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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, AT
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 41/2020 depositato il 07/01/2020
proposto da
Comune di Ginosa - Piazza Marconi 1 74013 Ginosa TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 74013 Ginosa TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 874/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 08/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1485 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 residente in [...] al Indirizzo_1, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Nominativo_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casali del Manco - loc. Trenta (CS), pec: Email_2, giusta procura in atti, con ricorso alla CTP di Taranto depositato il 31.7.20218 conveniva in giudizio il Comune di Ginosa per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 1485 del 19.12.2017, notificato il dì 8.2.2018, dell'importo di euro 496,00 oltre sanzioni, interessi e spese di notifica riferito all'annualità 2012.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 874 del 14.3.2019 depositata il dì 8.5.2019, accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato e compensava le spese di giudizio. Motivava così
l'accoglimento del ricorso: “1. Preliminarmente, la Commissione evidenzia che la costituzione del Comune
è intervenuta tardivamente (04/03/2019), risulta, pertanto, violato il termine perentorio fissato dall'art. 32 d. lgs. del 1992 per il deposito dei documenti che devono essere prodotti fino a 20 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza. Di conseguenza la Commissione non può considerare quanto documentato e controdedotto dal Comune resistente.
2. L'eccezione “Decadenza e prescrizione della richiesta di pagamento, in quanto notificato oltre i termini di legge” è fondata... “
Il Comune di Ginosa in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. comm.
Difensore_1, elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Bari alla Indirizzo_2 e domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_1, in forza della procura alle liti in atti, con appello notificato il 9.12.2019 alla contribuente nel domicilio eletto presso il proprio difensore e ritualmente depositato il
7.1.2020 impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. II, n. 874 del 14.3.2019 depositata il dì 8.5.2019, per illegittimità avendo il giudice di primo grado stabilito di dare valenza legale in sede giudiziale dei risultati ottenuti dalla ricerca con “Dove Quando”, in relazione alla spedizione di una raccomandata a/r o di un atto giudiziario.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata decisione, in via preliminare per la dichiarazione di nullità della sentenza n. 874/02/19, emessa dalla C.T.P. di Taranto, Sez. 02, pronunciata il
14/03/2019 e depositata in segreteria in data 08/05/2019 e per la condanna della sig.ra Resistente_1 al pagamento delle somme indicate nell'accertamento già resosi esecutivo, nonché delle spese di giudizio.
La sig.ra Resistente_1 non risulta costituita in giudizio benché regolarmente intimata.
All'udienza odierna la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune di Ginosa è fondato e va accolto.
Con l'unico motivo di appello l'appellante censura la sentenza della CTP di Taranto, sez. II, n. 874 del
14.3.2019 depositata il dì 8.5.2019, per illegittimità,
avendo il giudice di primo grado stabilito di dare valenza legale in sede giudiziale dei risultati ottenuti dalla ricerca con “Dove Quando”, in relazione alla spedizione di una raccomandata a/r o di un atto giudiziario.
Sostiene che a tal riguardo deve rilevarsi il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale la rendicontazione fornita da Poste Italiane con il servizio di tracking “Dove Quando” non costituisce, in alcun modo, attestazione di consegna ma ha finalità meramente informativa. Infatti, il foglio stampato dal servizio on line “Dove Quando” di Poste Italiane non ha dunque alcuna rilevanza legale, come peraltro specificato nello stesso documento risultante dalla visura telematica. L'indicazione della data di presa in carico e della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa infatti fede;
soltanto il timbro postale dimostra l'intervenuta spedizione e consegna, citando Cassazione sul punto.
Evidenzia che nella fattispecie in questione, la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario è avvenuta per il notificante in data 29/12/2017 – ovvero entro il termine di decadenza previsto;
mentre per il destinatario dell'atto, la ricezione è avvenuta in data 08/02/2018, come dallo stesso indicato nel ricorso.
