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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente relatore
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1117/2023 R.G., promossa da:
Cont LAM. CAR. (C.F. ), con sede in Vasto alla Via SS Nord al Km 509, P.IVA_1
in persona del legale rappresentante Sig. (C.F. CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galliani del Foro di C.F._1
Pescara giusta procura in calce all'atto di appello, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica ed elettivamente domiciliata presso l'anzidetto Email_1
indirizzo pec;
APPELLANTE
Contro
(P.IVA ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Modena, alla Via San Carlo n. 8/20, Controparte_4
in persona del Direttore Centrale, Dott. in forza di
[...] Controparte_5 procura speciale a ministero del notaio Dott. del 16.10.2023, Rep. 50509, Persona_1
racc. 15158 – di seguito, per brevità -, elettivamente domiciliata in Vasto, al viale CP_6
Sandro Pertini n°15, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cordisco (C.F.:
[...]
– PEC: , in virtù di C.F._2 Email_2
procura alle liti posta su foglio aggiunto all'atto di costituzione che di questo costituisce parte integrante e sostanziale;
APPELLATA
E
- con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, C.F. e Controparte_7
partita IVA e per essa, con sede legale P.IVA_3 Controparte_8
in Milano, Via Valtellina 15/17, C.F. e P.IVA in forza di procura a rogito P.IVA_4
del Notaio in Milano, rep. 143010, racc. 36651 e registrata in data Persona_2
01/07/2020 in Milano 2 alla serie 1T 47081 (doc. 1) rilasciata da
[...]
quale mandataria del veicolo con sede a Milano, via Valtellina n. Controparte_9
15/17, C.F. e Partita IVA , giusta procura speciale del 11/06/2020 a rogito P.IVA_5
del Notaio di Pordenone, rep. 304820, racc. 36233 (doc. 2), a questo Persona_3
atto rappresentata dal Dott. C. F. , giusta procura Persona_4 C.F._3
del Dott. nella sua qualità di Consigliere della Controparte_10 [...]
in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019, Controparte_8
con firma autenticata il 25/05/2020 dal Notaio in Milano, rep. Persona_2
142719, racc. 36506 e registrata in data 27/05/2020 in Milano 2 alla serie 1T 35001
(doc. 3), rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale allegata, dall'Avv.
Pierluigi Maria Tenaglia ( ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio dell'Avv. Marco Racano in L'Aquila alla via Vittorio Veneto n. 2;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Vasto, n. 203/2023, pubblicata in data 26.06.2023, su R.G. n. 577-2018.
All'udienza/camera di consiglio tenutasi in data 14 gennaio 2025, svoltasi con trattazione scritta sulla base del provvedimento del Presidente di Sezione notificato alle pag. 2/10 parti, le parti rassegnavano le conclusioni in forma scritta come in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1)Il procedimento in oggetto trae origine da istanza esecutiva immobiliare promossa con atto di pignoramento dell'aprile 2016 da di poi trasformata in CP_11 [...]
nei confronti di in qualità di società garante e terza CP_12 Parte_1
datrice di ipoteca, per un credito di euro 483.921,37, oltre interessi, in forza di mutuo ipotecario del 22 ottobre 2010 concesso alla Da. Con ricorso ex art. 615, Parte_1
comma 2 c.p.c. del 13.6.2016, la società garante si opponeva per via della ritenuta nullità del contratto di finanziamento di specie, viziato da interessi usurari. Il giudice sospendeva la procedura esecutiva ed assegnava termini di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 5 giugno 2018, la creditrice procedente e per essa la mandataria Controparte_12 [...]
