – Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
1.1.In particolare, la querelante ha contestato, relativamente alle cartelle indicate, il falso materiale, consistente nella falsa attestazione di avvenuta consegna nel formato .p7m ovvero l'assenza di firma digitale di un “valido funzionario abilitato”.
1.2.Inoltre, anche con riferimento agli “atti collegati”, la querelante ha eccepito: I) il falso materiale delle istanze di definizione agevolata e relativi prospetti del 19.04.2017 e del
19.11.2018, esibite in copia fotostatica incompleta e illeggibile, contestando la firma del sottoscrivente e la consegna nel formato corretto ovvero l'assenza di firma digitale di un
“valido funzionario abilitato”; II) il falso materiale delle istanze di rateizzo nn. 142993,
16927, 204125 e relative comunicazioni e/o trasmissione delle stesse, esibite in copia fotostatica incompleta e illeggibile, contestando la firma del sottoscrivente e la veridicità dei messaggi pec con i quali i piani di rateizzo sarebbero stati trasmessi.
pagina2 di 6 1.2 Si è costituita (breviter , sostenendo: (a) che Controparte_2 CP_3
la cartella n. 028 2014 0008980969 001 era stata notificata mediante il servizio postale con avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto da un addetto all'azienda per cui la querela di falso nei suoi confronti doveva dichiarata inammissibile per contrarietà all'art. 221 c.p.c. in quanto priva degli elementi da cui deriverebbe la lamentata falsità e/o mancata autenticità e della relativa prova;
(b) che l'attestazione di ricevuta di consegna
(RAC) del messaggio di posta elettronica certificata non costituisce atto dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.; (c) la ritualità della notificazione delle cartelle mediante allegazione al messaggio pec di documento informatico in formato .pdf e la mancata contestazione dell'indirizzo pec da parte della querelante;
(e) l'equipollenza del file con estensione in .pdf, digitalmente firmato in formato PAdES, al file con estensione in .p7m, digitalmente firmato in formato CAdES;
(f) che qualsiasi, eventuale vizio della notifica delle cartelle risulterebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c., stante la prova dell'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del contribuente;
(g) che tanto le dichiarazioni di definizione agevolata quanto le istanze di rateizzazione contestate erano state generate e inviate dalla stessa querelante per mezzo del proprio indirizzo di posta elettronica certificata , Email_1
nonché sottoscritte da liquidatore della società. Parte_2
2.2. Parte convenuta ha, quindi, così concluso: «in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità
e/o nullità ex art. 221 c.p.c. della querela di falso avversaria, per tutti i motivi sopra esposti. Nel merito, rigettare la querela di falso siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario, IVA e CNA come per legge da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
3.1.All'udienza del 10.09.2024 parte attrice ha chiesto venisse dichiarata la cessata materia del contendere, asserendo di essere stata medio tempore ammessa alla definizione agevolata (in particolare alla c.d. Rottamazione quater) relativamente alle cartelle richiamate.
3.1.All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte parte attrice concludeva chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere, mentre parte convenuta non depositava note.
pagina3 di 6 4. Deve preliminarmente osservarsi che non risulta, nel caso di specie, dimostrato che la querela è stata proposta effettivamente in via incidentale, come sostenuto da parte attrice, anche se non contestato dalla convenuta, atteso che non risulta in atti né viene in alcun modo evocato alcun provvedimento di sospensione del processo di fronte alla
Commissione tributaria ex art. 39 d.lgs. 546 del 1992, dovendosi rilevare, in caso contrario, ovvero di proposizione della querela in via principale, il difetto della condizioni di procedibilità di cui all'art. 99 disp. att. c.p.c.
4.1.Già tale profilo, non avendo appunto la querelante o il suo procuratore speciale provveduto a confermare la querela alla prima udienza o successivamente, farebbe concludere per una pronuncia di improcedibilità.
5. Ad ogni modo, la querela deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono e che preesistono alla richiesta declaratoria di cessata materia del contendere, attenendo direttamente all'oggetto del giudizio.
5.1.Giova ad ogni modo evidenziare che la cessata materia del contendere, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbe originata dalla adesione alla definizione agevolata per le cartelle di pagamento impugnate nel giudizio di fronte al Giudice tributario.
