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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/05/2024, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2506/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di OL, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Federico Paciolla - Giudice
Dr. Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2506/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PAPA VITTORIO, giusta Parte_1
procura in atti, domiciliatario;
- parte ricorrente -
contro
, contumace;
CP_1
- parte convenuta -
e pagina 1 di 9 PUBBLICO MINISTERO,
- parte intervenuta -
in punto: separazione giudiziale.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“1. dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in data 27/11/2017 presso Consolato generale del regno del Marocco a Verona, registrato con il n. 51/2018) e autorizzare gli stessi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2.
affidare i minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa ove avranno anche la residenza anagrafica;
3.
disporre un contributo di mantenimento a favore dei figli minori ed Per_1
a carico del sig. dell'importo di Euro 300,00 per ciascun Per_2 Parte_2
figlio (e quindi complessivamente 600 €) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra rivalutabile annualmente Parte_1
secondo gli indici della di OL (prima Org_1 Organizzazione_2
rivalutazione agosto 2024);
4.
stabilire che eventuali spese straordinarie per i figli - spese mediche non mutuabili necessarie, spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate pagina 2 di 9 dagli insegnanti, viaggi studio organizzati da parte della scuola) ed almeno un corso sportivo - siano assunte nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori rifacendosi per la qualificazione delle stesse al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di OL;
5.
stabilire che assegno unico, ed ulteriori ed eventuali contributi provinciali o pubblici per i minori spettino per intero unicamente alla madre;
6.
disporre che le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative ai minori, fra cui quelle di natura scolastica, richieste di rilascio dei documenti di identità, passaporti ecc. e le questioni di carattere sanitario, nonché le relative procedure siano adottate unicamente dalla madre sig.ra ; Pt_1
7.
qualora il sig. si dimostrasse interessato a recuperare il rapporto CP_1
padre-figli stabilire il diritto/dovere di visita come segue:
a.
salvo diversa e migliore intesa tra i genitori, il padre avrà con sé i minori nelle giornate di sabato e/o domenica, previo accordo con la madre e senza pernottamento;
b.
durante le vacanze scolastiche ed estive, il padre avrà con sé i minori previo accordo con la madre, senza possibilità di espatrio dei minori, salvo consenso della sig.ra “; Pt_1
pagina 3 di 9 del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Ricorrono i presupposti per la chiesta pronuncia di separazione.
Documentalmente provata è la celebrazione del matrimonio, seppur non trascritto in Italia.
Dalla documentazione prodotta il matrimonio risulta celebrato presso l'ambasciata del Regno del Marocco in Roma in data 27.11.2017 e registrato nel registro dei matrimoni al n. 174/2017, custodito nel Consolato Generale del
Regno del Marocco a Verona. In tal senso vanno rettificati i dati indicati in ricorso.
II.
I comuni figli, nato il [...] e , nato il [...], vanno Per_1 Per_2
affidati in via esclusiva alla madre.
La ricorrente deduceva che da quando la convivenza dei coniugi si è
interrotta – ovvero dal 2021 - il padre non ha mai versato alcun contributo per il mantenimento dei figli minori, né si è mai interessato o attivato per passare del tempo con gli stessi o anche solo per richiedere informazioni sulla vita dei minori.
Tali deduzioni - non contestate stante la contumacia del convenuto –
pagina 4 di 9 riflettono una grave carenza educativa in capo al sig. , il quale CP_1
si è sostanzialmente disinteressato - in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione ed educazione della prole.
In tutti questi anni non ha contributo al mantenimento dei figli e si è reso di fatto irreperibile, violando con tale sua condotta anche il disposto di cui all'art. 337-sexies secondo comma cc (secondo il quale “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
[…]”).
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità
educativa di (cfr. Cass. civ. 2009 n. 26587 secondo la quale CP_1
“perché' possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità
dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più
solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di pagina 5 di 9 affidamento”).
