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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6176 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9679/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9679/2019 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PAU SAMUELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Cagliari, via Sidney Sonnino 169
ATTORE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VICENZETTO CARLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA IV NOVEMBRE 29 35031
ABANO TERME
CONVENUTO nonché nei confronti di
Controparte_2 con il curatore speciale avv. Annalisa Dal Bo
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per Parte attrice e per il curatore speciale
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che il sig. , nell'esercizio delle sue funzioni Controparte_1 di amministratore unico della durante il periodo 06.04.2016 – Controparte_2
30.11.2017, ha posto in essere una serie di gravi violazioni agli obblighi ed ai doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, così come meglio descritti e specificati nella parte in fatto ed in diritto della citazione e della prima memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., da intendersi qui richiamate integralmente e così a titolo esemplificativo: (i) tardiva comunicazione della sede operativa (sita in
Montegrotto Terme (PD), via Fornace 3/E) al competente Ufficio del registro delle
Imprese; (ii) allocazione di sedi ed unità operative proprie delle società riconducibili al Rag. ( ditta individuale dal 15.02.2016: CP_1 Controparte_1 [...]
Controparte_3 Controparte_4
(sede legale ed operativa dalla sua costituzione i.e. 30.11.2017) presso lo stesso immobile adibito a sede legale ed operativa della (iii) esborsi privi di CP_2 giustificazione causale e/o evidenza contabile, quali a titolo esemplificativo rimborsi chilometrici in favore della sig.ra , in qualità di dipendente Parte_2 della per l'importo di Euro 13.878,68, acquisto materiale vario da CP_2 ditta indiv. in data 10.04.2017 per Euro 82.319,50; (v) Operazioni Controparte_1 eseguite in violazione dello Statuto e della legge, quali vendita al dettaglio di beni mobili senza le prescritte autorizzazioni di legge;
(vi) gravi violazioni delle leggi in materia di lavoro (con particolare riguardo agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori); (vii) Violazione obbligo corretta tenuta scritture contabili e dell'obbligo di tempestiva redazione e deposito del bilancio;
(viii) Operazioni in conflitto di interessi e in violazione del divieto di concorrenza con effetti eminentemente distrattivi;
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2489 e 2476 c.c., che il sig. CP_1
, nell'esercizio delle sue funzioni di liquidatore della ha
[...] Controparte_2 posto in essere una serie di gravi violazioni agli obblighi ed ai doveri imposti dalla pagina 2 di 20 legge e dall'atto costitutivo, così come meglio specificato nell'atto introduttivo e precisato nella prima memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., quali l'operazione di cessione del bene immobile sito in Calto, Via del Lavoro n.116 di mq. 414, comprensivo dell'area pertinenziale coperta e scoperta pari a mq. 1521, perfezionata in data 18.09.2018 in favore della la cessione del Controparte_4 complesso aziendale della e del suo portafoglio clienti in favore della CP_2
Controparte_4
- per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il sig. al risarcimento Controparte_1 in favore della ” delle seguenti voci di danno, Controparte_2 Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione:
• Euro 145.000,00 quale valore dell'azienda facente capo alla Controparte_2 ceduta dal liquidatore alla CP_1 Controparte_4
• Euro 46.759,90 quale quota utili conseguiti dalla Controparte_4 nell'esercizio 2018, su fatturato ricavi derivanti da clienti CP_2
• Euro 56.147,70 quale differenza fra il prezzo delle merci acquistate dalla DI
BE in data 10.04.2017 (in conflitto d'interessi) e la successiva asserita alienazione a terzi (v. p. 13 prima relazione CTU e p. 10 integrazione CTU);
• Euro 28.000,00 quale differenza fra valore di stima (eseguita dall'ausiliario del
CTU Arch. ) dell'immobile di Calto e valore di vendita eseguita dal Per_1 liquidatore in favore della ovvero nella misura prudenziale di Euro CP_4
20.000,00, con riduzione del 25% stimata dal CTU;
• Euro 1.607,56 per spese utenza elettrica sostenute a vantaggio delle altre Soc. e/o
Ditte aventi medesima sede ed unità operativa della (nella misura di 2/3 CP_2 rispetto al totale di Euro 2.411,34 iscritto a bilancio 2017): CP_2
• Euro 269,24 per spese utenza acqua e gas sostenute a vantaggio delle altre Soc.
e/o Ditte aventi medesima sede ed unità operativa della (nella misura di CP_2
2/3 rispetto al totale di Euro 179,49 iscritto a bilancio 2017): CP_2
• Euro 4.800,00 per spese locazione sostenute a vantaggio delle altre Soc. e/o Ditte aventi medesima sede ed unità operativa della (nella misura di 2/3 CP_2 rispetto al totale di Euro 7.200,00 iscritto a bilancio 2017): CP_2
pagina 3 di 20 • Euro 13.878,68 per rimborsi chilometrici in favore della sig.ra Parte_2
13815,68;
- per l'effetto, disporre la revoca per giusta causa ex art. 2487 ult. comma del sig.
dalla carica di liquidatore della “ ” Controparte_1 Controparte_2
e condannarlo alla rifusione verso la prefata società dei danni patiti e patiendi in conseguenza delle violazioni commesse nell'esercizio delle sue funzioni di liquidatore, nella misura che sarà ritenuta dovuta all'esito del presente procedimento, anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione;
IN SUBORDINE
- dichiarare tenuto e condannare il sig. al risarcimento in favore Controparte_1 della ” di tutti i danni derivati dalle Controparte_2 soprarichiamate violazioni ai doveri di amministratore e liquidatore, nella misura che sarà ritenuta dovuta all'esito del presente procedimento, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., incluse quelle anticipate o sostenute per la CTU e CTP.
Per parte convenuta
In via pregiudiziale,
- accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale adito a conoscere delle domande dispiegate da parte attrice in favore di arbitrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 dello Statuto societario in atti, per tutti i motivi esposti;
- accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art. 164, IV comma c.p.c. per violazione dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., per tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto;
Nel merito:
pagina 4 di 20 accertati i fatti e le causali di cui in narrativa, respingersi tutte le domande formulate dell'attore nei confronti del convenuto Geom. Parte_1 CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti;
[...]
In ogni caso, accertata e dichiarata la responsabilità aggravata di cui all'art.96, I e III comma,
c.p.c., meglio descritta in atti, condannarsi l'attore al risarcimento Parte_1 del relativo danno da “lite temeraria” cagionato al Geom. , da Controparte_1 liquidarsi anche d'ufficio, in via equitativa.
Con vittoria di spese, anche eventuali CTU e CTP, e compensi legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, socio della società Parte_1
, titolare di una quota di partecipazione al capitale Controparte_2 sociale del 10%, ha convenuto in giudizio , anch'egli socio, titolare Controparte_1 dell'80% del capitale sociale, deducendo la violazione degli obblighi inerenti la carica di amministratore unico di dallo stesso ricoperta dalla CP_2 costituzione della società (6/4/2016) fino al 30/11/2017, violazioni di cui era venuto a conoscenza a seguito di accesso alla documentazione sociale da parte del proprio delegato di fiducia dott. , chiedendo, ai sensi dell'art. Parte_3
2476, comma 3, c.c., la sua condanna al risarcimento dei danni patiti dalla stessa società, quantificati nella misura di € 149.174,78 o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia. Deduceva, inoltre, che con verbale assembleare del 30/11/2017 la società era stata posta in liquidazione con il solo voto favorevole del , CP_1 stante il voto contrario dei soci e , ed era stato Pt_1 CP_5 contestualmente nominato il liquidatore nella persona del medesimo, al CP_1 quale venivano conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la facoltà di alienazione dell'azienda sociale sia in blocco che frazionatamente.
Deduceva che il avesse violato anche gli obblighi inerenti la carica di CP_1 liquidatore, avendo, in pari data, provveduto a costituire la di Controparte_4
pagina 5 di 20 cui era socio unico ed amministratore e a porre in essere una serie di operazioni in conflitto di interessi con effetti distrattivi, mediante cessione a prezzi inferiori a quelli di mercato dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio sociale in favore della Controparte_4
Chiedeva quindi sia che venisse disposta la revoca del dalla carica di CP_1 liquidatore sia la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società, nella misura ritenuta dovuta.
Si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto Controparte_1 di giurisdizione e di competenza del giudice adito, ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto di Sempre in via CP_2 preliminare parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione di quale sarebbe la condotta tenuta dal come liquidatore, CP_1 violativa degli obblighi di legge e per omessa indicazione del danno arrecato alla società.
Nel merito ha contestato in fatto e in diritto gli addebiti posti a fondamento della domanda avversaria, concludendo per il rigetto delle domande formulate, con condanna dell'attore per lite temeraria.
Si è inoltre costituita in persona del nominato Controparte_2 curatore speciale, avv. Annalisa Dal Bo, inizialmente aderendo all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e competenza formulata dal , salvo poi CP_1 mutare convincimento in ordine alla fondatezza dell'eccezione e aderire alle conclusioni di parte attrice.
La causa è stata istruita mediante ctu contabile ed escussione dei testi.
Sull'eccezione di compromesso
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di compromesso svolta da parte convenuta.
