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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/11/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2139/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaela Rivetti
E
In persona del l.r. pro-tempore Resistente Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Astuto, Francesco Saverio Ivella e Maria
TO TE
OGGETTO: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
pagina 1 di 8 2. Condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 4.500,00 -per compensi di avvocato- oltre
IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 11.04.2024, ritualmente Parte_1 notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la Controparte_1
– che svolge servizi nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale- di cui è
[...] stata dipendente dall'1.12.2009 al 14.10.2023 con le mansioni di assistente di base presso l'Istituto Villa Miramare di Nettuno. Riferisce che il 14.10.2023, all'esito di un periodo di ferie, si presentava sul posto di lavoro per riprendere l'attività lavorativa purtuttavia ciò le veniva impedito, senza alcuna giustificazione, e veniva invitata ad allontanarsi. Il 17 ottobre impugnava, quindi, il licenziamento, in quanto intimato oralmente e senza giustificato motivo. Il giorno successivo il datore di lavoro informava il suo difensore che nei giorni 14 e 15 ottobre era ancora in ferie, che erano terminate il 17 ottobre, ed allegava alla PEC una missiva con cui le comunicava che la sua sede di lavoro era mutata, in quanto le Suore della struttura avevano lamentato dei disservizi. Pertanto, il 24 ottobre doveva prendere servizio presso l'Ospedale San
IL ER di Roma. Con lettera del 30 ottobre diffidava il datore di lavoro di reintegrarla nel posto di lavoro precedentemente occupato stante l'inefficacia e la pretestuosità dei provvedimenti successivi al licenziamento verbale. Con lettera del
7.12.2023 trasmessa alla resistente a mezzo PEC l'11.12.2023 impugnava altresì il licenziamento per giusta causa con esclusione da socio del 15.11.2023. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al Tribunale adito di dichiarare la nullità del licenziamento intimatole verbalmente in data 14 e 15 ottobre 2023, e di ogni altro atto successivo in quanto inefficace, ultroneo e illegittimo e, per l'effetto, di condannare la , in persona del l.r.p.t., a reintegrarla Controparte_1 nel posto di lavoro e a corrisponderle le retribuzioni perse dalla data dell'illegittima estromissione a quella della effettiva reintegrazione, oltre accessori, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali maturati nel medesimo periodo. In subordine, chiede la condanna della , in persona del l.r.p.t, al Controparte_1 pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale pari da 6 a 36 mensilità. Allega documentazione.
La si costituisce in giudizio e premette che la Controparte_1 ricorrente, all'atto dell'assunzione, è stata altresì ammessa, su domanda, come socia,
pagina 2 di 8 ed ha sempre svolto le mansioni di cui al livello B1 del CCNL Cooperative sociali presso la Casa di Riposo Villa Miramare di Nettuno di proprietà della Provincia Italiana della
Congregazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, committente del servizio svolto in appalto. Premette che nel corso del 2023 la committenza segnalava più volte, di cui una per iscritto, che la ricorrente non teneva un contegno corretto verso gli ospiti e ne chiedeva l'allontanamento. Pertanto, dopo aver più volte invitato la dipendente ad assumere un comportamento più consono, con comunicazione del
17.10.2023 -ricevuta dalla dipendente in data 20.10.2023- variava la sede di lavoro della dipendente invitandola a prendere servizio, con decorrenza dal 24 ottobre, presso l'appalto in essere con l'Ospedale San IL ER di Roma. Poiché il 24 ottobre la ricorrente non prendeva servizio presso la nuova sede di lavoro, le contestava l'assenza ingiustificata con lettera del 2.11.2023 -ricevuta il 6.11.2023- e, ritenute infondate le giustificazioni formulate dal difensore della lavoratrice, in data
15.11.2023 il C.d.A. deliberava l'esclusione della sig.ra dalla qualifica di socia Parte_1
e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione dalla qualifica di socia e il licenziamento per giusta causa venivano comunicati alla ricorrente e al suo avvocato di fiducia con lettera ricevuta il 5.12.2023. Il successivo 11.12.2023
