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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2024, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2136/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2136/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CELENTANO ANNA LUCIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via
Fiume n. 47
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
SCARIMBOLI MARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Corso Roma n.
71
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 24.01.2024 sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate in data 26.01.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il 23.04.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Foggia in data
[...]
03.09.2009, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2009, parte II, serie A, n.
407; che, dall'unione coniugale, è nato il figlio (nt. il 14.08.2011); che, in data Persona_1
11.12.2009 il Tribunale di Foggia con Decreto di omologa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione stabile presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore previo pagamento del mutuo ipotecario nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi;
l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_1
La ricorrente ha dedotto di svolgere da pochi mesi l'attività di ausiliario presso la cooperativa Org_1
[...
con uno stipendio mensile di € 500,00 circa mentre il resistente svolge attività lavorative con maggiore regolarità nel Corpo dei Vigili del Fuoco;
pertanto, chiedeva una rideterminazione dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione per il figlio minore evidenziando l'insufficienza dello stesso per soddisfare le esigenze quotidiane di vita del figlio . Persona_1
Ha evidenziato altresì la ricorrente che dalla relazione con il nuovo compagno, tale Persona_2
nasceva la figlia (nt. il 9.9.2009) e che dal 2009 si era fatta carico del pagamento dell'intera Per_3
rata del mutuo ipotecario contratto per la casa coniugale, pari a complessivi euro 740,00 mensili.
Il resistente costituendosi in giudizio ha aderito alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla richiesta di affidamento condiviso del figlio minore chiedendo al contempo un calendario di visita con regolamentazione delle giornate ed ore, al fine di consentire al minore una frequentazione assidua con il padre.
Il ricorrente ha evidenziato altresì come il mancato pagamento delle rate di mutuo relative alla casa coniugale era stato concordato di comune accordo dai coniugi stante la volontà di definire in tal senso la destinazione d'uso dell'immobile, manifestando altresì la propria disponibilità al trasferimento in favore della ricorrente del 50% della quota di sua proprietà della casa coniugale sita in Foggia in Viale
Fortore n.11, previo accollo da parte di entrambi del pagamento delle spese notarili.
Il resistente ha dedotto altresì di essere stato assunto con un contratto a tempo determinato come operaio addetto alla sorveglianza antincendio presso la Organizzazione_2 [...]
, manifestato, pertanto la propria disponibilità al pagamento del Organizzazione_3
pagina 2 di 7 mantenimento in favore del figlio minore, pari ad euro 250,00 mensili, ritenendo eccessiva e non proporzionata alla propria condizione economica e reddituale la richiesta avanzata dalla ricorrente.
Con ordinanza del 23.07.2020 il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti con cui ha disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a cui ha anche assegnato Persona_1
la casa coniugale e l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio con versamento alla moglie dell'importo mensile di € 275,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Entrambe le parti hanno deposito memoria integrativa con la quale, la ricorrente ha richiamato le conclusioni relative al proprio atto introduttive mentre il resistente ha concluso per la conferma delle statuizioni disposte con l'ordinanza presidenziale.
Con sentenza non definitiva n. 5 del 04.01.2021 questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e disposto per il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione del thema decidendum, assegnando i termini istruttori.
All'udienza del 24.01.2024, ritenuta non abbisognevole di istruzione, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, e su parere conforme del Pubblico
Ministero.
1. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata accolta con sentenza non definitiva n. 5/2021 del 4.1.2021.
2. Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Con riguardo alla richiesta di affido e al collocamento del figlio minore , si deve Persona_1 precisare, come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
pagina 3 di 7 La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno
2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza presidenziale che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il
Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Con riguardo all'esercizio del diritto di visita paterno, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo
(dal 1 luglio al 31 agosto) per venti giorni anche non consecutivi;
e) nel solo periodo estivo (dal 1 luglio al 31 agosto) il primo ed il terzo weekend del mese dalle ore 14 del giovedì alle ore 9,00 del lunedì mattina, con l'impegno di riaccompagnare il minore presso la madre, anche nel caso in cui la stessa fosse in quel di Rodi Garganico per ragioni di vacanze, non ritenendo necessario apportare alcuna modifica a riguardo in quanto la riduzione di tale periodo comporterebbe una limitazione del diritto alla bi-genitorialità.
È importante, pertanto, che i genitori si impegnino a mantenere una comunicazione costante e collaborativa tra di loro mettendo da parte le proprie divergenze per il bene del bambino.
3. Sulla casa coniugale.
pagina 4 di 7 Entrambe le parti sono concordi nel richiedere l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente.
Il Collegio deve rilevare come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva,
a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento.