Pertanto, sottolinea che nessuna decadenza è maturata della potestà accertatrice del Comune di Ginosa in quanto, in tema di notificazioni degli atti, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, che deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, è esclusivamente quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, secondo il principio di diritto stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza 4 marzo 2014, n. 4993 e dalla sentenza n. 477 del 2002, della Corte
Costituzionale.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio che il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata ha ritenuto fondata l'eccezione della ricorrente con la quale ha sostenuto che: “... l'avviso emesso è nullo contestando l'avvenuta decadenza e/o prescrizione dal potere... dal momento che l'atto impugnato è stato ricevuto a mezzo posta in data
08/02/2018, e cioè oltre 5 anni previsti dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006... ”.
La sentenza impugnata è errata e va riformata.
Preliminarmente osserva la Corte che nel processo tributario, ogni documento, ancorché prodotto tardivamente in primo grado, è inserito nel fascicolo di parte e, quindi, automaticamente anche in quello d'ufficio e, in quanto tale, può essere utilizzato dalla Corte regionale ai fini della decisione (Cass. n. 5429/2018;
Cass. 5450/2025).
Inoltre, in sede di appello il Comune appellante ha depositato copia della “distinta analitica posta registrata atti giudiziari” di Posteitaliane, già depositata tardivamente in primo grado, deposito possibile ex art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 vigente ratione temporis (Cass. n. 5784/2018; Cass. n. 4300/2018; Cass. n.
4281/2018; Cass. n. 2924/2018).
Osserva il Collegio che dalla “distinta analitica posta registrata atti giudiziari” di Posteitaliane si evince che l'avviso di accertamento IMU n. 1485 del 19.12.2017 AG cod. 78678930413-9 intestato alla ricorrente risulta consegnato per la notifica all'Ufficio postale in data 29/12/2017, come risulta dal timbro postale in calce alla pag. 61 della distinta, a termini decadenziali non spirati, mentre l'atto risulta notificato, con consegna alla contribuente, in data 8.2.2018, come affermato dalla stessa nel ricorso introduttivo.
Il Collegio ritenendo conferire valenza probatoria al documento in atti denominato “distinta analitica posta registrata atti giudiziari” di Posteitaliane, rappresenta che i termini da considerare sono quelli riferiti alla decadenza e alla prescrizione, istituti giuridici diversi e con regole proprie.
Sul punto osserva che in tema di tributi degli enti locali l'art. 1 comma 161 legge n. 296/2006 prevede che
“... Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”
Alcuna disposizione detta invece la citata legge o altra norma in tema di prescrizione dei medesimi tributi locali, ma la giurisprudenza, da considerarsi ormai diritto vivente, ha costantemente affermato che si prescrivono in cinque anni. Orbene, la coincidenza del termine di decadenza, previsto dal citato articolo 1 comma 161, con quello di prescrizione pone il problema della compatibilità tra i due istituti e cioè se il termine di decadenza e quello di prescrizione possano decorrere contemporaneamente.
La risposta non può che essere negativa se si tiene conto della norma di cui all'art. 2967 c.c. secondo il quale “Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione”.
È chiaro il contenuto letterale della norma nel senso che, solo dopo che è stata impedita la decadenza con il tempestivo esercizio del potere di accertamento del tributo da parte dell'ente impositore, potrà iniziare a decorrere il termine di prescrizione. In altri termini, se l'ente locale impositore non esercita il suo potere entro il termine di cinque anni si verifica la decadenza dell'amministrazione dalla potestà impositiva con la conseguente estinzione del diritto di credito.
Al contrario, se l'ente impositore esercita il suo potere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato, come nella fattispecie, il termine di prescrizione inizia a decorrere proprio dal momento successivo all'esercizio della potestà impositiva mediante il definitivo accertamento del suo diritto di credito. Se così non fosse, del resto, si arriverebbe all'assurdo di ritenere che il legislatore, del tutto contraddittoriamente, abbia espressamente consentito all'ente impositore di esercitare il suo potere di accertamento nel termine di cinque anni, disponendo la concomitante decorrenza del termine di prescrizione e quindi l'estinzione del diritto di credito a favore del debitore di imposta.