l'avvocato di fiducia della lavoratrice trasmetteva l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento. Sostiene, pertanto, in sintesi: di non avere mai intimato alla ricorrente il licenziamento orale;
di avere legittimamente disposto il trasferimento della dipendente;
che, in ogni caso, i 180 giorni decorrenti dall'impugnativa stragiudiziale previsti dalla L. 604/1966 per l'introduzione del giudizio sono decorsi, per cui sia esclusione che il recesso sono definitivi. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti in atti ritenuti sufficienti ai fini della decisione. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa è bene premettere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo "trascina" con sé quella del rapporto di lavoro per cui il socio-lavoratore, qualora perda la qualità di socio, non può più essere lavoratore anche se alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi sia pure, eventualmente, per le medesime ragioni. Ed infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, hanno dato continuità
pagina 3 di 8 all'orientamento secondo cui, in capo al socio-lavoratore di cooperativa, la perdita della qualità di socio genera necessariamente anche la perdita della qualità di lavoratore. Pertanto, se il socio-lavoratore ha impugnato soltanto il licenziamento, ma non la delibera di esclusione (nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 2533, comma
3, c.c.), la definitività dell'esclusione deliberata rende impossibile, anche in caso di dichiarata illegittimità del licenziamento, dare seguito ad una tutela reintegratoria, stante la non ricostituibilità di un rapporto di lavoro del socio-lavoratore in assenza della qualifica di socio. Diversamente, in caso di tempestiva e vittoriosa impugnazione del provvedimento di esclusione, il lavoratore, pur non trovando applicazione l'art. 18
Stat. Lav., ha diritto ad una tutela restitutoria di diritto comune “che consegue all'invalidazione della delibera, dalla quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro e che, quindi, ripete genesi e fisionomia della dinamica del rapporto sociale. Essa risulta quindi del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica”.
L'omessa impugnazione della delibera di esclusione, con impossibilità di applicazione della tutela restitutoria, non priva, tuttavia, il socio-lavoratore della tutela risarcitoria- indennitaria qualora il licenziamento sia comunque dichiarato illegittimo. Il socio- lavoratore avrà, dunque, diritto all'applicazione dell'art. 8 L. 6 luglio 1966, n. 604, che si fonda sulla sola illegittimità del licenziamento e non è in alcun modo impedita dall'omessa impugnazione della delibera di esclusione e dunque dalla mancata ricostituzione del rapporto associativo.
Da ultimo è intervenuta nella materia dal L. n. 149/2022 (cd Legge Cartabia) che, decidendo a livello normativo la questione di competenza tra giudice del lavoro e giudice civile in caso di contestazione della cessazione dei rapporti associativo e lavorativo del socio-lavoratore di cooperativa, ha introdotto l'art. 441-ter c.p.c. a norma del quale: “Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro
e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo”.
La competenza del giudice del lavoro a decidere sia sul licenziamento sia sull'esclusione del socio-lavoratore, invero già stata affermata dalla giurisprudenza sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 40, comma 3,
c.p.c., è divenuta, quindi, competenza principale e autonoma, dettata da una specifica norma di legge.
pagina 4 di 8 Ciò posto, come detto, l'impugnazione della delibera di esclusione (a valere come cessazione del rapporto di lavoro) ha natura processuale e viene esclusivamente impedita dalla proposizione dell'azione giudiziaria nel termine dei 60 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo Amministrativo o dell'Assemblea dei Soci.
L'impugnazione del licenziamento è invece soggetta, come noto, ad un termine decadenziale extraprocessuale (60 giorni) ed alla proposizione della domanda giudiziale nei successivi 180 giorni (L. 604/1999).
Si verifica quindi una “asincronia” sui tempi dell'azione ad oggi non risolta dal legislatore posto che l'art. 441 ter c.p.c. – nel suo tenore letterale – rimanda all'art. 409 e segg. solo “il licenziamento del socio lavoratore”, ma non la delibera di esclusione della quale viene solo disposta l'attrazione della competenza a decidere.
Venendo al caso che ci occupa va opportunamente rilevato che, benché nella lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento per giusta causa del 7.12.2023 la ricorrente faccia riferimento, invero generico, anche alla sua esclusione da socia della
Cooperativa deliberata con il Verbale del 15.11.2023 del C.d.A. della resistente (con cui veniva deliberata anche la risoluzione del rapporto lavorativo dando mandato al
Presidente di annotare la cancellazione sul Libro dei Soci nonché all'Ufficio del personale di procedere a tutti i necessari adempimenti), non ha promosso autonomo giudizio finalizzato ad ottenere l'annullamento della delibera nel termine di decadenza di cui all'art. 2553 c.c.. Per completezza si osserva, altresì, che la lavoratrice non ha chiesto al Tribunale di annullare la predetta deliberazione neanche nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio. Deve, pertanto, escludersi il diritto della ricorrente alla somministrazione della tutela restitutoria di diritto comune, ma solo, eventualmente, a quella indennitaria prevista dalla legge 604/1966.
La lavoratrice, infatti, non è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 6 della L.
604/1966, eccepita dalla società resistente, a norma del quale l'impugnazione del licenziamento in sede giudiziale è inammissibile se non preceduta dall'impugnazione stragiudiziale nei 60 giorni successivi alla comunicazione del licenziamento e se nei successivi 180 giorni (dalla spedizione della impugnazione stragiudiziale) non sia introdotto il giudizio. Ed infatti, il termine dei 180 a decorrere dall'11.12.2023 scadeva in data 8.06.2024.
Fatte tali dovute premesse e precisazioni osserva il giudicante che la ricorrente, come detto, sostiene di essere stata licenziata verbalmente il 14 e 15 ottobre 2023 allorquando, al termine di un periodo di ferie, si recava presso la sede di lavoro,
Istituto Villa Miramare di Nettuno, per riprendere l'attività lavorativa purtuttavia ciò
pagina 5 di 8 le veniva impedito, senza alcuna giustificazione, e veniva invitata ad allontanarsi. La società datrice di lavoro, contestando la ricostruzione fattuale proposta dalla lavoratrice, sostiene, invece, che la ricorrente è stata licenziata per giusta causa
(assenza ingiustificata) con lettera del 15.11.2023 all'esito del procedimento disciplinare instaurato con la contestazione del 2.11.2023.
In tale contesto, secondo il quadro di ripartizione degli oneri probatori in materia, era onere della lavoratrice allegare, in modo puntuale con precisi riferimenti di fatto, prima ancora che provare, la propria estromissione, ossia l'atto datoriale consapevolmente volto ad espellerla dall'azienda e l'allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto (ex multis Cass. n. 3822/2019; Cass. n. 13195/2019; Cass. n.
149/2021; Cass. n. 9108/2021). Diversamente, nel caso che ci occupa, la ricorrente si
è limitata ad una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento verbale senza indicare il soggetto che le avrebbe impedito di accedere sul luogo di lavoro, circostanza che impedisce al giudicante di accertare se detto soggetto aveva l'effettivo potere di manifestare la volontà datoriale di estrometterla dal rapporto di lavoro, né la presenza di eventuali testimoni. Ed infatti non articola alcun mezzo istruttorio sulla predetta circostanza fattuale, ad eccezione dell'interrogatorio formale del l.r. della resistente. Né può ritenersi idoneo elemento di prova la richiesta di ferie prodotta in allegato al ricorso in cui risulta che la sig.ra aveva chiesto di Parte_1 usufruire di un periodo di ferie dal 28 settembre al 13 ottobre, in quanto si tratta di un documento che reca la sola firma della ricorrente e non anche quella del
Coordinatore o diretto superiore. Ritiene, pertanto, il giudicante che il ricorso sia ex sé ontologicamente inidoneo per pervenire al raggiungimento della prova della configurabilità di un licenziamento orale.
Ma vi è di più. Ed infatti, anche a voler ritenere che nei giorni 14 e 15 ottobre 2023 la resistente ha intimato alla socia-lavoratrice il licenziamento verbale, un CP_1 costante orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che nulla impedisce al datore di lavoro privato di rinnovare il licenziamento nullo per difetto dei requisiti di forma, purtuttavia, in tal caso, opera il principio in forza del quale, ferma restando la nullità/inefficacia del primo atto di recesso, qualora il secondo licenziamento venga ritenuto legittimo e produttivo di effetti, il risarcimento del danno derivato dalla nullità/illegittimità del primo atto dovrà essere limitato alle retribuzioni maturate nell'arco temporale compreso fra i due licenziamenti e, nei rapporti soggetti alla tutela reale, non potrà comprendere la reintegrazione nel posto di lavoro ove il secondo recesso sia legittimo o non venga impugnato (Cass.
6.03.2008 n. 605,
20.01.2011 n. 1244, 19.3.2013 n. 6773 e 8.07.2024 18552). In conclusione, qualora il pagina 6 di 8 secondo licenziamento intimato per iscritto venga dichiarato illegittimo per assenza di giusta causa, la tutela che lavoratore può invocare per la mancanza del requisito di forma è limitata al periodo compreso fra i due atti di recesso, sicché, ove non sussista il requisito dimensionale richiesto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (o nel caso in cui, come è in specie, non opera in astratto la tutela reintegratoria, e in concreto neanche quella ripristinatoria), dalla eventuale illegittimità del secondo licenziamento possono derivare unicamente gli effetti previsti dalla legge 604/1966.
Procedendo, quindi, allo scrutinio della legittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla ricorrente con lettera del 15.11.2025, ricevuta il 5.12.2023, si osserva che la società datrice di lavoro afferma che, in virtù della condotta tenuta dalla lavoratrice con riferimento alla contestazione disciplinare del 2.11.2023 (prot. n.
1314/2023), in assenza di valide giustificazioni, è stato irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario, elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato.
Con la lettera di contestazione disciplinare del 2.11.2023 la contesta alla CP_1 lavoratrice il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5 del Regolamento interno (Comportamento dei soci) nonché dall'art. 41 del CCNL Cooperative Sociali
(Ritardi e Assenze), per non essersi presentata presso l'Ospedale San IL ER di
Roma in data 24.10.2023 nonostante avesse ricevuto la lettera di variazione del luogo di lavoro del 17.10.2023.
Con le giustificazioni a mezzo PEC dell'8.11.2023 l'avvocato di fiducia della ricorrente non nega l'addebito nella sua materialità, ma sostiene che quanto paventato dalla società è strumentale e pretestuoso in quanto la contestazione disciplinare è successiva al licenziamento orale del 14 e 15 ottobre, già impugnato in via stragiudiziale.
L'assunto non è condivisibile. Ed infatti, posto che la società aveva espressamente e chiaramente affermato al volontà di proseguire il rapporto di lavoro con la dipendente sia nella PEC del 18.10.2023 indirizzata al difensore della sig.ra , Parte_1 sia nella Comunicazione di variazione del luogo di lavoro prot. n. 1206 del 17.10.2023 spedita alla dipendente con raccomandata AR ricevuta il 20.10.2023, deve concludersi che il rifiuto della ricorrente di prendere servizio presso la struttura ospedaliera di
Roma configura una condotta di insubordinazione che, oltre a configurare un inadempimento degli obblighi nascenti dalla subordinazione, si è posta anche in violazione dei principii di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) a cui deve essere sempre improntata la condotta delle parti nel rapporto di lavoro. Ciò impregiudicata la legittimità del trasferimento, circostanza, invero, neanche pagina 7 di 8 lumeggiata nel caso in disamina. Per incidens si osserva che la resistente ha prodotto una missiva del 22.03.2023 con cui la Direttrice della Casa di Riposo Villa Miramare informava la Coordinatrice della che il servizio svolto dalla ricorrente, CP_1 sia come pulizia che di assistenza alla persona, non rispecchiava i requisiti di qualità, avendo lei stessa raccolto svariate lamentele di alcuni ospiti. Nella missiva si precisa, altresì, che già in precedenza la Direttrice aveva segnalato verbalmente alla
Coordinatrice della Cooperativa le mancanze dell'operatrice che, a suo giudizio, non era adatta al contesto della struttura, per cui chiedeva espressamente, se possibile, di trovarle altra collocazione.
Deve, pertanto, concludersi che la ricorrente per giustificare la mancata ottemperanza alla disposizione di servizio avente ad oggetto la variazione della sede di lavoro ha strumentalmente invocato un pregresso licenziamento verbale che, vale la pena ribadire, non è dato comprendere da chi le sia stato intimato.
