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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5529/2017 R.G.
È comparso, per parte attrice, l'avv. Giacomo Torre, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per parte convenuta, l'avv. Massimo Privitera, per delega degli avv.ti Alberto
Toffoletto e Christian Romeo, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5529/2017 R.G., promossa da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Torre, attrice contro
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Christian Romeo e Federico Corti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 29 settembre 2017, la Parte_1
premesso di aver acceso, in data 24 aprile 2001, presso la banca il rapporto di conto Controparte_1
corrente n. 2987833 (già 41844), ha convenuto in giudizio quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di spese e commissioni non pattuite. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento del danno subito.
costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e la prescrizione delle pretese avverse. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.
Espletato il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., svolta c.t.u. tecnico contabile in ordine al rapporto bancario oggetto di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
La domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti che seguono.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis,
Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass.
10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”; conf.
Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato
(cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579, per il quale “il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di CP_2 illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; conf.
Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale
Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391).
Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, condivisibile orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia, ripercuotendosi sul medesimo l'incompletezza della serie degli estratti conto (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15.02.2024, n. 4214, per la quale “ove gli estratti conto bancari prodotti dal correntista siano comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatisi da un certo periodo in poi fino all'estinzione del rapporto (rimanendo sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale), la domanda di ripetizione dell'indebito è accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prenda come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi, il saldo del primo estratto conto disponibile”; v. anche Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n.11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 16.03.2023,
n. 7697; Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822).
Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”).
Ciò posto, va in primo luogo, accolta la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, non risultando i medesimi specificamente pattuiti tra le parti.
Ed infatti, il nominato c.t.u., premesso di aver potuto ricostruire il rapporto bancario in oggetto dalla data di accensione alla data di estinzione dello stesso del 20 aprile 2016, ha rilevato la presenza in atti del contratto di apertura del 24 aprile 2001 dal quale non è stato possibile evincere la misura dei tassi e degli altri oneri pattuiti;
deve, pertanto, essere dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi e, per l'effetto, disporsi l'applicazione in sostituzione delle clausole nulle del tasso indicato dall'art. 117, comma 7, lett. a), del D.lgs. n. 385/1993 (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/09/2023, n. 26957).
In applicazione di tali principi, il c.t.u. ha quindi provveduto ad applicare i tassi previsti dall'art. 117 T.U.B. per il periodo intercorso tra il 18.01.2001 ed il 12.01.2012 e dei tassi di interesse convenzionali per il periodo successivo (avendo la banca documentato l'intervenuta nuova pattuizione da tale data in ordine ai tassi di interesse applicati) e fino al 20.04.2016 (v. pag. 8 della c.t.u.)
Va, invece, rigettata la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 che, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B., ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Ebbene, nel caso di specie, il c.t.u. ha dato atto della pattuizione nel contratto del 24 aprile 2002
e negli accordi successivi inerenti ad aperture di credito, stipulati in data 12.01.2012 e 02.05.2013, di un sistema di capitalizzazione degli interessi e degli altri oneri con cadenza trimestrale a condizioni di reciprocità, con la conseguenza che l'applicazione dell'anatocismo deve ritenersi legittima.
Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è fondata.
Deve, infatti, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto “indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è “legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., sez. I, 20.06.2022, n. 19825; conf. Cass. Civ., sez. I,
15.01.2024, n. 1373).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato la mancanza di una clausola nel contratto del 2001 che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, escludendo dal conteggio ogni addebito a titolo di commissione di massimo scoperto applicata dalla banca dall'inizio del rapporto di conto corrente fino al giugno 2009. Il consulente ha, poi, riscontrato l'adeguamento (con il contratto di apertura di credito del 13.01.2012) della c.m.s. alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009, tenendo conto della commissione di disponibilità creditizia per i trimestri nei quali anche la banca lo ha praticato
(dal I trim. 2012 al I trim. 2013), nonché rilevato (con il contratto di apertura di credito del
02.05.2013) l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 117 bis T.U.B.
Dovendosi procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto corrente oggetto di lite, deve darsi atto che a tal fine (e nei termini indicati dalla consulenza tecnica svolta) appare fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca convenuta, essendo costante la giurisprudenza nel ritenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole contrattuali ritenute nulle, ma la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
prescrittibilità del diritto a ritenere l'indebito pagato, al quale si deve applicare il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, che decorre per i versamenti con funzione solutoria dal momento del pagamento e per i versamenti con funzione ripristinatoria della provvista dalla chiusura del rapporto contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 02.12.2010, n. 24418; conf. Cass. Civ.,
23.12.2020, n. 29411).
