Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 588
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica del ricorso a tutte le parti resistenti

    La Corte ritiene fondato l'appello, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, avendo il giudice di prime cure omesso di verificare la regolare notifica del ricorso a tutte le parti resistenti. Viene citato un principio di diritto della Cassazione (Sent. n. 27388/2020) secondo cui se l'atto depositato non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e l'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 588
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 588
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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