Alla luce della vicenda così come ricostruita ritiene il giudicante che la CP_2 resistente, gravata del relativo onere ai sensi dell'art. 5 della L. 604/1966, ha provato il regolare svolgimento del procedimento disciplinare e la sussistenza del fatto materiale per il quale ha intimato il licenziamento alla lavoratrice per giusta causa.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 12 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2139/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaela Rivetti
E
In persona del l.r. pro-tempore Resistente Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Astuto, Francesco Saverio Ivella e Maria
TO TE
OGGETTO: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
pagina 1 di 8 2. Condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 4.500,00 -per compensi di avvocato- oltre
IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 11.04.2024, ritualmente Parte_1 notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la Controparte_1
– che svolge servizi nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale- di cui è
[...] stata dipendente dall'1.12.2009 al 14.10.2023 con le mansioni di assistente di base presso l'Istituto Villa Miramare di Nettuno. Riferisce che il 14.10.2023, all'esito di un periodo di ferie, si presentava sul posto di lavoro per riprendere l'attività lavorativa purtuttavia ciò le veniva impedito, senza alcuna giustificazione, e veniva invitata ad allontanarsi. Il 17 ottobre impugnava, quindi, il licenziamento, in quanto intimato oralmente e senza giustificato motivo. Il giorno successivo il datore di lavoro informava il suo difensore che nei giorni 14 e 15 ottobre era ancora in ferie, che erano terminate il 17 ottobre, ed allegava alla PEC una missiva con cui le comunicava che la sua sede di lavoro era mutata, in quanto le Suore della struttura avevano lamentato dei disservizi. Pertanto, il 24 ottobre doveva prendere servizio presso l'Ospedale San
IL ER di Roma. Con lettera del 30 ottobre diffidava il datore di lavoro di reintegrarla nel posto di lavoro precedentemente occupato stante l'inefficacia e la pretestuosità dei provvedimenti successivi al licenziamento verbale. Con lettera del
7.12.2023 trasmessa alla resistente a mezzo PEC l'11.12.2023 impugnava altresì il licenziamento per giusta causa con esclusione da socio del 15.11.2023. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al Tribunale adito di dichiarare la nullità del licenziamento intimatole verbalmente in data 14 e 15 ottobre 2023, e di ogni altro atto successivo in quanto inefficace, ultroneo e illegittimo e, per l'effetto, di condannare la , in persona del l.r.p.t., a reintegrarla Controparte_1 nel posto di lavoro e a corrisponderle le retribuzioni perse dalla data dell'illegittima estromissione a quella della effettiva reintegrazione, oltre accessori, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali maturati nel medesimo periodo. In subordine, chiede la condanna della , in persona del l.r.p.t, al Controparte_1 pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale pari da 6 a 36 mensilità. Allega documentazione.
La si costituisce in giudizio e premette che la Controparte_1 ricorrente, all'atto dell'assunzione, è stata altresì ammessa, su domanda, come socia,
pagina 2 di 8 ed ha sempre svolto le mansioni di cui al livello B1 del CCNL Cooperative sociali presso la Casa di Riposo Villa Miramare di Nettuno di proprietà della Provincia Italiana della
Congregazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, committente del servizio svolto in appalto. Premette che nel corso del 2023 la committenza segnalava più volte, di cui una per iscritto, che la ricorrente non teneva un contegno corretto verso gli ospiti e ne chiedeva l'allontanamento. Pertanto, dopo aver più volte invitato la dipendente ad assumere un comportamento più consono, con comunicazione del
17.10.2023 -ricevuta dalla dipendente in data 20.10.2023- variava la sede di lavoro della dipendente invitandola a prendere servizio, con decorrenza dal 24 ottobre, presso l'appalto in essere con l'Ospedale San IL ER di Roma. Poiché il 24 ottobre la ricorrente non prendeva servizio presso la nuova sede di lavoro, le contestava l'assenza ingiustificata con lettera del 2.11.2023 -ricevuta il 6.11.2023- e, ritenute infondate le giustificazioni formulate dal difensore della lavoratrice, in data
15.11.2023 il C.d.A. deliberava l'esclusione della sig.ra dalla qualifica di socia Parte_1