A mente dell'art. 25 dello Statuto di “
1. Le controversie che potessero CP_2 insorgere fra i soci o fra alcuni di loro, i loro eredi e la società o fra i soci e
l'organo amministrativo, salvo i divieti di legge, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di iscrizione della
pagina 6 di 20 società.
2. L'arbitro deciderà ex bono et aequo, in modo irrituale”.
Dal tenore letterale della clausola si evince che non sono ricomprese tra le controversie devolute alla competenza arbitrale quelle tra la società e l'organo amministrativo, tra le quali deve essere annoverata la presente controversia, dal momento che nella fattispecie il socio esercita l'azione sociale di responsabilità in qualità di sostituto processuale della società.
Se è pur vero, infatti, che l'art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio una legittimazione individuale alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità, si tratta, tuttavia, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall'art. 81 c.p.c. (in tema: Cass. 26 maggio 2016, n.
10936, in motivazione;
sulla qualità di sostituto processuale del socio, cfr. pure
Cass. 31 maggio 2016, n. 11264), che ha natura derivativa rispetto a quella della società (che a sua volta è legittimata a promuovere l'azione ancorché ciò non sia normativamente previsto). La conferma di ciò la si trae altresì dal fatto che, ove venga esercitata l'azione individuale da parte del socio di s.r.l., sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, posto che l'eventuale condanna dell'amministratore refluisce unicamente nel patrimonio sociale, potendo solo la società (e non il socio) rinunciare all'azione e transigerla (art. 2476, quinto comma, cod. civ.) (Cass. 34529/2019; Cass., 04/07/2018, n. 17493; Cass., 26/05/2016, n.
10936, Cass. 31/05/2016, n. 11264).
Ancorché l'azione venga esercitata individualmente dal socio di s.r.l., quella che viene in rilievo, sotto il profilo sostanziale, è quindi una controversia tra società ed amministratori, esclusa dall'ambito di applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto di CP_2
Sulla nullità dell'atto di citazione
Quanto all'eccezione di nullità della domanda va ricordato che l'art. 163 co 3 n. 3 e
4 cpc prevede che l'atto di citazione deve contenere “la determinazione della cosa oggetto della domanda” e “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
pagina 7 di 20 Sufficientemente chiare e precise appaiono le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria svolta nei confronti del in relazione all'attività di CP_1 liquidatore della Viene, infatti, allegato in citazione che “ ha CP_2 CP_1 perfezionato più operazioni in conflitto di interessi con effetti eminentemente distrattivi, mediante cessione a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio della in favore della CP_2
società avente unico socio ed amministratore proprio il Controparte_4
medesimo”. Le singole operazioni di vendita sono inoltre oggetto di CP_1 specifica indicazione nel corpo dell'atto; rispetto ad esse l'attore allega quale sia il ritenuto maggior valore dei beni e, pertanto, anche il danno appare sufficientemente allegato.
Nel merito
Parte attrice ha svolto domanda risarcitoria per i danni che il avrebbe CP_1 arrecato alla società nello svolgimento dapprima della carica di amministratore unico di e successivamente di liquidatore della stessa, deducendo che il CP_2 medesimo avrebbe posto in essere una serie di irregolarità gestorie di carattere eminentemente distrattivo.
Quella che viene in rilievo è un'azione di responsabilità sociale, che ha natura contrattuale.
In tema di riparto dell'onere della prova spetta pertanto all'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass. n. 2975 del 07/02/2020).
Come osservato dalla Suprema Corte "l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno", e "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per pagina 8 di 20 così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno"
(Cass. 9100/2015; inoltre Cass. n. 38 del 03/01/2017). E', pertanto, preciso onere dell'attore dimostrare la sussistenza e l'entità del danno lamentato e del suo ammontare oltre alla sua riconducibilità causale al comportamento illecito dell'amministratore (Cass. n. 2975 del 07/02/2020).
Quando, poi, vengano in rilievo, come nella fattispecie, atti di natura eminentemente distrattiva, è onere dell'attore dimostrare l'avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell'amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell'amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento (cfr. Trib. Venezia, 5/2/2025;
Cass.civ., n 16952/2016; Cass.civ., 7048/2008, Trib Milano 24 ottobre 2023).
Le disposizioni dettate in tema di responsabilità degli amministratori si applicano, ai sensi dell'art. 2489 cc, anche ai liquidatori per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri inerenti la carica, che gli stessi sono tenuti ad adempiere “con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico”.
Sulla responsabilità dell'amministratore
Alla luce dei principi su esposti, avendo l'azione sociale di responsabilità ad oggetto solo l'inadempimento dell'amministratore quantomeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato (ex multis Cass. n. 38 del
03/01/2017), verranno esaminate solo le condotte che parte attrice allega essere produttive di specifico danno.
Sono pertanto irrilevanti ai fini dell'azione sociale di responsabilità gli addebiti relativi alla tardiva comunicazione nei termini di legge al Registro delle Imprese dell'apertura della unità locale nel comune di Montegrotto, trattandosi di condotta pagina 9 di 20 non astrattamente produttiva di danno, nonché le asserite “gravi violazioni delle leggi in materia di lavoro (con particolare riguardo agli obblighi in materia di salute e sicurezza)”, anche con riferimento all''impiego di manodopera straniera non contrattualizzata, dal momento che la società non risulta essere stata destinataria di alcun addebito da parte dei competenti organi. Parte attrice ha inoltre allegato che l'amministratore avrebbe violato l'obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili e di tempestiva redazione del bilancio, senza tuttavia indicare quali danni sarebbero derivati alla società da detta condotta.
Si passa, quindi, ad esaminare gli addebiti relativi alle condotte gestorie del , CP_1 che in tesi attorea, avrebbero comportato un danno per la società.
(i) In primo luogo, parte attrice lamenta che il convenuto abbia stabilito CP_1 presso l'immobile adibito a sede legale ed operativa della sito in CP_2
Montegrotto Terme, via Fornace, le sedi ed unità operative proprie di società od attività a lui stesso riconducibili, con imputazione a delle spese di CP_2 locazione e delle spese per utenze. I diversi soggetti che secondo l'attore opererebbero presso l'unita locale di sono: CP_2 Controparte_6
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
Si tratta di addebito infondato
Dalla ctu espletata è emerso che presso l'edificio di Via Fornace 3/E in
Montegrotto sono presenti due distinte unità immobiliari, aventi ingresso indipendente: una prima unità, posta al piano terra, identificata al Catasto
Fabbricati di Padova, Comune di Montegrotto, foglio 4, particella 1218, subalterno 19, corrispondente a quella oggetto del contratto di locazione concluso da in data 2/1/2017 e una seconda unità immobiliare, anch'essa ad uso CP_2 artigianale, posta al piano terra e al piano primo, identificata al Catasto Fabbricati di Padova, Comune di Montegrotto, foglio 4, particella 1218, subalterno 20.
Le due unità risultano autonome e distinte, ancorché collegate tra loro da una porta interna.
Per la prima unità l'ausiliario del ctu ha stimato un canone locativo congruo pari ad
€ 657 al mese, ossia € 7.884 all'anno.
pagina 10 di 20 Ed è presso la prima unità immobiliare che si trova l'unità locale della CP_2
(cfr. visura della società).
In data 2/1/2017 in persona del legale rappresentante , stipulava CP_2 CP_1 infatti con un contratto di locazione relativo a “l'immobile sito Parte_4 in Montegrotto Termie via Fornace 3/E costituito da un capannone al piano terra ad uso artigianale, completamente arredato … e così censito al NCEU: Comune di Montegrotto Terme, Fg. 4°, sez. U, mapp. 1218, sub. 19, cat. D/7”.
Le parti si accordavano per un canone annuo di locazione di € 7.200 (doc. 22 convenuto ). CP_1
Dalla documentazione dimessa da parte convenuta si evince che l'immobile oggetto di comodato d'uso gratuito, stipulato in data 19/2/2016 tra Parte_4
e la ditta individuale (doc. 23 ), non abbia ad
[...] Controparte_1 CP_1 oggetto lo stesso immobile locato, un anno più tardi, a bensì l'unità CP_2 immobiliare rappresentata dal subalterno 20 e costituita da “capannone destinato a magazzino-laboratorio”.
Parte convenuta ha inoltre prodotto il contratto di locazione commerciale concluso da in data 2/5/2013, avente ad oggetto la medesima unità Controparte_3 immobiliare locata successivamente a oltre alla disdetta del relativo CP_2 contratto da parte dell'affittuaria con decorrenza dall'1/1/2017. Dalla visura di
[...] risulta che la società sia stata sciolta e posta in liquidazione in data CP_3
29/11/2016 (doc. 4 b attore) e non vi sono in atti elementi da cui possa evincersi che la società abbia mantenuto una qualche operatività presso la sede di Via
Fornace.
Rispetto ad infine, va osservato che si tratta di società costituita Controparte_4 il 30/11/2017, ossia il giorno medesimo in cui veniva posta in CP_2 liquidazione volontaria e nominato liquidatore . Pertanto l'allocazione della CP_1 sede di presso i locali condotti da è condotta di cui è CP_4 CP_2 eventualmente chiamato a rispondere il nella veste di liquidatore di CP_1 [...]
