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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2446 / 2021
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 22.1.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
16.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2446 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.4.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Fabiola Pragliola
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Stefania Stazzi
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano con note sostitutive dell'udienza del 16.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di essere proprietaria della vettura modello Audi A3 targata FP039VX ; che in data 22.10.2019, tramite annuncio pubblicato dal figlio convivente sul sito “Subito.it”, vendeva la suddetta Parte_2 autovettura a per il prezzo di euro 50.500,00, comprensivo del Persona_1 passaggio di proprietà; che l'acquirente consegnava per il pagamento del prezzo pattuito, l' assegno circolare n. 4190789581–04 emesso dalla Banca di Credito
Cooperativo di PA;
che nel medesimo giorno, la predetta, con il figlio 2 e l'acquirente, si recava all'ufficio postale di Grunuovo, in Santi Cosma e Pt_2
per incassare il predetto assegno sul proprio c/c postale;
che Pt_2
l'impiegato postale confermava la correttezza ed autenticità dell'assegno; che in data 24.10.2019 la si avvedeva che la somma non era stata accreditata Pt_1 sul conto corrente postale perché l'assegno risultava contraffatto;
che la banca trattaria aveva riscontrato delle evidenti anomalie;
che nel medesimo giorno la attrice sporgeva denuncia presso la stazione dei CC di Formia;
che veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo.
Alla luce delle suddette deduzioni chiedeva accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea: - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva delle
[...]
, in persona del Direttore p.t., in ordine all'incasso fraudolento CP_1 dell'assegno circolare n. 4190789581 – 04 per non aver posto in essere tutte le misure necessarie e per non aver esaminato con la diligenza dell'accorto banchiere;
- in virtù di quanto sopra, condannare , in persona del Direttore Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € Parte_1
50.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, come per legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione CP_1 passiva e contestando la domanda attorea. Pertanto, chiedeva Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cassino, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di . Nel CP_1 merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto anche stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex. art. 2697 c.c.; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea accertare e dichiarare che nulla è dovuto anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., considerato il concorso colposo della parte attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art.183 comma sesto c.p.c, la causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 16.4.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito delle memorie di discussione.
2. La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
3 L'attrice ha agito in giudizio per la condanna di al pagamento Controparte_1 della somma di euro 50.000,00, a titolo di risarcimento danni. Secondo l'assunto di , la stessa, mediante un annuncio pubblicitario inserito sul sito Parte_1 internet “subito.it”, trasferiva la propria vettura Audi A3 tg. FP039VX a
[...]
, il quale provvedeva a versare il prezzo di vendita pattuito mediante Per_1 consegna dell'assegno circolare n. ZE41907895581-04, tratto sulla Banca di
Credito Cooperativo di PA, emesso in data 21.10.2019, di euro 50.500,00, il quale, il giorno 22.10.2019, veniva presentato dalla stessa attrice presso l'ufficio postale per l'accredito sul conto corrente. L'attrice lamenta di aver constatato, a distanza di due giorni, il mancato accredito della somma di euro 50.500,00 sul proprio conto corrente, ascrivibile alla condotta negligente di Controparte_1 la quale negoziava un assegno grossolanamente falso.
In punto di diritto si osserva che, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. n.
24632/2015; Cass. n. 608/1973).
Nel caso che qui occupa, l'attrice lamenta di aver subito un danno dal comportamento colposo di la quale, a suo dire, aveva Controparte_1 ricevuto per l'incasso un assegno ictu oculi falso. Tale danno viene identificato da nel mancato incasso del prezzo di vendita della vettura Audi A3 Parte_1 asseritamente di sua proprietà.
Sotto il profilo dell'onere della prova, è importante evidenziare che, al fine di dimostrare la sussistenza del danno lamentato, l'attrice era tenuta a dimostrare le seguenti circostanze: 1) di essere proprietaria della vettura Audi A3; 2) di aver concluso con il sig. un contratto di vendita al prezzo di euro Persona_1
50.500,00; 3) di aver consegnato il veicolo al presunto acquirente.
Ebbene, nel caso che qui occupa, l'attrice ha depositato esclusivamente la copia dell'assegno in questione e la denuncia-querela presentata presso la stazione dei
Carabinieri di Formia. In atti non risulta acquisita alcuna documentazione idonea a comprovare: il titolo di proprietà del veicolo;
l'atto di compravendita;
l'identificazione dell'acquirente mediante esibizione di un valido documento di
4 riconoscimento. Né le risultanze dell'istruttoria orale hanno evidenziato la sussistenza di tali elementi.
Anzi, dall'analisi comparativa dei mezzi istruttori dedotti dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e della narrazione degli eventi esposta nell'atto di citazione, emerge una discrasia nella prospettazione fattuale, connotandosi per una rappresentazione contraddittoria degli accadimenti.
