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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/12/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1706 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce dell'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
IA ME LI, presso il cui studio sito in Lamezia Terme (CZ) alla via Timavo n. 35, hanno eletto domicilio;
-Parti Opponenti-
CONTRO
(c.f./ p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa – in persona del l.r.p.t., quale mandataria con rappresentanza in forza di procura Controparte_2 per atto Notaio di Pordenone del 21.09.2016 (rep. n. 293287, racc. n. 28262) di Persona_1
quest'ultima mandataria con rappresentanza di giusta Controparte_3 Controparte_1 procura per atto a rogito Notaio di Pordenone del 21.09.2016 (rep. n. 293285 e Persona_1 racc. n. 28260) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da memoria di costituzione di nuovo difensore, in forza di procura speciale a ministero del Notaio Dott.
del 06.02.2017, dall'Avv. Giovan Battista Santangelo nonché dall'Avv. Maria Persona_2
CA AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catanzaro, alla Via Buccarelli n. 49;
-Parte Opposta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo avverso il D.I. n. 428/2016 reso dal Tribunale di
Lamezia Terme il 12.08.2016 e notificato in data 15.09.2016 – contratto di prestito personale/ cessione crediti;
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 15.07.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, , Parte_1 in qualità di debitore principale, e , in qualità di coobbligata, proponevano Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2016, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il
12.08.2016 e regolarmente notificato agli opponenti con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 49.645,94 , oltre interessi come da domanda, spese di procedura e compensi, somme dovute in virtù di prestito personale sottoscritto ab origine con la GO AT S.p.a..
Le parti opponenti eccepivano il difetto di procura ad agire del difensore rinunciatario Avv. Maria
ER LI, il difetto di legittimazione attiva della società opposta;
la nullità del decreto ingiuntivo emesso in favore di un soggetto non titolare del credito;
inidoneità della documentazione prodotta;
nullità del contratto di finanziamento per vessatorietà delle clausole nn. 22) e 23) ; violazione del principio di correttezza e trasparenza;
nullità ex art. 1815 c.c..
Tanto premesso concludevano come in atti.
Si costituiva come in atti e nella sua qualità e nell'interesse di che Controparte_2 Controparte_1 impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Nelle more del giudizio a seguito di rinuncia al mandato del difensore della parte opposta, si costituivano altri difensori.
Disposta la delega del procedimento al sottoscritto giudice;
rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione sollevata tardivamente dall'opposta; rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
disposto l'invito al tentativo di mediazione obbligatorio;
concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.; ammessa ed espletata la TU contabile;
disposta l'integrazione peritale a seguito delle novità giurisprudenziali intervenute nell'anno 2020; disposti i chiarimenti al TU;
dopo alcuni rinvii interlocutori, all'udienza del 15.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'opposizione è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
Va disattesa l'eccezione di difetto di procura ad agire dell'Avv. Maria ER LI, risultando in atti (anche come allegato in copia cartacea) la procura speciale autenticata dal Notaio Per_3 in data 22.12.2015 (a cui si rimanda).
[...]
Va, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
2 Va premesso in punto di diritto che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ciò perché la prova può essere integrata. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a)
l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui è stata data adeguata notizia di cessione;
d) le dichiarazioni confessorie del cedente. La Corte di Cassazione ha ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatte due distinti criteri: il primo, a carattere sostanziale e che risulti provata la cessione e il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
Nel caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, ma occorre altresì “ dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”, pertanto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di blocco ex art. 58 D. lgs n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione. Passando al caso di specie, in atti sono stati depositati: la copia del contratto di prestito personale intercorso tra la GO AT S.p.a. e ove Parte_1 viene riportata la firma di in qualità di coobbligata;
l'estratto conto al 30.11.2014 da Parte_2 cui si evincono le rate pagate e il credito residuo;
le copie delle racc. a/r delle comunicazioni di morosità e decadenza di beneficio del termine, con allegate ricevute per compiuta giacenza;
il contratto di cessione tra GO AT S.p.a. e;
l'estratto di pubblicazione sulla Controparte_1
Gazzetta Ufficiale;
la comunicazione inoltrata da GO AT S.p.a. del 21.01.2015 ad Pt_1
di cessione del credito e con indicazione delle modalità di pagamento in favore di
[...] CP_1 la comunicazione di GO AT 16.12.2016 a di cessione del credito pratica n. Controparte_1
17232264 intestata a;
la procura speciale per atto Notaio di Parte_1 Persona_1
Pordenone del 09.12.2014 con cui ha conferito procura in favore di Controparte_1 Controparte_4 di provvedere in nome e per conto della mandataria, al recupero dei crediti (cfr. copia
[...] allegata nel fascicolo cartaceo di parte opposta) ed infine la lettera racc. a/r del 13.07.2015 con allegata cartolina di ricevimento con cui ha comunicato al debitore principale e alla Controparte_2 coobbligata di essere stata incaricata da alla riscossione dei crediti. CP_1
Va osservato, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena
3 ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Dall'istruttoria la parte opposta ha provato il titolo posto alla base della pretesa creditoria mediante il deposito dei documenti anzidetti.