Si è affermato che, con riferimento all'esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propria dell'accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazione all'azione dell'Amministrazione ed anche ad evitare l'indeterminata soggezione del contribuente ad essa, (artt. 43 D.P.R. 600/73; art. 57 D.P.R. n. 633/72; art. 76 D.P.R. 131/86) (Cass., Sez. 5, n. 16229 del 2022).
La prescrizione, anche in ambito tributario può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (Cassazione civile sez. trib. - 19/06/2024, n. 16893).
Da tali premesse consegue che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario, trova applicazione la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola, assoggettata all'unico limite della prescrizione.
Nel caso in esame è pacifico che il Comune di Ginosa ha esercitato la sua potestà impositiva per l'anno di imposta 2012 il 29/12/2017, data questa di consegna all'Ufficio postale, per la notifica, dell'avviso di accertamento IMU n. 1485 del 19.12.2017 AG cod. 78678930413-9, a termini decadenziali non spirati, trovando applicazione il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato (cfr. Cass. SS.UU. n. 24822/2015; Cassazione civile sez. un. - 17/12/2021, n. 40543 e giurisprudenza richiamata;
Cass. 30227/2025), sicché da tale data inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Osserva, infine il Collegio, che per altri casi analoghi non sono mancati orientamenti giurisprudenziali contrari
(Cassazione civile sez. VI - 16/11/2022, n. 33681; CGT di primo grado di Bari sez. VI, sentenza n. 794 del
17.4.2024), dai quali ritiene di discostarsi per le motivazioni già illustrate.
In definitiva, per le motivazioni esposte, poiché l'avviso di accertamento impugnato è pervenuto al destinatario in data 8.2.2018 a termini prescrizionali non spirati, l'appello proposto dal Comune di Ginosa è fondato e va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la legittimità dell'avviso di accertamento IMU
n. 1485 del 19.12.2017 AG cod. 78678930413-9.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 15, comma 2, D.lgs. n. 546 del 1992 vigente ratione temporis, individuate nelle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Puglia, Sez. XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, l'accoglie, riforma la sentenza impugnata e dichiara legittimo l'avviso di accertamento IMU n. 1485 del 19.12.2017 AG cod. 78678930413-9. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, AT
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 41/2020 depositato il 07/01/2020
proposto da
Comune di Ginosa - Piazza Marconi 1 74013 Ginosa TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 74013 Ginosa TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 874/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 08/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1485 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 residente in [...] al Indirizzo_1, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Nominativo_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casali del Manco - loc. Trenta (CS), pec: Email_2, giusta procura in atti, con ricorso alla CTP di Taranto depositato il 31.7.20218 conveniva in giudizio il Comune di Ginosa per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 1485 del 19.12.2017, notificato il dì 8.2.2018, dell'importo di euro 496,00 oltre sanzioni, interessi e spese di notifica riferito all'annualità 2012.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 874 del 14.3.2019 depositata il dì 8.5.2019, accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato e compensava le spese di giudizio. Motivava così
l'accoglimento del ricorso: “1. Preliminarmente, la Commissione evidenzia che la costituzione del Comune
è intervenuta tardivamente (04/03/2019), risulta, pertanto, violato il termine perentorio fissato dall'art. 32 d. lgs. del 1992 per il deposito dei documenti che devono essere prodotti fino a 20 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza. Di conseguenza la Commissione non può considerare quanto documentato e controdedotto dal Comune resistente.
2. L'eccezione “Decadenza e prescrizione della richiesta di pagamento, in quanto notificato oltre i termini di legge” è fondata... “
Il Comune di Ginosa in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. comm.
Difensore_1, elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Bari alla Indirizzo_2 e domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_1, in forza della procura alle liti in atti, con appello notificato il 9.12.2019 alla contribuente nel domicilio eletto presso il proprio difensore e ritualmente depositato il
7.1.2020 impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. II, n. 874 del 14.3.2019 depositata il dì 8.5.2019, per illegittimità avendo il giudice di primo grado stabilito di dare valenza legale in sede giudiziale dei risultati ottenuti dalla ricerca con “Dove Quando”, in relazione alla spedizione di una raccomandata a/r o di un atto giudiziario.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata decisione, in via preliminare per la dichiarazione di nullità della sentenza n. 874/02/19, emessa dalla C.T.P. di Taranto, Sez. 02, pronunciata il
14/03/2019 e depositata in segreteria in data 08/05/2019 e per la condanna della sig.ra Resistente_1 al pagamento delle somme indicate nell'accertamento già resosi esecutivo, nonché delle spese di giudizio.
