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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 6.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.749/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4796/2021, pronunciata dal Tribunale di
Napoli Nord, Sezione lavoro in data 10.11.2021
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L. Pane
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv.to G. Marfella Controparte_1
NONCHE'
, in proprio e quale procuratore speciale della CP_2 CP_3
, rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Falso e I.
[...]
Verrengia
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso di primo grado riferiva che, in Controparte_1 data 1.2.21, recatasi presso gli uffici dell' di CP_4
Riscossione, aveva avuto conoscenza della esistenza della cartella di pagamento n.071/2011/00409487/50/000 ruolo n. 286 e dell'avviso di addebito n.371/2014/00057026/92/000 ruolo n. 1126 presuntivamente e rispettivamente notificate in data 19.02.2011 e
23.06.2014 emesse nei suoi confronti e mai pervenute, per il pagamento della somma complessiva di € 9.619,38 per crediti vantati dall' ; sul presupposto di avere interesse ad impugnare CP_2 il contenuto dell'estratto di ruolo, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti con richiesta di annullamento degli atti impositivi.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. n.4796/2021 il
Tribunale di Napoli Nord dichiarava l'illegittimità della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito e non dovuti i contributi per intervenuta prescrizione, condannando i convenuti in CP_2 solido al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' Parte_1
rilevando l'erroneità e contraddittorietà della
[...] motivazione resa dal Tribunale in quanto era stato affermato in sentenza che erano state regolarmente notificati la cartella di pagamento e l'avviso di addebito e, ciononostante, non era stata rilevata dal GL l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
Si sono costituiti gli appellati. La ha sostenuto la CP_1 ammissibilità della domanda spiegata quale azione di accertamento negativo, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado rilevando la non correttezza delle notifiche della cartella e dell'avviso; l' ha concluso per l'inammissibilità del ricorso CP_2 di primo grado per carenza di interesse ad agire richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 26283/22.
********** Rileva il Collegio che la controversia è stata instaurata quale opposizione ad estratto di ruolo, atteso che in ricorso la parte ha dichiarato di avere avuto conoscenza delle iscrizioni a suo pag. 2/6 carico mediante acquisizione di estratto ruolo presso il
Concessionario della Riscossione.
La proposta opposizione va dichiarata inammissibile alla luce del
D.L. 146/2021, cosi come interpretato dalla recente sentenza SS.UU
n.26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR
602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte (SS.UU. n.26283/22) ha esaminato la questione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma
4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del
pag. 3/6 d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato
l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:
pag. 4/6 - esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
-“la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 111
Costituzione”.
La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato “inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere
l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (cfr. motivazione Cass. sez.
L, Sentenza n.10595/2023).
Nella specie l'originaria ricorrente non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel ricorso, né comunque nel corso del giudizio, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione.
pag. 5/6 Difettando l'interesse ad agire, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n.071/2011/00409487/50/000 ruolo n.286 e l'avviso di addebito n.371/2014/00057026/92/000 ruolo n.1126 oggetto del presente giudizio di appello restando, per l'effetto, assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da avverso la cartella di Controparte_1 pagamento n.071/2011/00409487/50/000 ruolo n.286 e l'avviso di addebito n.371/2014/00057026/92/000 ruolo n.1126; compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Napoli 6.2.2025
il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli dr.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 6.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.749/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4796/2021, pronunciata dal Tribunale di
Napoli Nord, Sezione lavoro in data 10.11.2021
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L. Pane
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv.to G. Marfella Controparte_1
NONCHE'
, in proprio e quale procuratore speciale della CP_2 CP_3
, rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Falso e I.
[...]
Verrengia
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso di primo grado riferiva che, in Controparte_1 data 1.2.21, recatasi presso gli uffici dell' di CP_4
Riscossione, aveva avuto conoscenza della esistenza della cartella di pagamento n.071/2011/00409487/50/000 ruolo n. 286 e dell'avviso di addebito n.371/2014/00057026/92/000 ruolo n. 1126 presuntivamente e rispettivamente notificate in data 19.02.2011 e
23.06.2014 emesse nei suoi confronti e mai pervenute, per il pagamento della somma complessiva di € 9.619,38 per crediti vantati dall' ; sul presupposto di avere interesse ad impugnare CP_2 il contenuto dell'estratto di ruolo, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti con richiesta di annullamento degli atti impositivi.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. n.4796/2021 il
Tribunale di Napoli Nord dichiarava l'illegittimità della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito e non dovuti i contributi per intervenuta prescrizione, condannando i convenuti in CP_2 solido al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' Parte_1
rilevando l'erroneità e contraddittorietà della
[...] motivazione resa dal Tribunale in quanto era stato affermato in sentenza che erano state regolarmente notificati la cartella di pagamento e l'avviso di addebito e, ciononostante, non era stata rilevata dal GL l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
Si sono costituiti gli appellati. La ha sostenuto la CP_1 ammissibilità della domanda spiegata quale azione di accertamento negativo, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado rilevando la non correttezza delle notifiche della cartella e dell'avviso; l' ha concluso per l'inammissibilità del ricorso CP_2 di primo grado per carenza di interesse ad agire richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 26283/22.
********** Rileva il Collegio che la controversia è stata instaurata quale opposizione ad estratto di ruolo, atteso che in ricorso la parte ha dichiarato di avere avuto conoscenza delle iscrizioni a suo pag. 2/6 carico mediante acquisizione di estratto ruolo presso il
Concessionario della Riscossione.
La proposta opposizione va dichiarata inammissibile alla luce del
D.L. 146/2021, cosi come interpretato dalla recente sentenza SS.UU
n.26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR
602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte (SS.UU. n.26283/22) ha esaminato la questione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma
4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del
pag. 3/6 d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato
l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:
pag. 4/6 - esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
-“la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 111
Costituzione”.
La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato “inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere
l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (cfr. motivazione Cass. sez.
L, Sentenza n.10595/2023).
Nella specie l'originaria ricorrente non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel ricorso, né comunque nel corso del giudizio, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione.
pag. 5/6 Difettando l'interesse ad agire, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n.071/2011/00409487/50/000 ruolo n.286 e l'avviso di addebito n.371/2014/00057026/92/000 ruolo n.1126 oggetto del presente giudizio di appello restando, per l'effetto, assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da avverso la cartella di Controparte_1 pagamento n.071/2011/00409487/50/000 ruolo n.286 e l'avviso di addebito n.371/2014/00057026/92/000 ruolo n.1126; compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Napoli 6.2.2025
il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli dr.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6