La TU espletata in corso di istruttoria (a cui si rimanda per completezza anche in riferimento alle integrazioni e i chiarimenti resi) a firma della Dott.ssa , le cui conclusioni sono Persona_4 condivise da questo giudicante in quanto tecnicamente e logicamente motivate, ha accertato quanto segue: che il contratto di finanziamento personale n. 017232264 stipulato in data 26.02.2010 prevedeva un importo erogato di € 45.000,00 e con spese di istruttoria e interessi ammontava ad €
82.530,00; che le rate da pagare erano n. 180 con cadenza mensile di € 458.50 con ultima scadenza in data 01.03.2025; che il TAN era del 8,91% e il T.A.E.G. del 9,47% ; spese incasso rata € 1,30; commissione per estinzione anticipata 1,00%, con facoltà per la finanziaria di addebitare al cliente un importo pari all'1,50% mensile sull'importo dovuto in caso di inesatto o ritardato pagamento.
In data 29.07.2013 il debitore rendendosi moroso per n. 12 rate è decaduto dal beneficio del termine e la ha proceduto ad azionare il recupero delle somme dovute. CP_5
Dai conteggi effettuati dal TU (cfr. prospetti in atti e relazione integrativa intervenuta successivamente alla pronuncia delle SS.UU. n. 19597/2020) è stato accertato che il TAEG effettivamente applicato risulta pari al 9,517% diverso e superiore al tasso riportato nel contratto pari a 9,47%.
Rielaborato il piano di ammortamento alla data del 01/07/2012 il debito del cliente ammontava a euro
33.133,42.
Per quel che riguarda l'usura, la TU ha accertato che il Tasso globale medio applicato dalla banca fino alla data dell'ultimo pagamento e quindi alla successiva decadenza del beneficio del termine, non supera i limiti dei tassi soglia mentre ha verificato il superamento degli stessi, contrattualmente previsti al 18,00% da applicare sull'intera rata scaduta e non pagata.
Nell'effettuare il ricalcolo è emerso un TEGM al 14,63% e quindi un tasso soglia usura pari al
21,945%.
4 Dai conteggi effettuati dal TU, si ritiene di dovere condividere il primo ricalcolo ove gli interessi di mora sono stati calcolati al tasso corrispettivo pattuito tra le parti (8,91%), con un saldo a debito per il cliente pari a € 44.529,67.
Le altre questioni restano assorbite.
Per le suesposte ragioni, la domanda di opposizione va parzialmente accolta nel quantum.
Le spese di lite, tenuto conto dei mutamenti giurisprudenziali intercorsi nelle more del giudizio, sono compensate tra le parti.
Le spese di TU sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50 %.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona Giudice Onorario dott.ssa Maria
Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 1706/2016, pendente tra e - parti opponenti- contro in persona del legale Parte_1 Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa – in persona del l.r.p.t. , quale mandataria con Controparte_2 rappresentanza di quest'ultima mandataria con rappresentanza di Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 428/2016 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 12.08.2016 e previa rideterminazione del credito, condanna le parti opponenti, in qualità di debitore principale e di coobbligata, al pagamento in favore della parte opposta, in persona del l.r.p.t., della somma di € 44.529,67, oltre interessi convenzionali dal 2017 al soddisfo;
b) compensa le spese;
c) pone definitivamente le spese di TU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % per ciascuna parte.
Lamezia Terme, 26.11.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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