e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione dalla qualifica di socia e il licenziamento per giusta causa venivano comunicati alla ricorrente e al suo avvocato di fiducia con lettera ricevuta il 5.12.2023. Il successivo 11.12.2023
l'avvocato di fiducia della lavoratrice trasmetteva l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento. Sostiene, pertanto, in sintesi: di non avere mai intimato alla ricorrente il licenziamento orale;
di avere legittimamente disposto il trasferimento della dipendente;
che, in ogni caso, i 180 giorni decorrenti dall'impugnativa stragiudiziale previsti dalla L. 604/1966 per l'introduzione del giudizio sono decorsi, per cui sia esclusione che il recesso sono definitivi. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti in atti ritenuti sufficienti ai fini della decisione. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa è bene premettere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo "trascina" con sé quella del rapporto di lavoro per cui il socio-lavoratore, qualora perda la qualità di socio, non può più essere lavoratore anche se alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi sia pure, eventualmente, per le medesime ragioni. Ed infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, hanno dato continuità
pagina 3 di 8 all'orientamento secondo cui, in capo al socio-lavoratore di cooperativa, la perdita della qualità di socio genera necessariamente anche la perdita della qualità di lavoratore. Pertanto, se il socio-lavoratore ha impugnato soltanto il licenziamento, ma non la delibera di esclusione (nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 2533, comma
3, c.c.), la definitività dell'esclusione deliberata rende impossibile, anche in caso di dichiarata illegittimità del licenziamento, dare seguito ad una tutela reintegratoria, stante la non ricostituibilità di un rapporto di lavoro del socio-lavoratore in assenza della qualifica di socio. Diversamente, in caso di tempestiva e vittoriosa impugnazione del provvedimento di esclusione, il lavoratore, pur non trovando applicazione l'art. 18
Stat. Lav., ha diritto ad una tutela restitutoria di diritto comune “che consegue all'invalidazione della delibera, dalla quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro e che, quindi, ripete genesi e fisionomia della dinamica del rapporto sociale. Essa risulta quindi del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica”.
L'omessa impugnazione della delibera di esclusione, con impossibilità di applicazione della tutela restitutoria, non priva, tuttavia, il socio-lavoratore della tutela risarcitoria- indennitaria qualora il licenziamento sia comunque dichiarato illegittimo. Il socio- lavoratore avrà, dunque, diritto all'applicazione dell'art. 8 L. 6 luglio 1966, n. 604, che si fonda sulla sola illegittimità del licenziamento e non è in alcun modo impedita dall'omessa impugnazione della delibera di esclusione e dunque dalla mancata ricostituzione del rapporto associativo.
Da ultimo è intervenuta nella materia dal L. n. 149/2022 (cd Legge Cartabia) che, decidendo a livello normativo la questione di competenza tra giudice del lavoro e giudice civile in caso di contestazione della cessazione dei rapporti associativo e lavorativo del socio-lavoratore di cooperativa, ha introdotto l'art. 441-ter c.p.c. a norma del quale: “Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro
e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo”.
La competenza del giudice del lavoro a decidere sia sul licenziamento sia sull'esclusione del socio-lavoratore, invero già stata affermata dalla giurisprudenza sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 40, comma 3,
c.p.c., è divenuta, quindi, competenza principale e autonoma, dettata da una specifica norma di legge.
pagina 4 di 8 Ciò posto, come detto, l'impugnazione della delibera di esclusione (a valere come cessazione del rapporto di lavoro) ha natura processuale e viene esclusivamente impedita dalla proposizione dell'azione giudiziaria nel termine dei 60 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo Amministrativo o dell'Assemblea dei Soci.
L'impugnazione del licenziamento è invece soggetta, come noto, ad un termine decadenziale extraprocessuale (60 giorni) ed alla proposizione della domanda giudiziale nei successivi 180 giorni (L. 604/1999).
Si verifica quindi una “asincronia” sui tempi dell'azione ad oggi non risolta dal legislatore posto che l'art. 441 ter c.p.c. – nel suo tenore letterale – rimanda all'art. 409 e segg. solo “il licenziamento del socio lavoratore”, ma non la delibera di esclusione della quale viene solo disposta l'attrazione della competenza a decidere.