introduceva la fase di merito successiva all'opposizione spiegata Controparte_13
Part da . per chiedere il rigetto dell'opposizione avanzata. Si costituiva in Parte_1
giudizio l'esecutata, impugnando e contestando le avverse eccezioni e domande, reiterando i propri motivi di opposizione, inerenti: la nullità della clausola di determinazione degli interessi stabilita nel contratto di mutuo;
la nullità parziale del contratto in relazione a detta clausola da ritenersi comunque invalida per le causali denunciate per cui, ex art. 1815 c.c., non erano dovuti interessi ed il piano di ammortamento andava rideterminato secondo l'allegato n. 10 del ricorso in opposizione, con determinazioni da valutarsi (anche a mezzo CTU); l'accertarsi e dichiararsi la illegittimità della risoluzione del titolo impugnato;
il dichiararsi l'inefficacia dell'intimato precetto e del pignoramento eseguito;
con vittoria di spese di lite. Con atto di costituzione del 27.10.2020 interveniva, ex art. 111 c.p.c., CP_7
e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale,
[...] Controparte_8
quale titolare per cartolarizzazione, di crediti pecuniari pro soluto, trasferiti da
[...]
Controparte_12
Veniva espletata trattazione e c.t.u. contabile e la causa trattenuta in decisione con termini ex art.190 c.p.c.
2) La sentenza di primo grado.
pag. 3/10 Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 203/2023, pubblicata il 26.06.2023, così disponeva: “- accerta che il creditore procedente nella PEI n° 39/2016 CP_12
ha diritto di procedere esecutivamente contro la debitrice esecutata;
- rigetta
[...]
Part l'opposizione avanzata da . Car. con ricorso del 13.6.2016; - revoca Pt_1
l'ordinanza del GE emessa in data 7.4.2018 di sospensione della procedura esecutiva
RGE n. 39/2016; - compensa per un terzo le spese di lite sostenute da CP_12
complessivamente liquidate in € 545,00 per spese documentate ed € 9.071,00 per
[...]
compensi, e pone la residua parte, pari a € 363,32 per spese documentate ed € 6.047,32 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e Part Pa i.v.a. come per legge, a carico di . Car. - compensa per un terzo le spese di lite sostenute da complessivamente liquidate in € 3.562,00 per compensi, Controparte_7
e pone la residua parte, pari a € 2.374,66 per compensi, oltre rimborso forfetario del Pa 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, a carico di ar. Pt_1
- pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese della svolta
CTU, liquidate con separato decreto”.
2.1) Il primo giudice, ritenuta sussistente la legittimazione processuale della terza intervenuta, in ordine alle condizioni previste nel finanziamento n. 017/30155975 rilevava come il contratto di mutuo fondiario ex art. 38 TUB, con garanzia ipotecaria, stipulato in data 22.10.2010 dalla società debitrice con la Controparte_14
(fusa per incorporazione nella in forza di atto del
[...] CP_11
16.5.2013), prevedeva un importo finanziato di € 565.000,00.
Evidenziava come lo stesso prevedesse un sistema di ammortamento alla francese senza un periodo di preammortamento, con periodo di ammortamento di 120 rate mensili, a partire dal 30 novembre 2010.
L'art. 5 del contratto e documento di sintesi allegato, rubricava la tipologia di tasso di interesse applicato. Lo stesso per il tasso di mora di 3,00 punti percentuali (art. 5 contratto).
2.2) Quanto all'eccepita applicazione di condizioni usurarie, il primo giudice condivideva l'elaborato del nominato c.t.u. che accertava che gli interessi pattuiti in contratto, ivi compresi quelli moratori, risultavano non usurari, in quanto inferiori al tasso soglia usura rilevato dalla CA d'AL (all'epoca vigente nel 3,90%) per il pag. 4/10 periodo 1/10/2010 – 31/12/2010 per la categoria di operazioni “MUTUI IPOTECARI A
TASSO VARIABILE (dal 1° luglio 2004)”, classe di importo “intera distribuzione”.
Il c.t.u. determinava il TEG contrattuale nella misura del 3,60% e quindi inferiore rispetto al tasso soglia sopra indicato (cfr. pag. 17 e 34 c.t.u.).
2.3) Precisava il Tribunale di primo grado come non dovesse essere inserita nel calcolo dell'usura la commissione di estinzione anticipata, che rivestiva natura di penale, di eventuale applicazione, come da plurima giurisprudenza che veniva citata. La sua funzione, infatti, non era quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituire, nell'ipotesi in cui il mutuatario avesse inteso esercitare tale sua facoltà. Non si era di fronte a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art.
2-bis,
d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si trattava del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento, non computabile ai fini della verifica di usurarietà dello stesso (Cass. civ. sez. III, 14/03/2022, n.8109).
2.4) Veniva inoltre esclusa la possibilità, ai fini del calcolo dell'usura, di operare la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituivano unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia). Essi avevano presupposti diversi e antitetici;
i primi di controprestazione del mutuante e i secondi natura di clausola penale quale una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si potevano tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. civ. sez. I,
05/05/2022, n.14214).
2.4) Anche in ordine al tasso di mora, secondo gli accertamenti del CTU, veniva escluso ogni superamento del tasso soglia, calcolato secondo le indicazione della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite che il primo giudice condivideva.
Alla luce di tutte le considerazioni su esposte, dunque, alcuna usurarietà si rinveniva nel contratto in esame, che doveva per l'effetto ritenersi pienamente legittimo.
2.5) Sull'erronea indicazione del TAEG censurata da per difformità Parte_2
del TAEG calcolato dal c.t.u. rispetto a quello previsto nel contratto, il c.t.u., infatti,
pag. 5/10 rilevava un TAEG pari al 3,60%, che si discostava di 0,46% punti percentuali da quanto indicato in contratto (cfr. pg. 17 c.t.u.).
Sul punto la convenuta chiedeva la sostituzione del tasso contrattuale con il tasso minimo di cui all'art. 117, comma 7, TUB.
La richiesta veniva rigettata dal primo giudice ritenendo che tale difformità comunque non comportava la nullità, neanche parziale, del contratto.
L'omissione o l'indicazione di un TAEG difforme da quello effettivo poteva integrare esclusivamente la violazione di una regola di condotta e non di validità, suscettibile di fondare una richiesta risarcitoria, sempre che il danneggiato formulasse apposita domanda tempestiva ed allegasse e provasse i danni lamentati dal deficit informativo.
Cosa che non era avvenuta nel caso di specie.
A partire dal 19-9-2010 (data di entrata in vigore D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141)
l'omessa indicazione del TAEG era sanzionata con la nullità (art. 125 bis TUB) solo per le ipotesi di credito al consumo, diverse dall'ipotesi in esame di mutuo fondiario.
Il c.t.u. non evidenziava alcun profilo di indeterminatezza nel contratto esaminato e così concludeva per la coerenza del contratto in oggetto con le norme di legge, disciplina anti-usura e norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate (cfr. pg. 17 c.t.u.).
2.6) Pertanto, alla luce di tali evidenze, assorbita ogni altra questione e doglianza, era legittima la procedura esecutiva intrapresa e, previa revoca dell'ordinanza di
Part sospensione resa dal GE nella fase sommaria, l'opposizione della . Car. veniva Pt_1
definitivamente rigettata, con liquidazione delle spese di lite.
Parte 3) L'appello. Avverso la predetta sentenza di primo grado proponeva appello .
CAR. Pt_1
Col primo ed unico motivo di appello il ricorrente eccepisce: “Violazione per falsa applicazione della legge n.108/96; omessa inclusione dei costi per l'estinzione anticipata e spese assicurative per incendio e rischi complementari dell'immobile finanziato nel calcolo del TAEG;
rilevanza dei costi collegati all'erogazione del credito
e della promessa di pagamento indipendentemente dalla loro effettuazione”.
L'appellante si doleva della decisione di primo grado nella parte in cui non erano stati inseriti nel calcolo della soglia usuraria la commissione di estinzione anticipata e le pag. 6/10 spese di assicurazioni, che dovevano considerarsi spese necessarie ed essenziali, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione e dalla effettiva estinzione anticipata del contratto. non rileva ai fini del tasso soglia.
Si costituivano in secondo grado la e la chiedendo il rigetto CP_12 CP_7
dell'appello per infondatezza con vittoria di spese.
4) Motivi della decisione
4.1) Infondata appare la doglianza relativa alla mancata inclusione della commissione di estinzione anticipata nel calcolo dell'usura, non trattandosi di costo del denaro oggetto di mutuo, bensì di penale dovuta in caso solo eventuale di estinzione del contratto prima della naturale scadenza.
