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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/10/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
GIUDIZI RIUNITI R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 06 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa VA Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza
è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa VA Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 06 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nelle cause riunite ed iscritte ai nn. 2398/2023 e 2582/2023 del R.G.A.C., aventi ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, co. 1,
c.p.c., pendenti
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Salerno e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione all'atto di citazione, dall'Avv. Domenico Trulio (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_2 studio è elettivamente domiciliato in Avellino (AV), alla via Vasto n. 26;
OPPONENTE NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. n. 2398/2023
E
(C.F. ), nato il [...] ad Parte_2 CodiceFiscale_3
AL (AV) e residente in [...], a mezzo del suo procuratore generale (C.F. ), nato a [...] Parte_3 CodiceFiscale_4
(AV) il 01/02/1950 ed ivi residente a[...], in forza di procura generale rilasciata in data 29/01/2024 nella Casa Circondariale di Avellino con firma ivi autenticata in virtù di autorizzazione a rilascio di procura generale emessa dal Tribunale ordinario di Avellino con ordinanza depositata in data
25/01/2024 (R.G. 1662/21 R.G.Dib. – R.G. 12725/21 R.G.N.R.); R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
(C.F. ), nata il [...] ad [...] Parte_4 CodiceFiscale_5 ed ivi residente, alla via P.S. Mancini n. 70, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11 marzo 2024, dall'Avv. Elio
EN (C.F. ) e dall'Avv. Achille EN (C.F. CodiceFiscale_6 [...]
, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Avellino, alla C.F._7
Galleria di via Mancini n. 17;
OPPONENTI NEL GIUDIZIO R.G. 2582/2023
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via
SE ZA n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dell'Avv. Irene Masciola (C.F. C.F._8
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV), alla
[...] via Viaggiano n. 33;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
e P.IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Roma, al Viale America n. 351, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
IM LL OL (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_9 elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale Isola G1;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Con atto di citazione notificato in data 17 luglio 2023 ed introduttivo del procedimento recante R.G. n. 2398/2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 012 2023 000438350600, notificatagli, in qualità di coobbligato, in data 28 giugno 2023, dall'
[...]
, per conto della Controparte_1 Controparte_3 al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...] cartella impugnata, la declaratoria di illegittimità ed inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata dell'agente della riscossione non presente nei pubblici registri e, nel merito, per la declaratoria di inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, per mancanza di titolo esecutivo e per nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. ha dedotto in fatto: Parte_1
a) di aver ricevuto, in data 28 giugno 2023, in qualità di coobbligato, sulla propria pec ( dall'indirizzo pec Email_1
t ed in allegato la copia della Email_2 cartella di pagamento n. 012 2023 0004383506001, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 146.459,80 - per entrate coattive anno
2022 – e su incarico della Controparte_2
b) che la predetta somma deriva dal ruolo n. 2023/000505 per € 47.641,19 quale recupero contributo importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96 ed € 441,29 per interessi al tasso legale dal 30/11/2021 al
30/09/2022, di cui alla pos. n. 807309 e dal ruolo n. 2023/000391 per €
97.717,30, quale recupero contributo importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96 ed € 654,14 per interessi al tasso legale dal
30/11/2021 al 15/07/2022, di cui alla pos.n.757866;
c) che, in data 09 ottobre 2017, è stato stipulato contratto di mutuo n.
357846/13 tra la e l'Arca di Noè s.r.l. per un importo di € Parte_5
250.000,00, ove all'art. 11 del contratto era previsto che, a fronte della concessione del mutuo, venivano rilasciate le seguenti garanzie: CP_3 CP_4
€ 200.000,00 fondo di garanzia L. 662/1996; ,
[...] Parte_2 Parte_1 R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
e € 350.000,00 fideiussione a copertura specifica ed € Pt_1 Parte_4
140.000,00 fideiussione omnibus;
d) che, in data 05 marzo 2018, è stato stipulato contratto di mutuo n.
357981/51 tra la e l'Arca di Noè s.r.l. per un importo di € Parte_5
100.000,00, ove all'art. 11 del predetto contratto era stabilito che a fronte del mutuo venivano rilasciate le seguenti garanzie: Medio Credito Italiano € 80.000,00 fondo di garanzia L. 662/1996; , e Parte_2 Parte_1 Pt_4
€ 140.000,00 fideiussione a copertura specifica.
[...]
4. ha articolato quali motivi di opposizione: Parte_1
a) l'illegittimità ed inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell' non Controparte_5 presente negli elenchi ufficiali, dal momento che l'indirizzo di posta elettronica certificata dell' risultante sul registro IPA per gli Controparte_1
Enti Pubblici è t;
Email_3
b) l'illegittimità ed improcedibilità dell'iscrizione a ruolo per assenza di un valido titolo esecutivo nei confronti dei fideiussori, dal momento che, anche a seguito della revoca/inadempimento della società debitrice principale, laddove la banca finanziatrice scelga di escutere la fideiussione a prima richiesta, rilasciata ai sensi della l. 662/96 dal Fondo di Garanzia, questa non può valere a trasformare la natura privatistica dell'obbligazione del garante, per la cui riscossione mediante ruolo esattoriale è necessario un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, non sussistendo previsioni speciali ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 46/99;
c) la nullità della fideiussione rilasciata alla ai sensi Controparte_6 dell'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2005, in quanto rilasciata in violazione del divieto di acquisire un'ulteriore garanzia rispetto alla quota di finanziamento già garantita dal Fondo;
d) che, anche a voler ritenere valida la fideiussione prestata, l'opponente sarebbe responsabile per il residuo 20%, che tuttavia, la ha già Parte_5 provveduto a riscuotere mediante atto transattivo del 21.1.2022, con successivo pagamento.
5. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08 settembre 2023, l' , eccependo la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, ossia lo Stato, essendo demandata all'ente esattore solo la successiva fase di riscossione.
Nel merito, ha sostenuto la validità della notifica della cartella di pagamento, in quanto la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia chiaramente evincibile il mittente non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
Ha dedotto, poi, quanto all'improcedibilità del diritto di procedere ad esecuzione forzata per mancanza di un titolo esecutivo che il ruolo esattoriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.P.R. 602/1973 ha natura di titolo esecutivo e, pertanto, la cartella di pagamento ha natura di titolo esecutivo e precetto;
quanto alla nullità della fideiussione, che l'operatività della garanzia diretta in caso di inadempimento del debitore è disciplinata dall'art. 2, comma 4, Decreto
Ministeriale 20 Giugno 2005 e la norma consente alla banca la possibilità di rivalersi direttamente sul Fondo per quanto riguarda l'importo garantito, solitamente pari al 80% del finanziamento, anche se è possibile che tale garanzia, in misura minore, possa essere cumulata con altre garanzie al fine di ottenere una copertura maggiore del 80%, anziché continuare a perseguire il debitore inadempiente e, dunque, potrà ottenere immediatamente dal Fondo PMI l'importo a titolo di garanzia diretta, per poi richiedere la restante somma al debitore principale in quanto non coperti da garanzia pubblica;
che l'importo insoluto dovrà essere pagato, quanto alla parte non coperta dalla garanzia diretta, direttamente alla banca e, quanto alla parte coperta dalla garanzia diretta, al Fondo PMI, il quale, limitatamente all'importo pagato alla banca, subentrerebbe nella posizione di creditore principale, originariamente vantata dalla Banca e, quindi, Medio
Credito Italiano la somma di €. 80.000,00 fondo di garanzia L. 662/1996 e Pt_2
, e la somma di € 140.000,00
[...] Parte_1 Parte_4 fideiussione a copertura specifica.
Dunque, ha concluso chiedendo, previo rigetto Controparte_5 dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività delle cartelle impugnate, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenza di giudizio.
6. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 ottobre 2023, premettendo Controparte_2 di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96 n.662, con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche o degli istituti finanziatori, i quali ottengono in tal modo una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato;
che, nel caso della garanzia diretta, come nella fattispecie per cui è causa: a) essa può coprire un importo massimo tra il 60% e l'80% del finanziamento concesso, salvo speciali deroghe;
b) le richieste di intervento del Fondo gestito da Parte_6 possono essere presentate unicamente per il tramite di istituti di credito,
[...] intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
c)
l'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale dell'operazione (cioè l'impresa), può essere richiesta esclusivamente alla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria (nonché gli eventuali fideiussori) rimangono del tutto estranei al rapporto tra il fondo e la Banca. Dunque, per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, Parte_6 nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e
1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime ed è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie personali acquisite;
che, quanto al prestito garantito ex L. n. 662/96, rubricato alla posizione MCC 757866- 807309 che gli opponenti richiedevano a Parte_6
in data 25.09.2017, l'ammissione al Fondo di Garanzia di un finanziamento
[...] per l'importo di € 250.000,00 ed in data 20.09.2017 con delibera di ammissione al fondo è stata concessa la garanzia pubblica per l'operazione in esame, rubricata al n. posizione 757866, e fissato l'importo massimo garantito nella misura dell'80% delle somme da conferire a titolo di prestito, con garanzia prestate, con autonomi contratti di fideiussione, dagli odierni opponenti per le obbligazioni, assunte e da R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
assumere, fino alla concorrenza di € 350.000,00 per fideiussione a copertura specifica ed € 140.000,00 per fideiussione omnibus e, che a fronte del successivo inadempimento contrattuale e della deliberazione del Comitato di Gestione del
15.10.2021 che approvava la liquidazione della perdita in favore dell'istituto di credito in discorso per € 97.717,30, pari al massimo importo garantito (80%), tenendo conto del valore dell'insolvenza accertata (€ 122.146,63), la Parte_6
surrogata ex artt. 1203 e 1204 c.c. per effetto del pagamento nei diritti
[...] della banca nei confronti dell'impresa inadempiente ha avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dall'art.. 9, comma 5 del D.lgs. 123/98 e dall'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015; che, quanto al prestito garantito ex L. 662/96 rubricato al n. posizione MCC 807309
BCC di Capaccio, Paestum e Serino, in uno alla società Arca di Noè S.r.l nonché ai suoi garanti , e , in data Parte_2 Parte_1 Parte_4
14.02.2018, è stata chiesta l'ammissione al Fondo di Garanzia di un finanziamento per un importo di € 100.000,00, con garanzia personale degli odierni opponenti fino alla concorrenza di € 350.000,00 per fideiussione a copertura specifica ed €.
140.000,00 per fideiussione omnibus e, che a fronte del successivo inadempimento contrattuale della società garantita rispetto agli obblighi nascenti dal prestito concesso e della deliberazione del Comitato di Gestione che approvava la liquidazione della perdita in favore dell'istituto di credito in discorso per €
59.551,49, pari al massimo importo garantito (80%), tenendo conto del valore dell'insolvenza accertata (€ 47.641,19); che si è surrogata, Parte_6 dunque, ex artt. 1203 e 1204 c.c. per effetto del pagamento nei diritti della banca nei confronti dell'impresa inadempiente ed ha attivato la procedura di riscossione de qua.
L'opposta ha sostenuto la legittimità a procedere al recupero delle somme a mezzo ruolo esattoriale nei confronti dell'obbligato principale e dei suoi garanti e l'inopponibilità al Fondo di Garanzia delle eccezioni relative al sorgere del rapporto obbligatorio (nella specie, la validità delle fideiussioni rilasciate da Parte_1
) e comunque la legittima cumulabilità della fideiussione con la garanzia
[...]
Parte
non trattandosi di garanzia rilasciata da banche o assicurazioni. Parte In subordine, ha chiesto di esser autorizzata a chiamare in causa la
[...]
, onde esser dalla stessa Controparte_7 R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
manlevata dalle spese legali del giudizio, ove dovessero essere ritenute fondate le censure dell'opponente. Parte ha, poi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
7. Con decreto emesso in data 23 ottobre 2023, è stata fissata, per la sola delibazione sull'istanza di sospensione della cartella di pagamento, l'udienza del 07 novembre 2023, ove l'istanza de qua è stata rigettata.
8. Con successivo atto di citazione notificato in data 31 luglio 2023 ed introduttivo del giudizio recante R.G. n. 2582/2023, e Parte_2 Pt_4
hanno proposto opposizione avverso la cartella di di pagamento nn. 012
[...]
2023 000438350600 notificata in data 28.06.2023 a a mezzo pec Parte_2
e non notificata a , ma scaricata dal cassetto fiscale della stessa, Parte_4 dall' . Avellino, su Controparte_8 incarico della (di seguito Controparte_3
Parte per brevità , con cui è stato richiesto a e , il Parte_2 Parte_4 pagamento in solido, con Arca di Noè s.r.l. e , della Parte_1 complessiva somma di € 146.459,80 (di cui € 146.453,92 per entrate coattive anno 2022 ed € 5,88 per diritti di notifica).
9. Gli opponenti hanno articolato, quali motivi di opposizione:
a) l'insussistenza del diritto della BMC di procedere all'escussione della garanzia, non rivestendo gli opponenti la qualità di debitori principali, essendo fideiussori;
b) la nullità delle fideiussioni, in quanto prestate in aggiunta alla garanzia Parte statale di
Gli opponenti hanno, pertanto, concluso chiedendo di “sospendere in via preliminare, l'esazione delle cartelle n 012 2023 00043835 06 003 e n.0122023 Parte 00043835 06 002, ruoli nn. 2023/000505 e 2023/000391 del con efficacia diretta nei confronti dell'esattore, dato il pregiudizio che gli istanti subiscono, in considerazione della illegittimità della pretesa. II. Nel merito dichiarare e riconoscere nulle e/o inefficaci e/o annullare le cartelle stesse per inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, per le ragioni in premessa.
III. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
10. Si sono costituite nel procedimento suindicato Controparte_1
e
[...] Controparte_9 R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
rispettivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05 settembre 2023 ed in data 30 ottobre 2023, articolando le medesime difese ed istanze già formulate nel procedimento recante R.G. 2398/2023.
11. Con decreto emesso in data 18 agosto 2023 è stata fissata, per la sola discussione sull'istanza di sospensione delle cartelle di pagamento nn. 012 2023
00043835 06 003 e n.0122023004383506002, l'udienza del 21 settembre 2023 e, con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2023, è stata rigettata la sospensione richiesta dagli opponenti.
Con successivo decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. in data 20 novembre 2023, è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa formulata da e differita Controparte_2
l'udienza al 23 gennaio 2024.
Con decreto emesso in data 22 novembre 2023, il Presidente della Seconda
Sezione Civile ha disposto che il presente giudizio venisse chiamato all'udienza del
24 gennaio 2024 per valutare la sussistenza dei presupposti della riunione di tale fascicolo al procedimento recante R.G. 2398/2023.
Con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024, è stata disposta la riunione del giudizio recante R.G. n. 2582/2023 al procedimento recante R.G. n. 2398/2023 e, previo rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, formulata da la causa è Controparte_2 stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza del 06 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
12. Ciò premesso, va rigettata l'istanza di rinvio dell'odierna udienza formulata dall'opponente e dall' in vista di Parte_2 Controparte_5 una possibile composizione conciliativa della vertenza, tenuto conto, da un lato, della circostanza che l'istanza de qua non è stata formulata da tutte le parti del procedimento e, dall'altro, in considerazione del principio costituzionale del giusto processo, che impone al Giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c. di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del processo ed in ragione della ritenuta prevalenza delle esigenze organizzative, atteso che le udienze di precisazione delle conclusioni (e discussione orale ex art. R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
281 sexies c.p.c.) vengono attentamente programmate in modo da distribuire uniformemente il carico di lavoro e garantirne la gestibilità.
13. Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità del motivo di opposizione formulato da e da , rispettivamente, con note Parte_1 Parte_2 scritte depositate in data 02 ottobre 2025 ed il 01 ottobre 2025 e relativo alla inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, in quanto effettuata allorquando e erano in regime di detenzione, Parte_1 Parte_2 atteso che, trattandosi di motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., lo stesso avrebbe dovuto proporsi con l'atto introduttivo del giudizio entro il termine di giorni venti dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale declaratoria rende superflua ogni valutazione in ordine all'ammissibilità di documentazione nuova depositata a sostegno di tale motivo di opposizione oltre lo spirare del termine di cui all'art. 171 bis c.p.c..
14. Passando a questo punto ad esaminare il merito della res controversa, quanto al motivo di opposizione formulato da e relativo alla Parte_1 dedotta inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo telematico dell' non Controparte_5 risultante da pubblici registri, tale motivo di opposizione, da ricondursi nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., ancorchè ammissibile, in quanto tempestivamente proposto (il
17 luglio 2023) entro il termine di 20 giorni dall'avvenuta notificazione della cartella (avvenuta in data 28 giugno 2023), è tuttavia infondato.
Invero, si deve rilevare che dal 1° giugno 2016, come stabilito dall'art. 14 d.lgs n.
159/2015, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi deve avvenire unicamente mediante pec.
Altresì la notifica a mezzo pec è consentita, per gli atti della riscossione, dall'art 26 comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”).
L'art 6 d.lgs. n. 82/2005 impone a tutte le amministrazioni, nelle comunicazioni di pertinenza, l'uso della posta elettronica certificata e ai soggetti che ne hanno dichiarato il possesso l'implicita accettazione delle comunicazioni ivi effettuate.
Ciò chiarito, deve osservarsi che la normativa sull'utilizzo di indirizzi di posta elettronica estratti dai pubblici registri attiene all'indirizzo pec del destinatario e non del mittente (cfr. Cass. S.U. n. 15979/2022).
In ogni caso, come evidenziato dai giudici di legittimità (cfr Cass. N. 30372/2017),
l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo;
circostanza verificatasi nella spiegata, attesa l'avvenuta proposizione della presente opposizione a cartella.
Passando a questo punto ad esaminare i motivi di opposizione qualificabili come di opposizione all'esecuzione e, segnatamente, la dedotta inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento della preannunciata esecuzione, deve rilevarsi che l'art. 21 D.Lgs. n. 46/1999, nel prevedere che le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in un rapporto di diritto privato possono essere riscosse mediante ruolo se risultanti da titolo avente efficacia esecutiva, fa espressamente salve le specifiche disposizioni normative che, invece, consentono l'immediata iscrizione a ruolo.
Entro tali eccezioni si colloca l'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/98, il quale prevede che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con
l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni” nonché l'art. 8 bis D.L. n. 3/2015, conv. in L. n. 33/2005 secondo cui “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), comma 100, lett. a), costituisce credito privilegiato (...). Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 e successive modificazioni”.
A tanto aggiungasi che la natura pubblicistica del credito in questione è stata di recente riconosciuta anche dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_2
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito,
[...] con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art.
17 d.lgs. 46/1999” (cfr. Cass., ord., 16.1.2023, n. 1005).
Quanto al motivo di opposizione relativo alla nullità della fideiussione per violazione del divieto di cumulo di più garanzie, premesso che ogni censura afferente il rapporto sottostante deve esser sollevata nell'ambito di distinto giudizio, non potendo le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica intercorrente tra la società finanziata ed i fideiussori e la banca incidere sulla procedura di riscossione tramite ruolo (cfr. ex multis, Tribunale di Milano, 09 gennaio 2023 n. 107; conf. Trib. Avellino, sent. n. 642/2023; Trib. Avellino), comunque la doglianza da qua è infondata, in quanto questo Tribunale ritiene di aderire all'impostazione secondo cui l'art.
4.4. del DM 23 settembre 2005 sancisce un divieto di cumulabilità testualmente riferibile alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie e, dunque, non esteso, né estensibile, alle garanzie di matrice personale, quale è la fideiussione in questione, rilasciata da persona fisica
(cfr. conf. Tribunale di Avellino, Ordinanza n. 17/2024; Tribunale di Milano,
Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023).
Con riguardo poi alla contestazione articolata da con riguardo Parte_1 all'entità del credito portato dalla cartella di pagamento, l'importo richiesto risulta pari al residuo 80% del finanziamento per cui è causa, con conseguente rigetto anche di tale motivo di opposizione. R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
15. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le opposizioni a cartella di pagamento proposte da e da e Parte_1 Parte_2 Parte_4 vanno rigettate.
16. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite (ivi incluse quelle relative al procedimento collegiale reclamo), esse seguono la soccombenza degli opponenti
, e , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 Parte_4 si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria e di quella decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova ed in ragione del modulo decisionale adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa
VA Villani, nelle cause riunite ed iscritte ai definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o difesa disattesa, così provvede:
-rigetta integralmente le opposizioni a cartella di pagamento proposte da
, e;
Parte_1 Parte_2 Parte_4
- condanna gli opponenti , e in Parte_1 Parte_2 Parte_4 solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'opposta Controparte_3
delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- condanna gli opponenti , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_4 solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'opposta Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso all'udienza che si è tenuta in data 06 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa VA Villani R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
GIUDIZI RIUNITI R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 06 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa VA Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza
è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa VA Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 06 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nelle cause riunite ed iscritte ai nn. 2398/2023 e 2582/2023 del R.G.A.C., aventi ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, co. 1,
c.p.c., pendenti
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Salerno e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione all'atto di citazione, dall'Avv. Domenico Trulio (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_2 studio è elettivamente domiciliato in Avellino (AV), alla via Vasto n. 26;
OPPONENTE NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. n. 2398/2023
E
(C.F. ), nato il [...] ad Parte_2 CodiceFiscale_3
AL (AV) e residente in [...], a mezzo del suo procuratore generale (C.F. ), nato a [...] Parte_3 CodiceFiscale_4
(AV) il 01/02/1950 ed ivi residente a[...], in forza di procura generale rilasciata in data 29/01/2024 nella Casa Circondariale di Avellino con firma ivi autenticata in virtù di autorizzazione a rilascio di procura generale emessa dal Tribunale ordinario di Avellino con ordinanza depositata in data
25/01/2024 (R.G. 1662/21 R.G.Dib. – R.G. 12725/21 R.G.N.R.); R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
(C.F. ), nata il [...] ad [...] Parte_4 CodiceFiscale_5 ed ivi residente, alla via P.S. Mancini n. 70, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11 marzo 2024, dall'Avv. Elio
EN (C.F. ) e dall'Avv. Achille EN (C.F. CodiceFiscale_6 [...]
, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Avellino, alla C.F._7
Galleria di via Mancini n. 17;
OPPONENTI NEL GIUDIZIO R.G. 2582/2023
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via
SE ZA n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dell'Avv. Irene Masciola (C.F. C.F._8
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV), alla
[...] via Viaggiano n. 33;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
e P.IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Roma, al Viale America n. 351, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
IM LL OL (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_9 elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale Isola G1;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Con atto di citazione notificato in data 17 luglio 2023 ed introduttivo del procedimento recante R.G. n. 2398/2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 012 2023 000438350600, notificatagli, in qualità di coobbligato, in data 28 giugno 2023, dall'
[...]
, per conto della Controparte_1 Controparte_3 al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...] cartella impugnata, la declaratoria di illegittimità ed inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata dell'agente della riscossione non presente nei pubblici registri e, nel merito, per la declaratoria di inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, per mancanza di titolo esecutivo e per nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. ha dedotto in fatto: Parte_1
a) di aver ricevuto, in data 28 giugno 2023, in qualità di coobbligato, sulla propria pec ( dall'indirizzo pec Email_1
t ed in allegato la copia della Email_2 cartella di pagamento n. 012 2023 0004383506001, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 146.459,80 - per entrate coattive anno
2022 – e su incarico della Controparte_2
b) che la predetta somma deriva dal ruolo n. 2023/000505 per € 47.641,19 quale recupero contributo importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96 ed € 441,29 per interessi al tasso legale dal 30/11/2021 al
30/09/2022, di cui alla pos. n. 807309 e dal ruolo n. 2023/000391 per €
97.717,30, quale recupero contributo importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96 ed € 654,14 per interessi al tasso legale dal
30/11/2021 al 15/07/2022, di cui alla pos.n.757866;
c) che, in data 09 ottobre 2017, è stato stipulato contratto di mutuo n.
357846/13 tra la e l'Arca di Noè s.r.l. per un importo di € Parte_5
250.000,00, ove all'art. 11 del contratto era previsto che, a fronte della concessione del mutuo, venivano rilasciate le seguenti garanzie: CP_3 CP_4
€ 200.000,00 fondo di garanzia L. 662/1996; ,
[...] Parte_2 Parte_1 R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
e € 350.000,00 fideiussione a copertura specifica ed € Pt_1 Parte_4
140.000,00 fideiussione omnibus;
d) che, in data 05 marzo 2018, è stato stipulato contratto di mutuo n.
357981/51 tra la e l'Arca di Noè s.r.l. per un importo di € Parte_5
100.000,00, ove all'art. 11 del predetto contratto era stabilito che a fronte del mutuo venivano rilasciate le seguenti garanzie: Medio Credito Italiano € 80.000,00 fondo di garanzia L. 662/1996; , e Parte_2 Parte_1 Pt_4
€ 140.000,00 fideiussione a copertura specifica.
[...]
4. ha articolato quali motivi di opposizione: Parte_1
a) l'illegittimità ed inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell' non Controparte_5 presente negli elenchi ufficiali, dal momento che l'indirizzo di posta elettronica certificata dell' risultante sul registro IPA per gli Controparte_1
Enti Pubblici è t;
Email_3
b) l'illegittimità ed improcedibilità dell'iscrizione a ruolo per assenza di un valido titolo esecutivo nei confronti dei fideiussori, dal momento che, anche a seguito della revoca/inadempimento della società debitrice principale, laddove la banca finanziatrice scelga di escutere la fideiussione a prima richiesta, rilasciata ai sensi della l. 662/96 dal Fondo di Garanzia, questa non può valere a trasformare la natura privatistica dell'obbligazione del garante, per la cui riscossione mediante ruolo esattoriale è necessario un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, non sussistendo previsioni speciali ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 46/99;
c) la nullità della fideiussione rilasciata alla ai sensi Controparte_6 dell'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2005, in quanto rilasciata in violazione del divieto di acquisire un'ulteriore garanzia rispetto alla quota di finanziamento già garantita dal Fondo;
d) che, anche a voler ritenere valida la fideiussione prestata, l'opponente sarebbe responsabile per il residuo 20%, che tuttavia, la ha già Parte_5 provveduto a riscuotere mediante atto transattivo del 21.1.2022, con successivo pagamento.
5. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08 settembre 2023, l' , eccependo la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, ossia lo Stato, essendo demandata all'ente esattore solo la successiva fase di riscossione.
Nel merito, ha sostenuto la validità della notifica della cartella di pagamento, in quanto la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia chiaramente evincibile il mittente non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
Ha dedotto, poi, quanto all'improcedibilità del diritto di procedere ad esecuzione forzata per mancanza di un titolo esecutivo che il ruolo esattoriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.P.R. 602/1973 ha natura di titolo esecutivo e, pertanto, la cartella di pagamento ha natura di titolo esecutivo e precetto;
quanto alla nullità della fideiussione, che l'operatività della garanzia diretta in caso di inadempimento del debitore è disciplinata dall'art. 2, comma 4, Decreto
Ministeriale 20 Giugno 2005 e la norma consente alla banca la possibilità di rivalersi direttamente sul Fondo per quanto riguarda l'importo garantito, solitamente pari al 80% del finanziamento, anche se è possibile che tale garanzia, in misura minore, possa essere cumulata con altre garanzie al fine di ottenere una copertura maggiore del 80%, anziché continuare a perseguire il debitore inadempiente e, dunque, potrà ottenere immediatamente dal Fondo PMI l'importo a titolo di garanzia diretta, per poi richiedere la restante somma al debitore principale in quanto non coperti da garanzia pubblica;
che l'importo insoluto dovrà essere pagato, quanto alla parte non coperta dalla garanzia diretta, direttamente alla banca e, quanto alla parte coperta dalla garanzia diretta, al Fondo PMI, il quale, limitatamente all'importo pagato alla banca, subentrerebbe nella posizione di creditore principale, originariamente vantata dalla Banca e, quindi, Medio
Credito Italiano la somma di €. 80.000,00 fondo di garanzia L. 662/1996 e Pt_2
, e la somma di € 140.000,00
[...] Parte_1 Parte_4 fideiussione a copertura specifica.
Dunque, ha concluso chiedendo, previo rigetto Controparte_5 dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività delle cartelle impugnate, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenza di giudizio.
6. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 ottobre 2023, premettendo Controparte_2 di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96 n.662, con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche o degli istituti finanziatori, i quali ottengono in tal modo una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato;
che, nel caso della garanzia diretta, come nella fattispecie per cui è causa: a) essa può coprire un importo massimo tra il 60% e l'80% del finanziamento concesso, salvo speciali deroghe;
b) le richieste di intervento del Fondo gestito da Parte_6 possono essere presentate unicamente per il tramite di istituti di credito,
[...] intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
c)
l'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale dell'operazione (cioè l'impresa), può essere richiesta esclusivamente alla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria (nonché gli eventuali fideiussori) rimangono del tutto estranei al rapporto tra il fondo e la Banca. Dunque, per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, Parte_6 nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e
1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime ed è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie personali acquisite;
che, quanto al prestito garantito ex L. n. 662/96, rubricato alla posizione MCC 757866- 807309 che gli opponenti richiedevano a Parte_6
in data 25.09.2017, l'ammissione al Fondo di Garanzia di un finanziamento
[...] per l'importo di € 250.000,00 ed in data 20.09.2017 con delibera di ammissione al fondo è stata concessa la garanzia pubblica per l'operazione in esame, rubricata al n. posizione 757866, e fissato l'importo massimo garantito nella misura dell'80% delle somme da conferire a titolo di prestito, con garanzia prestate, con autonomi contratti di fideiussione, dagli odierni opponenti per le obbligazioni, assunte e da R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
assumere, fino alla concorrenza di € 350.000,00 per fideiussione a copertura specifica ed € 140.000,00 per fideiussione omnibus e, che a fronte del successivo inadempimento contrattuale e della deliberazione del Comitato di Gestione del
15.10.2021 che approvava la liquidazione della perdita in favore dell'istituto di credito in discorso per € 97.717,30, pari al massimo importo garantito (80%), tenendo conto del valore dell'insolvenza accertata (€ 122.146,63), la Parte_6
surrogata ex artt. 1203 e 1204 c.c. per effetto del pagamento nei diritti
[...] della banca nei confronti dell'impresa inadempiente ha avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dall'art.. 9, comma 5 del D.lgs. 123/98 e dall'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015; che, quanto al prestito garantito ex L. 662/96 rubricato al n. posizione MCC 807309
BCC di Capaccio, Paestum e Serino, in uno alla società Arca di Noè S.r.l nonché ai suoi garanti , e , in data Parte_2 Parte_1 Parte_4
14.02.2018, è stata chiesta l'ammissione al Fondo di Garanzia di un finanziamento per un importo di € 100.000,00, con garanzia personale degli odierni opponenti fino alla concorrenza di € 350.000,00 per fideiussione a copertura specifica ed €.
140.000,00 per fideiussione omnibus e, che a fronte del successivo inadempimento contrattuale della società garantita rispetto agli obblighi nascenti dal prestito concesso e della deliberazione del Comitato di Gestione che approvava la liquidazione della perdita in favore dell'istituto di credito in discorso per €
59.551,49, pari al massimo importo garantito (80%), tenendo conto del valore dell'insolvenza accertata (€ 47.641,19); che si è surrogata, Parte_6 dunque, ex artt. 1203 e 1204 c.c. per effetto del pagamento nei diritti della banca nei confronti dell'impresa inadempiente ed ha attivato la procedura di riscossione de qua.
L'opposta ha sostenuto la legittimità a procedere al recupero delle somme a mezzo ruolo esattoriale nei confronti dell'obbligato principale e dei suoi garanti e l'inopponibilità al Fondo di Garanzia delle eccezioni relative al sorgere del rapporto obbligatorio (nella specie, la validità delle fideiussioni rilasciate da Parte_1
) e comunque la legittima cumulabilità della fideiussione con la garanzia
[...]
Parte
non trattandosi di garanzia rilasciata da banche o assicurazioni. Parte In subordine, ha chiesto di esser autorizzata a chiamare in causa la
[...]
, onde esser dalla stessa Controparte_7 R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
manlevata dalle spese legali del giudizio, ove dovessero essere ritenute fondate le censure dell'opponente. Parte ha, poi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
7. Con decreto emesso in data 23 ottobre 2023, è stata fissata, per la sola delibazione sull'istanza di sospensione della cartella di pagamento, l'udienza del 07 novembre 2023, ove l'istanza de qua è stata rigettata.
8. Con successivo atto di citazione notificato in data 31 luglio 2023 ed introduttivo del giudizio recante R.G. n. 2582/2023, e Parte_2 Pt_4
hanno proposto opposizione avverso la cartella di di pagamento nn. 012
[...]
2023 000438350600 notificata in data 28.06.2023 a a mezzo pec Parte_2
e non notificata a , ma scaricata dal cassetto fiscale della stessa, Parte_4 dall' . Avellino, su Controparte_8 incarico della (di seguito Controparte_3
Parte per brevità , con cui è stato richiesto a e , il Parte_2 Parte_4 pagamento in solido, con Arca di Noè s.r.l. e , della Parte_1 complessiva somma di € 146.459,80 (di cui € 146.453,92 per entrate coattive anno 2022 ed € 5,88 per diritti di notifica).
9. Gli opponenti hanno articolato, quali motivi di opposizione:
a) l'insussistenza del diritto della BMC di procedere all'escussione della garanzia, non rivestendo gli opponenti la qualità di debitori principali, essendo fideiussori;
b) la nullità delle fideiussioni, in quanto prestate in aggiunta alla garanzia Parte statale di
Gli opponenti hanno, pertanto, concluso chiedendo di “sospendere in via preliminare, l'esazione delle cartelle n 012 2023 00043835 06 003 e n.0122023 Parte 00043835 06 002, ruoli nn. 2023/000505 e 2023/000391 del con efficacia diretta nei confronti dell'esattore, dato il pregiudizio che gli istanti subiscono, in considerazione della illegittimità della pretesa. II. Nel merito dichiarare e riconoscere nulle e/o inefficaci e/o annullare le cartelle stesse per inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, per le ragioni in premessa.
III. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
10. Si sono costituite nel procedimento suindicato Controparte_1
e
[...] Controparte_9 R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
rispettivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05 settembre 2023 ed in data 30 ottobre 2023, articolando le medesime difese ed istanze già formulate nel procedimento recante R.G. 2398/2023.
11. Con decreto emesso in data 18 agosto 2023 è stata fissata, per la sola discussione sull'istanza di sospensione delle cartelle di pagamento nn. 012 2023
00043835 06 003 e n.0122023004383506002, l'udienza del 21 settembre 2023 e, con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2023, è stata rigettata la sospensione richiesta dagli opponenti.
Con successivo decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. in data 20 novembre 2023, è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa formulata da e differita Controparte_2
l'udienza al 23 gennaio 2024.
Con decreto emesso in data 22 novembre 2023, il Presidente della Seconda
Sezione Civile ha disposto che il presente giudizio venisse chiamato all'udienza del
24 gennaio 2024 per valutare la sussistenza dei presupposti della riunione di tale fascicolo al procedimento recante R.G. 2398/2023.
Con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024, è stata disposta la riunione del giudizio recante R.G. n. 2582/2023 al procedimento recante R.G. n. 2398/2023 e, previo rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, formulata da la causa è Controparte_2 stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza del 06 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
12. Ciò premesso, va rigettata l'istanza di rinvio dell'odierna udienza formulata dall'opponente e dall' in vista di Parte_2 Controparte_5 una possibile composizione conciliativa della vertenza, tenuto conto, da un lato, della circostanza che l'istanza de qua non è stata formulata da tutte le parti del procedimento e, dall'altro, in considerazione del principio costituzionale del giusto processo, che impone al Giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c. di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del processo ed in ragione della ritenuta prevalenza delle esigenze organizzative, atteso che le udienze di precisazione delle conclusioni (e discussione orale ex art. R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
281 sexies c.p.c.) vengono attentamente programmate in modo da distribuire uniformemente il carico di lavoro e garantirne la gestibilità.
13. Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità del motivo di opposizione formulato da e da , rispettivamente, con note Parte_1 Parte_2 scritte depositate in data 02 ottobre 2025 ed il 01 ottobre 2025 e relativo alla inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, in quanto effettuata allorquando e erano in regime di detenzione, Parte_1 Parte_2 atteso che, trattandosi di motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., lo stesso avrebbe dovuto proporsi con l'atto introduttivo del giudizio entro il termine di giorni venti dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale declaratoria rende superflua ogni valutazione in ordine all'ammissibilità di documentazione nuova depositata a sostegno di tale motivo di opposizione oltre lo spirare del termine di cui all'art. 171 bis c.p.c..
14. Passando a questo punto ad esaminare il merito della res controversa, quanto al motivo di opposizione formulato da e relativo alla Parte_1 dedotta inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo telematico dell' non Controparte_5 risultante da pubblici registri, tale motivo di opposizione, da ricondursi nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., ancorchè ammissibile, in quanto tempestivamente proposto (il
17 luglio 2023) entro il termine di 20 giorni dall'avvenuta notificazione della cartella (avvenuta in data 28 giugno 2023), è tuttavia infondato.
Invero, si deve rilevare che dal 1° giugno 2016, come stabilito dall'art. 14 d.lgs n.
159/2015, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi deve avvenire unicamente mediante pec.
Altresì la notifica a mezzo pec è consentita, per gli atti della riscossione, dall'art 26 comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”).
L'art 6 d.lgs. n. 82/2005 impone a tutte le amministrazioni, nelle comunicazioni di pertinenza, l'uso della posta elettronica certificata e ai soggetti che ne hanno dichiarato il possesso l'implicita accettazione delle comunicazioni ivi effettuate.
Ciò chiarito, deve osservarsi che la normativa sull'utilizzo di indirizzi di posta elettronica estratti dai pubblici registri attiene all'indirizzo pec del destinatario e non del mittente (cfr. Cass. S.U. n. 15979/2022).
In ogni caso, come evidenziato dai giudici di legittimità (cfr Cass. N. 30372/2017),
l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo;
circostanza verificatasi nella spiegata, attesa l'avvenuta proposizione della presente opposizione a cartella.
Passando a questo punto ad esaminare i motivi di opposizione qualificabili come di opposizione all'esecuzione e, segnatamente, la dedotta inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento della preannunciata esecuzione, deve rilevarsi che l'art. 21 D.Lgs. n. 46/1999, nel prevedere che le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in un rapporto di diritto privato possono essere riscosse mediante ruolo se risultanti da titolo avente efficacia esecutiva, fa espressamente salve le specifiche disposizioni normative che, invece, consentono l'immediata iscrizione a ruolo.
Entro tali eccezioni si colloca l'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/98, il quale prevede che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con
l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni” nonché l'art. 8 bis D.L. n. 3/2015, conv. in L. n. 33/2005 secondo cui “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), comma 100, lett. a), costituisce credito privilegiato (...). Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 e successive modificazioni”.
A tanto aggiungasi che la natura pubblicistica del credito in questione è stata di recente riconosciuta anche dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_2
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito,
[...] con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art.
17 d.lgs. 46/1999” (cfr. Cass., ord., 16.1.2023, n. 1005).
Quanto al motivo di opposizione relativo alla nullità della fideiussione per violazione del divieto di cumulo di più garanzie, premesso che ogni censura afferente il rapporto sottostante deve esser sollevata nell'ambito di distinto giudizio, non potendo le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica intercorrente tra la società finanziata ed i fideiussori e la banca incidere sulla procedura di riscossione tramite ruolo (cfr. ex multis, Tribunale di Milano, 09 gennaio 2023 n. 107; conf. Trib. Avellino, sent. n. 642/2023; Trib. Avellino), comunque la doglianza da qua è infondata, in quanto questo Tribunale ritiene di aderire all'impostazione secondo cui l'art.
4.4. del DM 23 settembre 2005 sancisce un divieto di cumulabilità testualmente riferibile alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie e, dunque, non esteso, né estensibile, alle garanzie di matrice personale, quale è la fideiussione in questione, rilasciata da persona fisica
(cfr. conf. Tribunale di Avellino, Ordinanza n. 17/2024; Tribunale di Milano,
Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023).
Con riguardo poi alla contestazione articolata da con riguardo Parte_1 all'entità del credito portato dalla cartella di pagamento, l'importo richiesto risulta pari al residuo 80% del finanziamento per cui è causa, con conseguente rigetto anche di tale motivo di opposizione. R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023
15. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le opposizioni a cartella di pagamento proposte da e da e Parte_1 Parte_2 Parte_4 vanno rigettate.
16. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite (ivi incluse quelle relative al procedimento collegiale reclamo), esse seguono la soccombenza degli opponenti
, e , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 Parte_4 si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria e di quella decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova ed in ragione del modulo decisionale adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa
VA Villani, nelle cause riunite ed iscritte ai definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o difesa disattesa, così provvede:
-rigetta integralmente le opposizioni a cartella di pagamento proposte da
, e;
Parte_1 Parte_2 Parte_4
- condanna gli opponenti , e in Parte_1 Parte_2 Parte_4 solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'opposta Controparte_3
delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- condanna gli opponenti , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_4 solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'opposta Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso all'udienza che si è tenuta in data 06 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa VA Villani R.G. nn. 2398/2023 e 2582/2023