(ciò che qui non è dedotto) e non può, quindi, essere fatta valere quale CP_2 addebito gestorio dell'amministratore.
pagina 11 di 20 (ii) Parte attrice lamenta che vi sarebbero in contabilità esborsi per € 1.659,83, relativamente all'esercizio 2016, per Viacard, e produce (all. 10 al doc.8) una serie di fatture di acquisto da parte di di tessere a scalare dell'importo € CP_2
25,00 / 50,00 l'una, che afferma essere “prive di documentazione giustificativa”.
I contorni dell'addebito si possono evincere solo alla luce delle deduzioni contenute nella prima nota tecnica del consulente di parte attrice, ove viene precisato che le tessere Viacard a scalare non forniscono la possibilità di ricostruire i tragitti effettuati, che è buona norma contabile (e fiscale) prevedere che tali costi debbano essere adeguatamente giustificati e che la mancanza della documentazione giustificativa delle spese autostradali, di fatto rende tali spese non giustificate.
Si tratta anche in tal caso di doglianza infondata.
Il fatto che manchi “documentazione giustificativa” non determina di per sé
l'insorgere di una pretesa risarcitoria, in assenza di un danno che, alla luce di quanto rilevato anche dal ctu, deve escludersi.
Appaiono, infatti, pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal ctu, dott. secondo cui sarebbe del tutto illogico immaginare che la società avesse Per_2 acquistato un numero così elevato di tessere Viacard per importi unitariamente esigui se l'utilizzatore fosse stato (come argomenta Parte attrice) il solo . Si CP_1 deve ritenere, quindi, che l'acquisto così frazionato di tessere Viacard fosse funzionale a un utilizzo delle stesse da parte dei lavoratori o delle singole squadre di lavoro in forza alla società. Ciò appare in linea sia con l'attività di cui all'oggetto sociale, di montaggio di arredamenti ed allestimenti, che prevede giocoforza che i lavoratori eseguano la prestazione presso i vari cantieri, sia con il fatto che durante il periodo in esame, la società risultava avere alle dipendenze (doc. 33 di parte convenuta – ) svariati lavoratori con mansioni di montatore ed installatore di CP_7 mobili.
(iii) Parte attrice lamenta che vi siano in contabilità esborsi privi di giustificazione, quanto ad € 2.521,06 per l'esercizio 2016, relativi a spese per utenza di telefonia mobile (operatore Wind).
Anche rispetto a tale addebito appaiono condivisibili le osservazioni svolte dal ctu pagina 12 di 20 dott. il quale, all'esito dell'esame dei contratti con l'operatore telefonico Per_2
Wind, delle fatture Wind e delle rilevazioni contabili, ha ritenuto più che plausibile che gli utilizzatori delle utenze telefoniche in questione fossero (alcuni) dipendenti della Società, coerentemente con l'operatività aziendale che prevedeva lunghe trasferte, anche all'estero. Precisa, infatti, il ctu che le rilevazioni contabili e finanziarie sono coerenti con questo tipo di utilizzo.
Va inoltre precisato che le fatture non sono relative solamente al traffico voce.
Emerge infatti da esse l'acquisto di tre telefoni addebitati in fattura. Detta circostanza ha trovato conferma in sede di istruttoria orale, ove è stato sentito
[...]
, agente di commercio, il quale ha riferito di essersi “occupato dell'acquisto Tes_1 di cellulare con relativa SIM in uso alla signora per uso aziendale di Parte_2
e il quale ha altresì dichiarato che “Analogamente sono intervento CP_2 per l'acquisto di cellulare dotato di SIM per il dipendente di BG Service Gigel
IU e per il signor socio della stessa società, sempre per uso Parte_1 aziendale. Preciso che il signor volendo avere la disponibilità Parte_1 dell'ultimo modello di cellulare, non ancora disponibile, provvide ad acquistare in proprio il device”
L'addebito è, pertanto, infondato, dovendosi escludere una distrazione dell'amministratore, venendo in rilievo costi di telefonia che trovano piena giustificazione nell'esercizio dell'attività sociale.
(iv) Parte attrice allega che vi sarebbero in contabilità esborsi privi di giustificazione per spese di carta di credito prepagata per il primo semestre 2017 per € 17.731,05 “per le quali non esiste alcuna pezza di appoggio o documento di spesa”.
Anche per tale addebito valgono le considerazioni già esposte, per cui la mancanza di “pezza di appoggio” non integra di per sé sola un danno. E anche nello specifico non si ravvisa alcun illecito distrattivo del , essendo emerso dall'analisi della CP_1 documentazione (schede di mastro, rendicontazioni mensili della Cartasi e contabili) che le spese addebitate (pari ad effettivi € 11.605,17 per effetto degli storni intervenuti) si riferiscono essenzialmente a trasporti (inclusi i viaggi aerei) e pagina 13 di 20 a soggiorni per missioni di lavoro delle squadre di dipendenti e di collaboratori in trasferta.
(v) Deduce parte attrice che dall'esame delle buste paga emergerebbero esborsi privi di giustificazione a titolo di rimborsi chilometrici in favore della dipendente per l'importo di € 13.878,68 nel corso del 2017. Parte_2
E' emerso dall'istruttoria che la , assunta da in data 31/1/2017 Pt_2 CP_2 con qualifica di impiegata amministrativa, fosse stata altresì eletta in data
10/3/2017 a responsabile dei lavoratori per la sicurezza (si veda il relativo verbale di elezione, doc. 63 di parte ). La stessa, sentita come testimone, ha CP_1 dichiarato “In avevo mansioni ammnistrative e mi occupavo in CP_2 particolare di istruire la documentazione relativa alle pratiche di sicurezza su lavoro e per questo motivo avevo rapporti con i committenti prima dell'inizio dei lavori … mi occupavo, prima dell'inizio dei lavori delle pratiche a cui mi sono riferita e per questo motivo mi recavo presso i committenti”. La ha inoltre Pt_2 dichiarato: “Solo una volta al mese mi recavo nei cantieri per verificare di presidi adottati”.
Risulta, quindi, dimostrato che la nello svolgimento delle sue mansioni si Pt_2 recasse sia presso i committenti sia presso i cantieri, il che giustifica, alla luce dei prospetti allegati da parte convenuta sub doc. 31, i rimborsi chilometri disposti.
Né gli esiti delle risultanze istruttorie orali e documentali appaiono sconfessati dalle dichiarazioni del teste , il quale ha dichiarato di essere stato lui CP_5
a svolgere (peraltro solo) cinque tra le copiosissime trasferente indicate dalla nelle note spese per rimborsi chilometrici. Questi è apparso, infatti, Pt_2 inattendibile, essendo il portatore di un interesse in causa, in quanto socio CP_5 di (oltre che fratello dell'attore) e avendo altresì questi dichiarato di CP_2 non esser mai stato dotato di un telefono aziendale, circostanza smentita dal teste
, totalmente privo di interesse in causa. Tes_1
(vi) Parte attrice lamenta poi una duplicazione di spese notarili giustificate, che si è appurato essere una mera errata contabilizzazione di un doppio pagamento.
(vii) L'attore ha inoltre contestato che vi siano stati esborsi non inerenti l'oggetto pagina 14 di 20 sociale per francobolli e marche da bollo.
Il ctu ha rilevato che l'operazione censurata dall'attore si riferisce all'acquisto fatto dalla Società dal fornitore ditta individuale di 200 francobolli e 22 Controparte_1 marche da bollo, per l'importo complessivo pari a euro 262,00 e che analoga operazione risulta registrata in data 31 agosto 2016 e riguarda l'acquisto di n. 200 francobolli per l'importo di euro 190,00.
Come condivisibilmente affermato dal ctu, si tratta di operazioni per le quali appare difficile configurare una finalità distrattiva che si risolverebbe nella costituzione di un fondo valori bollati di così esigua entità.
(viii) L'attore lamenta che dalle evidenze contabili risulterebbero esborsi non riconducibili all'attività societaria a titolo di spese per autotrazione per € 5.045 nel
2016 e per € 17.750,50 nel 2017, somme che sarebbero state corrisposte direttamente a in forma di rimborso di spese anticipate. CP_1
Si tratta, a detta dell'attore, di spese che non possono essere in alcun modo ascritte alle attività societarie, considerata la collocazione dei cantieri e considerato che nel
2016 vi era un solo dipendente dotato di patente di guida e che a maggio 2017 tutti i dipendenti erano impegnati in cantieri all'estero.
Anche siffatta doglianza non appare fondata, dovendosi escludere la condotta distrattiva del . Parte convenuta ha, infatti, dato prova del fatto che i CP_1 dipendenti di tra il 2016 e il 2017 fossero numerosi (doc. 33 e doc. 61 CP_2
), e che molti di essi fossero dotati di patente di guida (doc. 51). Deve, CP_7 quindi, ritenersi, come condivisibilmente affermato dal ctu, che “la ricostruzione induttiva attorea confligga con il dato numerico dei dipendenti muniti di licenza di guida e non consideri che per ogni cantiere possano essersi resi necessari più accessi”.
