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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12990/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Rinaudo Parte_1 C.F._1
Beatrice, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Polizzi Manuela, Controparte_1 C.F._2 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale d'udienza del 9.4.2025): pronuncia di divorzio
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 11/07/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 954, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993). pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia: , maggiorenne ed economicamente autonoma. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 2.4.1996, omologata dal Tribunale di Torino in data 26.4.1996.
Con ricorso depositato il 19.7.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
Con comparsa depositata in data 7.3.2025, si costituiva in giudizio Controparte_1 nulla opponendo al ricorso avversario.
All'udienza in data 9.4.2025 le parti, comparse personalmente, venivano sentite ed instavano nelle comuni conclusioni.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state formulate altre domande all'infuori della pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12990/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Rinaudo Parte_1 C.F._1
Beatrice, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Polizzi Manuela, Controparte_1 C.F._2 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale d'udienza del 9.4.2025): pronuncia di divorzio
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 11/07/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 954, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993). pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia: , maggiorenne ed economicamente autonoma. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 2.4.1996, omologata dal Tribunale di Torino in data 26.4.1996.
Con ricorso depositato il 19.7.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
Con comparsa depositata in data 7.3.2025, si costituiva in giudizio Controparte_1 nulla opponendo al ricorso avversario.
All'udienza in data 9.4.2025 le parti, comparse personalmente, venivano sentite ed instavano nelle comuni conclusioni.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state formulate altre domande all'infuori della pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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