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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4145/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5355/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 IMPOSTA SOST. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 IMPOSTA SOST. 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 IMPOSTA SOST. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200073829543000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180083773810000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210015046145000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210021369842000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210090857523000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220020389782000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230036061578000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230061366979000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7881/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/10/2024, Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al Sig. Resistente_1, l'atto di Intimazione di pagamento n. 07120249052090513000, impugnato per l'omessa notifica degli atti prodromici sottesi allo stesso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, previa visibilità del fascicolo telematico, contestava l'avverso dedotto e prodotto e chiedeva il rigetto del ricorso vinte le spese. I primi giudici, stante la mancata costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate II, di ER e di
Sapna, ritenevano che non fosse stata data alcuna prova della notifica degli atti prodromici sottesi all'atto di intimazione impugnato che pertanto annullavano per vizio del procedimento. In relazione alle spese del giudizio, compensavano quelle nei confronti del Comune di Napoli costituito in giudizio che dava prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento dei tributi di propria competenza, mentre condannava come da soccombenza le altre parti.
Presenta appello Agenzie delle Entrate - Riscossione che lamenta ”la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n.
546/1992, avendo il giudice di prime cure omesso di verificare la regolare notifica del ricorso a tutte le parti resistenti con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi del comma 2 del richiamato articolo” in quanto come si evince dal file EML che parte appellante deposita in secondo grado, "il procuratore del Sig. Nominativo_1 ha notificato in data 16/12/2024 alle ore 11:26:01 agli enti resistenti il ricorso introduttivo della Sig.ra Nominativo_2, il quale ha per oggetto: opposizione avverso Intimazione di pagamento 07120249052541256000 ed ha iscritto a ruolo al numero RG 468/2025 il ricorso introduttivo del Sig. Resistente_1 , il quale ha per oggetto: opposizione avverso Intimazione di pagamento n. 07120249052090513000". Chiede quindi la riforma integrale della sentenza gravata, spese vinte.
Si costituiscono gli Enti creditori che, in adesione all'appello dell'ADER, chiedono la riforma itnegrale della sentneza gravata.
Si costituisce il contribuente che, pur riconoscendo l'errore asseritamente scusabile, chiede di valutare l'ammissibilità della produzione in appello dei file *.eml da parte dell'appellata, alla luce del novellato art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, dovendo dichiararsi inammissibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 22 del d. lgs. n. 546/1992, avendo il giudice di prime cure omesso di verificare la regolare notifica del ricorso a tutte le parti resistenti con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi del comma 2 del richiamato articolo. Invero, come si evince dal file EML che parte appellante deposita in secondo grado, il procuratore del Sig. Nominativo_1 ha notificato in data 16/12/2024 alle ore 11:26:01 agli enti resistenti il ricorso introduttivo della Sig.ra Nominativo_2, il quale ha per oggetto: opposizione avverso Intimazione di pagamento 07120249052541256000 ed ha iscritto a ruolo al numero RG 468/2025 il ricorso introduttivo del Sig. Resistente_1, il quale ha per oggetto opposizione avverso Intimazione di pagamento n. 07120249052090513000.
E' noto infatti il principio di diritto secondo cui: “se l'atto depositato nella segreteria della commissione tributaria non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e, come previsto dall'art. 22, comma 2, l'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Si è, dunque, al cospetto di una forma di invalidità che, ancorché priva di autonomia concettuale rispetto alla nullità (Cass. Sez. un., 29/1/2000, n. 16), è tradizionalmente ritenuta insuscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 156 e 164 c.p.c., (Cass. Sez. 1, 27/9/2016, n. 18932; Cass. Sez. 5, 8/5/2019, n. 12134) " (Cass. Sent. n. 27388/2020).
Nel caso in esame, l'atto depositato nella segreteria della commissione tributaria (Ricorso Resistente_1
) non è conforme a quello consegnato (Ricorso Nominativo_2) alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto pertanto il ricorso proposto dal Sig. Nominativo_1 va dichiarato inammissibile.