La sig.ra Resistente_1 non risulta costituita in giudizio benché regolarmente intimata.
All'udienza odierna la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune di Ginosa è fondato e va accolto.
Con l'unico motivo di appello l'appellante censura la sentenza della CTP di Taranto, sez. II, n. 874 del
14.3.2019 depositata il dì 8.5.2019, per illegittimità,
avendo il giudice di primo grado stabilito di dare valenza legale in sede giudiziale dei risultati ottenuti dalla ricerca con “Dove Quando”, in relazione alla spedizione di una raccomandata a/r o di un atto giudiziario.
Sostiene che a tal riguardo deve rilevarsi il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale la rendicontazione fornita da Poste Italiane con il servizio di tracking “Dove Quando” non costituisce, in alcun modo, attestazione di consegna ma ha finalità meramente informativa. Infatti, il foglio stampato dal servizio on line “Dove Quando” di Poste Italiane non ha dunque alcuna rilevanza legale, come peraltro specificato nello stesso documento risultante dalla visura telematica. L'indicazione della data di presa in carico e della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa infatti fede;
soltanto il timbro postale dimostra l'intervenuta spedizione e consegna, citando Cassazione sul punto.
Evidenzia che nella fattispecie in questione, la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario è avvenuta per il notificante in data 29/12/2017 – ovvero entro il termine di decadenza previsto;
mentre per il destinatario dell'atto, la ricezione è avvenuta in data 08/02/2018, come dallo stesso indicato nel ricorso.
Pertanto, sottolinea che nessuna decadenza è maturata della potestà accertatrice del Comune di Ginosa in quanto, in tema di notificazioni degli atti, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, che deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, è esclusivamente quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, secondo il principio di diritto stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza 4 marzo 2014, n. 4993 e dalla sentenza n. 477 del 2002, della Corte
Costituzionale.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio che il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata ha ritenuto fondata l'eccezione della ricorrente con la quale ha sostenuto che: “... l'avviso emesso è nullo contestando l'avvenuta decadenza e/o prescrizione dal potere... dal momento che l'atto impugnato è stato ricevuto a mezzo posta in data
08/02/2018, e cioè oltre 5 anni previsti dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006... ”.
La sentenza impugnata è errata e va riformata.
Preliminarmente osserva la Corte che nel processo tributario, ogni documento, ancorché prodotto tardivamente in primo grado, è inserito nel fascicolo di parte e, quindi, automaticamente anche in quello d'ufficio e, in quanto tale, può essere utilizzato dalla Corte regionale ai fini della decisione (Cass. n. 5429/2018;
Cass. 5450/2025).
Inoltre, in sede di appello il Comune appellante ha depositato copia della “distinta analitica posta registrata atti giudiziari” di Posteitaliane, già depositata tardivamente in primo grado, deposito possibile ex art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 vigente ratione temporis (Cass. n. 5784/2018; Cass. n. 4300/2018; Cass. n.
4281/2018; Cass. n. 2924/2018).
Osserva il Collegio che dalla “distinta analitica posta registrata atti giudiziari” di Posteitaliane si evince che l'avviso di accertamento IMU n. 1485 del 19.12.2017 AG cod. 78678930413-9 intestato alla ricorrente risulta consegnato per la notifica all'Ufficio postale in data 29/12/2017, come risulta dal timbro postale in calce alla pag. 61 della distinta, a termini decadenziali non spirati, mentre l'atto risulta notificato, con consegna alla contribuente, in data 8.2.2018, come affermato dalla stessa nel ricorso introduttivo.
Il Collegio ritenendo conferire valenza probatoria al documento in atti denominato “distinta analitica posta registrata atti giudiziari” di Posteitaliane, rappresenta che i termini da considerare sono quelli riferiti alla decadenza e alla prescrizione, istituti giuridici diversi e con regole proprie.