Venendo al caso che ci occupa va opportunamente rilevato che, benché nella lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento per giusta causa del 7.12.2023 la ricorrente faccia riferimento, invero generico, anche alla sua esclusione da socia della
Cooperativa deliberata con il Verbale del 15.11.2023 del C.d.A. della resistente (con cui veniva deliberata anche la risoluzione del rapporto lavorativo dando mandato al
Presidente di annotare la cancellazione sul Libro dei Soci nonché all'Ufficio del personale di procedere a tutti i necessari adempimenti), non ha promosso autonomo giudizio finalizzato ad ottenere l'annullamento della delibera nel termine di decadenza di cui all'art. 2553 c.c.. Per completezza si osserva, altresì, che la lavoratrice non ha chiesto al Tribunale di annullare la predetta deliberazione neanche nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio. Deve, pertanto, escludersi il diritto della ricorrente alla somministrazione della tutela restitutoria di diritto comune, ma solo, eventualmente, a quella indennitaria prevista dalla legge 604/1966.
La lavoratrice, infatti, non è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 6 della L.
604/1966, eccepita dalla società resistente, a norma del quale l'impugnazione del licenziamento in sede giudiziale è inammissibile se non preceduta dall'impugnazione stragiudiziale nei 60 giorni successivi alla comunicazione del licenziamento e se nei successivi 180 giorni (dalla spedizione della impugnazione stragiudiziale) non sia introdotto il giudizio. Ed infatti, il termine dei 180 a decorrere dall'11.12.2023 scadeva in data 8.06.2024.
Fatte tali dovute premesse e precisazioni osserva il giudicante che la ricorrente, come detto, sostiene di essere stata licenziata verbalmente il 14 e 15 ottobre 2023 allorquando, al termine di un periodo di ferie, si recava presso la sede di lavoro,
Istituto Villa Miramare di Nettuno, per riprendere l'attività lavorativa purtuttavia ciò
pagina 5 di 8 le veniva impedito, senza alcuna giustificazione, e veniva invitata ad allontanarsi. La società datrice di lavoro, contestando la ricostruzione fattuale proposta dalla lavoratrice, sostiene, invece, che la ricorrente è stata licenziata per giusta causa
(assenza ingiustificata) con lettera del 15.11.2023 all'esito del procedimento disciplinare instaurato con la contestazione del 2.11.2023.
In tale contesto, secondo il quadro di ripartizione degli oneri probatori in materia, era onere della lavoratrice allegare, in modo puntuale con precisi riferimenti di fatto, prima ancora che provare, la propria estromissione, ossia l'atto datoriale consapevolmente volto ad espellerla dall'azienda e l'allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto (ex multis Cass. n. 3822/2019; Cass. n. 13195/2019; Cass. n.
149/2021; Cass. n. 9108/2021). Diversamente, nel caso che ci occupa, la ricorrente si
è limitata ad una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento verbale senza indicare il soggetto che le avrebbe impedito di accedere sul luogo di lavoro, circostanza che impedisce al giudicante di accertare se detto soggetto aveva l'effettivo potere di manifestare la volontà datoriale di estrometterla dal rapporto di lavoro, né la presenza di eventuali testimoni. Ed infatti non articola alcun mezzo istruttorio sulla predetta circostanza fattuale, ad eccezione dell'interrogatorio formale del l.r. della resistente. Né può ritenersi idoneo elemento di prova la richiesta di ferie prodotta in allegato al ricorso in cui risulta che la sig.ra aveva chiesto di Parte_1 usufruire di un periodo di ferie dal 28 settembre al 13 ottobre, in quanto si tratta di un documento che reca la sola firma della ricorrente e non anche quella del
Coordinatore o diretto superiore. Ritiene, pertanto, il giudicante che il ricorso sia ex sé ontologicamente inidoneo per pervenire al raggiungimento della prova della configurabilità di un licenziamento orale.
Ma vi è di più. Ed infatti, anche a voler ritenere che nei giorni 14 e 15 ottobre 2023 la resistente ha intimato alla socia-lavoratrice il licenziamento verbale, un CP_1 costante orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che nulla impedisce al datore di lavoro privato di rinnovare il licenziamento nullo per difetto dei requisiti di forma, purtuttavia, in tal caso, opera il principio in forza del quale, ferma restando la nullità/inefficacia del primo atto di recesso, qualora il secondo licenziamento venga ritenuto legittimo e produttivo di effetti, il risarcimento del danno derivato dalla nullità/illegittimità del primo atto dovrà essere limitato alle retribuzioni maturate nell'arco temporale compreso fra i due licenziamenti e, nei rapporti soggetti alla tutela reale, non potrà comprendere la reintegrazione nel posto di lavoro ove il secondo recesso sia legittimo o non venga impugnato (Cass.
