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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n.5804 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
espone che a seguito di domanda amministrativa Parte_1 del 05.11.2021 ha ottenuto dall'INAIL di Bari il riconoscimento della
“tendinosi della spalla bilaterale” quale malattia di origine professionale con il danno biologico residuato nella misura del 3%;
chiede di accertare il maggior danno biologico - già determinato per la “tendinosi della spalla bilaterale” nella misura del 3% - in misura fino al 12%, comunque in misura superiore e, di conseguenza, condannare l'INAIL al pagamento della somma in capitale prevista per legge, ad integrazione di quanto già ottenuto e percepito in misura pari al 12% per altre malattie professionali già riconosciute (10% ernie discali e 2% epicondilite).
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata decisa nelle forme della trattazione scritta.
La domanda è fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_1 ha consentito di stabilire quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Dalla documentazione agli atti e dalla visita del giorno 15.02.2025, risulta che il signor è affetto da patologie a livello della Parte_1 colonna lombare, dei due gomiti e delle due spalle.
Tutte le suddette patologie sono state accertate da parte Inail e quantificate nella loro entità, così come meglio specificato:
colonna vertebrale: 10%; gomiti 2%:
spalle: 3%.
In definitiva, il ricorso attuale verte sulla rivalutazione della menomazione delle spalle dopo la risultanza del nuovo esame ecografico del
21.08.23 in cui si evidenzia una evoluzione del danno a carico del tendine sovra spinoso di destra rispetto al precedente del 01.09.2021.
Tanto premesso, in considerazione del quadro clinico attuale, si ritiene giustificato riconoscere al ricorrente signor Parte_1 un ulteriore danno del 2%,(due per cento) a datare dalla domanda del
15.09.2023 con un danno complessivo del 17%”.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 17%, inclusivo del danno biologico del 12% già riconosciuto per altre malattie professionali, con conseguente condanna dell'INAIL alla costituzione di rendita in favore del ricorrente.
Alla liquidazione del danno in capitale devono essere aggiunti interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
Atteso l'accoglimento del ricorso, al ricorrente spettano le spese di lite.
A carico dell'INAIL sono definitivamente poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 5804/2024 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: - accoglie il ricorso e riconosce a una Parte_1 menomazione complessiva della integrità psico-fisica nella misura del 17% per le patologie riconosciutegli;
- condanna l'INAIL alla liquidazione in favore di Parte_1 delle differenze in relazione alla indennità come sopra riconosciuta, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n.5804 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
espone che a seguito di domanda amministrativa Parte_1 del 05.11.2021 ha ottenuto dall'INAIL di Bari il riconoscimento della
“tendinosi della spalla bilaterale” quale malattia di origine professionale con il danno biologico residuato nella misura del 3%;
chiede di accertare il maggior danno biologico - già determinato per la “tendinosi della spalla bilaterale” nella misura del 3% - in misura fino al 12%, comunque in misura superiore e, di conseguenza, condannare l'INAIL al pagamento della somma in capitale prevista per legge, ad integrazione di quanto già ottenuto e percepito in misura pari al 12% per altre malattie professionali già riconosciute (10% ernie discali e 2% epicondilite).
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata decisa nelle forme della trattazione scritta.
La domanda è fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_1 ha consentito di stabilire quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Dalla documentazione agli atti e dalla visita del giorno 15.02.2025, risulta che il signor è affetto da patologie a livello della Parte_1 colonna lombare, dei due gomiti e delle due spalle.
Tutte le suddette patologie sono state accertate da parte Inail e quantificate nella loro entità, così come meglio specificato:
colonna vertebrale: 10%; gomiti 2%:
spalle: 3%.
In definitiva, il ricorso attuale verte sulla rivalutazione della menomazione delle spalle dopo la risultanza del nuovo esame ecografico del
21.08.23 in cui si evidenzia una evoluzione del danno a carico del tendine sovra spinoso di destra rispetto al precedente del 01.09.2021.
Tanto premesso, in considerazione del quadro clinico attuale, si ritiene giustificato riconoscere al ricorrente signor Parte_1 un ulteriore danno del 2%,(due per cento) a datare dalla domanda del
15.09.2023 con un danno complessivo del 17%”.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 17%, inclusivo del danno biologico del 12% già riconosciuto per altre malattie professionali, con conseguente condanna dell'INAIL alla costituzione di rendita in favore del ricorrente.
Alla liquidazione del danno in capitale devono essere aggiunti interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
Atteso l'accoglimento del ricorso, al ricorrente spettano le spese di lite.
A carico dell'INAIL sono definitivamente poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 5804/2024 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: - accoglie il ricorso e riconosce a una Parte_1 menomazione complessiva della integrità psico-fisica nella misura del 17% per le patologie riconosciutegli;
- condanna l'INAIL alla liquidazione in favore di Parte_1 delle differenze in relazione alla indennità come sopra riconosciuta, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile