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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/03/2024, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3191/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piervittorio Farinella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3191/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARBONARO SALVATORE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARBONARO SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGOLI CP_1 P.IVA_2
CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NERVESA N. 39/A 48121 RAVENNApresso il difensore avv. INGOLI CRISTINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di
11
Con ricorso datato 15.7.2019 (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1
“ ) chiedeva e otteneva dal Tribunale di Ravenna l'emissione, in data CP_1
18/07/2019, di un decreto ingiuntivo (n. 935/2019) nei confronti della società
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, ), per l'importo di € Parte_1 Pt_1
11.179,35, oltre interessi e accessori, quale residuo corrispettivo di due fatture – n. 5 del 31.1.2019 e n. 45 del 29.3.2019 - per prestazioni d'opera. Il decreto veniva notificato all'ingiunta in data 22/07/2019. Con atto di citazione notificato il 30/09/2019, la proponeva opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo, evidenziando che le forniture di avevano presentato CP_1 inesattezze, imperfezioni, vizi e difformità che avevano cagionato vari pregiudizi all'opponente. Venivano pertanto richiesti:
- in via principale il rigetto e/o la revoca del decreto ingiuntivo per incertezza illiquidità ed indeterminatezza del credito della opposta;
- in via riconvenzionale la condanna dell'opposta, al risarcimento del danno patrimoniale e non patito dall'opponente quantificato in Euro 20.000,00
- in via secondaria, alternativa generale, la riduzione del prezzo delle forniture originarie, nella misura che il Tribunale avrebbe ritenuto di Giustizia.
Si costituiva contestando le asserzioni di controparte e, in particolare Controparte_1 evidenziando:
- la decadenza della opponente dalla facoltà di denuncia di vizi e difformità dell'opera ex art. 2226 c.c.;
- la mancanza di contestazioni per le forniture relative al cantiere , il cui Per_1 corrispettivo era stato da tempo saldato dalla opponente e che comunque non riguardavano i crediti di cui alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo;
- la mancata attinenza di parte delle opere di cui alle due fatture in questione al cantiere essendo le stesse invece riferite al cantiere di CP_2 [...]
e mai contestate CP_3
- l'attribuibilità esclusiva delle modifiche e/o rifacimenti delle forniture/lavorazioni relative al cantiere a errori di progettazione da parte dell'opponente; CP_2
- la mancanza di ritardi da parte di nell'esecuzione dell'opera Controparte_1 commissionata dalla opponente;
- l'infondatezza del richiesto risarcimento del danno asseritamente patito dall'opponente. Concludeva pertanto chiedendo di:
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11 - disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
- respingere l'opposizione e, conseguentemente, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere la domanda riconvenzionale e le altre domande proposte dall'opponente;
- condannare quest'ultima al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 9.06.2020 il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Sottoponeva inoltre alle parti una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento della somma di € 7.176,16 in favore dell'opposta, con compensazione delle spese di lite. Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la convenuta dichiarava di accettare la suddetta proposta formulata dal Giudice, mentre l'opponente ometteva di esprimersi al riguardo. Con ordinanza dell'8.2.2021 il Giudice, rigettate la richiesta di prove orali di parte opponente, ammetteva parzialmente quelle richieste dalla convenuta. Alle udienze del 4.5.2021 e del 21.9.2021 si procedeva all'assunzione di dette prove. Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale erano concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
******
Si affrontano di seguito due questioni preliminari.
1) Le memorie ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta risultano, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tempestivamente depositate. Infatti, come già rilevato dal giudice con ordinanza 8.2.2021, i termini di legge hanno iniziato a decorrere dalla comunicazione alle parti del provvedimento con cui erano stati concessi, ossia dal 12.06.2020.
Del pari risultano tempestivamente depositate (rispettivamente 30.10.2023 e 20.11.2023) la comparsa conclusionale e la memoria di replica, atteso che ha sede Controparte_1 legale ed esercita l'attività produttiva in Castel Bolognese (RA), comune compreso nell'allegato 1 al DL decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”. Al riguardo l'opponente cita un testo normativo (“I termini processuali così come le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza,
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11 presentata in qualunque forma, del soggetto che matura il diritto alla sospensione, sia esso la parte o il difensore”) che a suo dire corrisponderebbe all'art. 3 D.L. cit. Tuttavia, l'art. 3, rubricato “Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria” e che comunque presenta un contenuto completamente diverso rispetto a quello sopra menzionato, è inconferente per il caso in esame. La norma applicabile è semmai quella di cui all'art. 2 comma 4 D.L. cit., secondo cui
“Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”, disposizione che non prevede la necessità di alcuna istanza di parte.
2) Nel proprio atto di citazione, l'opponente ha sostenuto che alla soc. Parte_1 deve essere riconosciuta la qualifica di contraente “debole”, così argomentando: “Il soggetto odierno ingiunto opponente, anche se non è qualificabile quale
“consumatore”, è sicuramente un soggetto debole all'interno del rapporto contrattuale: questa qualifica soggettiva peculiare comporta per l'ordinamento l'esistenza di una serie di tutele speciali che, all'occorrenza, la scrivente difesa enucleerà a beneficio della parte patrocinata. Valga intanto la considerazione per cui l'opponente, nell'opera di accertamento e di interpretazione di tutto il rapporto contrattuale oggi dedotto in giudizio, dovrà essere riconosciuta quale parte sia commercialmente che giuridicamente
“debole” e ciò in quanto tenuta in “scacco” dall'opposta, la quale era tenuta a rispettare i propri accordi con i clienti, le tempistiche e la realizzazione a regola d'arte”. Premesso che nel prosieguo del giudizio l'opponente non ha precisato quali sarebbero le suddette “tutele speciali”, si rileva comunque che , in quanto società a Parte_1 responsabilità limitata non può qualificarsi come “consumatore” ai sensi del D.lgs. n. 206 del 2005 (Cass. sez. 6, n. 17848 del 19/07/2017), né risulta invocabile, nel caso in esame, la disciplina in tema di contratti conclusi tratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti ai sensi dell'art. 1341 c.c. Quanto all'essere stata, l'opponente, tenuta “in scacco” dalla controparte nel corso del rapporto contrattuale con quest'ultima, al di là di ciò che più avanti si osserverà riguardo al merito della controversia, è evidente che una situazione descritta in questi termini è del tutto atecnica e pertanto non riveste alcun rilievo giuridico.
******** Venendo a trattare del merito, si rammenta che l'importo per cui è stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto (somma capitale di € 11.179,35, oltre interessi e
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11 altri accessori) si riferisce alle seguenti fatture, emesse da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
- n. 5, emessa il 31.01.2019, dell'importo di € 10.363,90, con termini di pagamento così suddivisi: prima rata, importo € 5.181,95, scaduta il 28.02.2019; seconda rata, importo € 5.181,95, scaduta il 31.03.2019;
- n. 45 emessa il 29.03.2019, dell'importo di € 6.630,90, con termini di pagamento così suddivisi: prima rata, € 3.315,45, scaduta il 30.04.2019; seconda rata, € 3.315,45, scaduta il 31.05.2019. La ricorrente dava atto che aveva pagato in data Parte_1
18.04.2019 un acconto di € 2.500,00, in ordine alla fattura n. 5, e un acconto di € 3.315,45, a saldo della prima rata della fattura n. 45. Ciò posto, l'osservazione svolta dalla convenuta opposta secondo cui – premessa la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come contratto d'opera - l'opponente sarebbe decaduto dalla denuncia di eventuali vizi riscontrati, è in sé corretta, ma irrilevante. Infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di appalto (ma lo stesso principio può affermarsi anche con riguardo al contratto d'opera), il committente può legittimamente rifiutare il pagamento del corrispettivo, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass. Sez. 6, n. 26365 del 26/11/2013); ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (Cass. sez. II, 17/05/2004, n. 9333). Nel caso in esame l'odierno attore, ingiunto nel procedimento monitorio, ha per l'appunto sollevato eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sicchè non rileva l'intervenuta decadenza dalla facoltà di denuncia dei vizi dell'opera. Nondimeno, come stabilito dall'art. 1460 co. 3 c.c., pur in presenza di un asserito inadempimento della controparte, il contraente “non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede” e, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto. (Cass. sez. 2 , n. 36295 del 28/12/2023). Già sotto questo aspetto, nel caso in esame, appare dubbia la conformità a buona fede del rifiuto di adempiere da parte della società opponente, emergendo dalla documentazione in atti che gli asseriti difetti delle opere svolte da vennero CP_1 contestati dalla solo con le raccomandate 21.5.2019 e 23.5.2019 (doc. 3 e 2 Pt_1
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11 opponente), ossia proprio nei giorni immediatamente successivi al ricevimento dell'ultimo dei plurimi solleciti di pagamento da parte della (inviati alla CP_1 controparte nel periodo compreso tra il 1.3.2019 e il 20.5.2019: doc. 41 convenuta), circa quattro mesi dopo l'emissione della fattura n. 5 (31.1.2019) e circa due mesi dopo l'emissione della fattura n. 45 (29.3.2019). I lavori cui quest'ultima è riferita sono stati peraltro ultimati il 14.03.2019 (cfr. ultimo DDT allegato alla stessa). Inoltre, in data 18.4.2019 la aveva pagato, senza contestare alcunchè, acconti Pt_1 relativi a entrambe le fatture1.
Le contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla realizzazione dei lavori da parte della riguardano due cantieri CP_1
1) cantiere c.d. “ CP_2
- errato spessore della scatola degli interruttori
- modifiche per lavori elettrici, non accettati da parte del cliente, da cui derivava la decisione di quest'ultimo di cambiare la disposizione della parete
- mancato funzionamento dei cassetti del bagno,
- apertura delle vene sul legno,
- distacco tra i vari tranciati di impiallacciatura,
- rifacimento dei comodini in quanto forati all'altezza errata (per gli interruttori),
- mancanza dei corrugati
- tardività della consegna.
- sradicamento dei mobili siliconati da parte dell'operatore della con CP_1 asportazione della resina applicata al pavimento
- sostituzione del pannello in frassino spazzolato laccato da esterni, che presentava evidenti difetti sulle venature, dovuti probabilmente ad un uso di materiale non idoneo per esterni
2) cantiere c.d.“Giasullo” di Londra
- scarsa precisione nelle bordature delle parti in nobilitato
- giunzione tra le due parti del waiter station troppo evidente e mal rifinita;
- mancanza di rifiniture nello zoccolo dei mobili del bagno;
- ritardo nella consegna che ha portato la committente a tardare l'apertura del locale.
Quanto a questa seconda serie di contestazioni, si è poco più sopra (v. nota 1) sottolineata l'irrilevanza dei documenti nn. 5 e 6 di parte opponente, la quale non ha in alcun modo dimostrato di avere contestato, prima dell'odierno giudizio, le modalità di realizzazione dei lavori in questione. 1 Quanto invece all'estratto conto dei pagamenti bloccati al cliente e alle p.e.c. inviate dall'avv. Carbonaro, per conto della Per_1
allo stesso e alla (doc. 5 e 6 opponente), tali documenti non contengono alcun riferimento ad Pt_1 Per_1 Controparte_4 attività o lavori svolti da e pertanto appaiono anche sotto questo profilo irrilevanti nel presente giudizio (l'altro profilo è CP_1 rappresentato dal fatto che, come subito si dirà, i lavori svolti presso il cantiere non sono oggetto delle fatture poste a Per_1 fondamento del decreto ingiuntivo opposto).
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11 In ogni caso, l'opposta ha provato (doc. 11) che i corrispettivi dei predetti CP_1 lavori risultano da tempo saldati dalla - la quale, per parte sua, non ha Pt_1 smentito tale circostanza – e, soprattutto, le opere in questione non rientrano tra quelle oggetto delle fatture 5 e 45 del 2019, per le quali era stato richiesto il decreto ingiuntivo opposto. Le contestazioni in esame appaiono pertanto per più ragioni pretestuose.
Tornando alla prima serie di contestazioni, quella relativa alla “sostituzione del pannello in frassino spazzolato laccato da esterni, che presentava evidenti difetti sulle venature” non è idonea a integrare neppure in parte l'eccezione di inadempimento, atteso che, come documentato dall'opposta, quest'ultima aveva già a suo tempo provveduto a sostituire il pannello in questione (doc. 10 convenuta).
Le contestazioni riguardanti le seguenti voci
- errato spessore della scatola degli interruttori
- modifiche per lavori elettrici, non accettati da parte del cliente, da cui derivava la decisione di quest'ultimo di cambiare la disposizione della parete
- mancato funzionamento dei cassetti del bagno,
- apertura delle vene sul legno,
- distacco tra i vari tranciati di impiallacciatura,
- rifacimento dei comodini in quanto forati all'altezza errata (per gli interruttori) si riferiscono alla fornitura di un mobile letto attrezzato e di una parete divisoria in legno, di un mobile bagno, di un telaio con anta a battente laccato, di una spalla di tamponamento per tubi, di un cassonetto copritubo e di una mensola in laminato presso il cantiere in Imola (v. anche doc. 6 e 7 convenuta). CP_2
Al riguardo la teste , impiegata della ha confermato che le opere Tes_1 CP_1 vennero realizzate da quest'ultima sulla base di disegni esecutivi forniti dalla Pt_1
(v. anche doc. n. 5 convenuta). Il teste che svolge occasionalmente l'attività di montatore per la società opposta, Tes_2 ha confermato di essersi recato, l'8.1.2019 presso il cantiere, al fine di montare la parete e di eseguire le altre lavorazioni. Nell'occasione veniva constatato che lo spessore della parete non consentiva il passaggio di tutti i cavi necessari per utilizzare tutti i punti luce tramite un unico interruttore e, inoltre, che la posizione delle scatole per i punti luce prevista in progetto non consentiva l'utilizzo ad una persona distesa nel letto. La circostanza venne comunicata all'arch. , che operava per conto della Per_2
la quale, giunta anch'essa presso il cantiere, ordinava ad Pt_1 Persona_3 capofficina della di praticare due fori sui comodini in modo da collocare in Pt_1 quei punti gli interruttori. Nel pomeriggio il proprietario ( arrivava in cantiere e, accortosi che la CP_2 posizione del letto prevista nel progetto non consentiva l'apertura di un'anta della cabina armadio, decideva, unitamente all'arch. , di arretrare la parete di 90 centimetri e Per_2
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11 di realizzare una controparete, così da permettere sia l'allargamento della zona notte che il passaggio dei cavi e una migliore collocazione degli interruttori. Ciò rendeva necessario smontare la parete in precedenza collocata.
Venne così concordato un nuovo preventivo, che comprendeva la realizzazione di una seconda parete, l'allungamento del mobile a fianco del letto e il rifacimento dei due comodini (v. dep. e doc. 13 convenuta). Tes_1
La teste , per parte sua, pur dichiarando di non ricordare molte delle circostanze Per_2 riguardanti la vicenda in esame, ha comunque riconosciuto sia la e-mail 6.12.2018, con allegati i disegni necessari per la realizzazione dei lavori (doc. 7 convenuta) sia la firma da lei apposta sul disegno allegato alle e-mail 14.12.2018 (doc. 23 convenuta). Ha inoltre sostanzialmente confermato che la parete divisoria venne arretrata su richiesta del proprietario, anche al fine di risolvere il problema dei cavi (“[…] alla fine questa parete è stata spostata, è stata cioè arretrata […] A quello che ricordo l'arretramento della parete era stato chiesto da Questi, visto che comunque bisognava CP_2 sistemare qualcosa per le prese, colse la palla al balzo e chiese anche di arretrare la parete”). Il teste tecnico alle dipendenze della pur dichiarando anch'egli di Tes_3 Pt_1 non conoscere molte delle circostanze che gli venivano richieste, ha comunque confermato che era un tecnico installatore che lavorava per la e Persona_3 Pt_1 che aveva operato unitamente a personale della nel cantiere CP_1 CP_2
Dall'istruttoria espletata è emerso pertanto che i problemi riscontrati, sopra descritti, sono da addebitarsi a una deficitaria progettazione dei lavori da parte della e Pt_1 non già alla che si era limitata a realizzare le opere in conformità ai CP_1 disegni ricevuti dalla committente e, successivamente, a realizzare ulteriori manufatti, per ovviare agli inconvenienti insorti e alle nuove richieste del cliente, di intesa con il committente. E' appena il caso di rimarcare che nella corrispondenza intercorsa in quei giorni tra le due società (e neppure in quella successiva, sino al 21-23.5.2019) non si rinviene alcun appunto, rimprovero o lagnanza di in merito a eventuali mancanze o Pt_1 inadempimenti di mentre parte altamente verosimile che, qualora siffatte CP_1 inadempienze si fossero effettivamente riscontrate, la committente non avrebbe mancato di segnalarle.
Quanto infine agli ulteriori problemi lamentati, si osserva:
- mancanza dei corrugati e sradicamento dei mobili siliconati da parte dell'operatore della con asportazione della resina applicata al CP_1 pavimento; si tratta di lagnanze del tutto generiche;
in ogni caso non si rinviene alcun tipo di riscontro al riguardo, nella documentazione in atti.
- tardività della consegna; si tratta anche in tal caso di una contestazione indeterminata, oltre che smentita dalla documentazione in atti: la convenuta ha
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11 prodotto i documenti di trasporto relativi a entrambe le fatture in parola;
parte opponente non indica quale termine di consegna risulterebbe violato;
nella e-mail datata 23.5.2019 (doc. 2)) vi è un generico riferimento al fatto che i clienti, “a causa di questi ritardi hanno avuto dei problemi nell'ospitare dei loro amici durante le vacanze natalizie”; tuttavia, come documentato dalla convenuta, ancora il 14.12.2018 l'arch. dava ad conferma del disegno della Per_2 CP_1 zona notte e si dichiarava in attesa di quello per il mobile bagno (doc. 5 convenuta), per cui appare improbabile che i proprietari si attendessero di ospitare qualcuno per le ormai imminenti vacanze di Natale;
in ogni caso, con mail del 25/03/2019 l'arch. (senza fare menzione di alcun ritardo) informava Per_2 che l'appuntamento per la posa per la conclusione del lavoro era CP_1 stato spostato a mercoledì 27 e che il lavoro avrebbe dovuto concludersi “in questa settimana” (doc. n. 15); in effetti, la fornitura risulta ultimata a fine marzo.
In conclusione, non risulta raggiunta alcuna prova in ordine ai vizi o difetti di esecuzione lamentati dall'opponente. La convenuta opposta ha peraltro documentato che solo parte degli importi di cui alle fatture nn. 5 e 45 sono riferite al cantiere mentre gli importi rimanenti2 CP_2 sono riferiti ad altro cantiere e non risultano essere mai stati contestati. Anche nel presente giudizio, del resto, le uniche contestazioni sollevate dall'opponente si riferiscono esclusivamente ai citati cantieri e CP_2
. Per_1
Ne consegue l'infondatezza non solo dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, ma anche della conseguente domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale (a tacere del fatto che parte attrice non ha fornito la benchè minima prova degli asseriti pregiudizi), così come di quella tesa a ottenere una riduzione del prezzo delle forniture, del tutto ingiustificata, alla luce di quanto esposto.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene, infine, il Tribunale di dover procedere alla condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., 2 Si tratta, per la fattura n. 5, degli importi di cui all' ordine n. 828 (doc. n. 12) e al DDT n. 12 del 22/01/2019 (doc. n. 13) e, per la fattura n. 45, degli importi di cui ai DDT 48 e 50 del 7/03/2019 (doc. n. 14).
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11 realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte (comunque avanzata nel presente giudizio) né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (cfr., tra le altre Cass. SS.UU., n. 22405 del 13/09/2018). Nel caso di specie, la colpa grave è desumibile dalla palese infondatezza dell'opposizione, basata su ragioni del tutto generiche, pretestuose e meramente dilatorie, non suffragate da alcun concreto riscontro e anzi contraddette dalla documentazione e dalle prove acquisite. Quanto in particolare alla pretestuosità, è sufficiente citare la contestazione degli asseriti vizi (con le più volte citate e-mail del 21.5.2019 e del 23.5.2019) solo nei giorni immediatamente successivi al ricevimento dell'ultimo dei plurimi solleciti di pagamento da parte della la richiesta risarcitoria formulata senza CP_1 fornire a sostegno il benchè minimo elemento di prova e l'inconsistente richiamo alla qualità di contraente “debole” della stessa parte opponente. In relazione alla somma da liquidare in favore dell'opposto, considerato il valore della controversia e la durata del presente giudizio, cui ha certo contribuito anche il rifiuto dell'opponente della proposta conciliativa formulata dal giudice sin dal 9.06.2020 (e pur non tenendo conto, a tal fine, del periodo in cui la trattazione non si è svolta a causa di un legittimo impedimento del magistrato in precedenza titolare del procedimento), appare equa una somma di € 3.000,00, al cui pagamento va condannato l'opponente a favore dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 935/2019, emesso dal Tribunale di Ravenna in data 18/07/2019; 2) rigetta la domanda riconvenzionale e le altre domande proposte da
[...]
Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; Controparte_1
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11 4) condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1 opposta, delle spese processuali, che si liquidano in € 6.430,55 per compenso professionale (comprensivo di aumento ex art. 4 co. 8 per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa), oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Ravenna, 3 marzo 2024
Il Giudice
dott. Piervittorio Farinella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piervittorio Farinella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3191/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARBONARO SALVATORE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARBONARO SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGOLI CP_1 P.IVA_2
CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NERVESA N. 39/A 48121 RAVENNApresso il difensore avv. INGOLI CRISTINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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11
Con ricorso datato 15.7.2019 (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1
“ ) chiedeva e otteneva dal Tribunale di Ravenna l'emissione, in data CP_1
18/07/2019, di un decreto ingiuntivo (n. 935/2019) nei confronti della società
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, ), per l'importo di € Parte_1 Pt_1
11.179,35, oltre interessi e accessori, quale residuo corrispettivo di due fatture – n. 5 del 31.1.2019 e n. 45 del 29.3.2019 - per prestazioni d'opera. Il decreto veniva notificato all'ingiunta in data 22/07/2019. Con atto di citazione notificato il 30/09/2019, la proponeva opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo, evidenziando che le forniture di avevano presentato CP_1 inesattezze, imperfezioni, vizi e difformità che avevano cagionato vari pregiudizi all'opponente. Venivano pertanto richiesti:
- in via principale il rigetto e/o la revoca del decreto ingiuntivo per incertezza illiquidità ed indeterminatezza del credito della opposta;
- in via riconvenzionale la condanna dell'opposta, al risarcimento del danno patrimoniale e non patito dall'opponente quantificato in Euro 20.000,00
- in via secondaria, alternativa generale, la riduzione del prezzo delle forniture originarie, nella misura che il Tribunale avrebbe ritenuto di Giustizia.
Si costituiva contestando le asserzioni di controparte e, in particolare Controparte_1 evidenziando:
- la decadenza della opponente dalla facoltà di denuncia di vizi e difformità dell'opera ex art. 2226 c.c.;
- la mancanza di contestazioni per le forniture relative al cantiere , il cui Per_1 corrispettivo era stato da tempo saldato dalla opponente e che comunque non riguardavano i crediti di cui alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo;
- la mancata attinenza di parte delle opere di cui alle due fatture in questione al cantiere essendo le stesse invece riferite al cantiere di CP_2 [...]
e mai contestate CP_3
- l'attribuibilità esclusiva delle modifiche e/o rifacimenti delle forniture/lavorazioni relative al cantiere a errori di progettazione da parte dell'opponente; CP_2
- la mancanza di ritardi da parte di nell'esecuzione dell'opera Controparte_1 commissionata dalla opponente;
- l'infondatezza del richiesto risarcimento del danno asseritamente patito dall'opponente. Concludeva pertanto chiedendo di:
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11 - disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
- respingere l'opposizione e, conseguentemente, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere la domanda riconvenzionale e le altre domande proposte dall'opponente;
- condannare quest'ultima al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 9.06.2020 il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Sottoponeva inoltre alle parti una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento della somma di € 7.176,16 in favore dell'opposta, con compensazione delle spese di lite. Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la convenuta dichiarava di accettare la suddetta proposta formulata dal Giudice, mentre l'opponente ometteva di esprimersi al riguardo. Con ordinanza dell'8.2.2021 il Giudice, rigettate la richiesta di prove orali di parte opponente, ammetteva parzialmente quelle richieste dalla convenuta. Alle udienze del 4.5.2021 e del 21.9.2021 si procedeva all'assunzione di dette prove. Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale erano concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
******
Si affrontano di seguito due questioni preliminari.
1) Le memorie ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta risultano, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tempestivamente depositate. Infatti, come già rilevato dal giudice con ordinanza 8.2.2021, i termini di legge hanno iniziato a decorrere dalla comunicazione alle parti del provvedimento con cui erano stati concessi, ossia dal 12.06.2020.
Del pari risultano tempestivamente depositate (rispettivamente 30.10.2023 e 20.11.2023) la comparsa conclusionale e la memoria di replica, atteso che ha sede Controparte_1 legale ed esercita l'attività produttiva in Castel Bolognese (RA), comune compreso nell'allegato 1 al DL decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”. Al riguardo l'opponente cita un testo normativo (“I termini processuali così come le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza,
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11 presentata in qualunque forma, del soggetto che matura il diritto alla sospensione, sia esso la parte o il difensore”) che a suo dire corrisponderebbe all'art. 3 D.L. cit. Tuttavia, l'art. 3, rubricato “Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria” e che comunque presenta un contenuto completamente diverso rispetto a quello sopra menzionato, è inconferente per il caso in esame. La norma applicabile è semmai quella di cui all'art. 2 comma 4 D.L. cit., secondo cui
“Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”, disposizione che non prevede la necessità di alcuna istanza di parte.
2) Nel proprio atto di citazione, l'opponente ha sostenuto che alla soc. Parte_1 deve essere riconosciuta la qualifica di contraente “debole”, così argomentando: “Il soggetto odierno ingiunto opponente, anche se non è qualificabile quale
“consumatore”, è sicuramente un soggetto debole all'interno del rapporto contrattuale: questa qualifica soggettiva peculiare comporta per l'ordinamento l'esistenza di una serie di tutele speciali che, all'occorrenza, la scrivente difesa enucleerà a beneficio della parte patrocinata. Valga intanto la considerazione per cui l'opponente, nell'opera di accertamento e di interpretazione di tutto il rapporto contrattuale oggi dedotto in giudizio, dovrà essere riconosciuta quale parte sia commercialmente che giuridicamente
“debole” e ciò in quanto tenuta in “scacco” dall'opposta, la quale era tenuta a rispettare i propri accordi con i clienti, le tempistiche e la realizzazione a regola d'arte”. Premesso che nel prosieguo del giudizio l'opponente non ha precisato quali sarebbero le suddette “tutele speciali”, si rileva comunque che , in quanto società a Parte_1 responsabilità limitata non può qualificarsi come “consumatore” ai sensi del D.lgs. n. 206 del 2005 (Cass. sez. 6, n. 17848 del 19/07/2017), né risulta invocabile, nel caso in esame, la disciplina in tema di contratti conclusi tratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti ai sensi dell'art. 1341 c.c. Quanto all'essere stata, l'opponente, tenuta “in scacco” dalla controparte nel corso del rapporto contrattuale con quest'ultima, al di là di ciò che più avanti si osserverà riguardo al merito della controversia, è evidente che una situazione descritta in questi termini è del tutto atecnica e pertanto non riveste alcun rilievo giuridico.
******** Venendo a trattare del merito, si rammenta che l'importo per cui è stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto (somma capitale di € 11.179,35, oltre interessi e
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11 altri accessori) si riferisce alle seguenti fatture, emesse da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
- n. 5, emessa il 31.01.2019, dell'importo di € 10.363,90, con termini di pagamento così suddivisi: prima rata, importo € 5.181,95, scaduta il 28.02.2019; seconda rata, importo € 5.181,95, scaduta il 31.03.2019;
- n. 45 emessa il 29.03.2019, dell'importo di € 6.630,90, con termini di pagamento così suddivisi: prima rata, € 3.315,45, scaduta il 30.04.2019; seconda rata, € 3.315,45, scaduta il 31.05.2019. La ricorrente dava atto che aveva pagato in data Parte_1
18.04.2019 un acconto di € 2.500,00, in ordine alla fattura n. 5, e un acconto di € 3.315,45, a saldo della prima rata della fattura n. 45. Ciò posto, l'osservazione svolta dalla convenuta opposta secondo cui – premessa la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come contratto d'opera - l'opponente sarebbe decaduto dalla denuncia di eventuali vizi riscontrati, è in sé corretta, ma irrilevante. Infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di appalto (ma lo stesso principio può affermarsi anche con riguardo al contratto d'opera), il committente può legittimamente rifiutare il pagamento del corrispettivo, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass. Sez. 6, n. 26365 del 26/11/2013); ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (Cass. sez. II, 17/05/2004, n. 9333). Nel caso in esame l'odierno attore, ingiunto nel procedimento monitorio, ha per l'appunto sollevato eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sicchè non rileva l'intervenuta decadenza dalla facoltà di denuncia dei vizi dell'opera. Nondimeno, come stabilito dall'art. 1460 co. 3 c.c., pur in presenza di un asserito inadempimento della controparte, il contraente “non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede” e, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto. (Cass. sez. 2 , n. 36295 del 28/12/2023). Già sotto questo aspetto, nel caso in esame, appare dubbia la conformità a buona fede del rifiuto di adempiere da parte della società opponente, emergendo dalla documentazione in atti che gli asseriti difetti delle opere svolte da vennero CP_1 contestati dalla solo con le raccomandate 21.5.2019 e 23.5.2019 (doc. 3 e 2 Pt_1
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11 opponente), ossia proprio nei giorni immediatamente successivi al ricevimento dell'ultimo dei plurimi solleciti di pagamento da parte della (inviati alla CP_1 controparte nel periodo compreso tra il 1.3.2019 e il 20.5.2019: doc. 41 convenuta), circa quattro mesi dopo l'emissione della fattura n. 5 (31.1.2019) e circa due mesi dopo l'emissione della fattura n. 45 (29.3.2019). I lavori cui quest'ultima è riferita sono stati peraltro ultimati il 14.03.2019 (cfr. ultimo DDT allegato alla stessa). Inoltre, in data 18.4.2019 la aveva pagato, senza contestare alcunchè, acconti Pt_1 relativi a entrambe le fatture1.
Le contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla realizzazione dei lavori da parte della riguardano due cantieri CP_1
1) cantiere c.d. “ CP_2
- errato spessore della scatola degli interruttori
- modifiche per lavori elettrici, non accettati da parte del cliente, da cui derivava la decisione di quest'ultimo di cambiare la disposizione della parete
- mancato funzionamento dei cassetti del bagno,
- apertura delle vene sul legno,
- distacco tra i vari tranciati di impiallacciatura,
- rifacimento dei comodini in quanto forati all'altezza errata (per gli interruttori),
- mancanza dei corrugati
- tardività della consegna.
- sradicamento dei mobili siliconati da parte dell'operatore della con CP_1 asportazione della resina applicata al pavimento
- sostituzione del pannello in frassino spazzolato laccato da esterni, che presentava evidenti difetti sulle venature, dovuti probabilmente ad un uso di materiale non idoneo per esterni
2) cantiere c.d.“Giasullo” di Londra
- scarsa precisione nelle bordature delle parti in nobilitato
- giunzione tra le due parti del waiter station troppo evidente e mal rifinita;
- mancanza di rifiniture nello zoccolo dei mobili del bagno;
- ritardo nella consegna che ha portato la committente a tardare l'apertura del locale.
Quanto a questa seconda serie di contestazioni, si è poco più sopra (v. nota 1) sottolineata l'irrilevanza dei documenti nn. 5 e 6 di parte opponente, la quale non ha in alcun modo dimostrato di avere contestato, prima dell'odierno giudizio, le modalità di realizzazione dei lavori in questione. 1 Quanto invece all'estratto conto dei pagamenti bloccati al cliente e alle p.e.c. inviate dall'avv. Carbonaro, per conto della Per_1
allo stesso e alla (doc. 5 e 6 opponente), tali documenti non contengono alcun riferimento ad Pt_1 Per_1 Controparte_4 attività o lavori svolti da e pertanto appaiono anche sotto questo profilo irrilevanti nel presente giudizio (l'altro profilo è CP_1 rappresentato dal fatto che, come subito si dirà, i lavori svolti presso il cantiere non sono oggetto delle fatture poste a Per_1 fondamento del decreto ingiuntivo opposto).
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11 In ogni caso, l'opposta ha provato (doc. 11) che i corrispettivi dei predetti CP_1 lavori risultano da tempo saldati dalla - la quale, per parte sua, non ha Pt_1 smentito tale circostanza – e, soprattutto, le opere in questione non rientrano tra quelle oggetto delle fatture 5 e 45 del 2019, per le quali era stato richiesto il decreto ingiuntivo opposto. Le contestazioni in esame appaiono pertanto per più ragioni pretestuose.
Tornando alla prima serie di contestazioni, quella relativa alla “sostituzione del pannello in frassino spazzolato laccato da esterni, che presentava evidenti difetti sulle venature” non è idonea a integrare neppure in parte l'eccezione di inadempimento, atteso che, come documentato dall'opposta, quest'ultima aveva già a suo tempo provveduto a sostituire il pannello in questione (doc. 10 convenuta).
Le contestazioni riguardanti le seguenti voci
- errato spessore della scatola degli interruttori
- modifiche per lavori elettrici, non accettati da parte del cliente, da cui derivava la decisione di quest'ultimo di cambiare la disposizione della parete
- mancato funzionamento dei cassetti del bagno,
- apertura delle vene sul legno,
- distacco tra i vari tranciati di impiallacciatura,
- rifacimento dei comodini in quanto forati all'altezza errata (per gli interruttori) si riferiscono alla fornitura di un mobile letto attrezzato e di una parete divisoria in legno, di un mobile bagno, di un telaio con anta a battente laccato, di una spalla di tamponamento per tubi, di un cassonetto copritubo e di una mensola in laminato presso il cantiere in Imola (v. anche doc. 6 e 7 convenuta). CP_2
Al riguardo la teste , impiegata della ha confermato che le opere Tes_1 CP_1 vennero realizzate da quest'ultima sulla base di disegni esecutivi forniti dalla Pt_1
(v. anche doc. n. 5 convenuta). Il teste che svolge occasionalmente l'attività di montatore per la società opposta, Tes_2 ha confermato di essersi recato, l'8.1.2019 presso il cantiere, al fine di montare la parete e di eseguire le altre lavorazioni. Nell'occasione veniva constatato che lo spessore della parete non consentiva il passaggio di tutti i cavi necessari per utilizzare tutti i punti luce tramite un unico interruttore e, inoltre, che la posizione delle scatole per i punti luce prevista in progetto non consentiva l'utilizzo ad una persona distesa nel letto. La circostanza venne comunicata all'arch. , che operava per conto della Per_2
la quale, giunta anch'essa presso il cantiere, ordinava ad Pt_1 Persona_3 capofficina della di praticare due fori sui comodini in modo da collocare in Pt_1 quei punti gli interruttori. Nel pomeriggio il proprietario ( arrivava in cantiere e, accortosi che la CP_2 posizione del letto prevista nel progetto non consentiva l'apertura di un'anta della cabina armadio, decideva, unitamente all'arch. , di arretrare la parete di 90 centimetri e Per_2
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11 di realizzare una controparete, così da permettere sia l'allargamento della zona notte che il passaggio dei cavi e una migliore collocazione degli interruttori. Ciò rendeva necessario smontare la parete in precedenza collocata.
Venne così concordato un nuovo preventivo, che comprendeva la realizzazione di una seconda parete, l'allungamento del mobile a fianco del letto e il rifacimento dei due comodini (v. dep. e doc. 13 convenuta). Tes_1
La teste , per parte sua, pur dichiarando di non ricordare molte delle circostanze Per_2 riguardanti la vicenda in esame, ha comunque riconosciuto sia la e-mail 6.12.2018, con allegati i disegni necessari per la realizzazione dei lavori (doc. 7 convenuta) sia la firma da lei apposta sul disegno allegato alle e-mail 14.12.2018 (doc. 23 convenuta). Ha inoltre sostanzialmente confermato che la parete divisoria venne arretrata su richiesta del proprietario, anche al fine di risolvere il problema dei cavi (“[…] alla fine questa parete è stata spostata, è stata cioè arretrata […] A quello che ricordo l'arretramento della parete era stato chiesto da Questi, visto che comunque bisognava CP_2 sistemare qualcosa per le prese, colse la palla al balzo e chiese anche di arretrare la parete”). Il teste tecnico alle dipendenze della pur dichiarando anch'egli di Tes_3 Pt_1 non conoscere molte delle circostanze che gli venivano richieste, ha comunque confermato che era un tecnico installatore che lavorava per la e Persona_3 Pt_1 che aveva operato unitamente a personale della nel cantiere CP_1 CP_2
Dall'istruttoria espletata è emerso pertanto che i problemi riscontrati, sopra descritti, sono da addebitarsi a una deficitaria progettazione dei lavori da parte della e Pt_1 non già alla che si era limitata a realizzare le opere in conformità ai CP_1 disegni ricevuti dalla committente e, successivamente, a realizzare ulteriori manufatti, per ovviare agli inconvenienti insorti e alle nuove richieste del cliente, di intesa con il committente. E' appena il caso di rimarcare che nella corrispondenza intercorsa in quei giorni tra le due società (e neppure in quella successiva, sino al 21-23.5.2019) non si rinviene alcun appunto, rimprovero o lagnanza di in merito a eventuali mancanze o Pt_1 inadempimenti di mentre parte altamente verosimile che, qualora siffatte CP_1 inadempienze si fossero effettivamente riscontrate, la committente non avrebbe mancato di segnalarle.