(ix) L'attore deduce la natura distrattiva dell'operazione posta in essere dal CP_1 in qualità di amministratore di consistita nell'aver acquistato merce CP_2 varia dalla ditta individuale in data 10/4/2017 per € 82.319,50, Controparte_1 rappresentata da scarti, a sua volta da quest'ultima acquistati in aste giudiziarie, senza alcun reale valore economico, giacente da anni, di natura eterogenea e priva pagina 15 di 20 di un effettivo valore, oltre che da materiale in gran parte risultato persino inesistente. Lamenta inoltre che l'acquisto di detta merce non rientrasse nell'attività di CP_2
L'addebito per come formulato è infondato.
Ed infatti, anche a voler integrare l'allegazione attorea, alquanto generica sul punto in citazione, con quanto specificato da parte attrice nella perizia di parte prodotta sub doc. 8, ove si legge che “esaminando nel merito l'elenco descrittivo dei materiali acquistati, il socio sig. ha dichiarato allo scrivente che la merce Pt_1 elencata nelle 21 pagine della fattura risulterebbe essere già stata venduta in precedenza, oppure si tratterebbe di scarti da smaltire (come i tavoli, lavabi e bidet in ceramica). Altro materiale elencato in fattura non sarebbe di alcuna utilità.. come la raccorderia da giardino”, parte attrice non ha allegato né il minor valore della merce rispetto a quello di acquisto né ha precisato quali beni, tra quelli di cui al lungo elenco della fattura, non fossero esistenti.
Tenuto conto del fatto che ha ad oggetto anche il commercio CP_2 all'ingrosso e al dettaglio di beni acquistati da aste, e che quindi l'operazione di acquisto rientrava nell'ambito dell'operatività aziendale, sarebbe stato onere dell'attore dimostrare la sussistenza dell'illecito contestato, sotto il profilo della diminuzione del patrimonio sociale ovvero della destinazione di detti beni a finalità estranee alla società. Detta prova non la si può trarre, in assenza di indicazioni circa la consistenza del materiale, dal mero fatto che, come accertato dal ctu, siano stati rivenduti da parte dei beni per il minor valore di € 14.000. CP_2
(x) Quale ulteriore atto di mala gestio l'attore allega l'acquisto da parte del , CP_1 in data 13/9/2016, del capannone di Calto per l'importo di € 28.000, affermando che si tratterebbe di operazione finanziata dal socio , che avrebbe CP_1 determinato una esposizione debitoria della società, senza alcun beneficio, risultando già sufficiente a garantire il soddisfacimento delle esigenze logistiche l'unità locale di Montegrotto e avendo inoltre il fabbricato prodotto rilevanti oneri di manutenzione.
pagina 16 di 20 Si tratta di addebito anch'esso infondato, considerato, per come formulato l'addebito, l'eventuale danno da esposizione debitoria patito dalla società potrebbe essere rappresentato esclusivamente dagli interessi sul finanziamento. Tuttavia, trattandosi di un finanziamento pacificamente infruttifero, alcun danno è nello specifico ravvisabile. Parte attrice, inoltre, non ha nemmeno allegato quali sarebbero gli asseriti oneri di manutenzione.
(xi) Parte attrice ha, infine, allegato che “l'amministratore gestiva i rapporti CP_1 con clienti e fornitori spendendo indistintamente il nome delle diverse società a lui facenti capo e a causa di tale condotta distrattiva “ dovrà essere Controparte_2 reintegrata delle somme spettanti a titolo di corrispettivo per le lavorazioni effettivamente eseguite ma commissionate direttamente al o alle società a CP_1 lui riconducibili, come meglio documentato e provato in corso di causa”. Allega sub doc. 18 un documento denominato “risultanze commistione aziende” composto da 64 pagine di email e di varie fatture emesse sia verso sia verso CP_2 [...]
senza tuttavia specificare quali sarebbero le lavorazioni asseritamente CP_3 svolte dalla società per conto di altre società riconducibili al . Da detto CP_1 documento non si evince in alcun modo che i lavori commissionati alle altre società riconducibili al siano stati realizzati mediante forza lavoro e CP_1 materiali di e che i pagamenti siano avvenuti in favore delle altre CP_2 società del , per lavorazioni asseritamente svolte da che non CP_1 CP_2 sono state minimamente oggetto di allegazione.
L'addebito appare pertanto non adeguatamente delineato e, pertanto, inconsistente.
Sulla responsabilità del liquidatore
Deduce parte attrice che il convenuto anche nell'esercizio delle funzioni di liquidatore avrebbe “perpetrato una serie di gravi violazioni ai doveri di onestà, diligenza e professionalità prescritti dall'art. 2489 c.c.”. In particolare, egli avrebbe “perfezionato più operazioni in conflitto di interessi con effetti eminentemente distrattivi, mediante cessione a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio della CP_2 in favore della società avente unico socio ed amministratore Controparte_4
pagina 17 di 20 proprio il medesimo”. Detti beni vengono da parte attrice individuati negli CP_1 autocarri di proprietà di e nel fabbricato di Calto. Inoltre, il convenuto CP_2 avrebbe omesso di depositare tempestivamente il bilancio di liquidazione 2018.
Solo in sede di prima memoria ex art. 183 co 6 cpc parte attrice ha declinato quella che definisce la “vicenda sotto il profilo dell'illecita condotta CP_4 concorrenziale posta in essere dal a danno della società CP_1 CP_2
, deducendo che questi “ha trasferito il pacchetto clienti della
[...] [...]
in favore della neonata privando la prima dell'intero CP_2 CP_4 valore di avviamento e così in violazione degli artt. 2390 c.c. e 2598 c.c.”.
In seconda memoria ex art. 183 cpc parte attrice ha poi prospettato, come istanza istruttoria, il trasferimento di azienda e la perdita di avviamento, senza peraltro fornire alcun criterio ai fini della valutazione dell'avviamento e chiedendo, in via inammissibilmente esplorativa, ordine di esibizione giustificato “dalla impossibilità per l'attore di reperire autonomamente la documentazione atta a comprovare che, in violazione dei suoi doveri di liquidatore della , il CP_2 sig. ha trasferito in capo alla l'intero Controparte_1 Controparte_4 complesso aziendale facente capo alla comprensivo delle sue CP_2 componenti costitutive: la sua forza lavoro, i beni materiali funzionali all'organizzazione dell'impresa, il portafoglio clienti, con grave nocumento per il suo valore monetario corrispondente all'avviamento commerciale”.
Sia l'asserito illecito concorrenziale sia la distrazione di azienda integrano allegazione nuova rispetto a quella contenuta in citazione, ove l'attore aveva allegato la condotta distrattiva del liquidatore, adottando un approccio patrimoniale, fondato sul valore atomistico dei singoli beni oggetto di asserita distrazione, secondo l'impostazione che verrà, quindi, di seguito analizzata.
Venendo quindi alla valutazione delle singole condotte imputate al liquidatore, parte attrice ha, in primo luogo, dedotto che questi avrebbe ceduto ad
[...] gli autocarri di proprietà di ad un prezzo notevolmente CP_4 CP_2 inferiore al loro valore di mercato.
Si tratta di addebito infondato e sul punto si richiama la ctu ove viene dato atto che pagina 18 di 20 la vendita è stata effettuata a valori di mercato.
L'unico addebito da ritenersi parzialmente fondato attiene alla vendita in data
18/9/2018 del fabbricato di Calto, che secondo parte attrice sarebbe avvenuta ad un prezzo sottostimato, ossia ad € 28.000, laddove invece “avrebbe dovuto essere collocato in una fascia compresa fra Euro 95.445,00 e 127.764,00”.
Il ctu ha ritenuto che il prezzo di vendita dell'immobile dovesse essere, al netto di un abbattimento del 25% del valore, pari ad € 48.000. Si tratta di valutazione pienamente condivisibile (e peraltro fatta propria da parte attrice nelle conclusioni), tenuto conto del fatto che dalle prove testimoniali assunte è emerso che il bene, prima di essere acquistato da sia stato in vendita quantomeno Controparte_4 due anni senza che fosse pervenuta alcuna manifestazione di interesse da parte di possibili acquirenti (il teste mediatore immobiliare, che ricevette Tes_2
l'incarico per la vendita dell'immobile nel corso del 2017, ha infatti riferito che
“l'incarico mi venne rinnovato alla scadenza biennale, in quanto nel frattempo non erano prevenute in agenzia richieste di acquisto da parte di soggetti interessati.
Peraltro, neppure successivamente al rinnovo dell'incarico sono pervenute fino ad oggi richieste di acquisto da parte di soggetti interessati. Per quello che mi consta non vi erano altre agenzie incaricate”).
Nessun danno viene, infine, allegato da parte attrice con riferimento all'omessa redazione da parte del liquidatore del bilancio di liquidazione relativo all'esercizio
2018.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto Controparte_1 condannato a risarcire a la somma di € 20.000, oltre Controparte_2 interessi dalla domanda al saldo.