Segnatamente, mentre nell'atto di citazione l'attrice deduce di essersi recata insieme al figlio e al presunto acquirente Parte_2 Persona_1 presso l'ufficio postale al fine di versare l'assegno in questione, nell'articolazione delle richieste istruttorie la stessa afferma che il versamento avveniva anche alla presenza della figlia e di , amico di famiglia, CP_2 Controparte_3 indicato ed escusso quale teste. L'ultima ricostruzione degli eventi risulta altresì incongruente con quanto dichiarato nell'atto di denuncia-querela datato 24 ottobre 2019.
Alla luce delle circostanze appena rappresentate, si deve constare, non solo la mancanza di prova in ordine al danno patito, ma anche l'incoerenza intrinseca e, per l'effetto, la non credibilità della prospettazione fattuale sottesa alla domanda in esame.
Sotto il profilo del nesso di causalità, si rileva, altresì, che l'attrice non ha adeguatamente esplicitato la connessione eziologica tra l'accettazione del titolo da parte di e l'asserito pregiudizio derivante dall'alienazione del Controparte_1 veicolo a terzi. In altri termini, non è stata fornita una dimostrazione puntuale di come il rifiuto dell'incasso avrebbe impedito la cessione del bene.
In ogni caso, anche a voler ritenere plausibile la prospettazione attorea, dal punto di vista giuridico, non si comprende come possa essere Controparte_1 ritenuta responsabile per la condotta evidentemente colposa tenuta dalla stessa attrice, la quale, non solo ha accettato un titolo di credito cartolare (assegno circolare) in pagamento senza averne previamente accertato la validità, ma ha altresì imprudentemente deliberato di non condizionare la consegna del veicolo all'effettivo buon fine dell'incasso del predetto titolo rilasciato dal presunto acquirente.
La valorizzazione di tali elementi probatori conduce al rigetto della domanda risarcitoria.
5 Si osserva che le motivazioni svolte in punto di prova del danno sono assorbenti rispetto a tutti gli ulteriori profili oggetto di valutazione, essendo l'accertamento dell'inadempimento contestato funzionale alla sola condanna risarcitoria richiesta dalla attrice. In altri termini, una volta ritenuto non sufficientemente dimostrato, da parte dell'attrice, il danno lamentato, in base ai principi fin qui esposti, risulta assorbita nella statuizione ogni altra questione sollevata dalle parti in omaggio al principio della ragione più liquida.
3. In conclusione la domanda va respinta.
4. Le spese di lite per il presente procedimento, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), con l'applicazione del valore medio, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
6
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 22.1.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
16.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2446 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.4.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Fabiola Pragliola
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Stefania Stazzi
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano con note sostitutive dell'udienza del 16.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di essere proprietaria della vettura modello Audi A3 targata FP039VX ; che in data 22.10.2019, tramite annuncio pubblicato dal figlio convivente sul sito “Subito.it”, vendeva la suddetta Parte_2 autovettura a per il prezzo di euro 50.500,00, comprensivo del Persona_1 passaggio di proprietà; che l'acquirente consegnava per il pagamento del prezzo pattuito, l' assegno circolare n. 4190789581–04 emesso dalla Banca di Credito
Cooperativo di PA;
che nel medesimo giorno, la predetta, con il figlio 2 e l'acquirente, si recava all'ufficio postale di Grunuovo, in Santi Cosma e Pt_2
per incassare il predetto assegno sul proprio c/c postale;
che Pt_2
l'impiegato postale confermava la correttezza ed autenticità dell'assegno; che in data 24.10.2019 la si avvedeva che la somma non era stata accreditata Pt_1 sul conto corrente postale perché l'assegno risultava contraffatto;
che la banca trattaria aveva riscontrato delle evidenti anomalie;
che nel medesimo giorno la attrice sporgeva denuncia presso la stazione dei CC di Formia;
che veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo.
Alla luce delle suddette deduzioni chiedeva accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea: - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva delle
[...]
, in persona del Direttore p.t., in ordine all'incasso fraudolento CP_1 dell'assegno circolare n. 4190789581 – 04 per non aver posto in essere tutte le misure necessarie e per non aver esaminato con la diligenza dell'accorto banchiere;
- in virtù di quanto sopra, condannare , in persona del Direttore Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € Parte_1
50.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, come per legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione CP_1 passiva e contestando la domanda attorea. Pertanto, chiedeva Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cassino, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di . Nel CP_1 merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto anche stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex. art. 2697 c.c.; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea accertare e dichiarare che nulla è dovuto anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., considerato il concorso colposo della parte attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art.183 comma sesto c.p.c, la causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 16.4.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito delle memorie di discussione.
2. La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
3 L'attrice ha agito in giudizio per la condanna di al pagamento Controparte_1 della somma di euro 50.000,00, a titolo di risarcimento danni. Secondo l'assunto di , la stessa, mediante un annuncio pubblicitario inserito sul sito Parte_1 internet “subito.it”, trasferiva la propria vettura Audi A3 tg. FP039VX a
[...]