6.03.2008 n. 605,
20.01.2011 n. 1244, 19.3.2013 n. 6773 e 8.07.2024 18552). In conclusione, qualora il pagina 6 di 8 secondo licenziamento intimato per iscritto venga dichiarato illegittimo per assenza di giusta causa, la tutela che lavoratore può invocare per la mancanza del requisito di forma è limitata al periodo compreso fra i due atti di recesso, sicché, ove non sussista il requisito dimensionale richiesto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (o nel caso in cui, come è in specie, non opera in astratto la tutela reintegratoria, e in concreto neanche quella ripristinatoria), dalla eventuale illegittimità del secondo licenziamento possono derivare unicamente gli effetti previsti dalla legge 604/1966.
Procedendo, quindi, allo scrutinio della legittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla ricorrente con lettera del 15.11.2025, ricevuta il 5.12.2023, si osserva che la società datrice di lavoro afferma che, in virtù della condotta tenuta dalla lavoratrice con riferimento alla contestazione disciplinare del 2.11.2023 (prot. n.
1314/2023), in assenza di valide giustificazioni, è stato irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario, elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato.
Con la lettera di contestazione disciplinare del 2.11.2023 la contesta alla CP_1 lavoratrice il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5 del Regolamento interno (Comportamento dei soci) nonché dall'art. 41 del CCNL Cooperative Sociali
(Ritardi e Assenze), per non essersi presentata presso l'Ospedale San IL ER di
Roma in data 24.10.2023 nonostante avesse ricevuto la lettera di variazione del luogo di lavoro del 17.10.2023.
Con le giustificazioni a mezzo PEC dell'8.11.2023 l'avvocato di fiducia della ricorrente non nega l'addebito nella sua materialità, ma sostiene che quanto paventato dalla società è strumentale e pretestuoso in quanto la contestazione disciplinare è successiva al licenziamento orale del 14 e 15 ottobre, già impugnato in via stragiudiziale.
L'assunto non è condivisibile. Ed infatti, posto che la società aveva espressamente e chiaramente affermato al volontà di proseguire il rapporto di lavoro con la dipendente sia nella PEC del 18.10.2023 indirizzata al difensore della sig.ra , Parte_1 sia nella Comunicazione di variazione del luogo di lavoro prot. n. 1206 del 17.10.2023 spedita alla dipendente con raccomandata AR ricevuta il 20.10.2023, deve concludersi che il rifiuto della ricorrente di prendere servizio presso la struttura ospedaliera di
Roma configura una condotta di insubordinazione che, oltre a configurare un inadempimento degli obblighi nascenti dalla subordinazione, si è posta anche in violazione dei principii di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) a cui deve essere sempre improntata la condotta delle parti nel rapporto di lavoro. Ciò impregiudicata la legittimità del trasferimento, circostanza, invero, neanche pagina 7 di 8 lumeggiata nel caso in disamina. Per incidens si osserva che la resistente ha prodotto una missiva del 22.03.2023 con cui la Direttrice della Casa di Riposo Villa Miramare informava la Coordinatrice della che il servizio svolto dalla ricorrente, CP_1 sia come pulizia che di assistenza alla persona, non rispecchiava i requisiti di qualità, avendo lei stessa raccolto svariate lamentele di alcuni ospiti. Nella missiva si precisa, altresì, che già in precedenza la Direttrice aveva segnalato verbalmente alla
Coordinatrice della Cooperativa le mancanze dell'operatrice che, a suo giudizio, non era adatta al contesto della struttura, per cui chiedeva espressamente, se possibile, di trovarle altra collocazione.
Deve, pertanto, concludersi che la ricorrente per giustificare la mancata ottemperanza alla disposizione di servizio avente ad oggetto la variazione della sede di lavoro ha strumentalmente invocato un pregresso licenziamento verbale che, vale la pena ribadire, non è dato comprendere da chi le sia stato intimato.
Alla luce della vicenda così come ricostruita ritiene il giudicante che la CP_2 resistente, gravata del relativo onere ai sensi dell'art. 5 della L. 604/1966, ha provato il regolare svolgimento del procedimento disciplinare e la sussistenza del fatto materiale per il quale ha intimato il licenziamento alla lavoratrice per giusta causa.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 12 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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