Per quanto riguarda l'ulteriore domanda di revoca del liquidatore, rispetto alla quale deve essere instaurato il contraddittorio anche con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 2487 cc, la causa deve essere rimessa in istruttoria per permetterne l'intervento.
pagina 19 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 20.000, oltre rivalutazione e interessi legali sulla
[...] somma via via rivalutata anno per anno, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 10/12/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9679/2019 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PAU SAMUELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Cagliari, via Sidney Sonnino 169
ATTORE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VICENZETTO CARLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA IV NOVEMBRE 29 35031
ABANO TERME
CONVENUTO nonché nei confronti di
Controparte_2 con il curatore speciale avv. Annalisa Dal Bo
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per Parte attrice e per il curatore speciale
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che il sig. , nell'esercizio delle sue funzioni Controparte_1 di amministratore unico della durante il periodo 06.04.2016 – Controparte_2
30.11.2017, ha posto in essere una serie di gravi violazioni agli obblighi ed ai doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, così come meglio descritti e specificati nella parte in fatto ed in diritto della citazione e della prima memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., da intendersi qui richiamate integralmente e così a titolo esemplificativo: (i) tardiva comunicazione della sede operativa (sita in
Montegrotto Terme (PD), via Fornace 3/E) al competente Ufficio del registro delle
Imprese; (ii) allocazione di sedi ed unità operative proprie delle società riconducibili al Rag. ( ditta individuale dal 15.02.2016: CP_1 Controparte_1 [...]
Controparte_3 Controparte_4
(sede legale ed operativa dalla sua costituzione i.e. 30.11.2017) presso lo stesso immobile adibito a sede legale ed operativa della (iii) esborsi privi di CP_2 giustificazione causale e/o evidenza contabile, quali a titolo esemplificativo rimborsi chilometrici in favore della sig.ra , in qualità di dipendente Parte_2 della per l'importo di Euro 13.878,68, acquisto materiale vario da CP_2 ditta indiv. in data 10.04.2017 per Euro 82.319,50; (v) Operazioni Controparte_1 eseguite in violazione dello Statuto e della legge, quali vendita al dettaglio di beni mobili senza le prescritte autorizzazioni di legge;
(vi) gravi violazioni delle leggi in materia di lavoro (con particolare riguardo agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori); (vii) Violazione obbligo corretta tenuta scritture contabili e dell'obbligo di tempestiva redazione e deposito del bilancio;
(viii) Operazioni in conflitto di interessi e in violazione del divieto di concorrenza con effetti eminentemente distrattivi;
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2489 e 2476 c.c., che il sig. CP_1
, nell'esercizio delle sue funzioni di liquidatore della ha
[...] Controparte_2 posto in essere una serie di gravi violazioni agli obblighi ed ai doveri imposti dalla pagina 2 di 20 legge e dall'atto costitutivo, così come meglio specificato nell'atto introduttivo e precisato nella prima memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., quali l'operazione di cessione del bene immobile sito in Calto, Via del Lavoro n.116 di mq. 414, comprensivo dell'area pertinenziale coperta e scoperta pari a mq. 1521, perfezionata in data 18.09.2018 in favore della la cessione del Controparte_4 complesso aziendale della e del suo portafoglio clienti in favore della CP_2
Controparte_4
- per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il sig. al risarcimento Controparte_1 in favore della ” delle seguenti voci di danno, Controparte_2 Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione:
• Euro 145.000,00 quale valore dell'azienda facente capo alla Controparte_2 ceduta dal liquidatore alla CP_1 Controparte_4
• Euro 46.759,90 quale quota utili conseguiti dalla Controparte_4 nell'esercizio 2018, su fatturato ricavi derivanti da clienti CP_2
• Euro 56.147,70 quale differenza fra il prezzo delle merci acquistate dalla DI
BE in data 10.04.2017 (in conflitto d'interessi) e la successiva asserita alienazione a terzi (v. p. 13 prima relazione CTU e p. 10 integrazione CTU);
• Euro 28.000,00 quale differenza fra valore di stima (eseguita dall'ausiliario del
CTU Arch. ) dell'immobile di Calto e valore di vendita eseguita dal Per_1 liquidatore in favore della ovvero nella misura prudenziale di Euro CP_4
20.000,00, con riduzione del 25% stimata dal CTU;
• Euro 1.607,56 per spese utenza elettrica sostenute a vantaggio delle altre Soc. e/o
Ditte aventi medesima sede ed unità operativa della (nella misura di 2/3 CP_2 rispetto al totale di Euro 2.411,34 iscritto a bilancio 2017): CP_2
• Euro 269,24 per spese utenza acqua e gas sostenute a vantaggio delle altre Soc.
e/o Ditte aventi medesima sede ed unità operativa della (nella misura di CP_2
2/3 rispetto al totale di Euro 179,49 iscritto a bilancio 2017): CP_2
• Euro 4.800,00 per spese locazione sostenute a vantaggio delle altre Soc. e/o Ditte aventi medesima sede ed unità operativa della (nella misura di 2/3 CP_2 rispetto al totale di Euro 7.200,00 iscritto a bilancio 2017): CP_2
pagina 3 di 20 • Euro 13.878,68 per rimborsi chilometrici in favore della sig.ra Parte_2
13815,68;
- per l'effetto, disporre la revoca per giusta causa ex art. 2487 ult. comma del sig.
dalla carica di liquidatore della “ ” Controparte_1 Controparte_2
e condannarlo alla rifusione verso la prefata società dei danni patiti e patiendi in conseguenza delle violazioni commesse nell'esercizio delle sue funzioni di liquidatore, nella misura che sarà ritenuta dovuta all'esito del presente procedimento, anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione;
IN SUBORDINE
- dichiarare tenuto e condannare il sig. al risarcimento in favore Controparte_1 della ” di tutti i danni derivati dalle Controparte_2 soprarichiamate violazioni ai doveri di amministratore e liquidatore, nella misura che sarà ritenuta dovuta all'esito del presente procedimento, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., incluse quelle anticipate o sostenute per la CTU e CTP.
Per parte convenuta
In via pregiudiziale,
- accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale adito a conoscere delle domande dispiegate da parte attrice in favore di arbitrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 dello Statuto societario in atti, per tutti i motivi esposti;
- accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art. 164, IV comma c.p.c. per violazione dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., per tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto;
Nel merito:
pagina 4 di 20 accertati i fatti e le causali di cui in narrativa, respingersi tutte le domande formulate dell'attore nei confronti del convenuto Geom. Parte_1 CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti;
[...]
In ogni caso, accertata e dichiarata la responsabilità aggravata di cui all'art.96, I e III comma,
c.p.c., meglio descritta in atti, condannarsi l'attore al risarcimento Parte_1 del relativo danno da “lite temeraria” cagionato al Geom. , da Controparte_1 liquidarsi anche d'ufficio, in via equitativa.
Con vittoria di spese, anche eventuali CTU e CTP, e compensi legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, socio della società Parte_1
, titolare di una quota di partecipazione al capitale Controparte_2 sociale del 10%, ha convenuto in giudizio , anch'egli socio, titolare Controparte_1 dell'80% del capitale sociale, deducendo la violazione degli obblighi inerenti la carica di amministratore unico di dallo stesso ricoperta dalla CP_2 costituzione della società (6/4/2016) fino al 30/11/2017, violazioni di cui era venuto a conoscenza a seguito di accesso alla documentazione sociale da parte del proprio delegato di fiducia dott. , chiedendo, ai sensi dell'art. Parte_3
2476, comma 3, c.c., la sua condanna al risarcimento dei danni patiti dalla stessa società, quantificati nella misura di € 149.174,78 o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia. Deduceva, inoltre, che con verbale assembleare del 30/11/2017 la società era stata posta in liquidazione con il solo voto favorevole del , CP_1 stante il voto contrario dei soci e , ed era stato Pt_1 CP_5 contestualmente nominato il liquidatore nella persona del medesimo, al CP_1 quale venivano conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la facoltà di alienazione dell'azienda sociale sia in blocco che frazionatamente.
Deduceva che il avesse violato anche gli obblighi inerenti la carica di CP_1 liquidatore, avendo, in pari data, provveduto a costituire la di Controparte_4
pagina 5 di 20 cui era socio unico ed amministratore e a porre in essere una serie di operazioni in conflitto di interessi con effetti distrattivi, mediante cessione a prezzi inferiori a quelli di mercato dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio sociale in favore della Controparte_4
Chiedeva quindi sia che venisse disposta la revoca del dalla carica di CP_1 liquidatore sia la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società, nella misura ritenuta dovuta.
Si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto Controparte_1 di giurisdizione e di competenza del giudice adito, ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto di Sempre in via CP_2 preliminare parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione di quale sarebbe la condotta tenuta dal come liquidatore, CP_1 violativa degli obblighi di legge e per omessa indicazione del danno arrecato alla società.
Nel merito ha contestato in fatto e in diritto gli addebiti posti a fondamento della domanda avversaria, concludendo per il rigetto delle domande formulate, con condanna dell'attore per lite temeraria.
Si è inoltre costituita in persona del nominato Controparte_2 curatore speciale, avv. Annalisa Dal Bo, inizialmente aderendo all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e competenza formulata dal , salvo poi CP_1 mutare convincimento in ordine alla fondatezza dell'eccezione e aderire alle conclusioni di parte attrice.
La causa è stata istruita mediante ctu contabile ed escussione dei testi.
Sull'eccezione di compromesso
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di compromesso svolta da parte convenuta.