, il quale provvedeva a versare il prezzo di vendita pattuito mediante Per_1 consegna dell'assegno circolare n. ZE41907895581-04, tratto sulla Banca di
Credito Cooperativo di PA, emesso in data 21.10.2019, di euro 50.500,00, il quale, il giorno 22.10.2019, veniva presentato dalla stessa attrice presso l'ufficio postale per l'accredito sul conto corrente. L'attrice lamenta di aver constatato, a distanza di due giorni, il mancato accredito della somma di euro 50.500,00 sul proprio conto corrente, ascrivibile alla condotta negligente di Controparte_1 la quale negoziava un assegno grossolanamente falso.
In punto di diritto si osserva che, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. n.
24632/2015; Cass. n. 608/1973).
Nel caso che qui occupa, l'attrice lamenta di aver subito un danno dal comportamento colposo di la quale, a suo dire, aveva Controparte_1 ricevuto per l'incasso un assegno ictu oculi falso. Tale danno viene identificato da nel mancato incasso del prezzo di vendita della vettura Audi A3 Parte_1 asseritamente di sua proprietà.
Sotto il profilo dell'onere della prova, è importante evidenziare che, al fine di dimostrare la sussistenza del danno lamentato, l'attrice era tenuta a dimostrare le seguenti circostanze: 1) di essere proprietaria della vettura Audi A3; 2) di aver concluso con il sig. un contratto di vendita al prezzo di euro Persona_1
50.500,00; 3) di aver consegnato il veicolo al presunto acquirente.
Ebbene, nel caso che qui occupa, l'attrice ha depositato esclusivamente la copia dell'assegno in questione e la denuncia-querela presentata presso la stazione dei
Carabinieri di Formia. In atti non risulta acquisita alcuna documentazione idonea a comprovare: il titolo di proprietà del veicolo;
l'atto di compravendita;
l'identificazione dell'acquirente mediante esibizione di un valido documento di
4 riconoscimento. Né le risultanze dell'istruttoria orale hanno evidenziato la sussistenza di tali elementi.
Anzi, dall'analisi comparativa dei mezzi istruttori dedotti dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e della narrazione degli eventi esposta nell'atto di citazione, emerge una discrasia nella prospettazione fattuale, connotandosi per una rappresentazione contraddittoria degli accadimenti.
Segnatamente, mentre nell'atto di citazione l'attrice deduce di essersi recata insieme al figlio e al presunto acquirente Parte_2 Persona_1 presso l'ufficio postale al fine di versare l'assegno in questione, nell'articolazione delle richieste istruttorie la stessa afferma che il versamento avveniva anche alla presenza della figlia e di , amico di famiglia, CP_2 Controparte_3 indicato ed escusso quale teste. L'ultima ricostruzione degli eventi risulta altresì incongruente con quanto dichiarato nell'atto di denuncia-querela datato 24 ottobre 2019.
Alla luce delle circostanze appena rappresentate, si deve constare, non solo la mancanza di prova in ordine al danno patito, ma anche l'incoerenza intrinseca e, per l'effetto, la non credibilità della prospettazione fattuale sottesa alla domanda in esame.
Sotto il profilo del nesso di causalità, si rileva, altresì, che l'attrice non ha adeguatamente esplicitato la connessione eziologica tra l'accettazione del titolo da parte di e l'asserito pregiudizio derivante dall'alienazione del Controparte_1 veicolo a terzi. In altri termini, non è stata fornita una dimostrazione puntuale di come il rifiuto dell'incasso avrebbe impedito la cessione del bene.
In ogni caso, anche a voler ritenere plausibile la prospettazione attorea, dal punto di vista giuridico, non si comprende come possa essere Controparte_1 ritenuta responsabile per la condotta evidentemente colposa tenuta dalla stessa attrice, la quale, non solo ha accettato un titolo di credito cartolare (assegno circolare) in pagamento senza averne previamente accertato la validità, ma ha altresì imprudentemente deliberato di non condizionare la consegna del veicolo all'effettivo buon fine dell'incasso del predetto titolo rilasciato dal presunto acquirente.
La valorizzazione di tali elementi probatori conduce al rigetto della domanda risarcitoria.
5 Si osserva che le motivazioni svolte in punto di prova del danno sono assorbenti rispetto a tutti gli ulteriori profili oggetto di valutazione, essendo l'accertamento dell'inadempimento contestato funzionale alla sola condanna risarcitoria richiesta dalla attrice. In altri termini, una volta ritenuto non sufficientemente dimostrato, da parte dell'attrice, il danno lamentato, in base ai principi fin qui esposti, risulta assorbita nella statuizione ogni altra questione sollevata dalle parti in omaggio al principio della ragione più liquida.
3. In conclusione la domanda va respinta.
4. Le spese di lite per il presente procedimento, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), con l'applicazione del valore medio, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 16 aprile 2025
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Dott.ssa Rossella Pezzella
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