Tale impostazione più volta condivisa da questa Corte d'appello, con orientamento dal quale in questa sede non vi è ragione di discostarsi, ha da ultimo ricevuto anche l'avallo della Suprema Corte di Legittimità.
In particolare la Suprema Corte, aderendo al precedente prevalente indirizzo della giurisprudenza, ha chiarito che: “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
“tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”
(Cass. Sent. n. 7352 del 7 marzo 2022).
Infatti , come statuito da questa Corte di Appello (sent. n. 325-2022, pub. 01.03.2022):
“In altri termini, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché tale costo non può considerarsi collegato all'erogazione del credito ai fini dell'art. 644 c.p., e ciò per un triplice ordine di ragioni: tale debito, viene a esistenza solo se, e nel momento in cui, il mutuatario esercita il diritto potestativo di recedere dal contratto;
tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale del cliente, su cui la banca non può influire;
in ultimo, la banca non ha a sua volta alcun potere contrattuale di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di tale commissione,
pag. 7/10 contro la volontà del cliente e difetta dunque, in radice, la possibilità di approfittamento della debolezza e/o impotenza finanziaria del debitore che costituisce il tratto qualificante della condotta usuraria”.
Ne consegue il rigetto del motivo di doglianza.
4.2) Infondato risulta anche la doglianza relativa al mancato inserimento nel calcolo del tasso soglia delle spese di assicurazioni contratte per il rischio di incendio e danneggiamento dell'immobile. Al riguardo giova ricordare come per costante giurisprudenza di merito, che questa Corte condivide, le spese di assicurazione, per poter essere considerate un costo del finanziamento da includere nel calcolo del TAEG, deve essersi verificata la circostanza della conclusione del contratto di assicurazione quale condizione essenziale per la conclusione del contratto di mutuo, circostanza e condizione nel caso di specie del tutto sfornita di prova.
Inoltre, la CTU svolta nel procedimento esecutivo e depositata agli atti, a pag. 12 e 13 del proprio elaborato, evidenziava che: “Sono state considerate le spese iniziali e le relative spese previste contrattualmente per ogni rata. Le spese di istruttoria ammontano ad euro 1.977,50. Le spese incasso rata sono euro 3,25. Le spese invio rendiconto annuale sono pari a euro 1,33. Il premio di assicurazione è semestrale e risulta di euro 1.715,56 (rata semestrale). Si rileva che il premio semestrale di euro
1.715,56 è riferito oltre che al mutuo oggetto di esame anche al mutuo 017/30148995 di
Euro 700.000,00 stipulato dalla con la in data 08/01/2010. La Parte_2 CP_6
quota da attribuire al contratto di mutuo oggetto di perizia deve essere riproporzionata in euro 766,24 semestrali e devono pertanto essere considerati euro 127,71 mensili:
…L'operazione finanziaria, per le sue caratteristiche, come da istruzioni di CA
d'AL, si inquadra nella categoria dei Mutui a tasso variabile”.
Quindi, anche nell'ambito del mutuo a tasso variabile e nell'ambito delle spese elencate, la CTU, a pag. 14, chiosava: “Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da CA d'AL per le operazioni classificate come MUTUI
IPOTECARI TASSO VARIABILE”.
Ne consegue il rigetto del motivo di doglianza.
In conclusione l'appello è infondato e deve essere rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.
pag. 8/10 La condanna alle spese di lite segue la soccombenza, secondo liquidazione indicata in dispositivo fatta esclusione delle spese di istruttoria non svolte in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte
. CAR. in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la CP_1
sentenza n. 203/2023, resa dal Tribunale di Vasto, pubblicata il 26.06.2023, nei confronti di in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di e per essa di Controparte_7
,p.A., come da procura rilasciata da Controparte_15 Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Condanna l'appellante a rimborsare le spese di lite, liquidate per ciascun appellato in € 6.946,00, oltre Cap, Iva e spese generali come per legge;
• Dichiara che parte appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 23 gennaio 2025 su relazione della
Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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