5.2.Orbene, anche a tacere delle perplessità che la documentazione depositata suscita - avendo la querelante omesso di dimostrare la dichiarata incorporazione della società
AN LE s.p.a. e comunque comparendo quest'ultima come soggetto dotato di una propria distinta personalità giuridica in data successiva all'introduzione del presente giudizio - deve osservarsi che, ad ogni modo, la definizione agevolata è comunque idonea, secondo la procedura prevista dall'art. 1, comma 236 del d.lgs. n. 197/2002, a provocare l'estinzione del solo giudizio avente ad oggetto “i carichi in essa ricompresi”, e, peraltro, soltanto subordinatamente all'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
5.3.In tal senso, anche volendo dar atto di un sopravvenuto difetto di interesse ad agire del querelante, ormai privo di interesse ad ottenere una pronuncia sull'odierna querela, questo Tribunale ritiene di essere tenuto, anche ai fini della regolazione delle spese, a dar conto dell'inammissibilità della querela proposto avente ad oggetto documenti privi di fede privilegiata.
pagina4 di 6 5.4.Quanto alla ricevuta di avvenuta consegna via pec, la giurisprudenza di legittimità con orientamento del tutto condivisibile ha, infatti, precisato che “la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso” in quanto “la notifica telematica è avvenuta senza la cooperazione da parte di un pubblico ufficiale, e soprattutto, si è conclusa – nel rispetto delle specifiche tecniche fissate dalla normativa secondaria – il d.m. n. 44 del 2011 – che non prevedono attestazioni espresse da una persona fisica – con l'emissione automatica di una ricevuta (la RAC), che viene poi digitalmente sottoscritta da un privato (il gestore del servizio di posta elettronica del destinatario” (Cass. civ., sez. I, n. 15035/2016).
5.4.1.Le ricevute di avvenuta consegna di messaggi di posta elettronica certificata, infatti, nella specie dei messaggi generati automaticamente dal sistema informatico del gestore in seguito all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, non sono, infatti, documenti redatti da un pubblico ufficiale, ma sono duplicati meccanizzati e, pertanto, non possono essere qualificati come atti pubblici ex art. 2700 c.c., né costituiscono scritture private ai sensi dell'art. 2702 c.c.
5.5.Estranei allo strumento processuale della querela sono anche gli altri documenti impugnati per falso ovvero la notifica della cartella n. 028 2014 0008980969 001 mediante servizio postale (v. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta), per il perfezionamento della quale “è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta mediante consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”
(Cass. n.1091 del 17.01.2013; Cass. n. 6395/14 e n. 9246/15) nonché le quattro istanze di definizione agevolata e le tre istanze di rateizzo, rispetto alle quali il querelante
“eccepisce l'esibizione di copie fotostatiche delle stesse, incomplete ed illeggibili, delle quali si contesta il falso materiale della firma del sottoscrivente insistendo per la richiesta di produzione degli originali delle stesse”. Anche rispetto a tali atti, la querela di falso è strumento inidoneo non trattandosi né di scrittura privata autenticata, né riconosciuta o verificata.
pagina5 di 6 5.6.Solo ad abundantiam, peraltro, si rileva, come correttamente eccepito dalla convenuta,
l'assenza degli elementi richiesti dall'art. 221 c.p.c. ovvero l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, prevista a pena di nullità (da ultimo, Cass. sez. III, n.
2408/2023).
6.Per tutte le ragioni su esposte la querela di falso deve ritenersi inammissibile.
7.Allo stesso modo deve, ritenersi inammissibile la conseguente domanda volta ad ottenere la declaratoria di “inesistenza giuridica e/o la nullità dei titoli esecutivi originari, unitamente ad ogni altro atto ad esse presuntivamente collegate”, peraltro evidentemente incompatibile con la prospettazione della proposizione della querela di falso in via incidentale che postula la sussistenza di un giudizio dinnanzi al Giudice tributario, sospeso al solo fine di consentire la definizione del giudizio di falso che la parte è stata autorizzata a proporre in quanto relativo ad un documento rilevante e che, dunque, non consente, la congiunta proposizione di domande diverse.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm., come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa), della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara la querela di falso proposta da nonché le domande Parte_1 Parte_1
conseguenti inammissibili;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in € 5.810 per compensi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così è deciso nella camera di consiglio in data 19.1.2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Anna Multari Il Presidente
Dott. Federico Salvati
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott. Federico Salvati Presidente dott. Claudio Patruno Giudice dott.ssa Anna Multari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°75693 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto "querela di falso", e vertente tra in liquidazione, in persona del liquidatore dott. Parte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Palma
[...]