Nel caso di specie, ritiene il presente Giudice che devono ritenersi prescritte, in quanto solutorie ed insuscettibili di ripetizione, le somme versate dal cliente in data antecedente al 29 settembre
2007, considerato che l'attore non ha fornito prova di avere inviato alla banca convenuta delle lettere di messa in mora in data antecedente alla notificazione dell'atto di citazione, nonché documentato l'esistenza di un contratto di apertura di credito (che richiede la forma scritta ad
se non regolamentato l'affidamento nel contratto di apertura del conto corrente: cfr. CP_3
Cassazione civile sez. I, 12/05/2023, n. 13063), ovvero indicato indici presuntivi da cui ricavare la presenza di un affidamento e desumere che la situazione di scoperto non sia stata meramente tollerata da parte dell'istituto di credito (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n. 2338;
Cassazione civile sez. I, 15/12/2023, n. 35189; Cassazione civile sez. I, 14/12/2023, n. 34997), avendo la medesima parte richiamato solo una lettera datata 12 aprile 2005, le cui “linee di credito” ivi indicate non risultano specificamente riferibili al rapporto contrattuale oggetto dell'odierno procedimento, risultando dalla medesima lettera la sussistenza di diversi rapporti contrattuali intrattenuti dalle odierne parti processuali.
Alla luce di quanto esposto, il consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, con la conseguenza che possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti) ha effettuato il ricalcolo del saldo contabile relativo al conto corrente oggetto di lite, escludendo i tassi di interesse e le commissioni applicate illegittimamente dalla banca e considerando (ai fini della prescrizione) irripetibili le rimesse solutorie effettuate prima del 29 settembre 2007 ed individuate – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – tramite la determinazione del reale saldo passivo del conto tramite l'eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 19.05.2020, n. 9141; Cass. Civ., sez. I, 03.07.2023, n.
18742).
Dalla documentazione in atti e dalla ricostruzione effettuata dal c.t.u., emerge, quindi, che il conto corrente presentava alla data del 20 aprile 2016 un saldo a credito per la correntista pari ad € TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
76.685,17, tenuto conto della irripetibilità degli oneri pagati con rimesse solutorie antecedentemente al 29 settembre 2007.
Alla luce di quanto dedotto consegue che, in accoglimento della domanda di ripetizione formulata dalla società attrice, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 76.685,17, oltre interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo (cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/01/2023, n. 61, per la quale “per quanto emerge dagli atti (…) si tratta del credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in conto corrente, in favore del correntista, quindi di un credito certamente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente. Il fatto che alla base della (ri)determinazione del predetto saldo vi sia stato il riconoscimento della illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto non muta certamente tale natura. In ogni caso, per quanto più sopra esposto, deve ritenersi che anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca sulle sue disponibilità, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituirebbe, comunque, un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (condictio ob causam finitam), cioè si tratterebbe, in ogni caso, di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale, di modo che, persino in base all'indirizzo più restrittivo richiamato dalla corte d'appello (ed il cui fondamento non si condivide, come già chiarito), il relativo credito resterebbe comunque assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284
c.c., comma 4”; v. nella giurisprudenza di merito Corte Appello Firenze, 27/02/2025, n. 354; Corte
Appello Firenze, 22/02/2025, n. 320).
Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice è infondata.
In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, avendo la parte attrice genericamente dedotto che il comportamento della banca avrebbe causato uno “squilibrio economico-finanziario dell'attività di impresa”, senza fornire prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle.
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza tra le parti (accoglimento della domanda di ripetizione e rigetto della domanda risarcitoria), devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (v. Cass. Civ., sez. III, 22.02.2016, n. 3438, nonché Cass. Civ., sez. VI,
07.01.2019, n.169).
Le spese di c.t.u. devono, invece, essere poste, definitivamente, a carico di parte convenuta che l'ha resa necessaria applicando ai rapporti delle clausole invalide.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5529/2017 R.G., così provvede:
1. in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accerta che il conto corrente n.
2987833 (già n. 41844) esponeva, alla data del 20 aprile 2016, un saldo a credito per il correntista di
€ 76.685,17 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna al pagamento, in favore di dell'importo di € 76.685,17, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo;
2. rigetta nel resto le altre domande formulate da parte attrice;
3. compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
4. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte convenuta e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, il 13 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5529/2017 R.G.