Ne deriva, pertanto, che, stante il collocamento del figlio minore presso la madre e Persona_1
l'assenza di circostanze sopravvenute e di non contestazione tra le parti, deve essere confermato in questa sede il provvedimento presidenziale circa l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
4. Sul mantenimento del figlio minore.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio della coppia, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
In ordine alla previsione dell'obbligo di mantenimento in favore di , stante la minore età Persona_1
dello stesso (13 anni) e la collocazione dello stesso presso la madre, è pacifico che il sia CP_1
tenuto a contribuire al suo mantenimento.
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, si deve tener conto della situazione reddituale dei coniugi.
La ricorrente ha dichiarato nel ricorso introduttivo di lavorare come ausiliario presso la cooperativa con uno stipendio mensile di € 500,00 circa, mentre per gli anni di imposta 2021, 2022 e Org_1
2023 ha certificato l'assenza di reddito (cfr. autocertificazione reddituale), dichiarando di vivere con il nuovo compagno nella casa coniugale;
il resistente, dal canto suo, ha dichiarato di essere stato assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della
[...]
– documentando, tra l'altro, il rinnovo del proprio Organizzazione_4
contratto – nonché il reddito complessivo annuo pari a circa 13.988,00 euro (cfr. certificazione unica
2023); quest'ultimo è altresì gravato dal versamento del canone di locazione per l'immobile adibito a casa coniugale pari ad euro 225,00 mensili.
Pertanto, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse, considerato che il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale allo stato è interamente pagato dalla ricorrente, occorre rilevare che permane uno squilibrio reddituale in favore del pagina 5 di 7 sicché, considerato che il figlio , è in età quasi adolescenziale, con CP_1 Persona_1
conseguente aumento delle esigenze di esigenze di vita, ricreative e ludiche, si ritiene congruo stabilire l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore , versando alla Persona_1
moglie la somma mensile di euro 300,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all' , e concorrendo, Org_5 inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
5. Sulla domanda di pagamento delle rate di mutuo;
La domanda formulata dalla ricorrente relativa al pagamento delle rate di mutuo nella misura del 50%
è inammissibile.
È qui sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 660/2001:
'L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32,
34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio.
6. Sulle spese di lite.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, e considerato, in particolare, che in punto di importo del mantenimento dei figli, entrambe le richieste delle parti non sono state accolte, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che Persona_1
resti collocato stabilmente presso la madre;
2) disciplina il diritto di visita paterno, come in parte motiva indicato;
3) assegna la casa coniugale alla;
Parte_1
pagina 6 di 7 4) pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
minore mediante il versamento a entro il cinque di ciascun Persona_1 Parte_1 mese, della somma di € 300,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
5) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 16.04.2024.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2136/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CELENTANO ANNA LUCIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via
Fiume n. 47
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
SCARIMBOLI MARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Corso Roma n.
71
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 24.01.2024 sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate in data 26.01.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il 23.04.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Foggia in data
[...]
03.09.2009, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2009, parte II, serie A, n.
407; che, dall'unione coniugale, è nato il figlio (nt. il 14.08.2011); che, in data Persona_1
11.12.2009 il Tribunale di Foggia con Decreto di omologa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione stabile presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore previo pagamento del mutuo ipotecario nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi;
l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_1
La ricorrente ha dedotto di svolgere da pochi mesi l'attività di ausiliario presso la cooperativa Org_1
[...
con uno stipendio mensile di € 500,00 circa mentre il resistente svolge attività lavorative con maggiore regolarità nel Corpo dei Vigili del Fuoco;
pertanto, chiedeva una rideterminazione dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione per il figlio minore evidenziando l'insufficienza dello stesso per soddisfare le esigenze quotidiane di vita del figlio . Persona_1
Ha evidenziato altresì la ricorrente che dalla relazione con il nuovo compagno, tale Persona_2
nasceva la figlia (nt. il 9.9.2009) e che dal 2009 si era fatta carico del pagamento dell'intera Per_3
rata del mutuo ipotecario contratto per la casa coniugale, pari a complessivi euro 740,00 mensili.
Il resistente costituendosi in giudizio ha aderito alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla richiesta di affidamento condiviso del figlio minore chiedendo al contempo un calendario di visita con regolamentazione delle giornate ed ore, al fine di consentire al minore una frequentazione assidua con il padre.
Il ricorrente ha evidenziato altresì come il mancato pagamento delle rate di mutuo relative alla casa coniugale era stato concordato di comune accordo dai coniugi stante la volontà di definire in tal senso la destinazione d'uso dell'immobile, manifestando altresì la propria disponibilità al trasferimento in favore della ricorrente del 50% della quota di sua proprietà della casa coniugale sita in Foggia in Viale
Fortore n.11, previo accollo da parte di entrambi del pagamento delle spese notarili.
Il resistente ha dedotto altresì di essere stato assunto con un contratto a tempo determinato come operaio addetto alla sorveglianza antincendio presso la Organizzazione_2 [...]
