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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente
Patrizia Medica Giudice
L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2369/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Montesilvano, Via G. Mazzini 7, presso lo studio dell'avv. Carlo Alfani, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) In data 6.12.2003 contraeva matrimonio civile con , come risulta Parte_1 CP_1 dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Montesilvano in data 24.05.2024, unione dalla quale non nascevano figli.
2) In data 12.2.2010 il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 201/2010, dichiarava la separazione personale dei coniugi, assegnando alla ricorrente, quale proprietaria, l'abitazione coniugale, senz'altro provvedere, atteso che i coniugi erano economicamente autosufficienti.
3) Con ricorso presentato in data 1.08.2024 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , con conferma dell'assegnazione dell'abitazione CP_1
coniugale, sita in Montesilvano alla via Trentino, 22, in favore della ricorrente.
4) Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 19.03.2025 ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
5) Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendovi stata sentenza di separazione giudiziale tra i coniugi pubblicata in data 12.2.2010, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione. Tale situazione obiettiva e la mancata costituzione in giudizio del convenuto evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
6) Deve essere dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere la assegnazione della casa coniugale. Difatti, il tribunale non può pronunciarsi sulla domanda di assegnazione della casa coniugale all'uno o all'altro coniuge, a meno che non vi siano figli minori o non ancora economicamente autosufficienti, in quanto il procedimento di divorzio ha ad oggetto esclusivamente la cessazione dello status di coniuge e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con esclusione, dunque, di ogni questione relativa al diritto di proprietà o di abitazione di uno dei coniugi sull'immobile in assenza di prole.
7) Le spese di lite possono essere dichiarate compensate, non essendo configurabile la soccombenza del resistente che, rimanendo contumace, non si è opposto alla domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Montesilvano (PE) il 6.12.200312 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del medesimo Comune, atto n. 51, Parte I, anno 2003.
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
3) dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Pescara, 1.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente
Patrizia Medica Giudice
L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2369/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Montesilvano, Via G. Mazzini 7, presso lo studio dell'avv. Carlo Alfani, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) In data 6.12.2003 contraeva matrimonio civile con , come risulta Parte_1 CP_1 dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Montesilvano in data 24.05.2024, unione dalla quale non nascevano figli.
2) In data 12.2.2010 il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 201/2010, dichiarava la separazione personale dei coniugi, assegnando alla ricorrente, quale proprietaria, l'abitazione coniugale, senz'altro provvedere, atteso che i coniugi erano economicamente autosufficienti.
3) Con ricorso presentato in data 1.08.2024 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , con conferma dell'assegnazione dell'abitazione CP_1
coniugale, sita in Montesilvano alla via Trentino, 22, in favore della ricorrente.
4) Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 19.03.2025 ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
5) Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendovi stata sentenza di separazione giudiziale tra i coniugi pubblicata in data 12.2.2010, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione. Tale situazione obiettiva e la mancata costituzione in giudizio del convenuto evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
6) Deve essere dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere la assegnazione della casa coniugale. Difatti, il tribunale non può pronunciarsi sulla domanda di assegnazione della casa coniugale all'uno o all'altro coniuge, a meno che non vi siano figli minori o non ancora economicamente autosufficienti, in quanto il procedimento di divorzio ha ad oggetto esclusivamente la cessazione dello status di coniuge e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con esclusione, dunque, di ogni questione relativa al diritto di proprietà o di abitazione di uno dei coniugi sull'immobile in assenza di prole.
7) Le spese di lite possono essere dichiarate compensate, non essendo configurabile la soccombenza del resistente che, rimanendo contumace, non si è opposto alla domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Montesilvano (PE) il 6.12.200312 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del medesimo Comune, atto n. 51, Parte I, anno 2003.
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
3) dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Pescara, 1.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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