È comparso, per parte attrice, l'avv. Giacomo Torre, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per parte convenuta, l'avv. Massimo Privitera, per delega degli avv.ti Alberto
Toffoletto e Christian Romeo, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5529/2017 R.G., promossa da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Torre, attrice contro
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Christian Romeo e Federico Corti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 29 settembre 2017, la Parte_1
premesso di aver acceso, in data 24 aprile 2001, presso la banca il rapporto di conto Controparte_1
corrente n. 2987833 (già 41844), ha convenuto in giudizio quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di spese e commissioni non pattuite. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento del danno subito.
costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e la prescrizione delle pretese avverse. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.
Espletato il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., svolta c.t.u. tecnico contabile in ordine al rapporto bancario oggetto di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
La domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti che seguono.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis,
Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass.
10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”; conf.
Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato
(cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579, per il quale “il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di CP_2 illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; conf.
Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale
Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391).
Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, condivisibile orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia, ripercuotendosi sul medesimo l'incompletezza della serie degli estratti conto (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15.02.2024, n. 4214, per la quale “ove gli estratti conto bancari prodotti dal correntista siano comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatisi da un certo periodo in poi fino all'estinzione del rapporto (rimanendo sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale), la domanda di ripetizione dell'indebito è accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prenda come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi, il saldo del primo estratto conto disponibile”; v. anche Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n.11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 16.03.2023,
n. 7697; Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822).
Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”).
Ciò posto, va in primo luogo, accolta la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, non risultando i medesimi specificamente pattuiti tra le parti.
Ed infatti, il nominato c.t.u., premesso di aver potuto ricostruire il rapporto bancario in oggetto dalla data di accensione alla data di estinzione dello stesso del 20 aprile 2016, ha rilevato la presenza in atti del contratto di apertura del 24 aprile 2001 dal quale non è stato possibile evincere la misura dei tassi e degli altri oneri pattuiti;
deve, pertanto, essere dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi e, per l'effetto, disporsi l'applicazione in sostituzione delle clausole nulle del tasso indicato dall'art. 117, comma 7, lett. a), del D.lgs. n. 385/1993 (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/09/2023, n. 26957).
In applicazione di tali principi, il c.t.u. ha quindi provveduto ad applicare i tassi previsti dall'art. 117 T.U.B. per il periodo intercorso tra il 18.01.2001 ed il 12.01.2012 e dei tassi di interesse convenzionali per il periodo successivo (avendo la banca documentato l'intervenuta nuova pattuizione da tale data in ordine ai tassi di interesse applicati) e fino al 20.04.2016 (v. pag. 8 della c.t.u.)
Va, invece, rigettata la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 che, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B., ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Ebbene, nel caso di specie, il c.t.u. ha dato atto della pattuizione nel contratto del 24 aprile 2002
e negli accordi successivi inerenti ad aperture di credito, stipulati in data 12.01.2012 e 02.05.2013, di un sistema di capitalizzazione degli interessi e degli altri oneri con cadenza trimestrale a condizioni di reciprocità, con la conseguenza che l'applicazione dell'anatocismo deve ritenersi legittima.
Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è fondata.
Deve, infatti, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto “indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è “legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., sez. I, 20.06.2022, n. 19825; conf. Cass. Civ., sez. I,
15.01.2024, n. 1373).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato la mancanza di una clausola nel contratto del 2001 che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, escludendo dal conteggio ogni addebito a titolo di commissione di massimo scoperto applicata dalla banca dall'inizio del rapporto di conto corrente fino al giugno 2009. Il consulente ha, poi, riscontrato l'adeguamento (con il contratto di apertura di credito del 13.01.2012) della c.m.s. alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009, tenendo conto della commissione di disponibilità creditizia per i trimestri nei quali anche la banca lo ha praticato
(dal I trim. 2012 al I trim. 2013), nonché rilevato (con il contratto di apertura di credito del
02.05.2013) l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 117 bis T.U.B.
Dovendosi procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto corrente oggetto di lite, deve darsi atto che a tal fine (e nei termini indicati dalla consulenza tecnica svolta) appare fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca convenuta, essendo costante la giurisprudenza nel ritenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole contrattuali ritenute nulle, ma la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
prescrittibilità del diritto a ritenere l'indebito pagato, al quale si deve applicare il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, che decorre per i versamenti con funzione solutoria dal momento del pagamento e per i versamenti con funzione ripristinatoria della provvista dalla chiusura del rapporto contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 02.12.2010, n. 24418; conf. Cass. Civ.,
23.12.2020, n. 29411).