, manifestato, pertanto la propria disponibilità al pagamento del Organizzazione_3
pagina 2 di 7 mantenimento in favore del figlio minore, pari ad euro 250,00 mensili, ritenendo eccessiva e non proporzionata alla propria condizione economica e reddituale la richiesta avanzata dalla ricorrente.
Con ordinanza del 23.07.2020 il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti con cui ha disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a cui ha anche assegnato Persona_1
la casa coniugale e l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio con versamento alla moglie dell'importo mensile di € 275,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Entrambe le parti hanno deposito memoria integrativa con la quale, la ricorrente ha richiamato le conclusioni relative al proprio atto introduttive mentre il resistente ha concluso per la conferma delle statuizioni disposte con l'ordinanza presidenziale.
Con sentenza non definitiva n. 5 del 04.01.2021 questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e disposto per il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione del thema decidendum, assegnando i termini istruttori.
All'udienza del 24.01.2024, ritenuta non abbisognevole di istruzione, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, e su parere conforme del Pubblico
Ministero.
1. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata accolta con sentenza non definitiva n. 5/2021 del 4.1.2021.
2. Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Con riguardo alla richiesta di affido e al collocamento del figlio minore , si deve Persona_1 precisare, come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
pagina 3 di 7 La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno
2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza presidenziale che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il
Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Con riguardo all'esercizio del diritto di visita paterno, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo
(dal 1 luglio al 31 agosto) per venti giorni anche non consecutivi;
e) nel solo periodo estivo (dal 1 luglio al 31 agosto) il primo ed il terzo weekend del mese dalle ore 14 del giovedì alle ore 9,00 del lunedì mattina, con l'impegno di riaccompagnare il minore presso la madre, anche nel caso in cui la stessa fosse in quel di Rodi Garganico per ragioni di vacanze, non ritenendo necessario apportare alcuna modifica a riguardo in quanto la riduzione di tale periodo comporterebbe una limitazione del diritto alla bi-genitorialità.
È importante, pertanto, che i genitori si impegnino a mantenere una comunicazione costante e collaborativa tra di loro mettendo da parte le proprie divergenze per il bene del bambino.
3. Sulla casa coniugale.
pagina 4 di 7 Entrambe le parti sono concordi nel richiedere l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente.
Il Collegio deve rilevare come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva,
a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento.
Ne deriva, pertanto, che, stante il collocamento del figlio minore presso la madre e Persona_1
l'assenza di circostanze sopravvenute e di non contestazione tra le parti, deve essere confermato in questa sede il provvedimento presidenziale circa l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
4. Sul mantenimento del figlio minore.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio della coppia, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
In ordine alla previsione dell'obbligo di mantenimento in favore di , stante la minore età Persona_1
dello stesso (13 anni) e la collocazione dello stesso presso la madre, è pacifico che il sia CP_1
tenuto a contribuire al suo mantenimento.
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, si deve tener conto della situazione reddituale dei coniugi.
La ricorrente ha dichiarato nel ricorso introduttivo di lavorare come ausiliario presso la cooperativa con uno stipendio mensile di € 500,00 circa, mentre per gli anni di imposta 2021, 2022 e Org_1
2023 ha certificato l'assenza di reddito (cfr. autocertificazione reddituale), dichiarando di vivere con il nuovo compagno nella casa coniugale;
il resistente, dal canto suo, ha dichiarato di essere stato assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della
[...]
– documentando, tra l'altro, il rinnovo del proprio Organizzazione_4
contratto – nonché il reddito complessivo annuo pari a circa 13.988,00 euro (cfr. certificazione unica
2023); quest'ultimo è altresì gravato dal versamento del canone di locazione per l'immobile adibito a casa coniugale pari ad euro 225,00 mensili.
Pertanto, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse, considerato che il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale allo stato è interamente pagato dalla ricorrente, occorre rilevare che permane uno squilibrio reddituale in favore del pagina 5 di 7 sicché, considerato che il figlio , è in età quasi adolescenziale, con CP_1 Persona_1
conseguente aumento delle esigenze di esigenze di vita, ricreative e ludiche, si ritiene congruo stabilire l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore , versando alla Persona_1
moglie la somma mensile di euro 300,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all' , e concorrendo, Org_5 inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
5. Sulla domanda di pagamento delle rate di mutuo;
La domanda formulata dalla ricorrente relativa al pagamento delle rate di mutuo nella misura del 50%
è inammissibile.
È qui sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 660/2001:
'L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32,
34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio.
6. Sulle spese di lite.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, e considerato, in particolare, che in punto di importo del mantenimento dei figli, entrambe le richieste delle parti non sono state accolte, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che Persona_1
resti collocato stabilmente presso la madre;
2) disciplina il diritto di visita paterno, come in parte motiva indicato;
3) assegna la casa coniugale alla;
Parte_1
pagina 6 di 7 4) pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
minore mediante il versamento a entro il cinque di ciascun Persona_1 Parte_1 mese, della somma di € 300,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
5) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 16.04.2024.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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