Considerato scusabile l'errore in cui è incorso il procuratore del contribuente, si ritiene sussistano ecezionali motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4145/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5355/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 IMPOSTA SOST. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 IMPOSTA SOST. 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 IMPOSTA SOST. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052090513000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200073829543000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180083773810000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210015046145000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210021369842000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210090857523000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220020389782000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230036061578000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230061366979000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7881/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/10/2024, Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al Sig. Resistente_1, l'atto di Intimazione di pagamento n. 07120249052090513000, impugnato per l'omessa notifica degli atti prodromici sottesi allo stesso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, previa visibilità del fascicolo telematico, contestava l'avverso dedotto e prodotto e chiedeva il rigetto del ricorso vinte le spese. I primi giudici, stante la mancata costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate II, di ER e di
Sapna, ritenevano che non fosse stata data alcuna prova della notifica degli atti prodromici sottesi all'atto di intimazione impugnato che pertanto annullavano per vizio del procedimento. In relazione alle spese del giudizio, compensavano quelle nei confronti del Comune di Napoli costituito in giudizio che dava prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento dei tributi di propria competenza, mentre condannava come da soccombenza le altre parti.
Presenta appello Agenzie delle Entrate - Riscossione che lamenta ”la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n.
546/1992, avendo il giudice di prime cure omesso di verificare la regolare notifica del ricorso a tutte le parti resistenti con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi del comma 2 del richiamato articolo” in quanto come si evince dal file EML che parte appellante deposita in secondo grado, "il procuratore del Sig. Nominativo_1 ha notificato in data 16/12/2024 alle ore 11:26:01 agli enti resistenti il ricorso introduttivo della Sig.ra Nominativo_2, il quale ha per oggetto: opposizione avverso Intimazione di pagamento 07120249052541256000 ed ha iscritto a ruolo al numero RG 468/2025 il ricorso introduttivo del Sig. Resistente_1 , il quale ha per oggetto: opposizione avverso Intimazione di pagamento n. 07120249052090513000". Chiede quindi la riforma integrale della sentenza gravata, spese vinte.
Si costituiscono gli Enti creditori che, in adesione all'appello dell'ADER, chiedono la riforma itnegrale della sentneza gravata.
Si costituisce il contribuente che, pur riconoscendo l'errore asseritamente scusabile, chiede di valutare l'ammissibilità della produzione in appello dei file *.eml da parte dell'appellata, alla luce del novellato art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, dovendo dichiararsi inammissibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 22 del d. lgs. n. 546/1992, avendo il giudice di prime cure omesso di verificare la regolare notifica del ricorso a tutte le parti resistenti con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi del comma 2 del richiamato articolo. Invero, come si evince dal file EML che parte appellante deposita in secondo grado, il procuratore del Sig. Nominativo_1 ha notificato in data 16/12/2024 alle ore 11:26:01 agli enti resistenti il ricorso introduttivo della Sig.ra Nominativo_2, il quale ha per oggetto: opposizione avverso Intimazione di pagamento 07120249052541256000 ed ha iscritto a ruolo al numero RG 468/2025 il ricorso introduttivo del Sig. Resistente_1, il quale ha per oggetto opposizione avverso Intimazione di pagamento n. 07120249052090513000.
E' noto infatti il principio di diritto secondo cui: “se l'atto depositato nella segreteria della commissione tributaria non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e, come previsto dall'art. 22, comma 2, l'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Si è, dunque, al cospetto di una forma di invalidità che, ancorché priva di autonomia concettuale rispetto alla nullità (Cass. Sez. un., 29/1/2000, n. 16), è tradizionalmente ritenuta insuscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 156 e 164 c.p.c., (Cass. Sez. 1, 27/9/2016, n. 18932; Cass. Sez. 5, 8/5/2019, n. 12134) " (Cass. Sent. n. 27388/2020).
Nel caso in esame, l'atto depositato nella segreteria della commissione tributaria (Ricorso Resistente_1
) non è conforme a quello consegnato (Ricorso Nominativo_2) alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto pertanto il ricorso proposto dal Sig. Nominativo_1 va dichiarato inammissibile.
Considerato scusabile l'errore in cui è incorso il procuratore del contribuente, si ritiene sussistano ecezionali motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.