Quanto infine agli ulteriori problemi lamentati, si osserva:
- mancanza dei corrugati e sradicamento dei mobili siliconati da parte dell'operatore della con asportazione della resina applicata al CP_1 pavimento; si tratta di lagnanze del tutto generiche;
in ogni caso non si rinviene alcun tipo di riscontro al riguardo, nella documentazione in atti.
- tardività della consegna; si tratta anche in tal caso di una contestazione indeterminata, oltre che smentita dalla documentazione in atti: la convenuta ha
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11 prodotto i documenti di trasporto relativi a entrambe le fatture in parola;
parte opponente non indica quale termine di consegna risulterebbe violato;
nella e-mail datata 23.5.2019 (doc. 2)) vi è un generico riferimento al fatto che i clienti, “a causa di questi ritardi hanno avuto dei problemi nell'ospitare dei loro amici durante le vacanze natalizie”; tuttavia, come documentato dalla convenuta, ancora il 14.12.2018 l'arch. dava ad conferma del disegno della Per_2 CP_1 zona notte e si dichiarava in attesa di quello per il mobile bagno (doc. 5 convenuta), per cui appare improbabile che i proprietari si attendessero di ospitare qualcuno per le ormai imminenti vacanze di Natale;
in ogni caso, con mail del 25/03/2019 l'arch. (senza fare menzione di alcun ritardo) informava Per_2 che l'appuntamento per la posa per la conclusione del lavoro era CP_1 stato spostato a mercoledì 27 e che il lavoro avrebbe dovuto concludersi “in questa settimana” (doc. n. 15); in effetti, la fornitura risulta ultimata a fine marzo.
In conclusione, non risulta raggiunta alcuna prova in ordine ai vizi o difetti di esecuzione lamentati dall'opponente. La convenuta opposta ha peraltro documentato che solo parte degli importi di cui alle fatture nn. 5 e 45 sono riferite al cantiere mentre gli importi rimanenti2 CP_2 sono riferiti ad altro cantiere e non risultano essere mai stati contestati. Anche nel presente giudizio, del resto, le uniche contestazioni sollevate dall'opponente si riferiscono esclusivamente ai citati cantieri e CP_2
. Per_1
Ne consegue l'infondatezza non solo dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, ma anche della conseguente domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale (a tacere del fatto che parte attrice non ha fornito la benchè minima prova degli asseriti pregiudizi), così come di quella tesa a ottenere una riduzione del prezzo delle forniture, del tutto ingiustificata, alla luce di quanto esposto.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene, infine, il Tribunale di dover procedere alla condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., 2 Si tratta, per la fattura n. 5, degli importi di cui all' ordine n. 828 (doc. n. 12) e al DDT n. 12 del 22/01/2019 (doc. n. 13) e, per la fattura n. 45, degli importi di cui ai DDT 48 e 50 del 7/03/2019 (doc. n. 14).
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11 realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte (comunque avanzata nel presente giudizio) né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (cfr., tra le altre Cass. SS.UU., n. 22405 del 13/09/2018). Nel caso di specie, la colpa grave è desumibile dalla palese infondatezza dell'opposizione, basata su ragioni del tutto generiche, pretestuose e meramente dilatorie, non suffragate da alcun concreto riscontro e anzi contraddette dalla documentazione e dalle prove acquisite. Quanto in particolare alla pretestuosità, è sufficiente citare la contestazione degli asseriti vizi (con le più volte citate e-mail del 21.5.2019 e del 23.5.2019) solo nei giorni immediatamente successivi al ricevimento dell'ultimo dei plurimi solleciti di pagamento da parte della la richiesta risarcitoria formulata senza CP_1 fornire a sostegno il benchè minimo elemento di prova e l'inconsistente richiamo alla qualità di contraente “debole” della stessa parte opponente. In relazione alla somma da liquidare in favore dell'opposto, considerato il valore della controversia e la durata del presente giudizio, cui ha certo contribuito anche il rifiuto dell'opponente della proposta conciliativa formulata dal giudice sin dal 9.06.2020 (e pur non tenendo conto, a tal fine, del periodo in cui la trattazione non si è svolta a causa di un legittimo impedimento del magistrato in precedenza titolare del procedimento), appare equa una somma di € 3.000,00, al cui pagamento va condannato l'opponente a favore dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 935/2019, emesso dal Tribunale di Ravenna in data 18/07/2019; 2) rigetta la domanda riconvenzionale e le altre domande proposte da
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Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; Controparte_1
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11 4) condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1 opposta, delle spese processuali, che si liquidano in € 6.430,55 per compenso professionale (comprensivo di aumento ex art. 4 co. 8 per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa), oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Ravenna, 3 marzo 2024
Il Giudice
dott. Piervittorio Farinella
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