Sul punto osserva che in tema di tributi degli enti locali l'art. 1 comma 161 legge n. 296/2006 prevede che
“... Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”
Alcuna disposizione detta invece la citata legge o altra norma in tema di prescrizione dei medesimi tributi locali, ma la giurisprudenza, da considerarsi ormai diritto vivente, ha costantemente affermato che si prescrivono in cinque anni. Orbene, la coincidenza del termine di decadenza, previsto dal citato articolo 1 comma 161, con quello di prescrizione pone il problema della compatibilità tra i due istituti e cioè se il termine di decadenza e quello di prescrizione possano decorrere contemporaneamente.
La risposta non può che essere negativa se si tiene conto della norma di cui all'art. 2967 c.c. secondo il quale “Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione”.
È chiaro il contenuto letterale della norma nel senso che, solo dopo che è stata impedita la decadenza con il tempestivo esercizio del potere di accertamento del tributo da parte dell'ente impositore, potrà iniziare a decorrere il termine di prescrizione. In altri termini, se l'ente locale impositore non esercita il suo potere entro il termine di cinque anni si verifica la decadenza dell'amministrazione dalla potestà impositiva con la conseguente estinzione del diritto di credito.
Al contrario, se l'ente impositore esercita il suo potere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato, come nella fattispecie, il termine di prescrizione inizia a decorrere proprio dal momento successivo all'esercizio della potestà impositiva mediante il definitivo accertamento del suo diritto di credito. Se così non fosse, del resto, si arriverebbe all'assurdo di ritenere che il legislatore, del tutto contraddittoriamente, abbia espressamente consentito all'ente impositore di esercitare il suo potere di accertamento nel termine di cinque anni, disponendo la concomitante decorrenza del termine di prescrizione e quindi l'estinzione del diritto di credito a favore del debitore di imposta.
Si è affermato che, con riferimento all'esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propria dell'accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazione all'azione dell'Amministrazione ed anche ad evitare l'indeterminata soggezione del contribuente ad essa, (artt. 43 D.P.R. 600/73; art. 57 D.P.R. n. 633/72; art. 76 D.P.R. 131/86) (Cass., Sez. 5, n. 16229 del 2022).
La prescrizione, anche in ambito tributario può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (Cassazione civile sez. trib. - 19/06/2024, n. 16893).
Da tali premesse consegue che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario, trova applicazione la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola, assoggettata all'unico limite della prescrizione.
Nel caso in esame è pacifico che il Comune di Ginosa ha esercitato la sua potestà impositiva per l'anno di imposta 2012 il 29/12/2017, data questa di consegna all'Ufficio postale, per la notifica, dell'avviso di accertamento IMU n. 1485 del 19.12.2017 AG cod. 78678930413-9, a termini decadenziali non spirati, trovando applicazione il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato (cfr. Cass. SS.UU. n. 24822/2015; Cassazione civile sez. un. - 17/12/2021, n. 40543 e giurisprudenza richiamata;
Cass. 30227/2025), sicché da tale data inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Osserva, infine il Collegio, che per altri casi analoghi non sono mancati orientamenti giurisprudenziali contrari
(Cassazione civile sez. VI - 16/11/2022, n. 33681; CGT di primo grado di Bari sez. VI, sentenza n. 794 del
17.4.2024), dai quali ritiene di discostarsi per le motivazioni già illustrate.
In definitiva, per le motivazioni esposte, poiché l'avviso di accertamento impugnato è pervenuto al destinatario in data 8.2.2018 a termini prescrizionali non spirati, l'appello proposto dal Comune di Ginosa è fondato e va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la legittimità dell'avviso di accertamento IMU
n. 1485 del 19.12.2017 AG cod. 78678930413-9.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 15, comma 2, D.lgs. n. 546 del 1992 vigente ratione temporis, individuate nelle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Puglia, Sez. XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, l'accoglie, riforma la sentenza impugnata e dichiara legittimo l'avviso di accertamento IMU n. 1485 del 19.12.2017 AG cod. 78678930413-9. Spese compensate.