parte attrice
e
, in persona del Responsabile Atti Controparte_1
introduttivi del Giudizio p.t., autorizzato giusta procura speciale autenticata per atto del
Notaio rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Panfili Persona_1
parte convenuta nonché
PUBBLICO MINISTERO interventore necessario
pagina1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto introduttivo ritualmente notificato evocando in Parte_1
giudizio l' ha proposto querela di falso, così Controparte_1
concludendo: «1) - In via preliminare disporre il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., degli originali della documentazione così come puntualmente elencata al punto I); II) di cui alle cartelle di pagamento nn.: 02820130033257630001, 02820140008980969001, 02820150015987900001,
02820150024448569001, 02820170013416513000, 02820170017640733000,
02820170019870814000, 02820170025080644000, 02820170020580745000,
02820170026568127000, 02820180001044942000, 02820180002505063000,
02820180003949601000, 02820180021432381000, 02820180027233460000,
02820180027233561000, 02820180027233662000, 02820190002795770000,
02820190005395528000, 02820190014155926000, 02820190014156027000,
02820190014567449001, in possesso dell'Agente per la Riscossione;
2) – Accogliersi la querela di falso e, per l'effetto, accettare e dichiarare la falsità materiale e/o non autenticità degli allegati prodotti nel giudizio incidentale;
3) – Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente Parte_3
, l'inesistenza giuridica e/o la nullità dei titoli esecuti originari, unitamente ad ogni altro atto
[...]
ad esse presuntivamente collegate;
4) – Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
1.1.In particolare, la querelante ha contestato, relativamente alle cartelle indicate, il falso materiale, consistente nella falsa attestazione di avvenuta consegna nel formato .p7m ovvero l'assenza di firma digitale di un “valido funzionario abilitato”.
1.2.Inoltre, anche con riferimento agli “atti collegati”, la querelante ha eccepito: I) il falso materiale delle istanze di definizione agevolata e relativi prospetti del 19.04.2017 e del
19.11.2018, esibite in copia fotostatica incompleta e illeggibile, contestando la firma del sottoscrivente e la consegna nel formato corretto ovvero l'assenza di firma digitale di un
“valido funzionario abilitato”; II) il falso materiale delle istanze di rateizzo nn. 142993,
16927, 204125 e relative comunicazioni e/o trasmissione delle stesse, esibite in copia fotostatica incompleta e illeggibile, contestando la firma del sottoscrivente e la veridicità dei messaggi pec con i quali i piani di rateizzo sarebbero stati trasmessi.
pagina2 di 6 1.2 Si è costituita (breviter , sostenendo: (a) che Controparte_2 CP_3
la cartella n. 028 2014 0008980969 001 era stata notificata mediante il servizio postale con avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto da un addetto all'azienda per cui la querela di falso nei suoi confronti doveva dichiarata inammissibile per contrarietà all'art. 221 c.p.c. in quanto priva degli elementi da cui deriverebbe la lamentata falsità e/o mancata autenticità e della relativa prova;
(b) che l'attestazione di ricevuta di consegna
(RAC) del messaggio di posta elettronica certificata non costituisce atto dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.; (c) la ritualità della notificazione delle cartelle mediante allegazione al messaggio pec di documento informatico in formato .pdf e la mancata contestazione dell'indirizzo pec da parte della querelante;
(e) l'equipollenza del file con estensione in .pdf, digitalmente firmato in formato PAdES, al file con estensione in .p7m, digitalmente firmato in formato CAdES;
(f) che qualsiasi, eventuale vizio della notifica delle cartelle risulterebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c., stante la prova dell'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del contribuente;
(g) che tanto le dichiarazioni di definizione agevolata quanto le istanze di rateizzazione contestate erano state generate e inviate dalla stessa querelante per mezzo del proprio indirizzo di posta elettronica certificata , Email_1
nonché sottoscritte da liquidatore della società. Parte_2
2.2. Parte convenuta ha, quindi, così concluso: «in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità
e/o nullità ex art. 221 c.p.c. della querela di falso avversaria, per tutti i motivi sopra esposti. Nel merito, rigettare la querela di falso siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario, IVA e CNA come per legge da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
3.1.All'udienza del 10.09.2024 parte attrice ha chiesto venisse dichiarata la cessata materia del contendere, asserendo di essere stata medio tempore ammessa alla definizione agevolata (in particolare alla c.d. Rottamazione quater) relativamente alle cartelle richiamate.
3.1.All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte parte attrice concludeva chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere, mentre parte convenuta non depositava note.
pagina3 di 6 4. Deve preliminarmente osservarsi che non risulta, nel caso di specie, dimostrato che la querela è stata proposta effettivamente in via incidentale, come sostenuto da parte attrice, anche se non contestato dalla convenuta, atteso che non risulta in atti né viene in alcun modo evocato alcun provvedimento di sospensione del processo di fronte alla
Commissione tributaria ex art. 39 d.lgs. 546 del 1992, dovendosi rilevare, in caso contrario, ovvero di proposizione della querela in via principale, il difetto della condizioni di procedibilità di cui all'art. 99 disp. att. c.p.c.
4.1.Già tale profilo, non avendo appunto la querelante o il suo procuratore speciale provveduto a confermare la querela alla prima udienza o successivamente, farebbe concludere per una pronuncia di improcedibilità.