A mente dell'art. 25 dello Statuto di “
1. Le controversie che potessero CP_2 insorgere fra i soci o fra alcuni di loro, i loro eredi e la società o fra i soci e
l'organo amministrativo, salvo i divieti di legge, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di iscrizione della
pagina 6 di 20 società.
2. L'arbitro deciderà ex bono et aequo, in modo irrituale”.
Dal tenore letterale della clausola si evince che non sono ricomprese tra le controversie devolute alla competenza arbitrale quelle tra la società e l'organo amministrativo, tra le quali deve essere annoverata la presente controversia, dal momento che nella fattispecie il socio esercita l'azione sociale di responsabilità in qualità di sostituto processuale della società.
Se è pur vero, infatti, che l'art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio una legittimazione individuale alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità, si tratta, tuttavia, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall'art. 81 c.p.c. (in tema: Cass. 26 maggio 2016, n.
10936, in motivazione;
sulla qualità di sostituto processuale del socio, cfr. pure
Cass. 31 maggio 2016, n. 11264), che ha natura derivativa rispetto a quella della società (che a sua volta è legittimata a promuovere l'azione ancorché ciò non sia normativamente previsto). La conferma di ciò la si trae altresì dal fatto che, ove venga esercitata l'azione individuale da parte del socio di s.r.l., sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, posto che l'eventuale condanna dell'amministratore refluisce unicamente nel patrimonio sociale, potendo solo la società (e non il socio) rinunciare all'azione e transigerla (art. 2476, quinto comma, cod. civ.) (Cass. 34529/2019; Cass., 04/07/2018, n. 17493; Cass., 26/05/2016, n.
10936, Cass. 31/05/2016, n. 11264).
Ancorché l'azione venga esercitata individualmente dal socio di s.r.l., quella che viene in rilievo, sotto il profilo sostanziale, è quindi una controversia tra società ed amministratori, esclusa dall'ambito di applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto di CP_2
Sulla nullità dell'atto di citazione
Quanto all'eccezione di nullità della domanda va ricordato che l'art. 163 co 3 n. 3 e
4 cpc prevede che l'atto di citazione deve contenere “la determinazione della cosa oggetto della domanda” e “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
pagina 7 di 20 Sufficientemente chiare e precise appaiono le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria svolta nei confronti del in relazione all'attività di CP_1 liquidatore della Viene, infatti, allegato in citazione che “ ha CP_2 CP_1 perfezionato più operazioni in conflitto di interessi con effetti eminentemente distrattivi, mediante cessione a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio della in favore della CP_2
società avente unico socio ed amministratore proprio il Controparte_4
medesimo”. Le singole operazioni di vendita sono inoltre oggetto di CP_1 specifica indicazione nel corpo dell'atto; rispetto ad esse l'attore allega quale sia il ritenuto maggior valore dei beni e, pertanto, anche il danno appare sufficientemente allegato.
Nel merito
Parte attrice ha svolto domanda risarcitoria per i danni che il avrebbe CP_1 arrecato alla società nello svolgimento dapprima della carica di amministratore unico di e successivamente di liquidatore della stessa, deducendo che il CP_2 medesimo avrebbe posto in essere una serie di irregolarità gestorie di carattere eminentemente distrattivo.
Quella che viene in rilievo è un'azione di responsabilità sociale, che ha natura contrattuale.
In tema di riparto dell'onere della prova spetta pertanto all'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass. n. 2975 del 07/02/2020).
Come osservato dalla Suprema Corte "l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno", e "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per pagina 8 di 20 così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno"
(Cass. 9100/2015; inoltre Cass. n. 38 del 03/01/2017). E', pertanto, preciso onere dell'attore dimostrare la sussistenza e l'entità del danno lamentato e del suo ammontare oltre alla sua riconducibilità causale al comportamento illecito dell'amministratore (Cass. n. 2975 del 07/02/2020).
Quando, poi, vengano in rilievo, come nella fattispecie, atti di natura eminentemente distrattiva, è onere dell'attore dimostrare l'avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell'amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell'amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento (cfr. Trib. Venezia, 5/2/2025;
Cass.civ., n 16952/2016; Cass.civ., 7048/2008, Trib Milano 24 ottobre 2023).
Le disposizioni dettate in tema di responsabilità degli amministratori si applicano, ai sensi dell'art. 2489 cc, anche ai liquidatori per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri inerenti la carica, che gli stessi sono tenuti ad adempiere “con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico”.
Sulla responsabilità dell'amministratore
Alla luce dei principi su esposti, avendo l'azione sociale di responsabilità ad oggetto solo l'inadempimento dell'amministratore quantomeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato (ex multis Cass. n. 38 del
03/01/2017), verranno esaminate solo le condotte che parte attrice allega essere produttive di specifico danno.
Sono pertanto irrilevanti ai fini dell'azione sociale di responsabilità gli addebiti relativi alla tardiva comunicazione nei termini di legge al Registro delle Imprese dell'apertura della unità locale nel comune di Montegrotto, trattandosi di condotta pagina 9 di 20 non astrattamente produttiva di danno, nonché le asserite “gravi violazioni delle leggi in materia di lavoro (con particolare riguardo agli obblighi in materia di salute e sicurezza)”, anche con riferimento all''impiego di manodopera straniera non contrattualizzata, dal momento che la società non risulta essere stata destinataria di alcun addebito da parte dei competenti organi. Parte attrice ha inoltre allegato che l'amministratore avrebbe violato l'obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili e di tempestiva redazione del bilancio, senza tuttavia indicare quali danni sarebbero derivati alla società da detta condotta.
Si passa, quindi, ad esaminare gli addebiti relativi alle condotte gestorie del , CP_1 che in tesi attorea, avrebbero comportato un danno per la società.
(i) In primo luogo, parte attrice lamenta che il convenuto abbia stabilito CP_1 presso l'immobile adibito a sede legale ed operativa della sito in CP_2
Montegrotto Terme, via Fornace, le sedi ed unità operative proprie di società od attività a lui stesso riconducibili, con imputazione a delle spese di CP_2 locazione e delle spese per utenze. I diversi soggetti che secondo l'attore opererebbero presso l'unita locale di sono: CP_2 Controparte_6
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
Si tratta di addebito infondato
Dalla ctu espletata è emerso che presso l'edificio di Via Fornace 3/E in
Montegrotto sono presenti due distinte unità immobiliari, aventi ingresso indipendente: una prima unità, posta al piano terra, identificata al Catasto
Fabbricati di Padova, Comune di Montegrotto, foglio 4, particella 1218, subalterno 19, corrispondente a quella oggetto del contratto di locazione concluso da in data 2/1/2017 e una seconda unità immobiliare, anch'essa ad uso CP_2 artigianale, posta al piano terra e al piano primo, identificata al Catasto Fabbricati di Padova, Comune di Montegrotto, foglio 4, particella 1218, subalterno 20.
Le due unità risultano autonome e distinte, ancorché collegate tra loro da una porta interna.
Per la prima unità l'ausiliario del ctu ha stimato un canone locativo congruo pari ad
€ 657 al mese, ossia € 7.884 all'anno.
pagina 10 di 20 Ed è presso la prima unità immobiliare che si trova l'unità locale della CP_2
(cfr. visura della società).
In data 2/1/2017 in persona del legale rappresentante , stipulava CP_2 CP_1 infatti con un contratto di locazione relativo a “l'immobile sito Parte_4 in Montegrotto Termie via Fornace 3/E costituito da un capannone al piano terra ad uso artigianale, completamente arredato … e così censito al NCEU: Comune di Montegrotto Terme, Fg. 4°, sez. U, mapp. 1218, sub. 19, cat. D/7”.
Le parti si accordavano per un canone annuo di locazione di € 7.200 (doc. 22 convenuto ). CP_1
Dalla documentazione dimessa da parte convenuta si evince che l'immobile oggetto di comodato d'uso gratuito, stipulato in data 19/2/2016 tra Parte_4
e la ditta individuale (doc. 23 ), non abbia ad
[...] Controparte_1 CP_1 oggetto lo stesso immobile locato, un anno più tardi, a bensì l'unità CP_2 immobiliare rappresentata dal subalterno 20 e costituita da “capannone destinato a magazzino-laboratorio”.
Parte convenuta ha inoltre prodotto il contratto di locazione commerciale concluso da in data 2/5/2013, avente ad oggetto la medesima unità Controparte_3 immobiliare locata successivamente a oltre alla disdetta del relativo CP_2 contratto da parte dell'affittuaria con decorrenza dall'1/1/2017. Dalla visura di
[...] risulta che la società sia stata sciolta e posta in liquidazione in data CP_3
29/11/2016 (doc. 4 b attore) e non vi sono in atti elementi da cui possa evincersi che la società abbia mantenuto una qualche operatività presso la sede di Via
Fornace.
Rispetto ad infine, va osservato che si tratta di società costituita Controparte_4 il 30/11/2017, ossia il giorno medesimo in cui veniva posta in CP_2 liquidazione volontaria e nominato liquidatore . Pertanto l'allocazione della CP_1 sede di presso i locali condotti da è condotta di cui è CP_4 CP_2 eventualmente chiamato a rispondere il nella veste di liquidatore di CP_1 [...]
(ciò che qui non è dedotto) e non può, quindi, essere fatta valere quale CP_2 addebito gestorio dell'amministratore.
pagina 11 di 20 (ii) Parte attrice lamenta che vi sarebbero in contabilità esborsi per € 1.659,83, relativamente all'esercizio 2016, per Viacard, e produce (all. 10 al doc.8) una serie di fatture di acquisto da parte di di tessere a scalare dell'importo € CP_2
25,00 / 50,00 l'una, che afferma essere “prive di documentazione giustificativa”.
I contorni dell'addebito si possono evincere solo alla luce delle deduzioni contenute nella prima nota tecnica del consulente di parte attrice, ove viene precisato che le tessere Viacard a scalare non forniscono la possibilità di ricostruire i tragitti effettuati, che è buona norma contabile (e fiscale) prevedere che tali costi debbano essere adeguatamente giustificati e che la mancanza della documentazione giustificativa delle spese autostradali, di fatto rende tali spese non giustificate.
Si tratta anche in tal caso di doglianza infondata.
Il fatto che manchi “documentazione giustificativa” non determina di per sé
l'insorgere di una pretesa risarcitoria, in assenza di un danno che, alla luce di quanto rilevato anche dal ctu, deve escludersi.
Appaiono, infatti, pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal ctu, dott. secondo cui sarebbe del tutto illogico immaginare che la società avesse Per_2 acquistato un numero così elevato di tessere Viacard per importi unitariamente esigui se l'utilizzatore fosse stato (come argomenta Parte attrice) il solo . Si CP_1 deve ritenere, quindi, che l'acquisto così frazionato di tessere Viacard fosse funzionale a un utilizzo delle stesse da parte dei lavoratori o delle singole squadre di lavoro in forza alla società. Ciò appare in linea sia con l'attività di cui all'oggetto sociale, di montaggio di arredamenti ed allestimenti, che prevede giocoforza che i lavoratori eseguano la prestazione presso i vari cantieri, sia con il fatto che durante il periodo in esame, la società risultava avere alle dipendenze (doc. 33 di parte convenuta – ) svariati lavoratori con mansioni di montatore ed installatore di CP_7 mobili.
(iii) Parte attrice lamenta che vi siano in contabilità esborsi privi di giustificazione, quanto ad € 2.521,06 per l'esercizio 2016, relativi a spese per utenza di telefonia mobile (operatore Wind).
Anche rispetto a tale addebito appaiono condivisibili le osservazioni svolte dal ctu pagina 12 di 20 dott. il quale, all'esito dell'esame dei contratti con l'operatore telefonico Per_2
Wind, delle fatture Wind e delle rilevazioni contabili, ha ritenuto più che plausibile che gli utilizzatori delle utenze telefoniche in questione fossero (alcuni) dipendenti della Società, coerentemente con l'operatività aziendale che prevedeva lunghe trasferte, anche all'estero. Precisa, infatti, il ctu che le rilevazioni contabili e finanziarie sono coerenti con questo tipo di utilizzo.
Va inoltre precisato che le fatture non sono relative solamente al traffico voce.
Emerge infatti da esse l'acquisto di tre telefoni addebitati in fattura. Detta circostanza ha trovato conferma in sede di istruttoria orale, ove è stato sentito
[...]
, agente di commercio, il quale ha riferito di essersi “occupato dell'acquisto Tes_1 di cellulare con relativa SIM in uso alla signora per uso aziendale di Parte_2
e il quale ha altresì dichiarato che “Analogamente sono intervento CP_2 per l'acquisto di cellulare dotato di SIM per il dipendente di BG Service Gigel
IU e per il signor socio della stessa società, sempre per uso Parte_1 aziendale. Preciso che il signor volendo avere la disponibilità Parte_1 dell'ultimo modello di cellulare, non ancora disponibile, provvide ad acquistare in proprio il device”
L'addebito è, pertanto, infondato, dovendosi escludere una distrazione dell'amministratore, venendo in rilievo costi di telefonia che trovano piena giustificazione nell'esercizio dell'attività sociale.
(iv) Parte attrice allega che vi sarebbero in contabilità esborsi privi di giustificazione per spese di carta di credito prepagata per il primo semestre 2017 per € 17.731,05 “per le quali non esiste alcuna pezza di appoggio o documento di spesa”.
Anche per tale addebito valgono le considerazioni già esposte, per cui la mancanza di “pezza di appoggio” non integra di per sé sola un danno. E anche nello specifico non si ravvisa alcun illecito distrattivo del , essendo emerso dall'analisi della CP_1 documentazione (schede di mastro, rendicontazioni mensili della Cartasi e contabili) che le spese addebitate (pari ad effettivi € 11.605,17 per effetto degli storni intervenuti) si riferiscono essenzialmente a trasporti (inclusi i viaggi aerei) e pagina 13 di 20 a soggiorni per missioni di lavoro delle squadre di dipendenti e di collaboratori in trasferta.
(v) Deduce parte attrice che dall'esame delle buste paga emergerebbero esborsi privi di giustificazione a titolo di rimborsi chilometrici in favore della dipendente per l'importo di € 13.878,68 nel corso del 2017. Parte_2
E' emerso dall'istruttoria che la , assunta da in data 31/1/2017 Pt_2 CP_2 con qualifica di impiegata amministrativa, fosse stata altresì eletta in data
10/3/2017 a responsabile dei lavoratori per la sicurezza (si veda il relativo verbale di elezione, doc. 63 di parte ). La stessa, sentita come testimone, ha CP_1 dichiarato “In avevo mansioni ammnistrative e mi occupavo in CP_2 particolare di istruire la documentazione relativa alle pratiche di sicurezza su lavoro e per questo motivo avevo rapporti con i committenti prima dell'inizio dei lavori … mi occupavo, prima dell'inizio dei lavori delle pratiche a cui mi sono riferita e per questo motivo mi recavo presso i committenti”. La ha inoltre Pt_2 dichiarato: “Solo una volta al mese mi recavo nei cantieri per verificare di presidi adottati”.
Risulta, quindi, dimostrato che la nello svolgimento delle sue mansioni si Pt_2 recasse sia presso i committenti sia presso i cantieri, il che giustifica, alla luce dei prospetti allegati da parte convenuta sub doc. 31, i rimborsi chilometri disposti.
Né gli esiti delle risultanze istruttorie orali e documentali appaiono sconfessati dalle dichiarazioni del teste , il quale ha dichiarato di essere stato lui CP_5
a svolgere (peraltro solo) cinque tra le copiosissime trasferente indicate dalla nelle note spese per rimborsi chilometrici. Questi è apparso, infatti, Pt_2 inattendibile, essendo il portatore di un interesse in causa, in quanto socio CP_5 di (oltre che fratello dell'attore) e avendo altresì questi dichiarato di CP_2 non esser mai stato dotato di un telefono aziendale, circostanza smentita dal teste
, totalmente privo di interesse in causa. Tes_1
(vi) Parte attrice lamenta poi una duplicazione di spese notarili giustificate, che si è appurato essere una mera errata contabilizzazione di un doppio pagamento.
(vii) L'attore ha inoltre contestato che vi siano stati esborsi non inerenti l'oggetto pagina 14 di 20 sociale per francobolli e marche da bollo.
Il ctu ha rilevato che l'operazione censurata dall'attore si riferisce all'acquisto fatto dalla Società dal fornitore ditta individuale di 200 francobolli e 22 Controparte_1 marche da bollo, per l'importo complessivo pari a euro 262,00 e che analoga operazione risulta registrata in data 31 agosto 2016 e riguarda l'acquisto di n. 200 francobolli per l'importo di euro 190,00.
Come condivisibilmente affermato dal ctu, si tratta di operazioni per le quali appare difficile configurare una finalità distrattiva che si risolverebbe nella costituzione di un fondo valori bollati di così esigua entità.
(viii) L'attore lamenta che dalle evidenze contabili risulterebbero esborsi non riconducibili all'attività societaria a titolo di spese per autotrazione per € 5.045 nel
2016 e per € 17.750,50 nel 2017, somme che sarebbero state corrisposte direttamente a in forma di rimborso di spese anticipate. CP_1
Si tratta, a detta dell'attore, di spese che non possono essere in alcun modo ascritte alle attività societarie, considerata la collocazione dei cantieri e considerato che nel
2016 vi era un solo dipendente dotato di patente di guida e che a maggio 2017 tutti i dipendenti erano impegnati in cantieri all'estero.
Anche siffatta doglianza non appare fondata, dovendosi escludere la condotta distrattiva del . Parte convenuta ha, infatti, dato prova del fatto che i CP_1 dipendenti di tra il 2016 e il 2017 fossero numerosi (doc. 33 e doc. 61 CP_2
), e che molti di essi fossero dotati di patente di guida (doc. 51). Deve, CP_7 quindi, ritenersi, come condivisibilmente affermato dal ctu, che “la ricostruzione induttiva attorea confligga con il dato numerico dei dipendenti muniti di licenza di guida e non consideri che per ogni cantiere possano essersi resi necessari più accessi”.
(ix) L'attore deduce la natura distrattiva dell'operazione posta in essere dal CP_1 in qualità di amministratore di consistita nell'aver acquistato merce CP_2 varia dalla ditta individuale in data 10/4/2017 per € 82.319,50, Controparte_1 rappresentata da scarti, a sua volta da quest'ultima acquistati in aste giudiziarie, senza alcun reale valore economico, giacente da anni, di natura eterogenea e priva pagina 15 di 20 di un effettivo valore, oltre che da materiale in gran parte risultato persino inesistente. Lamenta inoltre che l'acquisto di detta merce non rientrasse nell'attività di CP_2
L'addebito per come formulato è infondato.
Ed infatti, anche a voler integrare l'allegazione attorea, alquanto generica sul punto in citazione, con quanto specificato da parte attrice nella perizia di parte prodotta sub doc. 8, ove si legge che “esaminando nel merito l'elenco descrittivo dei materiali acquistati, il socio sig. ha dichiarato allo scrivente che la merce Pt_1 elencata nelle 21 pagine della fattura risulterebbe essere già stata venduta in precedenza, oppure si tratterebbe di scarti da smaltire (come i tavoli, lavabi e bidet in ceramica). Altro materiale elencato in fattura non sarebbe di alcuna utilità.. come la raccorderia da giardino”, parte attrice non ha allegato né il minor valore della merce rispetto a quello di acquisto né ha precisato quali beni, tra quelli di cui al lungo elenco della fattura, non fossero esistenti.
Tenuto conto del fatto che ha ad oggetto anche il commercio CP_2 all'ingrosso e al dettaglio di beni acquistati da aste, e che quindi l'operazione di acquisto rientrava nell'ambito dell'operatività aziendale, sarebbe stato onere dell'attore dimostrare la sussistenza dell'illecito contestato, sotto il profilo della diminuzione del patrimonio sociale ovvero della destinazione di detti beni a finalità estranee alla società. Detta prova non la si può trarre, in assenza di indicazioni circa la consistenza del materiale, dal mero fatto che, come accertato dal ctu, siano stati rivenduti da parte dei beni per il minor valore di € 14.000. CP_2
(x) Quale ulteriore atto di mala gestio l'attore allega l'acquisto da parte del , CP_1 in data 13/9/2016, del capannone di Calto per l'importo di € 28.000, affermando che si tratterebbe di operazione finanziata dal socio , che avrebbe CP_1 determinato una esposizione debitoria della società, senza alcun beneficio, risultando già sufficiente a garantire il soddisfacimento delle esigenze logistiche l'unità locale di Montegrotto e avendo inoltre il fabbricato prodotto rilevanti oneri di manutenzione.
pagina 16 di 20 Si tratta di addebito anch'esso infondato, considerato, per come formulato l'addebito, l'eventuale danno da esposizione debitoria patito dalla società potrebbe essere rappresentato esclusivamente dagli interessi sul finanziamento. Tuttavia, trattandosi di un finanziamento pacificamente infruttifero, alcun danno è nello specifico ravvisabile. Parte attrice, inoltre, non ha nemmeno allegato quali sarebbero gli asseriti oneri di manutenzione.
(xi) Parte attrice ha, infine, allegato che “l'amministratore gestiva i rapporti CP_1 con clienti e fornitori spendendo indistintamente il nome delle diverse società a lui facenti capo e a causa di tale condotta distrattiva “ dovrà essere Controparte_2 reintegrata delle somme spettanti a titolo di corrispettivo per le lavorazioni effettivamente eseguite ma commissionate direttamente al o alle società a CP_1 lui riconducibili, come meglio documentato e provato in corso di causa”. Allega sub doc. 18 un documento denominato “risultanze commistione aziende” composto da 64 pagine di email e di varie fatture emesse sia verso sia verso CP_2 [...]
senza tuttavia specificare quali sarebbero le lavorazioni asseritamente CP_3 svolte dalla società per conto di altre società riconducibili al . Da detto CP_1 documento non si evince in alcun modo che i lavori commissionati alle altre società riconducibili al siano stati realizzati mediante forza lavoro e CP_1 materiali di e che i pagamenti siano avvenuti in favore delle altre CP_2 società del , per lavorazioni asseritamente svolte da che non CP_1 CP_2 sono state minimamente oggetto di allegazione.
L'addebito appare pertanto non adeguatamente delineato e, pertanto, inconsistente.
Sulla responsabilità del liquidatore
Deduce parte attrice che il convenuto anche nell'esercizio delle funzioni di liquidatore avrebbe “perpetrato una serie di gravi violazioni ai doveri di onestà, diligenza e professionalità prescritti dall'art. 2489 c.c.”. In particolare, egli avrebbe “perfezionato più operazioni in conflitto di interessi con effetti eminentemente distrattivi, mediante cessione a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio della CP_2 in favore della società avente unico socio ed amministratore Controparte_4
pagina 17 di 20 proprio il medesimo”. Detti beni vengono da parte attrice individuati negli CP_1 autocarri di proprietà di e nel fabbricato di Calto. Inoltre, il convenuto CP_2 avrebbe omesso di depositare tempestivamente il bilancio di liquidazione 2018.
Solo in sede di prima memoria ex art. 183 co 6 cpc parte attrice ha declinato quella che definisce la “vicenda sotto il profilo dell'illecita condotta CP_4 concorrenziale posta in essere dal a danno della società CP_1 CP_2
, deducendo che questi “ha trasferito il pacchetto clienti della
[...] [...]
in favore della neonata privando la prima dell'intero CP_2 CP_4 valore di avviamento e così in violazione degli artt. 2390 c.c. e 2598 c.c.”.
In seconda memoria ex art. 183 cpc parte attrice ha poi prospettato, come istanza istruttoria, il trasferimento di azienda e la perdita di avviamento, senza peraltro fornire alcun criterio ai fini della valutazione dell'avviamento e chiedendo, in via inammissibilmente esplorativa, ordine di esibizione giustificato “dalla impossibilità per l'attore di reperire autonomamente la documentazione atta a comprovare che, in violazione dei suoi doveri di liquidatore della , il CP_2 sig. ha trasferito in capo alla l'intero Controparte_1 Controparte_4 complesso aziendale facente capo alla comprensivo delle sue CP_2 componenti costitutive: la sua forza lavoro, i beni materiali funzionali all'organizzazione dell'impresa, il portafoglio clienti, con grave nocumento per il suo valore monetario corrispondente all'avviamento commerciale”.
Sia l'asserito illecito concorrenziale sia la distrazione di azienda integrano allegazione nuova rispetto a quella contenuta in citazione, ove l'attore aveva allegato la condotta distrattiva del liquidatore, adottando un approccio patrimoniale, fondato sul valore atomistico dei singoli beni oggetto di asserita distrazione, secondo l'impostazione che verrà, quindi, di seguito analizzata.
Venendo quindi alla valutazione delle singole condotte imputate al liquidatore, parte attrice ha, in primo luogo, dedotto che questi avrebbe ceduto ad
[...] gli autocarri di proprietà di ad un prezzo notevolmente CP_4 CP_2 inferiore al loro valore di mercato.
Si tratta di addebito infondato e sul punto si richiama la ctu ove viene dato atto che pagina 18 di 20 la vendita è stata effettuata a valori di mercato.
L'unico addebito da ritenersi parzialmente fondato attiene alla vendita in data
18/9/2018 del fabbricato di Calto, che secondo parte attrice sarebbe avvenuta ad un prezzo sottostimato, ossia ad € 28.000, laddove invece “avrebbe dovuto essere collocato in una fascia compresa fra Euro 95.445,00 e 127.764,00”.
Il ctu ha ritenuto che il prezzo di vendita dell'immobile dovesse essere, al netto di un abbattimento del 25% del valore, pari ad € 48.000. Si tratta di valutazione pienamente condivisibile (e peraltro fatta propria da parte attrice nelle conclusioni), tenuto conto del fatto che dalle prove testimoniali assunte è emerso che il bene, prima di essere acquistato da sia stato in vendita quantomeno Controparte_4 due anni senza che fosse pervenuta alcuna manifestazione di interesse da parte di possibili acquirenti (il teste mediatore immobiliare, che ricevette Tes_2
l'incarico per la vendita dell'immobile nel corso del 2017, ha infatti riferito che
“l'incarico mi venne rinnovato alla scadenza biennale, in quanto nel frattempo non erano prevenute in agenzia richieste di acquisto da parte di soggetti interessati.
Peraltro, neppure successivamente al rinnovo dell'incarico sono pervenute fino ad oggi richieste di acquisto da parte di soggetti interessati. Per quello che mi consta non vi erano altre agenzie incaricate”).
Nessun danno viene, infine, allegato da parte attrice con riferimento all'omessa redazione da parte del liquidatore del bilancio di liquidazione relativo all'esercizio
2018.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto Controparte_1 condannato a risarcire a la somma di € 20.000, oltre Controparte_2 interessi dalla domanda al saldo.
Per quanto riguarda l'ulteriore domanda di revoca del liquidatore, rispetto alla quale deve essere instaurato il contraddittorio anche con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 2487 cc, la causa deve essere rimessa in istruttoria per permetterne l'intervento.
pagina 19 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 20.000, oltre rivalutazione e interessi legali sulla
[...] somma via via rivalutata anno per anno, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 10/12/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
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