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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18689 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18689/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. RIVIELLO LUCA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Lonato d/G, c.so Garibaldi, n. 71/A
e
(c.f. , con l'avv. RIVIELLO LUCA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Lonato d/G, c.so Garibaldi, n. 71/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 9.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«A)- Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
B)- Assegnazione della casa coniugale posta in Lonato del Garda Via Lazzaretto n. 21 e del relativo arredo ad Parte_1
C)- Affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre
D)- potrà tenere con sé presso la propria abitazione LU la domenica ed il Parte_1 lunedì mattina oltre ad una mezza giornata durante la settimana da concordare riguardo agli impegni di e della madre e degli impegni lavorativi del padre. Per_1 Si prevede sin d'ora che quando si sarà abituato alla separazione dei genitori e gli impegni Per_1 lavorativi del padre lo consentiranno, potrà, anche pernottare presso quest'ultimo e tornare presso la madre nella giornata successiva.
E)- si impegna a corrispondere in favore della coniuge la somma di € 500,00 entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese quale contributo per il sostentamento del figlio da accreditare a Per_1 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a presso la Banca Popolare di Parte_2
Sondrio, Filiale di Lonato del Garda, IBAN [...]X45 (salvo future modifiche da comunicare).
Oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
F)- Spese mediche, scolastiche e straordinarie per la prole al 50% fra i coniugi come da protocollo del Tribunale di Brescia.
G)- In caso di espatrio (anche temporaneo) ogni genitore sarà tenuto a richiedere preventiva autorizzazione all'altro coniuge.
H)- in data 27/09/2024 ha provveduto al pagamento della somma pari ad €. Parte_1
50.000,00 in favore di a titolo di mantenimento una tantum della coniuge.» Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/09/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LONATO DEL GARDA (anno 2017, parte I, n. 20) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 470/2025 del 14.4.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a Lonato del Garda (BS) il 11.9.2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, parte I, n. 20;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente est.
NZ ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18689/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. RIVIELLO LUCA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Lonato d/G, c.so Garibaldi, n. 71/A
e
(c.f. , con l'avv. RIVIELLO LUCA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Lonato d/G, c.so Garibaldi, n. 71/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 9.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«A)- Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
B)- Assegnazione della casa coniugale posta in Lonato del Garda Via Lazzaretto n. 21 e del relativo arredo ad Parte_1
C)- Affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre
D)- potrà tenere con sé presso la propria abitazione LU la domenica ed il Parte_1 lunedì mattina oltre ad una mezza giornata durante la settimana da concordare riguardo agli impegni di e della madre e degli impegni lavorativi del padre. Per_1 Si prevede sin d'ora che quando si sarà abituato alla separazione dei genitori e gli impegni Per_1 lavorativi del padre lo consentiranno, potrà, anche pernottare presso quest'ultimo e tornare presso la madre nella giornata successiva.
E)- si impegna a corrispondere in favore della coniuge la somma di € 500,00 entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese quale contributo per il sostentamento del figlio da accreditare a Per_1 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a presso la Banca Popolare di Parte_2
Sondrio, Filiale di Lonato del Garda, IBAN [...]X45 (salvo future modifiche da comunicare).
Oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
F)- Spese mediche, scolastiche e straordinarie per la prole al 50% fra i coniugi come da protocollo del Tribunale di Brescia.
G)- In caso di espatrio (anche temporaneo) ogni genitore sarà tenuto a richiedere preventiva autorizzazione all'altro coniuge.
H)- in data 27/09/2024 ha provveduto al pagamento della somma pari ad €. Parte_1
50.000,00 in favore di a titolo di mantenimento una tantum della coniuge.» Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/09/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LONATO DEL GARDA (anno 2017, parte I, n. 20) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 470/2025 del 14.4.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a Lonato del Garda (BS) il 11.9.2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, parte I, n. 20;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente est.
NZ ET