5. Ad ogni modo, la querela deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono e che preesistono alla richiesta declaratoria di cessata materia del contendere, attenendo direttamente all'oggetto del giudizio.
5.1.Giova ad ogni modo evidenziare che la cessata materia del contendere, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbe originata dalla adesione alla definizione agevolata per le cartelle di pagamento impugnate nel giudizio di fronte al Giudice tributario.
5.2.Orbene, anche a tacere delle perplessità che la documentazione depositata suscita - avendo la querelante omesso di dimostrare la dichiarata incorporazione della società
AN LE s.p.a. e comunque comparendo quest'ultima come soggetto dotato di una propria distinta personalità giuridica in data successiva all'introduzione del presente giudizio - deve osservarsi che, ad ogni modo, la definizione agevolata è comunque idonea, secondo la procedura prevista dall'art. 1, comma 236 del d.lgs. n. 197/2002, a provocare l'estinzione del solo giudizio avente ad oggetto “i carichi in essa ricompresi”, e, peraltro, soltanto subordinatamente all'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
5.3.In tal senso, anche volendo dar atto di un sopravvenuto difetto di interesse ad agire del querelante, ormai privo di interesse ad ottenere una pronuncia sull'odierna querela, questo Tribunale ritiene di essere tenuto, anche ai fini della regolazione delle spese, a dar conto dell'inammissibilità della querela proposto avente ad oggetto documenti privi di fede privilegiata.
pagina4 di 6 5.4.Quanto alla ricevuta di avvenuta consegna via pec, la giurisprudenza di legittimità con orientamento del tutto condivisibile ha, infatti, precisato che “la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso” in quanto “la notifica telematica è avvenuta senza la cooperazione da parte di un pubblico ufficiale, e soprattutto, si è conclusa – nel rispetto delle specifiche tecniche fissate dalla normativa secondaria – il d.m. n. 44 del 2011 – che non prevedono attestazioni espresse da una persona fisica – con l'emissione automatica di una ricevuta (la RAC), che viene poi digitalmente sottoscritta da un privato (il gestore del servizio di posta elettronica del destinatario” (Cass. civ., sez. I, n. 15035/2016).
5.4.1.Le ricevute di avvenuta consegna di messaggi di posta elettronica certificata, infatti, nella specie dei messaggi generati automaticamente dal sistema informatico del gestore in seguito all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, non sono, infatti, documenti redatti da un pubblico ufficiale, ma sono duplicati meccanizzati e, pertanto, non possono essere qualificati come atti pubblici ex art. 2700 c.c., né costituiscono scritture private ai sensi dell'art. 2702 c.c.
5.5.Estranei allo strumento processuale della querela sono anche gli altri documenti impugnati per falso ovvero la notifica della cartella n. 028 2014 0008980969 001 mediante servizio postale (v. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta), per il perfezionamento della quale “è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta mediante consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”
(Cass. n.1091 del 17.01.2013; Cass. n. 6395/14 e n. 9246/15) nonché le quattro istanze di definizione agevolata e le tre istanze di rateizzo, rispetto alle quali il querelante
“eccepisce l'esibizione di copie fotostatiche delle stesse, incomplete ed illeggibili, delle quali si contesta il falso materiale della firma del sottoscrivente insistendo per la richiesta di produzione degli originali delle stesse”. Anche rispetto a tali atti, la querela di falso è strumento inidoneo non trattandosi né di scrittura privata autenticata, né riconosciuta o verificata.
pagina5 di 6 5.6.Solo ad abundantiam, peraltro, si rileva, come correttamente eccepito dalla convenuta,
l'assenza degli elementi richiesti dall'art. 221 c.p.c. ovvero l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, prevista a pena di nullità (da ultimo, Cass. sez. III, n.
2408/2023).
6.Per tutte le ragioni su esposte la querela di falso deve ritenersi inammissibile.
7.Allo stesso modo deve, ritenersi inammissibile la conseguente domanda volta ad ottenere la declaratoria di “inesistenza giuridica e/o la nullità dei titoli esecutivi originari, unitamente ad ogni altro atto ad esse presuntivamente collegate”, peraltro evidentemente incompatibile con la prospettazione della proposizione della querela di falso in via incidentale che postula la sussistenza di un giudizio dinnanzi al Giudice tributario, sospeso al solo fine di consentire la definizione del giudizio di falso che la parte è stata autorizzata a proporre in quanto relativo ad un documento rilevante e che, dunque, non consente, la congiunta proposizione di domande diverse.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm., come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa), della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara la querela di falso proposta da nonché le domande Parte_1 Parte_1
conseguenti inammissibili;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in € 5.810 per compensi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così è deciso nella camera di consiglio in data 19.1.2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Anna Multari Il Presidente
Dott. Federico Salvati
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