Il comportamento processuale del convenuto, che è rimasto contumace,
corrobora la ricostruzione di parte ricorrente in ordine al disinteressamento del padre per le vicende della prole.
Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo esso per i motivi di cui sopra contrario all'interesse dei minori (cfr. art. 337-quater cc); i figli vanno pertanto affidati esclusivamente alla madre.
Va da sé, pertanto, che le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative ai minori, fra cui quelle di natura scolastica, richieste di rilascio dei documenti di identità, passaporti ecc. e le questioni di carattere sanitario, nonché le relative procedure siano adottate unicamente dalla madre sig.ra . Pt_1
III.
Non vi è richiesta di assegnazione di alloggio coniugale.
Circa il contributo di mantenimento, dai documenti prodotti dalla ricorrente si ricava reddito di circa € 1.200,00 mensili, oltre ad € 140,00 per assegno provinciale, € 400,00 per assegno unico ed ulteriori € 200,00 a titolo di ulteriore contribuzione pubblica, mente al momento non si deducono spese di alloggio, stante la collocazione di madre e figli presso i genitori della ricorrente,
il che individua somma mensile a disposizione di quest'ultima di € 1.940,00.
A carico del convenuto – cui secondo ricorso viene attribuito reddito di €
1.800,00 mensili - può porsi contributo di mantenimento nell'ammontare pagina 6 di 9 richiesto, dovendosene presumere capacità reddituale adeguata alla giovane età
e di ammontare tale da compensare la sostanziale assenza dalla vita familiare,
notoriamente comportante un aggravio di spese ed energia a carico dell'unico genitore su cui pesa la gestione dei figli.
Le spese di natura straordinaria si ritiene congruo vadano divise a metà tra i genitori. In caso di dubbio andrà applicato sul punto il protocollo adottato da questo Tribunale.
L'assegno unico ed ulteriori ed eventuali contributi provinciali o pubblici per i minori spettano per intero alla madre
IV.
Va riconosciuto in capo al convenuto il diritto di vedere i propri figli e di stare con loro che, ove interessato, andrà esercitato previo accordo con la madre.
Parte ricorrente non chiede rimborso delle spese di lite che, in difetto di costituzione e, pertanto, di opposizione e/o soccombenza, rimangono a suo carico.
P.Q.M.
il Tribunale di OL, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] Parte_1
il 15/09/1994;
e
, nato a [...] il [...]; CP_1
pagina 7 di 9 dispone
che la separazione sia regolata secondo le seguenti condizioni:
1. i minori vengono affidati in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa ove avranno anche la residenza anagrafica;
2. è obbligato a pagare, a titolo di contributo di Parte_1
mantenimento a favore dei figli minori ed , l'importo di Per_1 Per_2
Euro 300,00 per ciascun figlio (e quindi complessivamente € 600,00) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra Pt_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici della
[...] Org_1 Org_2
di OL (prima rivalutazione agosto 2024);
[...]
3. eventuali spese straordinarie per i figli - spese mediche non mutuabili necessarie, spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dagli insegnanti, viaggi studio organizzati da parte della scuola) ed almeno un corso sportivo - sono a carico di entrambi i genitori per metà, rifacendosi,
per la qualificazione delle stesse, al Protocollo d'Intesa del Tribunale di
OL;
4. l'assegno unico ed ulteriori ed eventuali contributi provinciali o pubblici per i minori spettano per intero alla madre;
5. le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative ai minori, fra cui quelle di natura scolastica, richieste di rilascio dei documenti di identità, passaporti ecc. e le questioni di carattere sanitario, nonché le relative procedure verranno adottate unicamente dalla madre sig.ra ; Pt_1
pagina 8 di 9 6. a è riconosciuto ampio diritto di vedere i propri figli e di Parte_1
stare con loro, previo accordo con la madre in ordine a tempi e modalità.
nulla sulle spese.
Così deciso in OL, lì 24/05/2024
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di OL, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Federico Paciolla - Giudice
Dr. Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2506/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PAPA VITTORIO, giusta Parte_1
procura in atti, domiciliatario;
- parte ricorrente -
contro
, contumace;
CP_1
- parte convenuta -
e pagina 1 di 9 PUBBLICO MINISTERO,
- parte intervenuta -
in punto: separazione giudiziale.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“1. dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in data 27/11/2017 presso Consolato generale del regno del Marocco a Verona, registrato con il n. 51/2018) e autorizzare gli stessi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2.
affidare i minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa ove avranno anche la residenza anagrafica;
3.
disporre un contributo di mantenimento a favore dei figli minori ed Per_1
a carico del sig. dell'importo di Euro 300,00 per ciascun Per_2 Parte_2
figlio (e quindi complessivamente 600 €) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra rivalutabile annualmente Parte_1
secondo gli indici della di OL (prima Org_1 Organizzazione_2
rivalutazione agosto 2024);
4.
stabilire che eventuali spese straordinarie per i figli - spese mediche non mutuabili necessarie, spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate pagina 2 di 9 dagli insegnanti, viaggi studio organizzati da parte della scuola) ed almeno un corso sportivo - siano assunte nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori rifacendosi per la qualificazione delle stesse al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di OL;
5.
stabilire che assegno unico, ed ulteriori ed eventuali contributi provinciali o pubblici per i minori spettino per intero unicamente alla madre;
6.
disporre che le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative ai minori, fra cui quelle di natura scolastica, richieste di rilascio dei documenti di identità, passaporti ecc. e le questioni di carattere sanitario, nonché le relative procedure siano adottate unicamente dalla madre sig.ra ; Pt_1
7.
qualora il sig. si dimostrasse interessato a recuperare il rapporto CP_1
padre-figli stabilire il diritto/dovere di visita come segue:
a.
salvo diversa e migliore intesa tra i genitori, il padre avrà con sé i minori nelle giornate di sabato e/o domenica, previo accordo con la madre e senza pernottamento;
b.
durante le vacanze scolastiche ed estive, il padre avrà con sé i minori previo accordo con la madre, senza possibilità di espatrio dei minori, salvo consenso della sig.ra “; Pt_1
pagina 3 di 9 del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Ricorrono i presupposti per la chiesta pronuncia di separazione.
Documentalmente provata è la celebrazione del matrimonio, seppur non trascritto in Italia.
Dalla documentazione prodotta il matrimonio risulta celebrato presso l'ambasciata del Regno del Marocco in Roma in data 27.11.2017 e registrato nel registro dei matrimoni al n. 174/2017, custodito nel Consolato Generale del
Regno del Marocco a Verona. In tal senso vanno rettificati i dati indicati in ricorso.
II.
I comuni figli, nato il [...] e , nato il [...], vanno Per_1 Per_2
affidati in via esclusiva alla madre.
La ricorrente deduceva che da quando la convivenza dei coniugi si è
interrotta – ovvero dal 2021 - il padre non ha mai versato alcun contributo per il mantenimento dei figli minori, né si è mai interessato o attivato per passare del tempo con gli stessi o anche solo per richiedere informazioni sulla vita dei minori.
Tali deduzioni - non contestate stante la contumacia del convenuto –
pagina 4 di 9 riflettono una grave carenza educativa in capo al sig. , il quale CP_1
si è sostanzialmente disinteressato - in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione ed educazione della prole.
In tutti questi anni non ha contributo al mantenimento dei figli e si è reso di fatto irreperibile, violando con tale sua condotta anche il disposto di cui all'art. 337-sexies secondo comma cc (secondo il quale “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
[…]”).
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità
educativa di (cfr. Cass. civ. 2009 n. 26587 secondo la quale CP_1
“perché' possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità
dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più
solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di pagina 5 di 9 affidamento”).
Il comportamento processuale del convenuto, che è rimasto contumace,
corrobora la ricostruzione di parte ricorrente in ordine al disinteressamento del padre per le vicende della prole.
Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo esso per i motivi di cui sopra contrario all'interesse dei minori (cfr. art. 337-quater cc); i figli vanno pertanto affidati esclusivamente alla madre.
Va da sé, pertanto, che le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative ai minori, fra cui quelle di natura scolastica, richieste di rilascio dei documenti di identità, passaporti ecc. e le questioni di carattere sanitario, nonché le relative procedure siano adottate unicamente dalla madre sig.ra . Pt_1
III.
Non vi è richiesta di assegnazione di alloggio coniugale.
Circa il contributo di mantenimento, dai documenti prodotti dalla ricorrente si ricava reddito di circa € 1.200,00 mensili, oltre ad € 140,00 per assegno provinciale, € 400,00 per assegno unico ed ulteriori € 200,00 a titolo di ulteriore contribuzione pubblica, mente al momento non si deducono spese di alloggio, stante la collocazione di madre e figli presso i genitori della ricorrente,
il che individua somma mensile a disposizione di quest'ultima di € 1.940,00.
A carico del convenuto – cui secondo ricorso viene attribuito reddito di €
1.800,00 mensili - può porsi contributo di mantenimento nell'ammontare pagina 6 di 9 richiesto, dovendosene presumere capacità reddituale adeguata alla giovane età
e di ammontare tale da compensare la sostanziale assenza dalla vita familiare,
notoriamente comportante un aggravio di spese ed energia a carico dell'unico genitore su cui pesa la gestione dei figli.
Le spese di natura straordinaria si ritiene congruo vadano divise a metà tra i genitori. In caso di dubbio andrà applicato sul punto il protocollo adottato da questo Tribunale.
L'assegno unico ed ulteriori ed eventuali contributi provinciali o pubblici per i minori spettano per intero alla madre
IV.
Va riconosciuto in capo al convenuto il diritto di vedere i propri figli e di stare con loro che, ove interessato, andrà esercitato previo accordo con la madre.
Parte ricorrente non chiede rimborso delle spese di lite che, in difetto di costituzione e, pertanto, di opposizione e/o soccombenza, rimangono a suo carico.
P.Q.M.
il Tribunale di OL, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] Parte_1
il 15/09/1994;
e
, nato a [...] il [...]; CP_1
pagina 7 di 9 dispone
che la separazione sia regolata secondo le seguenti condizioni:
1. i minori vengono affidati in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa ove avranno anche la residenza anagrafica;
2. è obbligato a pagare, a titolo di contributo di Parte_1
mantenimento a favore dei figli minori ed , l'importo di Per_1 Per_2
Euro 300,00 per ciascun figlio (e quindi complessivamente € 600,00) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra Pt_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici della
[...] Org_1 Org_2
di OL (prima rivalutazione agosto 2024);
[...]
3. eventuali spese straordinarie per i figli - spese mediche non mutuabili necessarie, spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dagli insegnanti, viaggi studio organizzati da parte della scuola) ed almeno un corso sportivo - sono a carico di entrambi i genitori per metà, rifacendosi,
per la qualificazione delle stesse, al Protocollo d'Intesa del Tribunale di
OL;
4. l'assegno unico ed ulteriori ed eventuali contributi provinciali o pubblici per i minori spettano per intero alla madre;
5. le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative ai minori, fra cui quelle di natura scolastica, richieste di rilascio dei documenti di identità, passaporti ecc. e le questioni di carattere sanitario, nonché le relative procedure verranno adottate unicamente dalla madre sig.ra ; Pt_1
pagina 8 di 9 6. a è riconosciuto ampio diritto di vedere i propri figli e di Parte_1
stare con loro, previo accordo con la madre in ordine a tempi e modalità.
nulla sulle spese.
Così deciso in OL, lì 24/05/2024
Il Presidente
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