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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/09/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1246/2024
Tribunale Ordinario di Vicenza
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1246/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 18 settembre 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Davide Ciutto, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. MASSIMO PAGNIN. Per parte convenuta l'avv. GIANLUCA COSARO in sostituzione dell'avv. LUIGI COLUCCINO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo la discussione orale, alle ore 13.00, in assenza delle parti, il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Davide Ciutto
pagina 1 di 7 N. R.G. 1246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Davide Ciutto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1246/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PAGNIN Parte_1 C.F._1 MASSIMO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. COLUCCINO Controparte_1 P.IVA_1 LUIGI
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 650 c.p.c.. Contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, verificare la titolarità del credito e la legittimazione ad agire in capo all'opposta, per le ragioni tutte esposte in narrativa, revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso:
- spese e competenze di causa rifuse, con accessori.
In via istruttoria: come sopra e come precisato nelle memorie 171 ter n. 1, 2, 3 in atti.
pagina 2 di 7 Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della minor Parte_1 somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1011/2019 emesso dal Tribunale di Vicenza il 25.03.2019 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di Euro 13.725,58, Controparte_1 oltre interessi e spese, quale credito residuo derivante da un contratto di conto corrente e da un contratto di finanziamento bancario conclusi con Controparte_2
A fondamento dell'opposizione eccepiva: la carenza di legittimazione processuale della cessionaria e della sua mandataria (già ) ex Controparte_1 Controparte_3 CP_4 art. 106 T.U.B.; l'assenza di prova del credito;
l'usurarietà dei tassi di interesse applicati nonché la difformità del TAEG rispetto a quello dichiarato nel contratto sottoscritto dalle parti.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
2. Si costituiva la convenuta contestando tutte le deduzioni ed eccezioni attoree, ribadendo la legittimità della domanda monitoria, la sussistenza della cessione del credito in base alla documentazione allegata, nonché l'infondatezza e la genericità delle altre eccezioni di nullità per contrasto con la normativa bancaria.
3. Seguiva lo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dall'opponente disponendo il rinvio all'udienza del 18.9.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 7 All'odierna udienza, all'esito della discussione orale veniva pronunciata la presente sentenza.
4. Va premesso, in diritto, che con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ammessa dalla sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 9479/2023 possono essere fatte valere esclusivamente le doglianze aventi ad oggetto le nullità previste dalla normativa consumeristica (nonché quelle in materia bancaria previste dal T.U.B. per il credito al consumo) non rilevate o verificate dal giudice della fase monitoria, ma non le altre violazioni della normativa di settore e/o del Codice
Civile relative al rapporto contrattuale, dovendo le stesse essere proposte immediatamente con l'opposizione nel termine ordinario, venendo altrimenti – ove non proposte - coperte dal giudicato a seguito della mancata opposizione.
5. Nel caso di specie, risultano pertanto inammissibili tutte le censure relative alla legittimazione della cessionaria e della mandataria, così come quelle di mancanza di prova del credito, perché non riguardano violazioni della normativa consumeristica.
Volendo in ogni caso esaminare le predette censure anche nel merito alla luce delle argomentazioni delle parti ribadite nelle note conclusive, va precisato che la prima risulta manifestamente infondata in quanto la giurisprudenza di legittimità (s.v. Cass. n. 7243/2024) ha chiarito che l'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità, potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza: “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di “preminenti interessi generali della collettività, o “valori giuridici fondamentali”; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale)delle attività bancarie e finanziarie non vale di per se a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd diritto “dell'economia”, contenute in interi apparati normativi ( come il TUB
o il TUF); in particolare, ad avviso del collegio, le norme succitate non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione ( amministrativa) del settore bancario ( e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri ( anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza ( cioè , alla B.I) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale ( o persino sugli atti di riscossione compiuti)le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare
pagina 4 di 7 il travolgimento dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc) asseritamente viziati da un'invalidità derivata.
Quanto alla titolarità del credito, va evidenziato che l'opposta, producendo già in sede monitoria copia del contratto di cessione - dal quale si evince l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione - nonché l'estratto della gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 52 del 30 aprile 2016, ha fornito prova sia dell'esistenza dei contratti traslativi del diritto di credito oggetto di ingiunzione sia dell'inclusione del credito stesso in tali cessioni, assolvendo così all'onere, su di essa gravante, di prova della propria titolarità attiva.
Anche la censura di mancata prova del credito è parimenti infondata in quanto l'opposta ha provato la sussistenza delle obbligazioni azionate, producendo, già nel procedimento monitorio, oltre alle certificazioni ex art. 50 TUB anche il contratto di finanziamento n. 1047467 sottoscritto dal sig. in data 18.9.2009. Pt_1
6. Ammissibili sono invece le censure relative all'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, all'usurarietà degli interessi moratori e all'erronea indicazione del TAEG, trattandosi, astrattamente, di violazioni della normativa a protezione del consumatore, non avendo il giudice del monitorio motivato alcunché sul punto, come invece richiesto da Cass. n. n. 9479/2023.
Tuttavia, anche tali doglianze sono manifestamente infondate.
6.1. La prima doglianza va rigettata in quanto il contratto indica specificamente, in modo chiaro ed intellegibile, l'importo capitale finanziato, il numero delle rate, il costo totale del credito con indicazione dei corrispettivi interessi, le spese, i costi per i ritardi nei pagamenti (doc. 3 della convenuta) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 124 T.U.B. nella versione ratione temporis vigente.
6.2. La seconda censura è totalmente generica non essendovi indicazione e quantificazione alcuna circa i tassi applicati né alcun concreto riferimento in relazione all'avvenuto superamento del tasso soglia.
Anche la recente Cassazione n. 8883/2020 ha ribadito più volte il principio affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario l'allegazione e l'indicazione dei modi, dei tempi e della misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr.
Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U-, Sentenza п.
pagina 5 di 7 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.”.
Tale principio è stato confermato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 с.с. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
6.3. Per quanto riguarda, infine, l'asserita discrasia tra il TAEG indicato e quello applicato va rammentato che per i contratti di credito al consumo stipulati sino al 18.9.2010 (come nel caso di specie) trova applicazione, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, l'art. 124 TUB nel testo previgente e, di conseguenza, in caso di errata indicazione del TAEG, non può operare la sostituzione con il tasso sostitutivo BOT previsto dal comma 5 del citato articolo (prevista esclusivamente per il caso di mancata indicazione del tasso o di nullità delle clausole contrattuali), e ciò perché manca qualsiasi espressa sanzione di nullità correlata all'inesatta indicazione del TAEG nella disciplina sia di diritto interno che dell'Unione Europea.
La doglianza risulta in ogni caso anch'essa priva di specificità in quanto la difformità del TAEG risulta solo enunciata, non contenendo alcun riferimento al contenuto contrattuale né tantomeno la corretta rappresentazione del tasso né le ragioni di tale asserita divergenza.
Peraltro, la doglianza, lungi dall'essere approfondita dalla perizia di parte, non risulta suscettibile di alcuna verifica che, se disposta, si rivelerebbe del tutto esplorativa.
7. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue l'infondatezza dell'opposizione che va quindi rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi per tutte le fasi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (per come aggiornati dal D.M.
147/2022) tenuto conto del valore della controversia (bassa complessità) e della linearità delle questioni dedotte in giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1246/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1011/2019 del 29.3.2019; condanna l'opponente alla rifusione in favore delle spese di lite, liquidate in Euro 2.540,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege.
Vicenza, 18.9.2025
Il Giudice
dott. Davide Ciutto
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