Nel caso di specie, ritiene il presente Giudice che devono ritenersi prescritte, in quanto solutorie ed insuscettibili di ripetizione, le somme versate dal cliente in data antecedente al 29 settembre
2007, considerato che l'attore non ha fornito prova di avere inviato alla banca convenuta delle lettere di messa in mora in data antecedente alla notificazione dell'atto di citazione, nonché documentato l'esistenza di un contratto di apertura di credito (che richiede la forma scritta ad
se non regolamentato l'affidamento nel contratto di apertura del conto corrente: cfr. CP_3
Cassazione civile sez. I, 12/05/2023, n. 13063), ovvero indicato indici presuntivi da cui ricavare la presenza di un affidamento e desumere che la situazione di scoperto non sia stata meramente tollerata da parte dell'istituto di credito (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n. 2338;
Cassazione civile sez. I, 15/12/2023, n. 35189; Cassazione civile sez. I, 14/12/2023, n. 34997), avendo la medesima parte richiamato solo una lettera datata 12 aprile 2005, le cui “linee di credito” ivi indicate non risultano specificamente riferibili al rapporto contrattuale oggetto dell'odierno procedimento, risultando dalla medesima lettera la sussistenza di diversi rapporti contrattuali intrattenuti dalle odierne parti processuali.
Alla luce di quanto esposto, il consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, con la conseguenza che possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti) ha effettuato il ricalcolo del saldo contabile relativo al conto corrente oggetto di lite, escludendo i tassi di interesse e le commissioni applicate illegittimamente dalla banca e considerando (ai fini della prescrizione) irripetibili le rimesse solutorie effettuate prima del 29 settembre 2007 ed individuate – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – tramite la determinazione del reale saldo passivo del conto tramite l'eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 19.05.2020, n. 9141; Cass. Civ., sez. I, 03.07.2023, n.
18742).
Dalla documentazione in atti e dalla ricostruzione effettuata dal c.t.u., emerge, quindi, che il conto corrente presentava alla data del 20 aprile 2016 un saldo a credito per la correntista pari ad € TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
76.685,17, tenuto conto della irripetibilità degli oneri pagati con rimesse solutorie antecedentemente al 29 settembre 2007.
Alla luce di quanto dedotto consegue che, in accoglimento della domanda di ripetizione formulata dalla società attrice, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 76.685,17, oltre interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo (cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/01/2023, n. 61, per la quale “per quanto emerge dagli atti (…) si tratta del credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in conto corrente, in favore del correntista, quindi di un credito certamente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente. Il fatto che alla base della (ri)determinazione del predetto saldo vi sia stato il riconoscimento della illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto non muta certamente tale natura. In ogni caso, per quanto più sopra esposto, deve ritenersi che anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca sulle sue disponibilità, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituirebbe, comunque, un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (condictio ob causam finitam), cioè si tratterebbe, in ogni caso, di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale, di modo che, persino in base all'indirizzo più restrittivo richiamato dalla corte d'appello (ed il cui fondamento non si condivide, come già chiarito), il relativo credito resterebbe comunque assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284
c.c., comma 4”; v. nella giurisprudenza di merito Corte Appello Firenze, 27/02/2025, n. 354; Corte
Appello Firenze, 22/02/2025, n. 320).
Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice è infondata.
In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, avendo la parte attrice genericamente dedotto che il comportamento della banca avrebbe causato uno “squilibrio economico-finanziario dell'attività di impresa”, senza fornire prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle.
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza tra le parti (accoglimento della domanda di ripetizione e rigetto della domanda risarcitoria), devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (v. Cass. Civ., sez. III, 22.02.2016, n. 3438, nonché Cass. Civ., sez. VI,
07.01.2019, n.169).
Le spese di c.t.u. devono, invece, essere poste, definitivamente, a carico di parte convenuta che l'ha resa necessaria applicando ai rapporti delle clausole invalide.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5529/2017 R.G., così provvede:
1. in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accerta che il conto corrente n.
2987833 (già n. 41844) esponeva, alla data del 20 aprile 2016, un saldo a credito per il correntista di
€ 76.685,17 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna al pagamento, in favore di dell'importo di € 76.685,17, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo;
2. rigetta nel resto le altre domande formulate da parte attrice;
3. compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
4. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte convenuta e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, il 13 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli